Sentenza 23 giugno 2015
Massime • 1
L'autorizzazione concessa all'imputato agli arresti domiciliari di recarsi, senza scorta, in udienza non richiede alcuna comunicazione formale a quest'ultimo, dal momento che, da un lato, costituisce onere dell'interessato attivarsi per richiedere detta autorizzazione, dall'altro, una volta che detta autorizzazione sia stata rilasciata, spetta comunque all'imputato richiedere copia del provvedimento, ove ritenga utile disporne.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2015, n. 28620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28620 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 23/06/2015
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1494
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 3737/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI IC N. IL 26/04/1972;
CONTENA MANUEL N. IL 11/04/1975;
MACCHI DI CELLERE EMANUELE N. IL 12/12/1956;
avverso la sentenza n. 576/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del 13/06/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore di CO AN, Avv. Rossi Stefania, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore di PI CO, Avv. Urciuoli Claudio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore di CH di LL MA, Avv. Vianello Accorretti Valerio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 13/06/2014, ha confermato la pronuncia emessa a seguito di rito abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Genova in data 18/07/2013 nei confronti di PI CO, CO AN e CH Di LL MA, imputati del reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, e art. 80 per avere detenuto, al fine di trasportarli e cederli a terzi, in concorso tra loro, 152 panetti di cocaina del peso netto complessivo di chilogrammi 152,407 contenenti un principio attivo di complessivi kg. 103,219 pari a circa 688.128 dosi medie singole.
2. La vicenda era stata così ricostruita dal giudice di primo grado:
il 3 marzo 2012, intorno alle 7:00, presso il porto turistico di Genova Marina dell'aeroporto militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Genova avevano arrestato PI CO mentre caricava nel portabagagli della sua autovettura cinque borsoni contenenti i panetti di cocaina;
CO AN mentre si trovava nei pressi della sua autovettura, da cui aveva scaricato vele e altro materiale nautico in sosta nello stesso parcheggio;
CH Di LL MA mentre sostava nella sua auto in prossimità dell'ingresso all'area parcheggi;
dall'esame dei cellulari sequestrati agli arrestati si era accertata la presenza di telefonate esclusivamente tra gli stessi;
l'arresto seguiva una complessa attività di indagine con un agente sotto copertura ed ampia attività di intercettazione, sia telefonica che ambientale;
dalle indagini era emerso che PI CO aveva partecipato all'organizzazione dell'importazione di un ingente quantitativo di cocaina proveniente dal sud America e diretto a Genova, occultato all'interno di un container e trasportato via mare a bordo di una nave;
PI CO aveva avvisato l'agente sotto copertura che al momento della consegna sarebbe giunto con alcuni amici di cui uno, poi identificato in CO AN, esperto di nautica, il quale avrebbe fornito un carico di copertura formato da vele e attrezzatura nautica;
oltre ai contatti telefonici, le indagini avevano consentito di accertare che i tre imputati si erano incontrati presso un'area di servizio dell'autostrada Roma-Firenze e che a seguito di tale incontro il CH ed il CO, alla guida delle rispettive autovetture, avevano seguito la vettura dello PI in direzione Nord fino al predetto porto turistico di Genova con movimenti documentati sino al momento dell'arresto.
3. PI CO propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata con unico motivo per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) deducendo che la Corte distrettuale ha completamente omesso qualsiasi riferimento soggettivo alla specifica posizione di tale imputato, sia in relazione alla motivata richiesta di concessione delle attenuanti generiche sia in punto di pena. L'unico riferimento effettuato alla figura di PI CO, si assume, si rinviene nelle righe che di poco precedono il dispositivo della sentenza, ove si richiama l'assenza di segni di resipiscenza e la presenza di gravi precedenti, mentre non sono stati oggetto di sindacato la corretta condotta processuale, lo stato di tossicodipendenza e le difficili condizioni economiche dello PI evidenziati dalla difesa.
