Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2001, n. 13184
CASS
Sentenza 2 febbraio 2001

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L'autorizzazione concessa all'imputato agli arresti domiciliari di recarsi, senza scorta, in udienza, non richiede alcuna comunicazione formale a quest'ultimo, dal momento che, da un lato, costituisce onere dell'interessato attivarsi per richiedere la autorizzazione in questione (non incombendo al giudice alcun obbligo di rilasciarla di ufficio); dall'altro, una volta che detta autorizzazione sia stata rilasciata, spetta comunque all'imputato richiedere copia del provvedimento, nel caso ritenga utile disporre del documento in questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2001, n. 13184
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13184
    Data del deposito : 2 febbraio 2001

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