Sentenza 24 gennaio 2012
Massime • 1
Nel procedimento di applicazione di misure di prevenzione antimafia, la competenza territoriale si determina con riferimento all'effettiva dimora del proposto, che va individuata nel luogo in cui quest'ultimo ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità, a nulla rilevando la pendenza nei suoi confronti in altro luogo di un procedimento penale per il delitto di associazione mafiosa, considerata l'assoluta autonomia dei due procedimenti e la conseguente non pregiudizialità dell'uno rispetto all'altro.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1226 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1226 Anno 2013 Presidente: BARDOVAGNI PAOLO Relatore: SIOTTO MARIA CRISTINA SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE TR NI GONFL-1-T-T-e-N7E, AAt. 1.) TRIBUNALE BARI azurAgo-Vordinanza n. 59/2011 TRIBUNALE di TRANI, del 11/06/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C9-e, JA-049 1A-41~ P-a-C2-r~,t2t Uditi difeg6r Avv.; (Uot-t,■'- Cbk 40-e32 Data Udienza: 15/11/2012 RILEVA Con ordinanza dell'11/6/2012 il Tribunale di Trani ha sollevato conflitto (rimettendo a questa Corte copia degli atti per la sua risoluzione) nei confronti del Tribunale di Bari che, con ordinanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2012, n. 21009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21009 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo Presidente del 24/01/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello Consigliere N. 175
Dott. CAPOZZI Raffaele Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. rel. Consigliere N. 33857/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO MO, nato a [...] il [...];
avverso il decreto in data 15 aprile 2011 della Corte di appello di Catanzaro nel proc. n. 69/2009 R.G.M.P.;
Visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del Sostituto procuratore generale, Dr. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro, con decreto del 15 aprile 2011, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro il 18 febbraio 2009, con il quale era stata disposta l'applicazione, nei confronti di TA MO, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
La Corte di appello ha, innanzitutto, respinto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro ad emettere la misura, per dedotto difetto di legittimazione del Questore della stessa provincia, il quale ne aveva richiesto l'applicazione sul presupposto dell'appartenenza del TA al sodalizio mafioso dei Gallace-Novella, insediato nel territorio catanzarese, oggetto di un processo tuttora pendente (denominato Mithos dal nome dell'operazione investigativa che lo aveva generato), in cui lo stesso TA era imputato come membro della medesima consorteria dedita anche al traffico delle sostanze stupefacenti. Il processo, già instaurato davanti il Tribunale di Catanzaro, era in fase di trattazione dibattimentale davanti al Tribunale di Roma, dichiarato competente all'esito di conflitto tra i suddetti giudici, risolto da questa Corte di cassazione con sentenza del 20 settembre 2006. La Corte di appello di Catanzaro ha, tuttavia, ritenuto che la competenza ad emettere la misura di prevenzione personale fosse di sua pertinenza perché, come emergeva anche delle contestazioni criminose mosse al TA in quel processo, le condotte illecite sintomatiche della sua pericolosità trovavano espressione e alimento nel contesto territoriale in cui egli era radicato e, cioè, in Catanzaro-Guardavalle, sede operativa -con altre località della medesima provincia calabrese (Soverato, Santa Caterina, Badolato) e del territorio laziale-dell'associazione criminale di sua presunta appartenenza, nonché luogo di esecuzione di specifici delitti fine, tutti commessi in provincia di Catanzaro, come da contestazioni formulate nel detto processo Mithos.
