Sentenza 20 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2001, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B 02446 /0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio I A I TALIANA dal Sig. IL SOLE 24 ORE In nome del Popolo Italiano per diritti L. 3.000 120 FEB 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE SEZIONE LAVORO ogg. previdenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.Rosario De Musis Presidente R.G. 7872/98 " Vincenzo Mileo Consigliere ་་ Cron. 5058 " Alberto Spanò " Mario Putaturo Donati V. " Rep. " Florindo Minichiello " Ud. 11/1/2001 ha pronunciato la seguente E VARIE DCV SENTENZA Sul ricorso proposto TO NIG da AT BR,elett.dom.in Roma, viale delle Milizie n.38 presso l'avv. Giovanni Angelozzi che lo rappresenta e difende,per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Roma, via della Frezza n.17 pressoI.N.P.S.,elett.dom.in l'Avvocatura Centrale,insieme agli avv.Giorgio Starnoni e Mario Passaro, dai quali è rappresentato e difeso, per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
RESISTENTE Per 112 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 8 settembre 1997,n. 15818 (R.G.N.6955/1994 ); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 11/1/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr.Antonio Martone che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 23 febbraio 1993 il Pretore del lavoro di Roma rigettava la domanda proposta nei confronti dell'INPS da TO IN,volta al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità о all'assegno di invalidità previsti rispettivamente dagli artt.l e 2 della legge n.222 del 1984, sul rilievo della insussistenza della condizione sanitaria. La decisione veniva impugnata dall'assicurata e il Tribunale locale, dopo avere disposto nuova consulenza medico-legale, con sentenza dell'8 settembre 1997, rigettava l'appello. Il IN ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.L'intimato ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con due motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione profilo logico e giuridico delle censure nel proposte, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.10 del R.D. 14 aprile 1939,n.636,e successive modifiche, 149 2 Д disp. att. c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360,nn.3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere confermato la statuizione pretorile di rigetto della domanda di riconoscimento del beneficio formulata dall'assicurato condividendo in modo apodittico il parere del consulente tecnico d'ufficio,senza cioè dare conto delle critiche sul punto formulate dalla parte. Né il Tribunale ha apprezzato le patologie riscontrate nel loro insieme, l'incidenza delle stesse sulla concreta attività svolta dal soggetto protetto ° su altre mansioni di uguale natura, la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro,le sue condizioni in relazione all'età, alla formazione ed alla personalità dell'impegnoprofessionale, al carattere usurante lavorativo. Entrambi i motivi vanno rigettati perché infondati. In materia di invalidità, le valutazioni del consulente tecnico alle quali il giudice di merito abbia aderito possono censurate in sede di legittimità solo per vizi logico essere formali che si concretino in una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (la cui fonte va indicata), o nelle omissione di accertamenti strumentali dai quali -secondo le predette nozioni- non può prescindersi ai fini di una corretta diagnosi;
in mancanza della denuncia di tali vizi, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che 3 si sia fondato sulla consulenza tecnica (Cass.,26 gennaio 1998, n.751; vedi anche Cass., 11 gennaio 1995,n.271,s sulla inesistenza dell'obbligo del giudice di motivare in modo particolareggiato nel caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio). Orbene,, nella specie,il Tribunale, nell'escludere l'incidenza delle patologie di cui era affetto l'assicurato sulla sua capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini nella misura prevista dall'art.1 della legge n.222 del 1984 (fra le tante, Cass.,23 gennaio 1996,n.489;Cass.,10 maggio 1995,n.5086),ha sostanzialmente aderito alle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio in sede di rinnovazione delle indagini richiamando ripetutamente i contenuti salienti della relazione. Questi in particolare,nel profilo degli effetti, aveva compiutamente leesaminato affezioni riscontrate nel loro insieme, e non singolarmente, tenendo conto, ai fini del giudizio richiesto dalla citata legge n.222 del 1984, delle condizioni del soggetto protetto in relazione, tra l'altro, al sesso,all'età (nato nel 1936), all'attività svolta (guardia notturna), alla formazione e personalità professionale. sempre ai fini Così come il Tribunale non ha ravvisato dell'assistito della riduzione della capacità lavorativa carattere usurante dell'impegno lavorativo. Trattasi di giudizio corretto sul piano logico-giuridico ed esente da errori, come tale incensurabile in questa sede, rispetto R al quale le censure proposte finiscono con il sollecitare un inammissibile riesame delle risultanze acquisite. Il ricorso va perciò rigettato. Non si provvede sulle spese di questo giudizio ai sensi dell'art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 11 gennaio 2001 Presidente Rosario be ufanis Il Consigliere est. Sell IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I D , A O S Oggi, 20 FEB. 2001 L S 0 L 1 A 3 O T . , B 3 T I 5 A R A IL COLLABORATORE S D 'A E . P L A N S DI CANCELLERIA L T I E S 3 N D O T -7 G R I P S O O 8 IM - C N A 1 E 1 A D S D E I E , E A O G T R O N G T T E E IS IT S L E G IR E A R D L L O E D 5