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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51612/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51612/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATALE Parte_1 P.IVA_1 MARIO e dell'avv. MONTANI RICCARDO ( elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA CERADINI, 12 20123 MILANO presso il difensore avv. NATALE MARIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI Controparte_1 C.F._2
CECILIA MA IA elettivamente domiciliato in VIA MORETTO DA BRESCIA 19 20133
MILANO presso il difensore avv. CONTI CECILIA MA IA
(C.F. , contumace Parte_2 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI Per l'attrice Parte_1
…Fermo restando, la rinuncia della domanda di trasferimento dell'immobile, si insiste per l'accoglimento della domanda volta ad accertare e dichiarare il danno subito dall'odierna attrice per la richiesta di versamento del doppio della caparra versata da CP_2
Pertanto, si chiede la condanna dei convenuti in solido tra di loro al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali da inadempimento e/o ritardato adempimento e/o ritardata consegna/ rilascio dell'immobile e all'immagine ) subiti dall'attrice ed ammontanti ad €46.000,00, o in quella diversa somma che sarà determinata e quantificata in corso di causa, anche in subordine in via equitativa, ex artt. 2056, 1226 c.c., oltre interessi legali, ex art. 1224, comma 1, e 1284, comma 1, c.c., nonché moratori, ex art. 1284, comma 4, c.c., calcolati, quest'ultimi, secondo il tasso stabilito dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (v. art. 5 D.lgs. n. 231/2002),dal fatto al soddisfo;
oltre spese di lite con attribuzione.
Per la convenuta Controparte_1
NEL MERITO
- Accertata e dichiarata la responsabilità della società attrice e l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla Sig.ra per il mancato perfezionamento del contratto di compravendita CP_1
pagina 1 di 10 dell'immobile per cui è causa, dichiarare definitivamente risolto il contratto preliminare per colpa grave della società attrice, ovvero del Sig. CP_3
- Preso atto che l'immobile per cui è causa è stato venduto a terzi prima dell'instaurarsi del giudizio, rigettare la domanda svolta dalla società attrice in via principale.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.
Motivazione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
ed al fine di ottenere il trasferimento coattivo ex Controparte_1 Parte_2
art. 2932 c.c. in favore di o, in subordine, di CP_2 Parte_1 dell'appartamento sito in Cernusco sul Naviglio, via Pasubio 12, oggetto del contratto preliminare di compravendita concluso tra le parti e rimasto inadempiuto.
L'attore ha parimenti richiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, nonché la compensazione tra il saldo del prezzo dovuto dall'attore ai convenuti ed il controcredito vantato dall'attore per i danni subiti.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, in data 14.9.21, le odierne parti avevano concluso un contratto preliminare, in forza del quale , in proprio e in qualità di Controparte_1 procuratrice di , si era impegnata a trasferire l'immobile citato al Parte_2
promissario acquirente entro e non oltre il 30 novembre 2021, al prezzo Parte_1
complessivo di euro 105.000,00, la cui corresponsione era stata così regolata: il promissario acquirente avrebbe dovuto corrispondere al promittente venditore l'importo di euro 10.000,00 a titolo di caparra, al momento della conclusione del contratto preliminare e il residuo all'atto del rogito.
La promittente venditrice si era altresì obbligata a estinguere e cancellare, contestualmente all'atto di compravendita, l'ipoteca gravante sull'immobile a garanzia del mutuo erogato in suo favore dalla nonché a presentare, in tempo utile, tutta la documentazione attestante la provenienza Controparte_4 dell'immobile oggetto di vendita e quella concernente la sua regolarità urbanistica.
Il promissario acquirente, odierno attore, dal canto suo, all'atto della stipulazione del contratto di compravendita si era riservato di acquistare per sé o per altra società, da dichiararsi eventualmente al momento del rogito notarile.
Nelle more della stipulazione del contratto definitivo con l'odierna convenuta, la società
[...]
aveva concluso un contratto preliminare con , alla quale la società Parte_1 CP_2
si era impegnata a cedere, anche con il consenso di , la propria posizione Controparte_1 negoziale in relazione al contratto preliminare di compravendita con quest'ultima concluso in data
14.9.2021.
pagina 2 di 10 Contestualmente alla stipulazione del contratto preliminare tra la società e Parte_1
, quest'ultima aveva versato alla prima la caparra confirmatoria di euro 23.000,00, CP_2 obbligandosi a versare il saldo del prezzo all'atto del rogito notarile, da effettuarsi entro e non oltre il
30 ottobre 2021.
A causa della mancata trasmissione, da parte degli odierni convenuti, degli atti finalizzati alla stipulazione del contratto definitivo tra gli stessi e – ovvero della Parte_1 documentazione attestante l'estinzione dell'ipoteca accesa sull'immobile di cui è causa, nonché di quella relativa alla regolarità urbanistica del bene – era stata costretta a Parte_1
differire la data di stipula del contratto definitivo con . CP_2
Quest'ultima, successivamente allo spirare anche dell'ulteriore termine fissato senza che si fosse addivenuti alla conclusione del contratto definitivo con aveva invocato la Parte_1
risoluzione del contratto preliminare di compravendita concluso con la società da ultimo citata, con diffida ad adempiere del 3.12.2021, pretendendo ex art. 1385 c.c. il doppio della caparra versata, ovvero l'importo di euro 46.000,00.
La convenuta , costituitasi con comparsa di risposta, ha contestato in Controparte_1
radice la prospettazione attorea, nei termini che seguono.