4. CO AN propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e) per erronea applicazione dell'art. 56 c.p. nonché per vizio logico di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto come delitto consumato anziché tentato;
il ricorrente deduce che l'ininterrotto monitoraggio dell'operazione da parte del nucleo investigativo dei Carabinieri, sia con il contributo di un agente infiltrato sia con il controllo del carico dal momento dell'arrivo dal sud America fino al momento del sequestro, ha reso la condotta criminale inidonea al verificarsi dell'evento. In particolare, la circostanza che il continuo controllo del carico da parte degli inquirenti ha impedito l'impossessamento autonomo della sostanza stupefacente, avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a qualificare il fatto come delitto tentato, se non impossibile;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per inosservanza dell'art. 116 c.p. con riferimento alla qualificazione del fatto e per vizio logico di motivazione;
il ricorrente deduce che la circostanza che egli volesse aderire e partecipare attivamente alla preordinazione delle attività inerenti al proprio ruolo di staffetta non esclude che egli non fosse consapevole della reale natura del bene da trasportare. La sentenza sarebbe illogica dove ha affermato che il compenso pattuito pari ad Euro 5.000,00 sia un dato neutro in quanto compatibile sia con la detenzione di sostanza stupefacente sia con il coinvolgimento in un contrabbando di preziosi, secondo la tesi difensiva. Nel ricorso si elencano le ragioni poste a fondamento della pronuncia di condanna evidenziando la compatibilità della condotta attribuitagli con l'ipotesi che egli non fosse a conoscenza della natura della merce trattata dallo PI;
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione dell'art. 110 c.p.p. e vizio di motivazione. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia ritenuto il suo ruolo marginale, poiché estraneo alla direzione, pianificazione e organizzazione del piano criminoso, equiparando le posizioni dei coimputati nonostante nel corso del processo fosse emerso che CO AN aveva prestato il consenso per la partecipazione al trasporto di preziosi nel circoscritto e limitato ruolo di staffetta, eventuale e accessorio, in una fase conclusiva e strettamente esecutiva di ordini ricevuti, finalizzata ad assicurare esclusivamente il profitto del reato;
d) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'entità della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
il ricorrente deduce che, pur avendo la stessa Corte di Appello riconosciuto che la partecipazione del CO fosse caratterizzata da condotte per lo più esecutive, attribuendo allo PI il ruolo di ideatore e organizzatore, la diversificazione sanzionatoria è iniqua, così come è illogico e contraddittorio negare la concessione delle attenuanti generiche dopo aver apprezzato in termini positivi la marginale condotta criminosa, il leale comportamento processuale e l'incensuratezza del ricorrente.
5. CH Di LL MA propone ricorso per cassazione con due distinti atti a firma degli Avv.ti Emilio Siviera e Gianluca Ciampa.
5.1. Con il primo ricorso censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 149 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c). Il ricorrente deduce di avere eccepito nell'atto di gravame la nullità del giudizio di primo grado per violazione del diritto di difesa in quanto non aveva ricevuto una valida autorizzazione ad allontanarsi dal luogo in cui era agli arresti domiciliari per presenziare all'udienza conclusiva del giudizio abbreviato, tenutasi in sua assenza, dovuta a legittimo impedimento;
lamenta che la Corte territoriale abbia rigettato l'eccezione rilevando che l'imputato era stato avvertito telefonicamente dalla Stazione CC di Ostia, investita dell'incombente dall'Autorità giudiziaria procedente, mediante comunicazione dell'autorizzazione ricevuta alle ore 19,40 del 17 luglio 2013 per l'udienza del 18 luglio 2013. Secondo il ricorrente, si tratta di comunicazione irrituale, potendo le notificazioni urgenti a mezzo telefono essere destinate a tutte le parti private ad eccezione dell'imputato e dovendo, in ogni caso, tale modalità essere espressamente autorizzata ed appannaggio del personale di cancelleria. Deduce, inoltre, il ricorrente che l'eventuale autorizzazione non gli avrebbe consentito di essere presente all'udienza in ragione della notevole distanza tra la sua abitazione e la sede giudiziaria, oltre che delle sue condizioni fisiche;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed agli artt. 47, 48 e 49 c.p.. Nonostante le numerose deduzioni contenute nell'atto di appello, assume il ricorrente, la motivazione offerta dalla Corte di Appello non è esaustiva. In merito alla sussistenza della colpevolezza del CH in ordine alla natura del carico, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ignorato i rilievi difensivi, attribuendo rilevanza alla presunta partecipazione dell'imputato al sopralluogo del 23 febbraio 2013, corroborata da contatti telefonici e servizi di osservazione fortemente contestati nell'atto di appello;
