TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/05/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1059/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1059/2023 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. DALLA BARATTA ALFREDO VITTORIO e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Padova ricorrente contro
CP_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. COMPOSTELLA GIANLUCA e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Bassano del Grappa resistente conclusioni : come precisate con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito di note scritte. Oggetto : patto di prova. motivazione Con ricorso depositato in data 14/08/2023, ha citato in giudizio la Parte_1 società svolgente attività di autotrasporto per conto terzi, CP_1 presso la quale era stato assunto con contratto a tempo indeterminato in data 28/02/2023 con la mansione di “operaio autista comprese mansioni di carico e pagina 1 di 4 scarico merci ove richieste di livello C3 al ex CCNL per i dipendenti da aziende operanti nel settore del trasporto, logistica e spedizioni ”. CP_2
Il ricorrente ha dedotto:
- che il contratto di lavoro prevedeva un periodo di prova pari a 4 mesi;
- di aver svolto l'attività cui è stato adibito per una sola notte (01/03/2023);
- che in data 02/03/2023 la resistente gli comunicava il recesso dal contratto di lavoro “per mancato superamento del periodo di prova”. Secondo il ricorrente, il licenziamento è illegittimo in quanto, pur essendo in corso il periodo di prova in forza di patto la cui validità non è posta in discussione, il periodo di effettiva prestazione lavorativa (un solo giorno) era del tutto inadeguato ai fini della valutazione delle capacità del dipendente. In ragione di quanto sopra, il ricorrente chiede la condanna della convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma corrispondente alle retribuzioni che sarebbero spettate sino al termine del periodo di prova, pari ad euro 7542,68.
Con memoria ritualmente depositata si è costituita la società CP_1 contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La convenuta, in particolare, ha eccepito:
- la legittimità del recesso, poiché il licenziamento è intervenuto durante il periodo di prova e quindi rientra nella cosiddetta area della “recedibilità acausale”, che non richiede giustificazione;
- la sufficienza dell'unico giorno di attività lavorativa prestata dal ricorrente per consentire al titolare della società di valutare, negativamente, le capacità del dipendente, per avere questi eseguito la prestazione in modo inadeguato sotto il profilo della diligenza, con un ritardo di mezz'ora e compiendo manovre pericolose con il mezzo che conduceva.
Nel corso del giudizio, veniva espletata istruttoria orale tramite escussione di un teste di parte resistente.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Come noto, per giurisprudenza consolidata il patto di prova è uno strumento previsto dalla legge al fine di consentire al datore di lavoro di sperimentare le capacità professionali del dipendente e di tutelare l'interesse di entrambe le parti a valutare la reciproca convenienza del contratto di lavoro. Durante detto periodo le parti assumono, salvo casi particolari, i medesimi diritti e obblighi previsti per i pagina 2 di 4 lavoratori non in prova, eccetto che per la disciplina del recesso, che non soggiace ai limiti di cui all'art. 1 L 604/66.
L'art. 2096 c.c., che norma l'istituto in parola, dispone infatti al comma 3 che, salvo che il contratto non preveda espressamente un termine minimo, “durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità”.
Ciò premesso con riferimento al diritto positivo, occorre rilevare che la giurisprudenza, coerentemente con la funzione “sperimentale” del patto di prova, ha via via previsto limiti e correttivi al libero e ingiustificato recesso del datore di lavoro;
ciò, in particolare, allorché le ragioni di questo risultino, in concreto, estranee rispetto alla funzione tipica della prova, integrando invece fattispecie discriminatorie o altrimenti costituenti abuso del diritto: in tali fattispecie il recesso deve considerarsi illegittimo.
Nel caso in questione, tuttavia, non ricorre alcuna di tali condizioni.
L'unico profilo di illegittimità fatto valere dal ricorrente è relativo all'esecuzione del patto e concerne, come detto, l'insufficiente durata della prestazione resa in relazione alle finalità del periodo di prova.
