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Sentenza 21 dicembre 2024
Sentenza 21 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/12/2024, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2013/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale degli Alimena n. 108, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Lina Citrigno che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi
121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o
dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad
usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
1 l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per un totale di
€.2.000,00, conseguentemente condannarsi il al Controparte_1
riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in
favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
- in via
subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla
fruizione del beneficio economico di €. 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il
al pagamento della somma di €. 2.000,00 o di quella Controparte_1
minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del
c.c.. Con vittoria di spese e competenze del giudizio…”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si aderisce alla domanda di carta elettronica con
compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio presso il resistente con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021, CP_1
2021/2022 e 2022/2023 e 2023/2024 non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64
CCNL 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto anche con
2 la Direttiva 1999/70/CE; che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M. 32313/2015 nella parte in cui individuava quali beneficiari della carta elettronica del docente solo gli assunti a tempo indeterminato sul rilievo per cui,
secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che la
Corte di Cassazione-Sezione Lavoro, con la sentenza n. 29961/2023, aveva affermato la spettanza del diritto oggetto di giudizio;
che la diffida in via amministrativa non aveva avuto esito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo, secondo le conclusioni sopra CP_1
trascritte, di “aderire” alla domanda di parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 3.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità della controversia.
Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
3 È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto da parte del e deve CP_1
trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del
2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino
al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al
termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in
tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e
che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle
docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione
della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a
quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22,
comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”,
evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
richiamandosi le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore del ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 49,00 per esborsi ed €. 1.100,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 21.12.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2013/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale degli Alimena n. 108, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Lina Citrigno che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi
121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o
dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad
usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
1 l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per un totale di
€.2.000,00, conseguentemente condannarsi il al Controparte_1
riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in
favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
- in via
subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla
fruizione del beneficio economico di €. 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il
al pagamento della somma di €. 2.000,00 o di quella Controparte_1
minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del
c.c.. Con vittoria di spese e competenze del giudizio…”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si aderisce alla domanda di carta elettronica con
compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio presso il resistente con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021, CP_1
2021/2022 e 2022/2023 e 2023/2024 non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64
CCNL 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto anche con
2 la Direttiva 1999/70/CE; che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M. 32313/2015 nella parte in cui individuava quali beneficiari della carta elettronica del docente solo gli assunti a tempo indeterminato sul rilievo per cui,
secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che la
Corte di Cassazione-Sezione Lavoro, con la sentenza n. 29961/2023, aveva affermato la spettanza del diritto oggetto di giudizio;
che la diffida in via amministrativa non aveva avuto esito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo, secondo le conclusioni sopra CP_1
trascritte, di “aderire” alla domanda di parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 3.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità della controversia.
Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
3 È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto da parte del e deve CP_1
trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del
2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino
al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al
termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in
tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e
che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle
docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione
della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a
quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22,
comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”,
evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
richiamandosi le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore del ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 49,00 per esborsi ed €. 1.100,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 21.12.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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