L'odierna società attrice, in uno con l'agenzia immobiliare , con cui condivideva il legale CP_5
rappresentante – ovvero - avrebbe ordito ai danni di Controparte_6 Controparte_1
ed un tentativo di truffa, teso a lucrare la differenza di prezzo
[...] Parte_2
intercorrente tra quello a cui la promissaria acquirente - - si era obbligata Parte_1 ad acquistare l'immobile dagli odierni convenuti e quello a cui la medesima società – sia pure per il tramite della collegata agenzia immobiliare – avrebbe rivenduto il bene a terzi. CP_5
Sebbene nel corpo della comparsa di costituzione – unico atto difensivo depositato sino agli scritti conclusivi – la convenuta abbia riannodato all'asserita condotta truffaldina dell'attore le CP_1
seguenti conseguenze giuridiche, e cioè i. nullità del contratto preliminare per carenza di causa;
ii. indebito arricchimento;
iii. annullabilità del contratto per conflitto di interessi;
iv. annullabilità del contratto preliminare per errore (cfr. pag. 6 e ss. della comparsa di risposta), in sede di formulazione delle conclusioni, le uniche domande spiegate nei confronti delle controparti processuali sono state le seguenti: “Accertata e dichiarata la responsabilità dell'attore e l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla per il mancato perfezionamento del contratto di compravendita CP_1 dell'immobile per cui è causa, dichiarare definitivamente risolto il contratto preliminare per colpa grave dell'attrice, ovvero del Sig. CP_3
pagina 3 di 10 - Preso atto che l'immobile per cui è causa è stato venduto a terzi prima dell'instaurarsi del giudizio, rigettare la domanda svolta dall'attore in via principale”.
All'udienza del 12 luglio 2023, accertata la ritualità della notifica, il Tribunale ha dichiarato la contumacia del convenuto , e ha assegnato alle parti i termini di cui Parte_2 all'art. 183 c.p.c.
Nella I memoria ex art. 183 c.p.c., l'attore ha innanzitutto eccepito la tardività della domanda di risoluzione del contratto preliminare svolta dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta: essendo, infatti, quest'ultima stata depositata in data 15 maggio 2022, a soli tre giorni dall'udienza di prima comparizione - fissata per il 18.5.2022 - la sig. sarebbe incorsa nelle preclusioni di CP_1
cui agli artt. 167 e 171 c.p.c..
In secondo luogo, nel merito, ha contestato recisamente la prospettazione di Parte_1
controparte, negando qualsivoglia tentativo di truffa perpetrato ai suoi danni e rilevando, invece, come sin dall'origine del rapporto negoziale instaurato con l'odierna convenuta , Controparte_1 questa fosse perfettamente consapevole dell'intenzione della società promissaria acquirente di rivendere il bene immobile di cui è causa, non appena ne avesse acquistato la titolarità.
Da ultimo, l'attore – prendendo atto dell'avvenuto trasferimento in data 10.10.2021 in favore di soggetti terzi dell'immobile di cui è causa – ha rinunciato alla domanda ex art. 2932 c.c. di trasferimento coattivo del bene, insistendo, tuttavia, nella domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno patrimoniale subito per effetto dell'inadempimento della convenuta, che quantificava in euro
46.000,00, importo pari al doppio della caparra pattuita dalla società attrice e , CP_2 richiesta da quest'ultima ex art. 1385 c.c. per la risoluzione di diritto del contratto preliminare a catena
– avente ad oggetto lo stesso immobile per cui è causa – stipulato con la medesima.
Nella II memoria ex art. 183 c.p.c., l'attore ha formulato istanze di prova orali che, tuttavia, con ordinanza del 15.2.2024, sono state rigettate dal Tribunale in quanto ritenute vertenti su circostanze generiche e valutative, nonché suscettibili di essere provate documentalmente.
La convenuta non ha depositato le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c..
Con la medesima ordinanza, è stata dunque fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda ex art. 2932 c.c. è stata rinunciata quindi non deve essere esaminata, mentre la domanda risarcitoria formulata da è fondata e merita accoglimento nei limiti e per i Parte_1
motivi che seguono.
pagina 4 di 10 Come illustrato in narrativa, l'attore ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dell'ingiustificato inadempimento imputabile agli odierni convenuti all'obbligazione assunta con la conclusione del contratto preliminare in data 14.9.2021.
La convenuta , prospettando una diversa versione dei fatti, ha domandato Controparte_1
la risoluzione del contratto preliminare concluso con la società attrice a fronte della condotta tenuta da quest'ultima.
Tale domanda è stata proposta tardivamente: la comparsa di costituzione e risposta è stata infatti depositata in data 15 maggio 2022, ovvero a soli tre giorni dalla data in cui era stata fissata la prima udienza di comparizione, e dunque ben oltre la scadenza del termine delle preclusioni di cui agli artt.
167 e 171 c.p.c.
Né tantomeno, può ritenersi che la suddetta difesa sia qualificabile come eccezione in senso lato;
al contrario, trattandosi di eccezione in stretto, essa avrebbe dovuto essere sollevata dalla parte convenuta entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla data di fissazione dell'udienza di comparizione.
Ad ogni buon conto, quandanche pure la domanda risolutiva fosse stata spiegata tempestivamente dalla convenuta, ugualmente non sarebbe stata meritevole di accoglimento, non essendo stato soddisfatto, in relazione alla stessa, l'onere assertivo e probatorio gravante sulla convenuta . CP_1
Sotto il primo profilo, la convenuta, sebbene nel corpo della comparsa di costituzione abbia attribuito giuridica rilevanza al comportamento truffaldino asseritamente imputabile alla controparte sotto il profilo della nullità del negozio o della sua annullabilità per conflitto di interessi o errore, nelle conclusioni poi – in maniera del tutto inconferente – ha domandato la risoluzione del contratto preliminare senza tuttavia allegare quale obbligazione sarebbe stata inadempiuta da
[...]
Parte_1
Né, tantomeno, sotto il profilo dell'onere probatorio, la sig. ha dimostrato in cosa sarebbe CP_1 consistito l'inadempimento contrattuale della controparte.