Come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 12814/92 e 21698/06), la facoltà di recesso prevista dal terzo comma dell'art. 2096 cod. civ. soggiace al limite temporale dell'adeguatezza della durata della prova. Tale carattere di adeguatezza non può tuttavia essere riferito al dato temporale in modo assoluto, salvo che sia previsto, come detto, un periodo minimo, circostanza che nel caso di specie non ricorre. La possibilità che un solo giorno di prova possa ritenersi sufficiente per esprimere la valutazione datoriale dunque è astrattamente ipotizzabile, venendo in considerazione da un lato la natura e le caratteristiche delle mansioni affidate al lavoratore (quanto più semplici ed elementari esse siano, tanto minore sarà il tempo di osservazione necessario), dall'altro le concrete modalità esecutive della prestazione resa dal lavoratore, le quali, in casi limite, possono essere sufficienti a fondare - con riferimento ad una specifica condotta - una valutazione datoriale negativa. Deve tuttavia ritenersi che trattandosi di fattispecie peculiari certamente non rappresentative della generalità dei casi, l'onere di provare l'effettiva idoneità di un periodo di prova svolto per brevissimo lasso temporale ricada sul datore di lavoro che in base ad esso ha pagina 3 di 4 esercitato il diritto di recesso. Detto onere risulta adempiuto nel caso di specie, avendo il teste esaminato confermato le allegazioni di parte resistente secondo cui il ricorrente, nell'unico trasporto che gli era stato affidato, aveva eseguito la prestazione con un ritardo di trenta minuti ed aveva inoltre tenuto una condotta di guida pericolosa (cfr. verbale del 12/04/2024, teste : “quel giorno Tes_1 stavo lavorando al magazzino affianco che era di proprietà di (adesso è un magazzino CP_3 di ) e ricordo che lo stavo aspettando e che era in ritardo, ricordo che era il primo CP_4 giorno di lavoro in prova del ricorrente ed è entrato nel piazzale del magazzino a velocità elevata anche nel momento in cui ha affrontato le due rotatorie prima di entrare nel parcheggio”). Le condotte addebitate al ricorrente descritte in memoria sono state pertanto provate, e appaiono idonee a giustificare una valutazione (negativa) della prestazione resa, in relazione alle finalità del patto di prova. Giova sottolineare che trattandosi di recesso ai sensi dell'art. 2096 c.c., la suddetta valutazione non è sindacabile nel merito, dovendosi in questa sede unicamente accertare se la prestazione lavorativa in concreto espletata fosse idonea a fornire elementi sufficienti al datore di lavoro per decidere se proseguire o meno il rapporto.
Il recesso esercitato dalla resistente deve pertanto ritenersi legittimo.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie in esame, non risultando che fosse stato esplicitato al ricorrente, prima della costituzione della convenuta, il motivo per il quale il periodo di prova non era stato superato, così che il dato dell'esiguità temporale della prestazione poteva risultare sintomatico del profilo di illegittimità denunciato.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Vicenza, 27/05/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1059/2023 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. DALLA BARATTA ALFREDO VITTORIO e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Padova ricorrente contro
CP_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. COMPOSTELLA GIANLUCA e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Bassano del Grappa resistente conclusioni : come precisate con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito di note scritte. Oggetto : patto di prova. motivazione Con ricorso depositato in data 14/08/2023, ha citato in giudizio la Parte_1 società svolgente attività di autotrasporto per conto terzi, CP_1 presso la quale era stato assunto con contratto a tempo indeterminato in data 28/02/2023 con la mansione di “operaio autista comprese mansioni di carico e pagina 1 di 4 scarico merci ove richieste di livello C3 al ex CCNL per i dipendenti da aziende operanti nel settore del trasporto, logistica e spedizioni ”. CP_2
Il ricorrente ha dedotto:
- che il contratto di lavoro prevedeva un periodo di prova pari a 4 mesi;
- di aver svolto l'attività cui è stato adibito per una sola notte (01/03/2023);
- che in data 02/03/2023 la resistente gli comunicava il recesso dal contratto di lavoro “per mancato superamento del periodo di prova”. Secondo il ricorrente, il licenziamento è illegittimo in quanto, pur essendo in corso il periodo di prova in forza di patto la cui validità non è posta in discussione, il periodo di effettiva prestazione lavorativa (un solo giorno) era del tutto inadeguato ai fini della valutazione delle capacità del dipendente. In ragione di quanto sopra, il ricorrente chiede la condanna della convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma corrispondente alle retribuzioni che sarebbero spettate sino al termine del periodo di prova, pari ad euro 7542,68.
Con memoria ritualmente depositata si è costituita la società CP_1 contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La convenuta, in particolare, ha eccepito:
- la legittimità del recesso, poiché il licenziamento è intervenuto durante il periodo di prova e quindi rientra nella cosiddetta area della “recedibilità acausale”, che non richiede giustificazione;
- la sufficienza dell'unico giorno di attività lavorativa prestata dal ricorrente per consentire al titolare della società di valutare, negativamente, le capacità del dipendente, per avere questi eseguito la prestazione in modo inadeguato sotto il profilo della diligenza, con un ritardo di mezz'ora e compiendo manovre pericolose con il mezzo che conduceva.
