Sentenza 23 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di procedimento di prevenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione presentato personalmente dal terzo interessato avverso il decreto che dispone la misura patrimoniale della confisca, avendo costui, in quanto portatore di interessi civilistici, un onere di patrocinio, che é soddisfatto solo attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2012, n. 7510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7510 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 23/10/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - N. 1454
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 4578/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. PO RA, nato a [...] il [...];
2. LV CA, nata a [...] il [...];
avverso il decreto del 09/12/2010 della Corte di appello di Napoli;
letti gli atti, il decreto denunziato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava il decreto in data 7 aprile 2010 del Tribunale di Napoli, con il quale era stata applicata nei confronti di RA PO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre e mesi sei, con versamento di cauzione di Euro 5.000, ed era stata disposta la confisca in danno del medesimo, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, dei seguenti beni, ritenuti fittiziamente intestati alla moglie CA LV: a) appartamento sito in Torre Annunziata acquistato in data 15 marzo 2007 per il prezzo di Euro 100 mila;
b) autovettura Yamaha tg. CV 97939; c) autovettura Renault tg. CC 270 ML.
Osservava la Corte di appello quanto alla misura di prevenzione personale, che essa si fondava sulla accertata appartenenza dell'PO alla cosca camorristica IO, per la quale era stata emessa a suo carico, in data 17 ottobre 2008, ordinanza di custodia cautelare, confermata in sede di riesame, sulla base di specifiche dichiarazioni di correi e di intercettazioni telefoniche. Completavano il quadro indiziari precedenti giudiziari per possesso di armi e per l'attività di contrabbando di tabacchi, sfociata poi in traffico di sostanze stupefacenti.
Quanto alla misura patrimoniale, mentre nulla era stato dedotto con riferimento alla confisca dei veicoli, osservava la Corte di merito che valeva al riguardo la presunzione di fittizia intestazione alla moglie, la quale del resto non aveva adeguatamente giustificato la disponibilità della provvista per l'acquisto dell'appartamento sito in Torre Annunziata per un controvalore di Euro 100 mila.
2. Ricorrono per cassazione l'PO e la LV con distinti atti.
3. L'PO personalmente denuncia con un unico motivo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, basato su meri indizi, fondati esclusivamente su una condanna non definitiva, inidonea a fondare un giudizio di gravità indiziaria che legittimi l'adozione della misura di prevenzione.
4. La LV denuncia, con un unico motivo, la inosservanza della legge penale o di norme a questa collegate, osservando che erroneamente i beni sottoposti a sequestro sono stati ritenuti di effettiva pertinenza del marito, essendosi illegittimamente trascurate le evidenze circa la provenienza della metà della provvista per l'acquisto dell'appartamento da una donazione fattale dai genitori e dell'altra metà da documentati prestiti di conoscenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che entrambi i ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso dell'PO si incentra su un vizio di motivazione, caso che non corrisponde a quello, ristretto alla violazione di legge, considerato dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11. Per di più il ricorso difetta radicalmente di specificità, risolvendosi in una trattazione teorica sul concetto di prova indiziaria, senza alcun aggancio concreto con il provvedimento impugnato.
3. Il ricorso della LV vertente su aspetti di fatto non esaminabili in sede di legittimità, è comunque - ancor più radicalmente - inammissibile per un preliminare aspetto formale, essendo stato proposto di persona dall'interessata. Al riguardo va ribadito che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso del predetto ricorrente, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall'art. 100 cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art.83 cod. proc. civ.; mentre l'indagato o imputato, che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che, come detto, è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato (v. per simili concetti Sez. 2, 21/11/2006, Tanda;
Sez. 6, 25/09/2007, Puliga;
Sez. 6, 18/06/2008, Lombardi;
Sez. 6, 17/02/2009, Pirozzi;
Sez. 6, 17/09/2009, Pace);
valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell'imputato (v. L. n. 1423 del 1956, art. 4, u.c.).
Invece, il terzo interessato, quale è la predetta ricorrente, al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 cod. proc. civ.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore.
4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro mille ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013