era stato, in particolare, evidenziato come non vi fosse alcuna indicazione in merito alle modalità attraverso le quali si fosse giunti a ritenere che l'imputato fosse l'interlocutore di alcune telefonate partite dall'utenza intestata a Ovramenko Iuliia. La verifica della partecipazione dell'imputato a detto sopralluogo, si assume, era di vitale importanza per affermare che egli fosse consapevole della natura del carico, tanto più che non aveva partecipato alle operazioni di carico e scarico. La Corte territoriale, deduce il ricorrente, ha omesso di valutare le incongruenze probatorie addotte dalla difesa in merito ai rapporti tra l'imputato e lo PI, anche con riferimento all'identificazione di chi utilizzava le utenze intercettate. La motivazione con la quale è stata respinta la tesi difensiva del cosiddetto autore mediato, si assume, è stata sostenuta da una motivazione del tutto incongrua, facendosi riferimento a contatti telefonici tra il ricorrente e lo PI senza che l'utenza di riferimento fosse stata associata ed identificata come in uso al CH e trascurandosi le dichiarazioni rese dai coimputati o l'utilizzo da parte del CH di un telefono a lui intestato. Il ricorrente deduce l'assenza di prova in merito all'elemento soggettivo del reato anche sotto il profilo del dolo eventuale, reiterando la tesi secondo la quale l'imputato sarebbe stato tratto in inganno dal complice in merito alla natura della merce da trasportare, versando in ipotesi di reato impossibile ex art. 49 c.p., comma 2 per inesistenza dell'oggetto della condotta.
Sul presupposto che il CH fosse emerso nella vicenda solo in data 15 settembre 2011, dopo che l'importazione era stata da tempo programmata, il ricorrente deduce l'assenza di un accordo criminoso;
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 56 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
mancanza di motivazione ed illogicità della stessa. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia richiamato quanto già espresso dal Giudice dell'udienza preliminare in merito alla configurabilità del delitto consumato in caso di pur breve e momentanea disponibilità dello stupefacente, sostenendo che gli imputati non sono mai entrati realmente in possesso della droga in quanto già, di fatto, sequestrata presso il porto di Cagliari, vertendosi dunque in tema di ritardato sequestro e consegna controllata che hanno impedito agli imputati di esercitare un effettivo potere dispositivo di essa.
5.2. Con il secondo ricorso censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) nullità della notificazione dell'ordinanza emessa il 12 luglio 2013 dal Giudice dell'udienza preliminare di autorizzazione all'imputato ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per partecipare all'udienza, conseguente nullità dell'udienza preliminare del 18 luglio 2013 e degli atti successivi. Nel motivo di ricorso si rinnovano censure analoghe al primo motivo del ricorso a firma Avv. Siviera, precisandosi che, a causa della mancanza di rituale notificazione dell'ordinanza, il CH non è stato posto in grado di raggiungere il luogo dell'udienza, essendogli stato così impedito di rendere dichiarazioni o di essere sottoposto ad esame;
b) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla consapevolezza da parte del ricorrente della natura di sostanza stupefacente della merce trasportata. Il ricorrente deduce tale vizio dalle seguenti, ulteriori, considerazioni: 1) i numerosi contatti telefonici intercorsi con lo PI fornivano la prova della consapevolezza da parte del CH del ruolo assegnatogli ma non della specifica natura della merce trasportata, mentre i giudici di merito hanno desunto una massima di esperienza non rispondente al canone dell'id quod plerumque accidit trascurando elementi di prova di segno contrario (dichiarazioni dei concorrenti, omessa menzione nelle conversazioni dell'oggetto del trasporto illecito, compenso non elevato promesso al CH, assenza di precedenti specifici del CH in materia di stupefacenti;
2) la massima di esperienza secondo la quale lo PI non si sarebbe avvalso di soggetti inconsapevoli per non mettere a repentaglio la sua vita, essendosi rivolto per l'importazione della droga alla criminalità organizzata, sarebbe irrazionale in relazione all'omertà che connota tali ambienti criminali;
3) l'affermazione secondo la quale l'utilizzo di un furgone contenente attrezzature veliche sarebbe stato sproporzionato per l'occultamento ed il trasporto di diamanti sarebbe manifestamente illogica in quanto le dimensioni del mezzo a maggior ragione avrebbero consentito l'occultamento dei preziosi;
c) mancanza di motivazione in ordine alla consapevolezza da parte del ricorrente della natura di sostanza stupefacente della merce trasportata. Il ricorrente deduce la mancanza di prove a sostegno dell'affermazione secondo la quale il CH sarebbe stato consapevole della provenienza della merce dal Sudamerica e contesta che sia da considerare fatto notorio che il Sudamerica non è luogo dal quale si estraggono diamanti. La carenza di motivazione, si assume, riguarderebbe anche la circostanza secondo la quale il CH fosse stato informato dallo PI a proposito del ruolo di TT in termini tali da escludere che si trattasse di contrabbando di preziosi.