In particolare, la circostanza che l'agenzia immobiliare riconducibile alla società Parte_1
abbia ordito una macchinazione finalizzata a dissuadere l'odierna convenuta dal vendere
[...]
l'immobile al prezzo di euro 130.000,00 e a trasferire lo stesso, per un prezzo inferiore, alla società attrice, sì da poter consentire a questa di lucrare sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello della successiva vendita del bene a terzi, è del tutto sfornita di prova.
La convenuta, infatti, si è limitata a produrre documentazione attestante il collegamento tra l'agenzia immobiliare e la società da cui ha inferito la condotta CP_5 Parte_1
truffaldina della seconda, ma si tratta di un elemento, al più, indiziario, che è inidoneo a superare la pagina 5 di 10 soglia della concordanza, gravità e precisione richiesta dalla legge ai fini della validità di una prova presuntiva.
Per mera completezza espositiva, pare opportuno esaminare – sia pur brevemente – le difese svolte dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione, sebbene esse non siano state riprodotte nelle conclusioni (che, come accennato, in maniera del tutto inconferente rispetto al corpo della comparsa di costituzione, recano unicamente la domanda di risoluzione del contratto).
Ebbene, con riguardo all'eccezione di annullamento del contratto per errore e per conflitto di interessi, deve rilevarsene senza dubbio la tardività: trattandosi infatti di eccezioni in senso stretto, esse avrebbero dovuto essere sollevate dalla parte convenuta nei termini di cui all'art. 167 c.p.c.
Discorso in parte diverso può farsi con riguardo all'eccezione di nullità per difetto di causa o illiceità della stessa, avuto riguardo al contratto preliminare concluso tra la società attrice e gli odierni convenuti.
Sebbene anche tali difese siano state dedotte tardivamente nella comparsa di costituzione depositata in data 15.5.22 e, sebbene anch'esse non siano state riversate nelle conclusioni dell'atto di costituzione, pare opportuno esaminarle, attesa la relativa natura di eccezioni in senso lato, come tali rilevabili anche officiosamente dal giudice.
In proposito, è evidente l'infondatezza delle eccezioni di nullità sollevate dalla convenuta . CP_1
Sotto il profilo del difetto di causa, la convenuta ha osservato quanto segue “Nel caso in esame, il comportamento di controparte e la chiara induzione in errore, sono elementi che incidono irrimediabilmente sulla causa ancor prima che sulla volontà. È indubbio, infatti, che la avesse CP_1 tutta l'intenzione di vendere l'immobile, ma certamente mai nessuno – con un minimo di raziocinio - stipulerebbe dei contratti simili a quelli del caso in esame e, peraltro, con un palese interesse in conflitto dell'agente – promissario acquirente. Ciò per di più tacendo il reale prezzo di vendita dell'immobile e con una evidente sproporzione tra interessi in gioco ed effettivo realizzo per la convenuta , allorquando ella avrebbe estinto il mutuo residuo in perdita rispetto all'effettivo CP_1
realizzo. Ed allora, visto che si tratta chiaramente di un tentativo di truffa, perpetrato da un agente che non si comportata in modo deontologicamente corretto, illecita è la causa”.
Ebbene, è evidente come la sig. , nel lamentare la nullità del negozio, abbia sovrapposto CP_1
piani ontologicamente distinti, non avendo nulla a che fare con la validità del negozio la sproporzione – invocata dalla convenuta e non dimostrata - tra il prezzo di vendita dell'immobile e quello che la promittente venditrice avrebbe dovuto corrispondere ai fini dell'estinzione del mutuo.
pagina 6 di 10 Parimenti priva di pregio è l'eccezione di nullità del contratto per illiceità della causa e ciò sotto almeno due profili: anzitutto, la convenuta, come accennato, non ha dato prova della condotta truffaldina imputata all'attore.
Sebbene sia criticabile il comportamento del legale rappresentante della società Parte_1
che, sfruttando la propria posizione di legale rappresentante anche dell'agenzia immobiliare
[...]
, è riuscito a concludere un affare vantaggioso ai danni dei convenuti, non può però CP_5
affermarsi che la sua condotta abbia integrato il reato di truffa, il cui proprium è rappresentato dall'induzione della persona offesa in errore, per effetto di artifici o raggiri e dal conseguente compimento da parte di questa di un atto dispositivo, con proprio danno e altrui profitto.
Nel caso di specie, dalla difesa della stessa convenuta risulta che la predetta era stata informata, al momento della sottoscrizione del contratto preliminare (14.9.2021) dal sig. che la società CP_3
era collegata alla agenzia (“ Tornando ai fatti, in sede di sottoscrizione, Controparte_7 CP_5
la che aveva sempre avuto a che fare con , chiese chi fosse ed il CP_1 CP_5 Controparte_7 gli rispose che era sostanzialmente un ramo della medesima società a lui facente capo.” CP_3
Comparsa di costituzione, pag.4); inoltre, dai messaggi scambiati dalla con e mail del CP_1
11.11.2021 (doc n 5 fasc. att.) e dagli screenshot del compagno della predetta (doc. n 3 e n 5 conv.), risulta che la era a conoscenza che l'acquirente sarebbe stata un altro soggetto e non aveva CP_1
mosso obiezioni rispetto alla parte contraente, chiedendo invece il differimento della data del rogito per motivi personali (un intervento chirurgico programmato).
Ne consegue che la condotta ascritta alla società non pare possa integrare Parte_1
gli estremi della macchinazione richiesta dall'art. 640 c.p. ai fini dell'integrazione della relativa fattispecie.
In ogni caso, anche a voler ritenere che il reato de quo fosse stato integrato, esso – in quanto reato in contratto – non si riverbererebbe sul contratto preliminare in termini di nullità, ma se del caso solo in termini di annullabilità ex art. 1439 c.c. (“Il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro è annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo di tale delitto non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso…” Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 27/09/2016, n.
