Sentenza 31 marzo 2010
Massime • 2
La competenza per territorio a decidere in materia di applicazione di misure di prevenzione spetta al tribunale del capoluogo della provincia nella quale il proposto ha la sua dimora la quale, anche se non coincidente con la residenza anagrafica, va individuata nel luogo in cui il proposto ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità, a nulla rilevando eventuali modificazioni intervenute successivamente alla proposta di applicazione della misura. Ne consegue che detta competenza deve essere individuata con riferimento allo spazio geografico-ambientale in cui il soggetto manifesta i suoi comportamenti socialmente pericolosi, anche se tale luogo sia diverso da quello di dimora abituale.
Nel procedimento di prevenzione, la questione relativa all'incompetenza territoriale del giudice, essendo anche correlata al "genus" dell'incompetenza funzionale dell'organo proponente, ed essendo essa stessa di natura funzionale e inderogabile, è rilevabile in ogni stato è grado del procedimento, mancando nella disciplina speciale una preclusione temporale; né a tal fine rileva la circostanza che l'atto propulsivo sia originato da un organo con competenza estesa al territorio nazionale, quale la DIA, considerato che la natura funzionale della competenza per territorio del Tribunale non può soffrire limitazioni a causa della diversità dell'organo che di volta in volta assume il ruolo proponente.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1226 del 15https://www.laleggepertutti.it/
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2010, n. 19067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19067 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 31/03/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 381
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 15723/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AG AL, N. IL 10/01/1958;
2) AG ERCOLE, N. IL 01/01/1955;
contro
1) CHIAPPALONE FRANCESCA, N. IL 22/09/1967;
2) CHIAPPALONE FABIO, N. IL 12/08/1972;
3) CHIAPPALONE RITA, N. IL 22/05/1955;
4) AG PE, N. IL 11/01/1977;
5) AG VERONICA, N. IL 30/04/1984;
6) AG IA, N. IL 10/04/1978;
7) SANFRATELLO MANUELA, N. IL 10/01/1977;
avverso il decreto n. 21/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 19/11/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e di quello di primo grado con trasmissione atti al competente Tribunale di Reggio Calabria.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per Cassazione GL DO (sia a mezzo del difensore avv. Zancan che con atto sottoscritto personalmente) e GL OL (a mezzo del difensore avv. Pendini) avverso il decreto della Corte di appello di Torino in data 19 novembre 2008 con il quale, in riforma del decreto del giudice di primo grado, veniva applicata ad entrambi la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni con obbligo di soggiorno nel luogo di abituale residenza o dimora, e veniva disposto il sequestro e la confisca di una serie di beni ad essi riconducibili.
La Corte di appello riteneva così, su appello del PM di Alessandria e di quello (distrettuale) di Torino, di riformare la decisione del Tribunale (resa con decreto del 10 giugno - 1 agosto 2008) che era stata di rigetto della richiesta di misura personale e patrimoniale nei confronti dei proposti, con contestuale revoca del sequestro già disposto de plano dal Presidente del Tribunale e convalidato dal collegio.
Al Tribunale di Alessandria la richiesta era stata formulata dalla Direzione Investigativa Antimafia (l'11 dicembre 2007), sul presupposto che i fratelli GL fossero gravati da indizi di appartenenza ad associazione mafiosa. Il Tribunale tuttavia aveva ritenuto che tali indizi non sussistessero, rilevando che non appariva evidente il dedotto rapporto col clan HI operante in Cittanova e che addirittura risultava in concreto ambiguo il riferimento al gruppo criminale mafioso, essendo citato alternativamente nelle informative di PG e nei provvedimenti anche il rapporto con la famiglia Fiandaca-Emmanuello: rapporti peraltro rimasti provati a livello di mere frequentazioni coram populo. La Corte viceversa ribaltava tale conclusione citando le numerose risultanze dalla quali emergeva non solo la assoluta sproporzione dei beni - numerosi e di lusso - goduti dai proposti ma, oltre a ciò, anche la effettività di contatti col clan HI, in Cittanova, spesso connotati da carattere francamente organizzativo della vita del sodalizio (veri e propri summit).
