Sentenza 1 dicembre 1999
Massime • 1
È illegittimo il diniego, da parte del Tribunale di sorveglianza, dell'estensione da venti a quarantacinque giorni per semestre di già concessa liberazione anticipata, motivato con il rilievo che l'ulteriore riduzione avrebbe potuto incidere su pena inflitta per reato commesso successivamente alla detenzione alla quale il beneficio ineriva, in quanto tale valutazione esula dall'ambito delle competenze della magistratura di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1999, n. 6695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6695 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 01/12/1998
1. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 6695
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 23523/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EO NN n. il 07.01.1958
avverso ordinanza del 07.04.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DELEHAYE ENRICO le conclusioni del P.G. per il rigetto del ricorso
Svolgimento del processo.
Con ordinanza del 7-4-1999 il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di EO GI, tendente ad ottenere l'estensione da 20 a 45 giorni a semestre della liberazione anticipata già concessagli dalla Sezione di Sorveglianza di Brescia il 16-10-1986, poiché l'ulteriore riduzione avrebbe inciso su di una pena inflitta per un reato commesso successivamente alla detenzione a cui tale beneficio si riferiva.
In questo caso, a parere del Tribunale, sarebbe stato violato l'art. 657 co. 4^ c.p.p., che prevede il riconoscimento a titolo di fungibilità di un periodo di carcerazione ingiustificatamente sofferta solamente per delitti commessi in un periodo antecedente a quello di detenzione, per evitare che si formi un credito nei confronti dello Stato da spendere a piacimento dell'interessato. Avverso la suddetta decisione ha proposto rituale ricorso in Cassazione il difensore del EO, eccependo che erroneamente sarebbero state applicate le preclusioni, stabilite dalla legge per la fungibilità delle pene, ad una situazione giuridica completamente diversa, come quella dell'estensione della liberazione anticipata precedentemente concessa.
Motivi della decisione.
Il ricorso appare fondato e deve essere accolto.
È stato infatti giustamente eccepito che al caso di specie non potrebbe applicarsi il disposto dell'art. 657 co. 4^ c.p.p., dettato per un istituto giuridico del tutto difforme, quale quello della fungibilità delle pene, effettuando una interpretazione analogica contraria al principio del "favor libertatis" e, soprattutto, non di sua competenza.
Deve invero essere tenuto presente che la suddetta norma risponde alla finalità di impedire che nuovi fatti illeciti trovino la loro sanzione in una pena già espiata, mentre il fondamento della liberazione anticipata è essenzialmente quella premiale per il detenuto che abbia partecipato all'opera di rieducazione. Non vi è quindi alcun ostacolo di principio al riconoscimento, da parte del Tribunale di Sorveglianza, di una diversa misura della riduzione pena già concessa, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla L. n. 663 del 1986, mentre ogni valutazione sulla concreta possibilità di usufruirne in riferimento alle condanne eseguite o da eseguire, col conseguente calcolo del residuo da espiare, è demandato ai competenti organi esecutivi. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 1999