6. Con memoria depositata in data 8 giugno 2015 il difensore di PI CO ha dedotto violazione del criterio di calcolo della pena stabilito dall'art. 63 c.p., comma 4, per avere i giudici di merito operato l'addizione aritmetica delle due aggravanti ad effetto speciale (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, e recidiva specifica non reiterata) irrogando consecutivamente due aumenti entrambi superiori ad un terzo, in violazione del divieto posto dalla norma che si assume violata in materia di concorso omogeneo di circostanze aggravanti ad effetto speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Esaminando i motivi di ricorso, è necessario premettere, in via generale, che costituisce orientamento consolidato della Corte di Cassazione che, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, sia ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella di primo grado, sempre che le censure formulate contro la prima sentenza non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250).
2. Un'altra, necessaria, premessa riguarda l'infondatezza di quelle censure che i ricorrenti hanno formulato lamentando l'inesistenza o la carenza di motivazione, in palese contrasto con il testo della sentenza impugnata. Ciò in particolare riguarda:
a) l'unico motivo illustrato nel ricorso di PI CO, che non tiene conto delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, nelle quali si indicano specificamente le emergenze istruttorie, qui non contestate, dalle quali i giudici di merito hanno desunto con chiaro riferimento individuale allo PI il giudizio di congruità della pena irrogata dal Tribunale ed il giudizio di capacità a delinquere ostativo alla concessione delle attenuanti generiche;
b) il terzo ed il quarto motivo del ricorso di CO AN, che sembra ignorare quanto ampiamente argomentato a pag.10 della sentenza di primo grado in merito all'importanza del contributo fornito da colui che sia stato presente alla cessione e si sia prestato a fungere da staffetta nonché, in punto di determinazione della pena, l'irrogazione di una sanzione inferiore a quella inflitta all'organizzatore. A ciò si aggiunga quanto indicato nella sentenza di appello in merito all'apporto funzionale e indispensabile alla realizzazione dell'operazione illecita fornito dall'imputato. È, peraltro, consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena ampiamente inferiore alla misura media edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.245596; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685). Nè può ritenersi che sia precluso negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di chi sia incensurato, avendo sul punto la Corte di Cassazione chiarito che le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute solo per l'incensuratezza dell'imputato, dovendosi considerare anche gli altri indici desumibili dall'art. 133 c.p. (Sez. 5, n. 4033 del 04/12/2013, dep. 2014, Morichelli, Rv.
258747).
3. Il primo motivo dedotto con entrambi i ricorsi da CH Di LL MA è infondato nei termini che seguono.
3.1. In punto di diritto, le doglianze concernenti la violazione delle regole che disciplinano la notificazione degli atti all'imputato non possono trovare accoglimento perché la comunicazione del provvedimento emesso dall'Autorità giudiziaria con il quale si autorizzi l'imputato ad allontanarsi dal domicilio presso il quale è ristretto agli arresti domiciliari al fine di presenziare all'udienza non è soggetta alle regole dettate nel Titolo 5^ del Libro 2^ c.p.p..