18930).
Alla luce di quanto illustrato, non ritenendosi meritevoli di condivisione le difese dedotte dalla convenuta e considerandosi invece grave l'inadempimento contestato dalla società attrice alla pagina 7 di 10 convenuta, che non ha stipulato il rogito e ha poi venduto a terzi l'immobile, deve essere accolta la domanda attorea di risarcimento del danno.
Il danno allegato dall'attrice consiste nel danno patrimoniale causato dall'inadempimento dei convenuti all'obbligazione di trasferimento dell'immobile ovvero di perfezionamento della cessione del preliminare alla , determinato nel doppio della caparra confirmatoria versata dalla in CP_2 CP_2
data 23.9.2021, che la predetta aveva richiesto a seguito della risoluzione di diritto del contratto preliminare causato dall'inadempimento dei convenuti.
Il danno richiesto dall'attrice è dunque pari a euro 46.000,00, corrispondente al doppio della caparra di euro 23.000,00 versata da , ma il danno che risulta effettivamente patito dall'attrice è CP_2
la minor somma di seguito specificata.
La stessa parte attrice ha, infatti, prodotto l'accordo di transazione del 31.1.2022 (doc. all. II memoria ex art. 183 c.p.c. dell'attore) sottoscritto con la , in forza del quale le parti hanno inteso definire CP_2 la controversia insorta tra loro pattuendo il pagamento da parte dell'attrice in favore della CP_2
“della somma omnicomprensiva di euro 24.000,00, a saldo e stralcio tombale di ogni reciproca pretesa…”, pertanto la domanda di restituzione del doppio della caparra risulta superata dalla transazione.
Inoltre, considerato che l'attrice ha riconosciuto di aver ricevuto la somma di euro 23.000,00 dalla
, il pagamento della predetta somma integra la restituzione di un indebito (essendo venuto CP_2
meno il contratto per effetto della risoluzione di diritto) e non corrisponde alla perdita subita dall'attrice, che è invece provata soltanto per la somma ulteriore di euro 1.000,00.
Per effetto della risoluzione del contratto con la , l'attrice ha subito anche il danno patrimoniale CP_2
per il mancato guadagno, considerato che la vendita alla era pattuito al prezzo di euro CP_2
123.000,00, superiore a quello di euro 105.000,00 pattuito nel preliminare tra le parti in causa.
L'attrice avrebbe quindi lucrato la somma di euro 18.000,00, che corrisponde al danno patrimoniale per il guadagno perso per la risoluzione del contratto con la , causato dalla condotta dei convenuti. CP_2
Il danno per il mancato guadagno non è stato specificato dall'attrice, che ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento “dei danni patrimoniali subiti dall'attrice, quantificati in €46.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata da , o in quella diversa somma maggiore o CP_2
minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in subordine in via equitativa, ex artt. 2056, 1226 c.c., oltre interessi legali ai sensi dell'art.1284, comma 4, c.c. dal fatto al soddisfo”, tuttavia deve essere liquidato senza violare il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art 112
c.p.c. (cfr. Cass. Sentenza n.20643 del 13/10/2016 In tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del
pagina 8 di 10 convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che potesse ravvisarsi una ipotesi di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., nella pronuncia con la quale il giudice d'appello, a fronte di una domanda di risarcimento dei "danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi" ed in assenza di ulteriori allegazioni, aveva riconosciuto e liquidato il danno non patrimoniale).
In particolare si richiama la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. sentenza n 23233 del
28.8.2024) che ha specificato quanto segue: “La domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta;
pertanto, a fronte di una domanda di risarcimento pure generica, che utilizzi formule: «danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi»; danno «subìto e subendo», come nel caso di specie, ed in assenza di ulteriori allegazioni, deve riconoscersi anche la voce di danno non patrimoniale (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20643 del 13/10/2016, Rv. 642923 – 01). Resta fermo che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che
l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17408 del
12/10/2012, Rv. 624080 - 01 cit. nel ricorso;
Conf.: Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 10577 del 04/05/2018
(Rv. 648595 - 01)”.
Nel caso in esame l'attrice ha dedotto tutti i fatti materiali generatori del danno patrimoniale, sia per la perdita subita, sia per il mancato guadagno, come suesposto, che pertanto deve essere liquidato all'attrice nella somma complessiva di euro 19.000,00, oltre agli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dall'evento dannoso al saldo.
L'evento dannoso può essere ricondotto alla data in cui si è risolto il contratto stipulato dall'attrice con la ossia alla data del 30.12.2021 (termine ultimo per la stipula del contratto definitivo fissato CP_2
nella diffida ad adempiere della ). CP_2
Le parti convenute ed , in solido tra loro, Controparte_1 Parte_2
devono pertanto essere condannate al risarcimento del danno subito dalla società attrice per effetto dell'inadempimento al contratto preliminare concluso in data 14.9.21 che si liquida in euro 19.000,00 oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dal 31.12.2021 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da come da dispositivo, ex
D.M. 147/22, considerando il valore della causa compreso tra euro 5.201 e 26.000 – con riferimento pagina 9 di 10 alla somma attribuita - e con l'applicazione dei parametri medi delle fasi introduttiva, di studio e decisoria e di quello minimo per la fase istruttoria per la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) CONDANNA i convenuti ed , in Controparte_1 Parte_2
solido tra loro, al pagamento in favore della società a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale, della somma di euro 19.000,00, oltre interessi ex art. 1284
IV comma c.p.c. dal 31 gennaio 2021 al saldo;
2) CONDANNA i convenuti ed , in Controparte_1 Parte_2 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dell'attrice avv. Riccardo
Montani, che si è dichiarato antistatario, che liquida in complessivi euro 4237,00 per compenso, euro 998,15 per spese, oltre il 15% per spese forf., iva e c.p.a.
