Sentenza 2 febbraio 2001
Massime • 1
L'autorizzazione concessa all'imputato agli arresti domiciliari di recarsi, senza scorta, in udienza, non richiede alcuna comunicazione formale a quest'ultimo, dal momento che, da un lato, costituisce onere dell'interessato attivarsi per richiedere la autorizzazione in questione (non incombendo al giudice alcun obbligo di rilasciarla di ufficio); dall'altro, una volta che detta autorizzazione sia stata rilasciata, spetta comunque all'imputato richiedere copia del provvedimento, nel caso ritenga utile disporre del documento in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2001, n. 13184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13184 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. F. MARRONE - Presidente - del 02/02/2001
1. Dott. V. EBNER - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. A. DI POPOLO - Consigliere - N. 293
3. Dott. G. MARASCA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. V. RAGONESI - Consigliere - N. 36829/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) TE NI n. 28/12/1967 a Bari e 2) DI RI n. 24/12/1948 a Bari
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 04/07/2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. V. Ragonesi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Dott. G. Viglietta che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Vista l'istanza di patteggiamento ritenuta inammissibile e non accolta dal P.G. in quanto la sentenza di secondo grado è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge n. 14/89. In fatto ed in diritto.
Il tribunale di Bari, con sentenza del 4.11.98, dichiarava TE NI responsabile del reato di furto aggravato e DI RI responsabile dei reati di lesioni aggravate, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale unificati sotto il vincolo della continuazione e, in concorso della recidiva ad entrambi contestata condannava il primo alla pena di anni due di reclusione e lire un milione di multa e la seconda alla pena di anni uno e mesi due di reclusione. La corte d'appello di Bari, con sentenza del 4.7.00, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva la DI dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, riducendo la pena per le altre imputazioni alla stessa contestate ad anni uno di reclusione. Confermava per il resto la sentenza impugnata.
Il TE deduce con il primo motivo di ricorso la violazione della legge penale per non avere comunicato la corte d'appello ad esso ricorrente agli arresti domiciliari l'autorizzazione ad intervenire in udienza senza scorta con conseguente mancata comparizione all'udienza e violazione del diritto di difesa.
Con il secondo motivo di ricorso denuncia la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità penale nonché in riferimento al riconoscimento della contestata aggravante ed all'esclusione della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp. La DI, con l'unico motivo di ricorso, deduce la violazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine non solo alla dichiarazione di responsabilità penale ma anche alla determinazione della pena ed alla sospensione condizionale.
Il primo motivo di ricorso del TE è infondato.
L'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale non prevede che debba essere data comunicazione all'imputato, che si trova agli arresti domiciliari, della concessa autorizzazione a presenziare all'udienza senza scorta, essendo prevista soltanto la comunicazione all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente. L'autorizzazione in questione infatti una volta rilasciata escludendo la necessità della traduzione, abilita di per sè l'imputato a recarsi presso l'ufficio giudiziario per presenziare al dibattimento onde nessuna comunicazione formale si rende necessaria a quest'ultimo. A tale proposito occorre precisare che come già affermato da questa Corte, costituisce onere dell'imputato di attivarsi per richiedere la autorizzazione in questione non incombendo al giudice alcun obbligo di rilasciarla d'ufficio (Cass 28.5.96 Mannino) per cui, a maggior ragione, una volta che l'autorizzazione sia stata rilasciata - nel caso di specie in udienza - spetta comunque all'imputato richiederne copia ove ritenga di dover disporre del documento in questione. Il secondo motivo di ricorso del TE si rivela fondato limitatamente alla censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'articolo 62.4 cp dal momento che non si rinviene in sentenza una motivazione specifica sul punto ne' può ritenersi che essa sia stata fornita implicitamente poiché l'esiguità obiettiva della somma rinvenuta indosso all'imputato richiedeva comunque adeguata motivazione per escludere l'attenuante della speciale tenuità del danno.
La parte restante del secondo motivo di ricorso del TE così come l'unico motivo di ricorso della DI, appaiono inammissibili. Gli stessi, infatti, ancorché proposti sotto il profilo della carenza e manifesta illogicità della motivazione ovvero della violazione di legge tendono in realtà ad avvalorare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo in ordine alla responsabilità penale degli imputati nonché circa il riconoscimento delle circostanze aggravanti (per quanto concerne il TE) ovvero in ordine alla determinazione della pena e alla concessione della sospensione (per quanto concerne la DI) e come tali costituiscono censure in punto di fatto non proponibili in sede di legittimità.
In conclusione dunque, la sentenza impugnata va annullata nei confronti del TE limitatamente alla attenuante di cui all'art. 62 n. 4 con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Bari per nuovo esame mentre, per il resto, il ricorso del TE deve essere rigettato. Va dichiarato inammissibile il ricorso di DI RI con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma che in ragione dei motivi del ricorso si liquida in lire un milione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti del TE limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Bari per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso del TE. Dichiara inammissibile il ricorso di DI RI che condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2001