Le risultanze investigative, inoltre, costituite dalle numerosissime intercettazioni di interesse per la posizione del TA, lo accreditavano come membro di rilievo della fazione mafiosa operante in Guardavalle in raccordo con gli altri sodali e, in quel contesto territoriale, erano state accertate le sue innumerevoli frequentazioni con persone pregiudicate e la commissione di illeciti. Quanto alla pericolosità sociale del proposto e all'attualità di essa, ne confortavano la sussistenza, secondo la Corte territoriale, l'appartenenza del TA al predetto sodalizio mafioso, denominato Gallace-Novella, senza la necessità di attendere, attesa l'autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale tuttora pendente, l'accertamento con sentenza irrevocabile della partecipazione del prevenuto alla medesima cosca;
i precedenti penali del TA;
le ordinanze di custodia cautelare eseguite nei suoi confronti non solo nel procedimento Mithos, ma anche più recentemente, il 5 aprile 2007, in altro procedimento pendente davanti all'Autorità giudiziaria di Reggio Calabria, secondo le quali il TA era coinvolto nel traffico di grossi quantitativi di sostanze stupefacenti come esponente di rilievo del sottogruppo di Guardavalle della cosca principale;
e, ancora, le numerose frequentazioni dello stesso con soggetti pregiudicati, come da accertamenti espletati. In particolare, l'attualità della pericolosità era dimostrata, secondo la Corte di merito, dal permanente legame del TA con il sodalizio criminale, del quale non poteva ritenersi l'elisione, come da costante giurisprudenza di legittimità, se non per recesso personale dall'organizzazione delinquenziale o per disintegrazione della stessa, l'una o l'altra ipotesi non suffragate da concreti elementi;
mentre il prevenuto si era limitato a dedurre la sua sottoposizione ad un lungo periodo di detenzione, facendo discendere automaticamente, da tale condizione, il venir meno del presupposto applicativo della misura.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il TA tramite il suo difensore, avvocato Sergio Rotundo, il quale, con unico motivo deduce la violazione degli artt. 3 e 4 legge n. 1423 del 1956 sia con riguardo alla riconosciuta competenza territoriale del giudice di Catanzaro, sia con riguardo alla ritenuta attualità della sua pericolosità sociale.
2.1. Quanto alla prima, il ricorrente osserva che la Corte di appello di Catanzaro ha illegittimamente affermato la sua competenza territoriale, sebbene la richiesta del Questore, che ha dato luogo al presente procedimento di prevenzione, avesse prospettato la pericolosità sociale del TA per la sua attuale appartenenza alla cosca mafiosa dei Gallace-Novella, della quale la Corte di cassazione aveva già riconosciuto la principale operatività nel Lazio, con il conseguente spostamento della competenza del procedimento penale nei confronti dei presunti associati dal Tribunale di Catanzaro al Tribunale di Velletri, dove è tuttora in corso il dibattimento;
ciò avrebbe dovuto riverberare i suoi effetti anche sul procedimento di prevenzione e determinare la sopravvenuta incompetenza del giudice di Catanzaro.
2.2. Quanto alla pericolosità, il ricorrente denuncia l'inesistenza di elementi probatori da cui possa desumersi la sua attualità. La motivazione della Corte territoriale, al riguardo, sarebbe puramente apparente e avrebbe ignorato specifiche allegazioni del ricorrente intese a dimostrare l'Insussistenza del detto requisito. In particolare, il giudice di merito avrebbe completamente ignorato i lunghi periodi di detenzione sofferti dal TA negli ultimi tempi e avrebbe omesso di acquisire le relazioni degli operatori penitenziari sul percorso rieducativo seguito dal prevenuto, dalle quali sarebbe emersa la sua piena partecipazione al trattamento anche attraverso lo studio e il lavoro, e, quindi, l'attuale assenza di indici di pericolosità sociale con la conseguente illegittimità della misura di prevenzione applicatagli.
3. Il Pubblico ministero presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, da un lato, la puntuale motivazione del giudice di merito in punto di ritenuta competenza territoriale, e, dall'altro, la proponibilità del ricorso avverso provvedimento in materia di misure di prevenzione solo per violazione di legge e non anche per vizio della motivazione, non configurandosi, nella fattispecie, una motivazione meramente apparente del decreto impugnato con riguardo all'apprezzata attualità della pericolosità sociale del TA.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento di prevenzione la competenza territoriale si determina, a norma della L.27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 2, con succ. mod., vigente al tempo di instaurazione del procedimento di interesse, a favore del tribunale del capo luogo di provincia in cui il proposto ha la propria, effettiva dimora;
quest'ultima va individuata nel luogo in cui lo stesso ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità e, nell'ipotesi di una pluralità di condotte pericolose poste in essere in luoghi diversi, la competenza ad applicare le misure di prevenzione spetta al giudice del luogo in cui si sono verificate quelle di maggiore spessore e rilevanza (Sez. U, n. 18 del 03/07/1996, dep. 17/07/1996, Simonelli, Rv. 205259; Sez. 6, n. 21710 del 14/04/2003, dep. 15/05/2003, Buonanno, Rv. 225687;
Sez. 5, n. 19067 del 31/03/2010, dep. 19/05/2010, Gaglianò, Rv. 247504).