Milano, 15 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51612/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATALE Parte_1 P.IVA_1 MARIO e dell'avv. MONTANI RICCARDO ( elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA CERADINI, 12 20123 MILANO presso il difensore avv. NATALE MARIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI Controparte_1 C.F._2
CECILIA MA IA elettivamente domiciliato in VIA MORETTO DA BRESCIA 19 20133
MILANO presso il difensore avv. CONTI CECILIA MA IA
(C.F. , contumace Parte_2 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI Per l'attrice Parte_1
…Fermo restando, la rinuncia della domanda di trasferimento dell'immobile, si insiste per l'accoglimento della domanda volta ad accertare e dichiarare il danno subito dall'odierna attrice per la richiesta di versamento del doppio della caparra versata da CP_2
Pertanto, si chiede la condanna dei convenuti in solido tra di loro al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali da inadempimento e/o ritardato adempimento e/o ritardata consegna/ rilascio dell'immobile e all'immagine ) subiti dall'attrice ed ammontanti ad €46.000,00, o in quella diversa somma che sarà determinata e quantificata in corso di causa, anche in subordine in via equitativa, ex artt. 2056, 1226 c.c., oltre interessi legali, ex art. 1224, comma 1, e 1284, comma 1, c.c., nonché moratori, ex art. 1284, comma 4, c.c., calcolati, quest'ultimi, secondo il tasso stabilito dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (v. art. 5 D.lgs. n. 231/2002),dal fatto al soddisfo;
oltre spese di lite con attribuzione.
Per la convenuta Controparte_1
NEL MERITO
- Accertata e dichiarata la responsabilità della società attrice e l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla Sig.ra per il mancato perfezionamento del contratto di compravendita CP_1
pagina 1 di 10 dell'immobile per cui è causa, dichiarare definitivamente risolto il contratto preliminare per colpa grave della società attrice, ovvero del Sig. CP_3
- Preso atto che l'immobile per cui è causa è stato venduto a terzi prima dell'instaurarsi del giudizio, rigettare la domanda svolta dalla società attrice in via principale.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.
Motivazione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
ed al fine di ottenere il trasferimento coattivo ex Controparte_1 Parte_2
art. 2932 c.c. in favore di o, in subordine, di CP_2 Parte_1 dell'appartamento sito in Cernusco sul Naviglio, via Pasubio 12, oggetto del contratto preliminare di compravendita concluso tra le parti e rimasto inadempiuto.
L'attore ha parimenti richiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, nonché la compensazione tra il saldo del prezzo dovuto dall'attore ai convenuti ed il controcredito vantato dall'attore per i danni subiti.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, in data 14.9.21, le odierne parti avevano concluso un contratto preliminare, in forza del quale , in proprio e in qualità di Controparte_1 procuratrice di , si era impegnata a trasferire l'immobile citato al Parte_2
promissario acquirente entro e non oltre il 30 novembre 2021, al prezzo Parte_1
complessivo di euro 105.000,00, la cui corresponsione era stata così regolata: il promissario acquirente avrebbe dovuto corrispondere al promittente venditore l'importo di euro 10.000,00 a titolo di caparra, al momento della conclusione del contratto preliminare e il residuo all'atto del rogito.
La promittente venditrice si era altresì obbligata a estinguere e cancellare, contestualmente all'atto di compravendita, l'ipoteca gravante sull'immobile a garanzia del mutuo erogato in suo favore dalla nonché a presentare, in tempo utile, tutta la documentazione attestante la provenienza Controparte_4 dell'immobile oggetto di vendita e quella concernente la sua regolarità urbanistica.
Il promissario acquirente, odierno attore, dal canto suo, all'atto della stipulazione del contratto di compravendita si era riservato di acquistare per sé o per altra società, da dichiararsi eventualmente al momento del rogito notarile.
Nelle more della stipulazione del contratto definitivo con l'odierna convenuta, la società
[...]
aveva concluso un contratto preliminare con , alla quale la società Parte_1 CP_2
si era impegnata a cedere, anche con il consenso di , la propria posizione Controparte_1 negoziale in relazione al contratto preliminare di compravendita con quest'ultima concluso in data
14.9.2021.
pagina 2 di 10 Contestualmente alla stipulazione del contratto preliminare tra la società e Parte_1
, quest'ultima aveva versato alla prima la caparra confirmatoria di euro 23.000,00, CP_2 obbligandosi a versare il saldo del prezzo all'atto del rogito notarile, da effettuarsi entro e non oltre il
30 ottobre 2021.
A causa della mancata trasmissione, da parte degli odierni convenuti, degli atti finalizzati alla stipulazione del contratto definitivo tra gli stessi e – ovvero della Parte_1 documentazione attestante l'estinzione dell'ipoteca accesa sull'immobile di cui è causa, nonché di quella relativa alla regolarità urbanistica del bene – era stata costretta a Parte_1
differire la data di stipula del contratto definitivo con . CP_2
Quest'ultima, successivamente allo spirare anche dell'ulteriore termine fissato senza che si fosse addivenuti alla conclusione del contratto definitivo con aveva invocato la Parte_1
risoluzione del contratto preliminare di compravendita concluso con la società da ultimo citata, con diffida ad adempiere del 3.12.2021, pretendendo ex art. 1385 c.c. il doppio della caparra versata, ovvero l'importo di euro 46.000,00.
La convenuta , costituitasi con comparsa di risposta, ha contestato in Controparte_1
radice la prospettazione attorea, nei termini che seguono.