Deducono:
GL DO (nel ricorso da firma del difensore):
1) la violazione di legge per essere stato ritenuto ammissibile l'appello avverso il provvedimento di rigetto della misura di prevenzione, destinato a provvedere in tema di sequestro e confisca dopo che il Tribunale aveva già emesso un provvedimento di revoca del sequestro precedentemente disposto, divenuto definitivo per mancanza di sospensione della sua efficacia;
2) la apparenza della motivazione e la conseguente violazione di legge, riguardo alla sussistenza dei presupposti per la applicazione delle misure di prevenzione;
lo stesso GL DO (nel ricorso personale) le seguenti violazioni di legge:
a) quella riguardante la competenza territoriale del Tribunale di Alessandria e conseguentemente del giudice dell'appello;
b) quella concernente la possibilità per il Pm di produrre documenti in assenza del necessario contraddittorio;
c) quella riguardante la omessa motivazione sulla appartenenza dei GL ad una delle categorie previste dalla L. n. 565 del 1965;
d) quella derivante dalla necessità di vagliare la adeguatezza di misure personali meno afflittive;
e) quella derivante dalla omessa motivazione in tema di illegittima provenienza dei beni sequestrati;
f) quella riguardante il potere di disposizione del sequestro in capo al giudice dell'appello.
GL OL (nel ricorso a firma dell'avv. Pendini):
le stesse violazioni di legge già illustrate con riferimento al ricorso personale di GL DO.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con una articolata requisitoria scritta datata 31 luglio 2009, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dei provvedimenti di primo e secondo grado, per mancanza della competenza per territorio dei giudici che si erano pronunciati e la trasmissione degli atti al giudice invece competente a provvedere in tema di misure di prevenzione riguardanti i fratelli GL, individuato nel Tribunale di Reggio Calabria. In data 22 marzo 2010 è pervenuta memoria difensiva dell'avv. Aricò, nell'interesse di GL OL ed DO, con la quale si insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso. I ricorsi sono fondati limitatamente alla questione, assorbente, della competenza territoriale dei giudici del merito, conformemente alla richiesta del PG presso questa Corte.
È pacifico che la incompetenza dei giudici piemontesi è stata eccepita per la prima volta con ricorso per Cassazione, non essendo stata evidenziata ne' in fase di appello (evidente essendo la mancanza di interesse per il carattere favorevole del primo provvedimento) ne' nel corso della procedura di primo grado, peraltro conclusa, come detto, con pronuncia favorevole nel merito. Il PG chiede che tuttavia che il tema della competenza - nella specie rilevante poiché la attività dei proposti connotata dalla pericolosità, che è stata rilevata a fondamento della richiesta di adozione delle misure di prevenzione, avrebbe avuto luogo nella provincia di Reggio Calabria - sia ritenuto ammissibile alla discussione nella presente sede di legittimità in applicazione degli orientamenti espressi al riguardo dalla dottrina e del principio formulato dalla 6^ Sez. di questa Corte, secondo cui, nel procedimento di prevenzione, la questione relativa alla incompetenza territoriale del giudice, essendo anche correlata al genus della incompetenza funzionale dell'organo proponente, ed essendo essa stessa di natura funzionale e inderogabile, è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (vedi Sez. 6, Sentenza n. 21710 del 14/04/2003, PM in proc. Buonanno, Rv. 225686), in quanto assimilata alla incompetenza per materia.
La richiesta congiunta delle parti deve invero trovare accoglimento condividendosi l'assunto prospettato nella citata sentenza e basato essenzialmente sul rilievo che la legge speciale relativa al procedimento di prevenzione - a differenza del codice di rito - non pone un limite cronologico e procedimentale alla rilevazione della incompetenza territoriale che costituisce una estrinsecazione del diritto della parte al giudice naturale.
Come posto in evidenza nella sentenza della 6^ sezione, poi, è da tenere in considerazione il rilievo della dottrina, evidentemente condiviso per taluni aspetti dalla giurisprudenza stessa, secondo cui la natura funzionale della incompetenza territoriale del Tribunale ben può essere mutuata dalla uguale natura - generalmente riconosciuta da dottrina e giurisprudenza come funzionale inderogabile - in riferimento all'"organo proponente": si è affermato infatti che questa comporti l'inammissibilità della proposta per carenza di legittimazione, come tale rilevabile in ogni stato e grado del procedimento senza preclusioni di sorta. È utile qui ricordare che l'assunto ha trovato un certo consenso da parte delle Sezioni unite di questa Corte Corica (Sez. U, Sentenza n. 5 del 20/06/1990 Rv. 185283) che affermò il principio secondo cui la competenza funzionale a promuovere il procedimento di prevenzione ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2, dovendo essere determinata alla stregua dei principi generali del processo penale, spetta esclusivamente al procuratore della Repubblica (individuato in base alla normativa all'epoca vigente) presso il tribunale del capoluogo di provincia in cui dimora il proposto.
