Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere
Decidendo all'esito della scadenza del termine per note concesso alle parti sino al 18/3/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA sull'appello n. 128/2024 r.g. proposto da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. A. Cardile. Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentato e difeso dall' avv. O. Atzeni
APPELLATO
OGGETTO: ripetizione di indebito. Appello avverso la sentenza n. 1600/2023 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Messina in data 19/9/2023.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con la sentenza di cui in epigrafe, il giudice del lavoro del Tribunale di Messina rigettava il ricorso proposto in data 22/9/2021 con il quale invocava una declaratoria di illegittimità del Parte_2
CP_ provvedimento di recupero di Euro 1300,00 adottato dall' con nota del 24/10/2019.
Il Tribunale richiamava risolutivamente i principi indicati dalla Suprema Corte con la sentenza n.
10337/2023 in tema di indebito previdenziale secondo cui l'irripetibilità era subordinata al ricorrere di quattro condizioni : a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento all'interessato; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato, c) l'errore, di qualsiasi natura,
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui era parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente. Rilevava che nella specie l'azione di
CP_ intervento dell' era stata tempestiva, considerato che il fatto generatore dell'indebito aveva riguardato l'anno 2019 e già in data 27/11/2019 il provvedimento di recupero era stato notificato alla ricorrente. D'altra parte non vi era alcun incolpevole affidamento, poichè il mutamento della posizione reddituale del coniuge che aveva inciso sulla propria prestazione era circostanza di cui l'interessata era perfettamente consapevole.
Con atto depositato il 19/3/2024, proponeva appello, censurando la sentenza per i motivi Parte_2 di cui si dirà ed insistendo nell'accoglimento delle proprie originarie pretese. CP_ Si costituiva l' contestando l'appello e chiedendone l'integrale rigetto, spese vinte. Disposta la trattazione scritta della causa, entrambe le parti producevano, nell'assegnato termine, note di trattazione scritta chiedendo la decisione del giudizio. La causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto appello, lamenta che il giudice avrebbe tralasciato la decisiva Parte_2
circostanza che le somme possono considerarsi ripetibili solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge nonché il fatto che non potrebbe sussistere alcun dolo in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'
[...]
già conosce o ha l'onere di conoscere. Richiama la normativa di riferimento, deducendo CP_3
che la norma applicabile al caso di specie sarebbe costituita dall'art 13 della L. 412/1991. Puntualizza, in applicazione dei principi indicati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18046/2010, che nel CP_ provvedimento di recupero emesso dall' dovrebbero essere indicate le ragioni dell'indebito così CP_ da consentire al pensionato di verificarne la correttezza. Di contro né dalla comunicazione del
18/11/2020 né da altro documento prodotto si evincerebbe la specifica motivazione della rideterminazione del trattamento pensionistico e della ripetizione. L'indebito – ribadisce - non sarebbe stato originato dalla mancata o inesatta comunicazione da parte di essa pensionata di altri trattamenti economici che, di contro, già l'istituto avrebbe dovuto conoscere né esisterebbe il proprio dolo nella avvenuta percezione. Rileva altresì l'inconducenza della giurisprudenza di legittimità richiamata dal giudice di prime cure.
Evidenzia che comunque, ove anche si volesse ritenere la natura assistenziale della prestazione indebita (con conseguente inapplicabilità dell'art.13 della L. 412/1991), rimarrebbe adottabile il principio della ripetibilità solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge a meno che il percipiente non versi in dolo ( Cass. n.
13223/2020).
Orbene va, innanzitutto, in punto di fatto puntualizzato come l'indebito sia derivato dal ricalcolo
CP_ dell'assegno sociale che l' ha effettuato nell'ottobre 2019 sulla scorta dei redditi per l'anno 2017 percepiti dall'intero nucleo familiare della . In particolare, essendo risultata l'erogazione della Pt_2 pensione categoria Voart liquidata dal marzo 2017 al coniuge, l' ha diminuito l'importo CP_1 mensile dell'assegno a far data da novembre 2019 e richiesto la restituzione della somma corrisposta in più da gennaio 2019 a novembre 2019.
Il provvedimento, di contro a quanto sostenuto dall'appellante, dà sufficiente contezza delle ragioni dell'indebito, ricollegando la ricostituzione dell'assegno sociale ai redditi percepiti per l'anno 2017
e specificando la relativa entità degli importi dovuti e di quelli pagati in più.
Va tuttavia considerato che l'assegno sociale è pacificamente un beneficio assistenziale sicchè non può farsi applicazione della disciplina di cui all'art 13 della L. n. 412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale. La Corte di Cassazione invero si è, sul punto, espressamente pronunziata
(cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020,
n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021, n. 13915) sottolineando, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, tale inapplicabilità. Ha errato pertanto il giudice di prime cure nel richiamare quei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di art 13 della Legge 412/1991 e , in particolare, quelli in tema di decadenza.
In tema di indebito assistenziale va, di contro, applicato un principio di settore, in armonia con l'art
38 Cost., secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione ha posto l'accento sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale, primo tra tutti il Dl 78/2010 che con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, impone ai cittadini di comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_2
reddituale, incidenti sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati comunicati all'Amministrazione finanziaria. Ne consegue, secondo la Corte di Cassazione, che il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria. A fortiori, per il
Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' già conosce: “l'affidamento riposto CP_2 CP_1
dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso .” CP_1
Ne consegue, come pure più volte precisato dalla Corte di Cassazione (Cass. 30/06/2020, n. 13223,
Cass. 20/05/2021 n. 13915; Cass. 23/02/2022, n. 5983; 23 febbraio 2023 n. 5606 ) che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
In applicazione di tali principi che questa Corte condivide, poiché l'indebito è stato, nella specie, CP_ determinato dalle dichiarazioni reddituali del nucleo familiare della di cui l' era in possesso Pt_2
e che doveva conoscere, nell'assenza di prova di una qualunque situazione dolosa in capo alla percipiente , l'indebito rimane ripetibile solo a decorrere dalla adozione del provvedimento che Pt_2
accerti il venir meno delle condizioni di legge, momento dal quale il beneficiario non può più far valere alcun affidamento e, dunque, nella specie dal novembre 2019. Va pertanto dichiarata l'illegittimità del recupero delle somme già percepite dal gennaio al novembre di detto anno.
Le spese seguono la soccombenza dell' per entrambi i gradi di lite in ragione di metà e si CP_1
liquidano come da dispositivo che segue con compensazione della quota residua, giustificata dalla natura interpretativa della questione affrontata.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza n. 1600/2023 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Parte_2
Messina in data 19/9/2023, così provvede: in riforma dell'appellata sentenza, accoglie il ricorso proposto da il 22/9/2021 e, per Parte_2
CP_ l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di Euro 1.300,98 di cui l' ha chiesto la restituzione con nota del 18/11/2020; compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio in ragione di metà e pone la quota residua CP_ a carico dell' che liquida, per il primo grado, in € 800,00 e per il presente appello in € 950,00, oltre rimborso spese genarli, Iva e Cpa, da rifondersi in favore del procuratore distrattario della Pt_2
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Messina, 19/3/2025
Il Consigliere est. il Presidente
Dott. C. Zappalà dott. B. Catarsini