Sentenza 5 ottobre 2016
Massime • 1
In materia di procedimenti in camera di consiglio, l'espressione "sono sentiti se compaiono", contenuta nel comma terzo dell'art. 127 cod. proc. pen., non postula una specifica iniziativa del giudice, ma vincola quest'ultimo solo a raccogliere le dichiarazioni che le parti intendano fare, sicchè, ove la parte non eserciti tale diritto, nè manifesti l'intenzione di esercitarlo, nessuna violazione processuale può ravvisarsi nel comportamento del giudice che pervenga alla decisione senza alcuna audizione della parte stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/2016, n. 50730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50730 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2016 |
Testo completo
50730/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05 10 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MATILDE CAMMINO Dott. - Presidente - SENTENZA - Consigliere 777 N. UGO DE CRESCIENZO Dott. N. 24870 2016- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - Dott. COSIMO D'ARRIGO Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER FA N. IL 04/11/1965 avverso l'ordinanza n. 17/2016 TRIB. LIBERTA' di LODI, del 28/04/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI;
Di Leofi lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ский Евали в'оговілом е Clari che ha chiesto revio al Tui infoquere com esome To di 1- Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28.4.2016 il Tribunale di Lodi - sezione del riesame- dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 324 cod.proc.pen. da ER AE con il quale si chiedeva il riesame del decreto di sequestro emesso in data 1.2.2016 dalla Procura di Lodi.
2. Contro la suddetta pronuncia proponeva ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il RG AE, lamentando la violazione dell'art. 127 cod.proc.pen. in quanto la declaratoria di inammissibilità è stata fondata dal collegio del riesame sul rilievo della mancata comparizione della parte e del suo difensore, circostanza del tutto irrilevante dato che la norma processuale prevede semplicemente una facoltà di comparizione per questi ultimi, non già un obbligo sanzionato a pena di inammissibilità della richiesta di riesame.
3. Con nota depositata il 1.9.2016 il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale d Lodi per nuovo esame. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Il comma 6 dell'art. 324 cod.proc.pen. prevede che il procedimento in questione si svolga secondo le forme dell'udienza in camera di consiglio (art. 127 cod. proc.pen.). Il comma 3 di quest'ultima norma prevede che le parti sono sentite se compaiono, con ciò rendendo evidente la facoltatività della loro presenza. Dunque, l'art. 324, comma 6, rinvia all'art. 127 c.p.p.. Ne consegue (cfr. ASN 199902443- RV 214550) che in materia di procedimenti in camera di consiglio, l'espressione "sono sentiti se compaiono", contenuta dall'art. 127 c.p.p., comma 3, non postula una specifica iniziativa del giudice, ma vincola solo quest'ultimo a raccogliere le dichiarazioni che le parti intendano fare. Ne consegue ulteriormente che, ove la parte autonomamente non eserciti tale diritto ne' manifesti l'intenzione di esercitarlo, nessuna violazione procedurale può ravvisarsi nel comportamento del giudice che pervenga all'atto decisionale, senza alcuna audizione della parte stessa. Ma il corollario di tale - incontestabile - assunto è che l'assenza delle parti va considerata un dato neutro e non certo una implicita rinunzia al gravame. In assenza delle stesse il giudice è evidentemente tenuto a rendere la risposta di giustizia a cui è stato sollecitato, senza che la loro mancata comparizione autorizzi la declaratoria di inammissibilità. 1 Le considerazione sopra esposte impongono l'annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Lodi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione integrale degli atti al Tribunale di Lodi per nuovo esame. Così deciso, il 5 ottobre 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Dr. Stefano Filippini Dr.ssa Matilde Cammino Uue- DEPOSITATO IN CANCELLERIA SEOC DA SEZIONE PENALE 29 NOV. 2018 CANCELLIE Claudia Pianells 2