3.2. L'art. 22 disp. att. c.p.p., specificamente dettato per disciplinare le modalità di comparizione della persona in stato di arresto o di detenzione domiciliare dinanzi all'autorità giudiziaria, non prevede che debba essere data comunicazione all'imputato, che si trova agli arresti domiciliari, della concessa autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione, essendo prevista soltanto la comunicazione all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente. L'autorizzazione in questione, una volta rilasciata, abilita di per sè l'imputato a recarsi presso l'ufficio giudiziario per presenziare all'udienza, onde nessuna comunicazione formale si rende necessaria a quest'ultimo. A tale proposito occorre precisare che, come già affermato dalla Corte di Cassazione, costituisce onere dell'imputato attivarsi per chiedere la autorizzazione in questione, non incombendo al giudice alcun obbligo di rilasciarla d'ufficio (Sez. 1, n. 5606 del 22/05/1996, Mannino, Rv.204859) per cui, a maggior ragione, una volta che l'autorizzazione sia stata rilasciata, spetta comunque all'imputato chiederne copia, ove ritenga di dover disporre del documento in questione (Sez. 5, n. 13184 del 02/02/2001, Piemonte, Rv. 218391).
3.3. A ciò si aggiunga che, nel caso concreto, il provvedimento autorizzativo risulta pacificamente emesso in data 12 luglio 2013 per l'udienza del 18 luglio 2013 e comunicato a mezzo del telefono a persona convivente con l'imputato, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il giorno antecedente la data dell'udienza. Dalle conclusioni formulate dai difensori di fiducia del CH Di LL nel corso di tale udienza, riportate nella sentenza di primo grado, non risulta che sia stata formulata alcuna istanza di rinvio nè dedotto alcun legittimo impedimento, da tanto potendosi desumere l'infondatezza della censura.
4. In merito alla doglianza comune ai ricorsi di CO AN ed CH Di LL MA, secondo la quale la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato l'affermazione di colpevolezza sussumendo il fatto nell'ipotesi del delitto consumato, va ricordato che, secondo un costante principio affermato dalla Corte di Cassazione, sia pure sotto il diverso profilo della competenza territoriale, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, le diverse condotte previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (importazione, acquisto, detenzione, raffinazione, trasporto, cessione, età), allorché si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, senza un'apprezzabile soluzione di continuità, perdono la loro individualità e costituiscono, in una sorta di progressione criminosa, condotte plurime di un unico reato. Quanto alla qualificazione del fatto in termini di delitto tentato, va ricordato che la fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l'acquirente e il venditore, l'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva traditio della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione (Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv.259284). In altre parole, la pluralità di condotte illecite nelle quali può sostanziarsi il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, norma a più fattispecie formalmente alternative, esclude la violazione del principio di correlazione quando la condotta ritenuta dal giudice altro non sia che un segmento consequenziale, strettamente connesso alla condotta imputata, difettando, in tal caso, una modificazione sostanziale dell'azione contestata formalmente rispetto ai suoi effetti essenziali (Sez.4, n. 6203 del 19/11/2008, dep. 2009, Canu, Rv. 244101; Sez. 4, n. 9496 del 31/01/2008, Baumgardt, Rv. 239259; Sez. 6, n. 2411 del 30/06/1998, Contini, Rv. 211264). In ogni caso, con specifico riferimento alla motivazione addotta dai giudici di merito nel presente processo, si tratta di argomentazione conforme all'orientamento interpretativo della Corte di legittimità che ha, di recente, affermato che la consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti non è esclusa dal fatto che la ricezione della droga si sia svolta sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, posto che, ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve risultare già ex ante assolutamente priva di potenzialità per la determinazione causale dell'evento (Sez.6, n. 35511 del 21/05/2013, Sabbatini, Rv. 256443).
5. CO AN ed CH Di LL MA hanno, quindi, censurato la pronuncia impugnata sul punto concernente l'affermazione di colpevolezza in merito al reato di cui al cit. D.P.R., art. 73 in assenza di prova certa che gli stessi fossero consapevoli della natura della merce importata dallo PI.