Nel corso del giudizio, veniva espletata istruttoria orale tramite escussione di un teste di parte resistente.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Come noto, per giurisprudenza consolidata il patto di prova è uno strumento previsto dalla legge al fine di consentire al datore di lavoro di sperimentare le capacità professionali del dipendente e di tutelare l'interesse di entrambe le parti a valutare la reciproca convenienza del contratto di lavoro. Durante detto periodo le parti assumono, salvo casi particolari, i medesimi diritti e obblighi previsti per i pagina 2 di 4 lavoratori non in prova, eccetto che per la disciplina del recesso, che non soggiace ai limiti di cui all'art. 1 L 604/66.
L'art. 2096 c.c., che norma l'istituto in parola, dispone infatti al comma 3 che, salvo che il contratto non preveda espressamente un termine minimo, “durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità”.
Ciò premesso con riferimento al diritto positivo, occorre rilevare che la giurisprudenza, coerentemente con la funzione “sperimentale” del patto di prova, ha via via previsto limiti e correttivi al libero e ingiustificato recesso del datore di lavoro;
ciò, in particolare, allorché le ragioni di questo risultino, in concreto, estranee rispetto alla funzione tipica della prova, integrando invece fattispecie discriminatorie o altrimenti costituenti abuso del diritto: in tali fattispecie il recesso deve considerarsi illegittimo.
Nel caso in questione, tuttavia, non ricorre alcuna di tali condizioni.
L'unico profilo di illegittimità fatto valere dal ricorrente è relativo all'esecuzione del patto e concerne, come detto, l'insufficiente durata della prestazione resa in relazione alle finalità del periodo di prova.
Come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 12814/92 e 21698/06), la facoltà di recesso prevista dal terzo comma dell'art. 2096 cod. civ. soggiace al limite temporale dell'adeguatezza della durata della prova. Tale carattere di adeguatezza non può tuttavia essere riferito al dato temporale in modo assoluto, salvo che sia previsto, come detto, un periodo minimo, circostanza che nel caso di specie non ricorre. La possibilità che un solo giorno di prova possa ritenersi sufficiente per esprimere la valutazione datoriale dunque è astrattamente ipotizzabile, venendo in considerazione da un lato la natura e le caratteristiche delle mansioni affidate al lavoratore (quanto più semplici ed elementari esse siano, tanto minore sarà il tempo di osservazione necessario), dall'altro le concrete modalità esecutive della prestazione resa dal lavoratore, le quali, in casi limite, possono essere sufficienti a fondare - con riferimento ad una specifica condotta - una valutazione datoriale negativa. Deve tuttavia ritenersi che trattandosi di fattispecie peculiari certamente non rappresentative della generalità dei casi, l'onere di provare l'effettiva idoneità di un periodo di prova svolto per brevissimo lasso temporale ricada sul datore di lavoro che in base ad esso ha pagina 3 di 4 esercitato il diritto di recesso. Detto onere risulta adempiuto nel caso di specie, avendo il teste esaminato confermato le allegazioni di parte resistente secondo cui il ricorrente, nell'unico trasporto che gli era stato affidato, aveva eseguito la prestazione con un ritardo di trenta minuti ed aveva inoltre tenuto una condotta di guida pericolosa (cfr. verbale del 12/04/2024, teste : “quel giorno Tes_1 stavo lavorando al magazzino affianco che era di proprietà di (adesso è un magazzino CP_3 di ) e ricordo che lo stavo aspettando e che era in ritardo, ricordo che era il primo CP_4 giorno di lavoro in prova del ricorrente ed è entrato nel piazzale del magazzino a velocità elevata anche nel momento in cui ha affrontato le due rotatorie prima di entrare nel parcheggio”). Le condotte addebitate al ricorrente descritte in memoria sono state pertanto provate, e appaiono idonee a giustificare una valutazione (negativa) della prestazione resa, in relazione alle finalità del patto di prova. Giova sottolineare che trattandosi di recesso ai sensi dell'art. 2096 c.c., la suddetta valutazione non è sindacabile nel merito, dovendosi in questa sede unicamente accertare se la prestazione lavorativa in concreto espletata fosse idonea a fornire elementi sufficienti al datore di lavoro per decidere se proseguire o meno il rapporto.
Il recesso esercitato dalla resistente deve pertanto ritenersi legittimo.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie in esame, non risultando che fosse stato esplicitato al ricorrente, prima della costituzione della convenuta, il motivo per il quale il periodo di prova non era stato superato, così che il dato dell'esiguità temporale della prestazione poteva risultare sintomatico del profilo di illegittimità denunciato.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Vicenza, 27/05/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 4 di 4