Tale principio, secondo cui il procedimento di prevenzione deve essere instaurato nel luogo di effettiva dimora del sospettato, non perde vigore nel caso in cui, nei confronti del proposto, penda altrove procedimento penale per il delitto di associazione di tipo mafioso, considerata l'assoluta autonomia dei due procedimenti e la conseguente non pregiudizialità dell'uno rispetto all'altro; sicché non è possibile la concentrazione di entrambi i profili di pericolosità sociale dinanzi alla stessa autorità giudiziaria con spostamento di competenza agli organi della ordinaria giurisdizione penale (Sez. 1, n. 1685 del 27/04/1987, dep. 16/06/1987, Fraticelli, Rv. 176190, e, con riguardo all'autonomia dei criteri di valutazione degli elementi probatori, nell'uno e nell'altro procedimento: Sez. 1, n. 5786 del 21/10/1999, dep. 04/01/2000, Castellicela, Rv. 215117;
Sez. 1, n. 20160 del 29/04/2011, dep. 20/05/2011, Bagalà, Rv. 250278).
Coerentemente ai detti principi la Corte territoriale, premessa la pendenza del processo denominato Mithos, in fase dibattimentale, davanti al Tribunale penale di Velletri nei confronti dei presunti partecipanti, tra i quali lo stesso ricorrente, alla cosca Gallace- Novella e all'associazione, dalla prima promossa, per l'esercizio del narcotraffico (art. 416 bis cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art.74), ha riconosciuto la competenza territoriale del Tribunale di
Catanzaro, con riguardo all'attuale autonomo procedimento di prevenzione, perché giudice del luogo di effettiva dimora del TA, in cui si è principalmente manifestata la sua pericolosità sociale, come da richiamati precedenti penali attestanti la commissione di reati, da parte del proposto, prevalentemente in Guardavalle, quale componente di rilievo dell'articolazione della cosca Gallace-Novella in quel territorio, e, in generale, il suo radicamento e il compimento di attività illecite in Calabria.
4.2. Quanto alla contestata ricorrenza del requisito di attualità della pericolosità sociale, va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. n. 1423 del 1956, cit., art. 4, comma 11, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, secondo 2, con la conseguenza che è possibile denunciare al giudice di legittimità, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal predetto L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, il solo caso di motivazione inesistente o meramente apparente (c.f.r., tra le molte, Sez. 6, n. 15107 del 17/12/2003, dep. 30/03/2004, Criaco, Rv. 229305; Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277).
Tale patologia della motivazione deve essere esclusa nel caso in esame, non avendo la Corte di appello omesso, secondo la più rigorosa lezione di questa Corte (Sez. 1, n. 17932 del 10/03/2010, dep. 11/05/2010, De Carlo, Rv. 247052), l'indicazione specifica dei dati materiali su cui si fonda il giudizio di attualità della pericolosità sociale del prevenuto, puntualmente individuati negli elementi di seguito riassunti: a) plurimi precedenti penali;
b) gravi indizi di sua appartenenza all'associazione di tipo mafioso Gallace- Novella e di coinvolgimento nel traffico illecito di stupefacenti per cui è stato anche sottoposto a misura cautelare coercitiva;
c) ulteriore provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso a carico del prevenuto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, in data 5/04/2007, perché ritenuto coinvolto, come esponente di rilievo del sottogruppo criminale insediato in Guardavalle, nello spaccio di grossi quantitativi di sostanze stupefacenti;
d) molteplici frequentazioni con soggetti pregiudicati;
e) non dimostrata rescissione dei legami criminali, ne' accertata disgregazione del sodalizio mafioso di presunta appartenenza e, quindi, inidoneità dei pur consistenti periodi di detenzione già sofferti a far ritenere cessata la sua appartenenza a contesti criminali di radicato insediamento ed operatività.
5. Ne discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., comma 1, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012