5.1. La Corte territoriale ha elencato le emergenze istruttorie contrastanti con la tesi difensiva, secondo la quale i due complici sarebbero stati ingannati dallo PI circa la natura della merce da trasportare, ritenendo che la predisposizione da parte del CO del carico di copertura mediante vele ed altre attrezzature veliche, tali da occultare cinque borsoni del peso complessivo di oltre 164 chilogrammi, fosse precauzione eccessiva se l'operazione avesse riguardato un carico di diamanti. Con riferimento al CH, la Corte territoriale ha desunto la prova della consapevolezza della natura del carico da parte di tale imputato dal fatto che lo PI lo avesse informato della presenza e del ruolo di TT (agente sotto copertura) in termini tali da consentire di escludere che potesse trattarsi di contrabbando di preziosi. Nella sentenza si rinvengono, inoltre, argomentazioni di carattere logico (il fatto notorio che il Sudamerica non sia luogo in cui si estraggono diamanti, la necessità per lo PI, rivoltosi per l'operazione alla criminalità organizzata, di avvalersi di complici consapevoli della natura dell'operazione onde evitare rischi e mettere a repentaglio la vita), al fine di sostenere l'infondatezza della tesi difensiva, non suffragata secondo entrambi i giudici di merito da alcun riscontro.
5.2. Risulta, in ogni caso, satisfattiva e conforme ai principi interpretativi enunciati dalla Corte di legittimità, l'affermazione secondo la quale la responsabilità del compartecipe a titolo di concorso cosiddetto "anomalo" ai sensi dell'art. 116 c.p. è subordinata all'accertamento che l'evento diverso non sia stato voluto, neppure in termini di dolo indiretto.
5.3. Invero, la configurazione del concorso "anomalo" è soggetta a due limiti negativi: a) l'accertamento che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, che il reato più grave non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata;
b) l'accertamento della non atipicità dell'evento diverso, o più grave, rispetto a quello concordato, in modo che l'evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa, sì da interrompere il nesso di causalità (Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, Cancelli, Rv. 261003;
Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Sorrenti, Rv. 258604).
5.4. In relazione a tale, centrale, argomento i ricorrenti non hanno opposto alcunché di decisivo, se non doglianze fondate su una alternativa rivisitazione dei fatti di causa, non valutabile in sede di legittimità. È, peraltro, ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo il quale nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non sia tenuto a compiere un'esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti ne' a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorché non apertamente confutate. In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all'attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez.2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv.254988; Sez.6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià e altri, Rv.254107;
Sez.4, n. 34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv.253512; Sez.4, n. 45126 del 6/11/2008, Ghisellini, (Rv.241907).
6. Si rileva d'ufficio, in mancanza di tempestiva censura sul punto (la memoria depositata dal difensore di PI CO non è rispettosa del termine di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4), l'illegalità della pena irrogata nei confronti di PI CO e nei confronti di CH Di LL MA, per violazione dell'art. 63 c.p., comma 4. Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664), infatti, "La recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave". L'aumento di pena per la recidiva specifica per lo PI e per la recidiva reiterata per il CH Di LL non poteva, dunque, essere determinato autonomamente e sommato all'aumento di pena per l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, come invece operato nelle pronunce di merito. La pena dovrà, dunque, essere ricondotta entro il limite di legge.
7. Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio della recidiva nei confronti di PI CO e CH Di LL MA, con nuova determinazione del trattamento sanzionatorio della recidiva nel rispetto dell'aumento massimo di un terzo previsto ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 c.p., comma 4 e art. 64 c.p., indicato in anni 13 mesi 4 di reclusione ed Euro 213.333,00 di multa nei confronti di PI CO ed in anni dieci e mesi otto di reclusione ed Euro 160.000,00 di multa nei confronti di CH di LL MA.
Il ricorso proposto da CO AN deve essere rigettato;
segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PI CO e CH di LL MA, limitatamente alla quantificazione della pena inflitta;
pena che ridetermina per PI in anni 13 e mesi 4 di reclusione ed Euro 213.333,00 di multa e per CH di LL in anni 10 e mesi 8 di reclusione ed Euro 160.000,00 di multa.
Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti e rigetta inoltre il ricorso di CO AN che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2015