Quel che qui conta è che si è riconosciuto che l'incompetenza del P.m. requirente realizza un'ipotesi di nullità assoluta e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Ora, per quanto la questione della competenza del PM non venga in diretta considerazione nel caso di specie nel quale l'atto propulsivo promanò da un organo la cui competenza è estesa al territorio nazionale, non di meno il complessivo ragionamento appena richiamato è da ritenere produttivo di effetti poiché esso è stato sviluppato sulla base del confronto tra istituti e categorie sul piano ermeneutico e non può certo soffrire limitazioni, quanto a individuazione della natura funzionale della competenza per territorio del Tribunale, a causa della diversità dell'organo che di volta in volta assume il ruolo proponente.
Per tutte le ragioni esposte non si condivide l'opposto assunto sostenuto dalla sentenza Santaguida del 1999 (rv 216630) che ha invece individuato uno sbarramento temporale per la rilevabilità della questione sulla competenza territoriale in materia. Al riguardo si osserva che la detta sentenza, nello statuire un principio ermeneutico unificante per tutte le procedure in camera di consiglio in assenza di una specifica normativa, non tiene conto che la L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 5 che a tanto la legittimerebbe, contiene un rinvio a norme relative a tali procedimenti "in quanto applicabili". In relazione a ciò risalta il mancato apprezzamento della assoluta peculiarità del procedimento di prevenzione all'interno del quale il potere di iniziativa del pubblico ministero territorialmente competente è stato disegnato in termini funzionali e inderogabili.
Ciò posto, è poi da richiamare la costante giurisprudenza, originata dalla sentenza delle SS.UU. SI (Sez. U, Sentenza n. 18 del 03/07/1996 Cc. (dep. 17/07/1996) Rv. 205259) secondo cui la competenza per territorio a decidere in materia di applicazione di misure di prevenzione spetta al tribunale del capoluogo della provincia nella quale il proposto ha la sua dimora la quale, anche se non coincidente con la residenza anagrafica, va individuata nel luogo in cui il proposto ha tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità, a nulla rilevando eventuali modificazioni intervenute successivamente alla proposta di applicazione della misura (Rv. 216289; Massime precedenti Conformi:
N. 216 del 1994 Rv. 196565, N. 2531 del 1996 Rv. 204906, N. 1826 del 1999 Rv. 213064). In altri termini, la competenza per territorio, in tema di misure di prevenzione, deve essere individuata con riferimento allo spazio geografico-ambientale in cui il soggetto manifesta i suoi comportamenti socialmente pericolosi, anche se tale luogo è diverso da quello di dimora abituale (Rv. 229955; Massime precedenti Conformi: N. 1151 del 1989 Rv. 181457, N. 1737 del 1992 Rv. 191056, N. 5248 del 1993 Rv. 192710, N. 216 del 1994 Rv. 196565, N. 803 del 1999 Rv. 214779, N. 910 del 1999 Rv. 214203, N. 3837 del 2000 Rv. 216289, N. 21710 del 2003 Rv. 225687).
E nell'ipotesi di una pluralità di condotte pericolose poste in essere in luoghi diversi, la competenza ad applicare le misure di prevenzione spetta al giudice del luogo in cui si sono verificate quelle di maggiore spessore e rilevanza. (Rv. 225687; Massime precedenti Conformi: N. 803 del 1999 Rv. 214779, N. 3837 del 2000 Rv. 216289).
Ora, come esattamente rilevato dalle parti, e come pacificamente si evince anche dal provvedimento impugnato, il luogo in cui si sarebbe espresso tutto lo spessore della pericolosità dei proposti, in riferimento alla loro posizione di soggetti raggiunti da indizi in tema di appartenenza ad associazione mafiosa, è indubbiamente quello di Cittanova nella Provincia di Reggio Calabria.
I dati ai quali la Corte di appello mostra di aver dato credito portano infatti a ritenere che la posizione dei GL ritenuta rilevante sia quella di sospetti appartenenti alla cosca mafiosa dei HI, operante in Cittanova, con ramificazioni anche nel nord, a nulla rilevando la lontananza geografica della loro residenza, fissata a quanto sembra in Piemonte per sopravvivere a pericolose faide scatenatesi nel recente passato.
In Cittanova, ove il clan HI realizzerebbe il controllo del territorio anche con attività illecite quali commercio di sostanze stupefacenti ed estorsioni, sarebbero stati registrati comportamenti sintomatici della vitalità e della organizzazione del sodalizio come ripetuti "summit" ai quali avrebbe partecipato materialmente anche uno dei proposti.
Per tali motivi, dovendosi rilevare la competenza del Tribunale di Reggio Calabria a provvedere sulle misure di prevenzione richieste dal dirigente della DIA, e la contestuale incompetenza del Tribunale e della Corte di appello che vi hanno provveduto, devono annullarsi i decreti di primo e secondo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per il rinnovo del giudizio sin dal primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e quello di primo grado e ordina la trasmissione degli atti, per il giudizio, al Tribunale di Reggio Calabria, giudice competente.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010