L'odierna società attrice, in uno con l'agenzia immobiliare , con cui condivideva il legale CP_5
rappresentante – ovvero - avrebbe ordito ai danni di Controparte_6 Controparte_1
ed un tentativo di truffa, teso a lucrare la differenza di prezzo
[...] Parte_2
intercorrente tra quello a cui la promissaria acquirente - - si era obbligata Parte_1 ad acquistare l'immobile dagli odierni convenuti e quello a cui la medesima società – sia pure per il tramite della collegata agenzia immobiliare – avrebbe rivenduto il bene a terzi. CP_5
Sebbene nel corpo della comparsa di costituzione – unico atto difensivo depositato sino agli scritti conclusivi – la convenuta abbia riannodato all'asserita condotta truffaldina dell'attore le CP_1
seguenti conseguenze giuridiche, e cioè i. nullità del contratto preliminare per carenza di causa;
ii. indebito arricchimento;
iii. annullabilità del contratto per conflitto di interessi;
iv. annullabilità del contratto preliminare per errore (cfr. pag. 6 e ss. della comparsa di risposta), in sede di formulazione delle conclusioni, le uniche domande spiegate nei confronti delle controparti processuali sono state le seguenti: “Accertata e dichiarata la responsabilità dell'attore e l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla per il mancato perfezionamento del contratto di compravendita CP_1 dell'immobile per cui è causa, dichiarare definitivamente risolto il contratto preliminare per colpa grave dell'attrice, ovvero del Sig. CP_3
pagina 3 di 10 - Preso atto che l'immobile per cui è causa è stato venduto a terzi prima dell'instaurarsi del giudizio, rigettare la domanda svolta dall'attore in via principale”.
All'udienza del 12 luglio 2023, accertata la ritualità della notifica, il Tribunale ha dichiarato la contumacia del convenuto , e ha assegnato alle parti i termini di cui Parte_2 all'art. 183 c.p.c.
Nella I memoria ex art. 183 c.p.c., l'attore ha innanzitutto eccepito la tardività della domanda di risoluzione del contratto preliminare svolta dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta: essendo, infatti, quest'ultima stata depositata in data 15 maggio 2022, a soli tre giorni dall'udienza di prima comparizione - fissata per il 18.5.2022 - la sig. sarebbe incorsa nelle preclusioni di CP_1
cui agli artt. 167 e 171 c.p.c..
In secondo luogo, nel merito, ha contestato recisamente la prospettazione di Parte_1
controparte, negando qualsivoglia tentativo di truffa perpetrato ai suoi danni e rilevando, invece, come sin dall'origine del rapporto negoziale instaurato con l'odierna convenuta , Controparte_1 questa fosse perfettamente consapevole dell'intenzione della società promissaria acquirente di rivendere il bene immobile di cui è causa, non appena ne avesse acquistato la titolarità.
Da ultimo, l'attore – prendendo atto dell'avvenuto trasferimento in data 10.10.2021 in favore di soggetti terzi dell'immobile di cui è causa – ha rinunciato alla domanda ex art. 2932 c.c. di trasferimento coattivo del bene, insistendo, tuttavia, nella domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno patrimoniale subito per effetto dell'inadempimento della convenuta, che quantificava in euro
46.000,00, importo pari al doppio della caparra pattuita dalla società attrice e , CP_2 richiesta da quest'ultima ex art. 1385 c.c. per la risoluzione di diritto del contratto preliminare a catena
– avente ad oggetto lo stesso immobile per cui è causa – stipulato con la medesima.
Nella II memoria ex art. 183 c.p.c., l'attore ha formulato istanze di prova orali che, tuttavia, con ordinanza del 15.2.2024, sono state rigettate dal Tribunale in quanto ritenute vertenti su circostanze generiche e valutative, nonché suscettibili di essere provate documentalmente.
La convenuta non ha depositato le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c..
Con la medesima ordinanza, è stata dunque fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda ex art. 2932 c.c. è stata rinunciata quindi non deve essere esaminata, mentre la domanda risarcitoria formulata da è fondata e merita accoglimento nei limiti e per i Parte_1
motivi che seguono.
pagina 4 di 10 Come illustrato in narrativa, l'attore ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dell'ingiustificato inadempimento imputabile agli odierni convenuti all'obbligazione assunta con la conclusione del contratto preliminare in data 14.9.2021.
La convenuta , prospettando una diversa versione dei fatti, ha domandato Controparte_1
la risoluzione del contratto preliminare concluso con la società attrice a fronte della condotta tenuta da quest'ultima.
Tale domanda è stata proposta tardivamente: la comparsa di costituzione e risposta è stata infatti depositata in data 15 maggio 2022, ovvero a soli tre giorni dalla data in cui era stata fissata la prima udienza di comparizione, e dunque ben oltre la scadenza del termine delle preclusioni di cui agli artt.
167 e 171 c.p.c.
Né tantomeno, può ritenersi che la suddetta difesa sia qualificabile come eccezione in senso lato;
al contrario, trattandosi di eccezione in stretto, essa avrebbe dovuto essere sollevata dalla parte convenuta entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla data di fissazione dell'udienza di comparizione.
Ad ogni buon conto, quandanche pure la domanda risolutiva fosse stata spiegata tempestivamente dalla convenuta, ugualmente non sarebbe stata meritevole di accoglimento, non essendo stato soddisfatto, in relazione alla stessa, l'onere assertivo e probatorio gravante sulla convenuta . CP_1
Sotto il primo profilo, la convenuta, sebbene nel corpo della comparsa di costituzione abbia attribuito giuridica rilevanza al comportamento truffaldino asseritamente imputabile alla controparte sotto il profilo della nullità del negozio o della sua annullabilità per conflitto di interessi o errore, nelle conclusioni poi – in maniera del tutto inconferente – ha domandato la risoluzione del contratto preliminare senza tuttavia allegare quale obbligazione sarebbe stata inadempiuta da
[...]
Parte_1
Né, tantomeno, sotto il profilo dell'onere probatorio, la sig. ha dimostrato in cosa sarebbe CP_1 consistito l'inadempimento contrattuale della controparte.
