Sentenza 9 luglio 2013
Massime • 1
In materia edilizia, il giudice dell'esecuzione - investito dell'opposizione avverso l'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva - ha il potere-dovere di verificare la legittimità del permesso di costruire in sanatoria sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo per l'illegittimità del provvedimento di sanatoria).
Commentario • 1
- 1. Demolizione opera abusiva: si può evitare?Carlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2013, n. 42164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42164 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2013 |
Testo completo
massimese 42 1 64 / 1 3 SENTENZA N..1643 Camera di consiglio del 9 luglio 2013 REG. GENERALE n. 8459/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.: 1. Dott. Aldo Fiale Presidente 2. Dott. Amedeo Franco (rel.) Consigliere 3. Dott. Luigi Marini Consigliere Consigliere 4. Dott. Luca Ramacci 5. Dott.ssa Chiara Graziosi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AS TE, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza emessa il 29 novembre 2012 dal giudice dell'esecuzione del tribunale Torre Annunziata, sezione distaccata di Castella- mare di Stabia;
udita nella camera di consiglio del 9 luglio 2013 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto AT AS propone personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Torre Annunzia- ta, sezione distaccata di Castellammare di Stabia, in data 29-11-2012, che aveva respinto la istanza di revoca dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza del pretore di Castellammare di Stabia del 21-5-1993, con riferimento a reati di a- buso edilizio. A fondamento dell'ordinanza di rigetto il giudice pose l'art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724, secondo il quale possono formare oggetto di definizione agevolata le opere abusive che abbiano comportato un aumento di volumetria non superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria o che, indi- pendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, abbiano comportato un in- cremento di cubatura inferiore a 750 metri;
in ogni caso deve trattarsi di opere che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993. In punto di fatto, il giudice dell'esecuzione: - escluse che il manufatto potesse ritenersi ultimato entro il 31 dicembre 1993; - affermò che la cubatura indicata nella motivazione della sen- tenza di condanna era palesemente superiore al limite massimo stabilito dall'art. - 2 - tenza di condanna era palesemente superiore al limite massimo stabilito dall'art. 39 1.724/94. Il ricorrente con il ricorso deduce: 1) violazione ed erronea applicazione dell'art 39 legge 724/94 e violazione dell'art. 32 d.l. 269/2003 convertito nella legge 326/2003; 2) violazione ed erronea applicazione dell'art. 5 legge 20/3/1865 n. 2248 per disapplicazione del permesso a costruire in sanatoria a seguito di due domande di condono;
3) violazione dell'art. 38 legge 47/85 come richiamato dall'art 32 d.l. 269/2003 e vizio di motivazione. A base di queste do- glianze è stata posta la circostanza che il comune di Comune di Castellamare di Stabia, in applicazione dell'art. 39 della legge 724/1994 aveva concesso, in data 2-10-2007, agli istanti AL AS e IU PR, sulla base delle ri- spettive domande di condono n. 264 e 269, il permesso a costruire n. 38. Tale permesso aveva trovato le sue giustificazioni nella verifica effettuata dal Co- mune in base alla quale: le opere abusive risultavano ultimate entro il - 31.12.1993 (tanto era stato desunto, nel provvedimento amministrativo, dalla relazione tecnica e descrizione delle opere allegata al documento n. 38 prat. n. 264-269, dalla perizia giurata a firma del perito sig. RA TE, dalla di- chiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 04.07.1996 a firma del sig. Bra- siello AL, dalle n. 2 richieste in sanatoria per abusi edilizi a firma di A- prea IU e AS AL, dal certificato di residenza storico a nome del sig. AS AL, dal pagamento delle bollette delle utenze relativa- mente al fabbricato in questione); - ognuna di tali costruzioni aveva comporta- to la realizzazione di una cubatura non superiore a 750 metri cubi;
- le domande di condono riferite allo stesso fabbricato non avevano comportato una volume- tria superiore a 3000 metri cubi, come disposto dall'art. 32 citato per le sole co- struzioni residenziali. Considerato in diritto Va preliminarmente ricordato che, allorché risulti essere stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, il giudice dell'esecuzione ha il potere dovere di verificare la legittimità del provvedimento di sanatoria (Sez. III, 22.12.2005 n. 46831, Vuocolo, m. 232642). Il ricorrente deduce la violazione, da parte del giudice dell'esecuzione, de- gli artt. 39 legge 724/94 e 32 d.l. 269/2003, per la ragione che il limite volume- trico peri fabbricati residenziali di nuova costruzione è fissato, da quest'ultima disposizione, nella misura di 3000 metri cubi totali, per un numero massimo di quattro domande di condono riferibili ad una unica opera abusiva realizzata. Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato e che non sussista alcun vi- zio motivazionale del provvedimento impugnato sulla valutazione del giudice dell'esecuzione in ordine alla suscettibilità di sanatoria dell'immobile abusivo, in applicazione della normativa sul condono edilizio di cui al d.l. n. 269/2003, convertito in 1. n. 326/2003. Detta valutazione risulta invero correttamente an- corata alle risultanze di quanto accertato tramite il giudicato penale in ordine al- la consistenza volumetrica del fabbricato, all'epoca di esecuzione dei lavori e all'esistenza del vincolo paesaggistico ambientale;
risultanze fattuali che non possono essere rimesse in discussione in sede esecutiva. In particolare, la circostanza che l'edificio abusivo in questione era situato - 3- in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, impedisce che allo stesso possano essere applicate le disposizioni sul condono edilizio di cui al d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novem- bre 2003, n. 326. Esattamente, quindi, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto applicabili le sole norme relative al condono di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724. Ora, ai sensi dell'art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724, per ciascun edi- ficio deve intendersi un complesso unitario che fa capo ad un unico soggetto le- gittimato, per cui le istanze di condono eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio, devono riferirsi ad unica con- cessione in sanatoria, che riguarda quest'ultimo nella sua totalità. Tale assunto deriva dall'esigenza di non consentire in violazione della ratio della citata - norma l'elusione del limite legale (mc 750) stabilito per la concedibilità della - sanatoria, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso (cfr., fra le tante, Sez. III, 26.4.1999, n. 8584, La Mantia, m. 214280). Nella fattispecie in esame il giudice del merito ha del tutto plausibilmente ritenuto evidente che le due distinte istanze di condono presentate da AL AS e IU PR costituivano un espediente operativo per eludere, mediante due distinte concessioni in sanatoria, il parametro di mc 750 posto dall'art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724 quale limite legale per la concedibi- lità del condono, dal momento che la volumetria dell'unità immobiliare abusiva era complessivamente di mc 959,00 circa. Il fatto che una delle due istanze di sanatoria fosse sottoscritta da PR IU - non avente alcun titolo giuridi- co rispetto al bene immobile di cui si chiedeva la sanatoria - non esclude - se- condo il ragionevole convincimento del giudice dell'esecuzione - che, sostan- zialmente, anche quest'ultima istanza facesse sempre capo al ricorrente A- le AS. Consegue che entrambe le citate istanze erano comunque ricondu- cibili ad un unico soggetto, che le aveva poste in essere per eludere il limite le- gale di mc 750. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2013. L'estensore Amale In Il Presidente Aero Cale DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 OTT 2013 EEMA DIC IL CANCELLIERE CA R P ST uana Marjani Z E I T O R N O C E