Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2001, n. 5865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5865 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
C.C.5P717 ICA ITALIAN SUPREM3865 E 6 5 8 N 4 . 1 O I N / Z 4 . / T DEL POI A 6 B R 2 U . T . B L S R I L . I LA SSAZIONE P R A G . Oggetto P E D B R L A A E T SEZIONE TRIBUTARIA I Tributaria D A Rimborso ritenute 1 I R D 3 S E 1 N E Compost ✓ dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T E T IRPEF . S A N N I M E A S Dott. Giovanni PAOLINI - Presidente E R.G.N. 6516/98 42656 Dott. Eugenio AMARI Consigliere- Cron. - Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. Dott. Simonetta SOTGIU el. Consigliere - Ud. 31/01/01 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Salvatore DI PALMA CAMPION CIVILE ha pronunciato la seguente N. 59717 SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, € presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 0 5 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
PROVVIDENZA GAETANO;
intimato avversO la sentenza n. 142/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 23/09/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 180 udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Simonetta -1- SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che per l'inammissibilità del ricorso. -2- Procuratore ha concluso M. FATTO E DIRITTO Atteso che: avverso la sentenza della Commissione Cributaria Regionale del Lazio intervenuta in data 23.7.1997 fra il Ministero dellefinanze e Gaetano Provvidenza in relazione a contestazione, attinente rimborso di ritenute IRPEF versate a fondo di previdenza ENPAM, stato proposto dal Ministero ricorso per cassazione notificato in data 8.4.1998; che la sentenza della Commissione Regionale era notificata alla Direzione generale delle stata ✓ ntrate del Lazio, in data 25.9.1997; Poli che il contribuente non si è costituito;
che il ricorso è tardivo, e quindi inammissibile, essendo stata la sentenza della Commissione Regionale validamente notificata, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione (C. Cost. 525/2000) presso il suddetto Ufficio periferico della Amministrazione Finanziaria;
che non essendosi l'intimato costituito, non vi è luogo a liquidazione di spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 3 CORTE Roma, 31.1.2001. Il Relatore A U M R P E S DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.0 APR. 2001 AL CANCELLIERE C1 Casano Ilfresidente CANCELLIERE C1 Amaldo Casano E N O I Z 6 A 8 5 R 9 . 1 T A / N S I I 4 - / R G 6 B E 2 A . R . T L R . L U A P . A B D D I . B R L E E A T T A D T I N I 1 E S R 3 S N E 1 E E T . S A I N A M