In particolare, la circostanza che l'agenzia immobiliare riconducibile alla società Parte_1
abbia ordito una macchinazione finalizzata a dissuadere l'odierna convenuta dal vendere
[...]
l'immobile al prezzo di euro 130.000,00 e a trasferire lo stesso, per un prezzo inferiore, alla società attrice, sì da poter consentire a questa di lucrare sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello della successiva vendita del bene a terzi, è del tutto sfornita di prova.
La convenuta, infatti, si è limitata a produrre documentazione attestante il collegamento tra l'agenzia immobiliare e la società da cui ha inferito la condotta CP_5 Parte_1
truffaldina della seconda, ma si tratta di un elemento, al più, indiziario, che è inidoneo a superare la pagina 5 di 10 soglia della concordanza, gravità e precisione richiesta dalla legge ai fini della validità di una prova presuntiva.
Per mera completezza espositiva, pare opportuno esaminare – sia pur brevemente – le difese svolte dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione, sebbene esse non siano state riprodotte nelle conclusioni (che, come accennato, in maniera del tutto inconferente rispetto al corpo della comparsa di costituzione, recano unicamente la domanda di risoluzione del contratto).
Ebbene, con riguardo all'eccezione di annullamento del contratto per errore e per conflitto di interessi, deve rilevarsene senza dubbio la tardività: trattandosi infatti di eccezioni in senso stretto, esse avrebbero dovuto essere sollevate dalla parte convenuta nei termini di cui all'art. 167 c.p.c.
Discorso in parte diverso può farsi con riguardo all'eccezione di nullità per difetto di causa o illiceità della stessa, avuto riguardo al contratto preliminare concluso tra la società attrice e gli odierni convenuti.
Sebbene anche tali difese siano state dedotte tardivamente nella comparsa di costituzione depositata in data 15.5.22 e, sebbene anch'esse non siano state riversate nelle conclusioni dell'atto di costituzione, pare opportuno esaminarle, attesa la relativa natura di eccezioni in senso lato, come tali rilevabili anche officiosamente dal giudice.
In proposito, è evidente l'infondatezza delle eccezioni di nullità sollevate dalla convenuta . CP_1
Sotto il profilo del difetto di causa, la convenuta ha osservato quanto segue “Nel caso in esame, il comportamento di controparte e la chiara induzione in errore, sono elementi che incidono irrimediabilmente sulla causa ancor prima che sulla volontà. È indubbio, infatti, che la avesse CP_1 tutta l'intenzione di vendere l'immobile, ma certamente mai nessuno – con un minimo di raziocinio - stipulerebbe dei contratti simili a quelli del caso in esame e, peraltro, con un palese interesse in conflitto dell'agente – promissario acquirente. Ciò per di più tacendo il reale prezzo di vendita dell'immobile e con una evidente sproporzione tra interessi in gioco ed effettivo realizzo per la convenuta , allorquando ella avrebbe estinto il mutuo residuo in perdita rispetto all'effettivo CP_1
realizzo. Ed allora, visto che si tratta chiaramente di un tentativo di truffa, perpetrato da un agente che non si comportata in modo deontologicamente corretto, illecita è la causa”.
Ebbene, è evidente come la sig. , nel lamentare la nullità del negozio, abbia sovrapposto CP_1
piani ontologicamente distinti, non avendo nulla a che fare con la validità del negozio la sproporzione – invocata dalla convenuta e non dimostrata - tra il prezzo di vendita dell'immobile e quello che la promittente venditrice avrebbe dovuto corrispondere ai fini dell'estinzione del mutuo.
pagina 6 di 10 Parimenti priva di pregio è l'eccezione di nullità del contratto per illiceità della causa e ciò sotto almeno due profili: anzitutto, la convenuta, come accennato, non ha dato prova della condotta truffaldina imputata all'attore.
Sebbene sia criticabile il comportamento del legale rappresentante della società Parte_1
che, sfruttando la propria posizione di legale rappresentante anche dell'agenzia immobiliare
[...]
, è riuscito a concludere un affare vantaggioso ai danni dei convenuti, non può però CP_5
affermarsi che la sua condotta abbia integrato il reato di truffa, il cui proprium è rappresentato dall'induzione della persona offesa in errore, per effetto di artifici o raggiri e dal conseguente compimento da parte di questa di un atto dispositivo, con proprio danno e altrui profitto.
Nel caso di specie, dalla difesa della stessa convenuta risulta che la predetta era stata informata, al momento della sottoscrizione del contratto preliminare (14.9.2021) dal sig. che la società CP_3
era collegata alla agenzia (“ Tornando ai fatti, in sede di sottoscrizione, Controparte_7 CP_5
la che aveva sempre avuto a che fare con , chiese chi fosse ed il CP_1 CP_5 Controparte_7 gli rispose che era sostanzialmente un ramo della medesima società a lui facente capo.” CP_3
Comparsa di costituzione, pag.4); inoltre, dai messaggi scambiati dalla con e mail del CP_1
11.11.2021 (doc n 5 fasc. att.) e dagli screenshot del compagno della predetta (doc. n 3 e n 5 conv.), risulta che la era a conoscenza che l'acquirente sarebbe stata un altro soggetto e non aveva CP_1
mosso obiezioni rispetto alla parte contraente, chiedendo invece il differimento della data del rogito per motivi personali (un intervento chirurgico programmato).
Ne consegue che la condotta ascritta alla società non pare possa integrare Parte_1
gli estremi della macchinazione richiesta dall'art. 640 c.p. ai fini dell'integrazione della relativa fattispecie.
In ogni caso, anche a voler ritenere che il reato de quo fosse stato integrato, esso – in quanto reato in contratto – non si riverbererebbe sul contratto preliminare in termini di nullità, ma se del caso solo in termini di annullabilità ex art. 1439 c.c. (“Il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro è annullabile ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo di tale delitto non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso…” Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 27/09/2016, n.
18930).
Alla luce di quanto illustrato, non ritenendosi meritevoli di condivisione le difese dedotte dalla convenuta e considerandosi invece grave l'inadempimento contestato dalla società attrice alla pagina 7 di 10 convenuta, che non ha stipulato il rogito e ha poi venduto a terzi l'immobile, deve essere accolta la domanda attorea di risarcimento del danno.
Il danno allegato dall'attrice consiste nel danno patrimoniale causato dall'inadempimento dei convenuti all'obbligazione di trasferimento dell'immobile ovvero di perfezionamento della cessione del preliminare alla , determinato nel doppio della caparra confirmatoria versata dalla in CP_2 CP_2
data 23.9.2021, che la predetta aveva richiesto a seguito della risoluzione di diritto del contratto preliminare causato dall'inadempimento dei convenuti.
Il danno richiesto dall'attrice è dunque pari a euro 46.000,00, corrispondente al doppio della caparra di euro 23.000,00 versata da , ma il danno che risulta effettivamente patito dall'attrice è CP_2
la minor somma di seguito specificata.
La stessa parte attrice ha, infatti, prodotto l'accordo di transazione del 31.1.2022 (doc. all. II memoria ex art. 183 c.p.c. dell'attore) sottoscritto con la , in forza del quale le parti hanno inteso definire CP_2 la controversia insorta tra loro pattuendo il pagamento da parte dell'attrice in favore della CP_2
“della somma omnicomprensiva di euro 24.000,00, a saldo e stralcio tombale di ogni reciproca pretesa…”, pertanto la domanda di restituzione del doppio della caparra risulta superata dalla transazione.
Inoltre, considerato che l'attrice ha riconosciuto di aver ricevuto la somma di euro 23.000,00 dalla
, il pagamento della predetta somma integra la restituzione di un indebito (essendo venuto CP_2
meno il contratto per effetto della risoluzione di diritto) e non corrisponde alla perdita subita dall'attrice, che è invece provata soltanto per la somma ulteriore di euro 1.000,00.
Per effetto della risoluzione del contratto con la , l'attrice ha subito anche il danno patrimoniale CP_2
per il mancato guadagno, considerato che la vendita alla era pattuito al prezzo di euro CP_2
123.000,00, superiore a quello di euro 105.000,00 pattuito nel preliminare tra le parti in causa.
L'attrice avrebbe quindi lucrato la somma di euro 18.000,00, che corrisponde al danno patrimoniale per il guadagno perso per la risoluzione del contratto con la , causato dalla condotta dei convenuti. CP_2
Il danno per il mancato guadagno non è stato specificato dall'attrice, che ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento “dei danni patrimoniali subiti dall'attrice, quantificati in €46.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata da , o in quella diversa somma maggiore o CP_2
minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in subordine in via equitativa, ex artt. 2056, 1226 c.c., oltre interessi legali ai sensi dell'art.1284, comma 4, c.c. dal fatto al soddisfo”, tuttavia deve essere liquidato senza violare il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art 112
c.p.c. (cfr. Cass. Sentenza n.20643 del 13/10/2016 In tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del
pagina 8 di 10 convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che potesse ravvisarsi una ipotesi di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., nella pronuncia con la quale il giudice d'appello, a fronte di una domanda di risarcimento dei "danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi" ed in assenza di ulteriori allegazioni, aveva riconosciuto e liquidato il danno non patrimoniale).
In particolare si richiama la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. sentenza n 23233 del
28.8.2024) che ha specificato quanto segue: “La domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta;
pertanto, a fronte di una domanda di risarcimento pure generica, che utilizzi formule: «danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi»; danno «subìto e subendo», come nel caso di specie, ed in assenza di ulteriori allegazioni, deve riconoscersi anche la voce di danno non patrimoniale (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20643 del 13/10/2016, Rv. 642923 – 01). Resta fermo che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che
l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17408 del
12/10/2012, Rv. 624080 - 01 cit. nel ricorso;
Conf.: Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 10577 del 04/05/2018
(Rv. 648595 - 01)”.
Nel caso in esame l'attrice ha dedotto tutti i fatti materiali generatori del danno patrimoniale, sia per la perdita subita, sia per il mancato guadagno, come suesposto, che pertanto deve essere liquidato all'attrice nella somma complessiva di euro 19.000,00, oltre agli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dall'evento dannoso al saldo.
L'evento dannoso può essere ricondotto alla data in cui si è risolto il contratto stipulato dall'attrice con la ossia alla data del 30.12.2021 (termine ultimo per la stipula del contratto definitivo fissato CP_2
nella diffida ad adempiere della ). CP_2
Le parti convenute ed , in solido tra loro, Controparte_1 Parte_2
devono pertanto essere condannate al risarcimento del danno subito dalla società attrice per effetto dell'inadempimento al contratto preliminare concluso in data 14.9.21 che si liquida in euro 19.000,00 oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dal 31.12.2021 al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da come da dispositivo, ex
D.M. 147/22, considerando il valore della causa compreso tra euro 5.201 e 26.000 – con riferimento pagina 9 di 10 alla somma attribuita - e con l'applicazione dei parametri medi delle fasi introduttiva, di studio e decisoria e di quello minimo per la fase istruttoria per la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) CONDANNA i convenuti ed , in Controparte_1 Parte_2
solido tra loro, al pagamento in favore della società a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale, della somma di euro 19.000,00, oltre interessi ex art. 1284
IV comma c.p.c. dal 31 gennaio 2021 al saldo;
2) CONDANNA i convenuti ed , in Controparte_1 Parte_2 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dell'attrice avv. Riccardo
Montani, che si è dichiarato antistatario, che liquida in complessivi euro 4237,00 per compenso, euro 998,15 per spese, oltre il 15% per spese forf., iva e c.p.a.
Milano, 15 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Antonella Cozzi
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