Sentenza 19 novembre 2008
Massime • 1
Quella prevista dall'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990 è norma a fattispecie alternative, la cui realizzazione congiunta comporta l'assorbimento, sotto il profilo sanzionatorio, delle diverse condotte in un unico reato, senza peraltro che le stesse perdano la loro autonoma rilevanza ai fini della determinazione del giudice competente per territorio, che deve dunque essere individuato in quello dell'ultimo luogo in cui è stata accertata con certezza una frazione della complessiva condotta criminosa. (Fattispecie in tema di importazione e successiva consegna in luoghi diversi di una partita di stupefacenti)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2008, n. 6203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6203 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 19/11/2008
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 2049
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 004538/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NU LE N. IL 25/12/1950;
2) NU IA UC N. IL 03/02/1976;
3) US CO N. IL 04/04/1958;
4) HE UC N. IL 04/12/1977;
avverso SENTENZA del 26/10/2001 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale che ha concluso per inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Diaz Pietro.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 26.10.2001, la corte di appello di Sassari ha confermato la sentenza emessa dal Gup presso il tribunale di Sassari il 16.11.2000, con la quale AN TA, AN LU, PU CO e SS UC sono stati condannati a 4 anni e 6 mesi di reclusione e L. 28.000.000 di multa, mentre ha parzialmente riformato la sentenza nei confronti di AI IN, AU AR, riducendo la pena detentiva, a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, a 4 anni di reclusione. Il reato contestato e quello D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 1, per avere, in concorso, illegalmente commerciato,
acquisito, importato e comunque detenuto, a fine di spaccio, gr. 395 di cocaina. Accertato in Sassari il 28.12.1999.
L'appello di AN LU è stato dichiarato inammissibile per tardività (p. 14) e quindi è inammissibile l'attuale ricorso. La sentenza è stata impugnata dai primi quattro imputati, direttamente da PU CO e attraverso i difensori, da AN TA e LU, da SS UC, i quali hanno ribadito la censura in ordine alla individuazione del giudice competente per territorio, che è, per PU, il tribunale di Tempio Pausania, in quanto Olbia - in cui la polizia era intervenuta, interrompendo l'attività delittuosa - era da considerare il luogo in cui era stata realizzata l'ultima azione liberamente compiuta dagli imputati. Il fatto che a Sassari gli imputati erano stati condotti ed era avvenuto il ritrovamento della sostanza non ha inciso sulla determinazione della competenza per territorio.
Per il difensore di AN TA e AN LU competente territorialmente è il tribunale di Genova, in quanto è nel porto di questa città che è avvenuto l'imbarco dell'autovettura contenente la cocaina, sulla nave diretta a Olbia;
per il difensore di SS competente territorialmente è il tribunale di Bolzano, in quanto l'inizio della consumazione è avvenuta con il superamento del confine nei pressi di questa città. Oltre a queste doglianze procedurali, è stato rilevato dal PU che la corte di merito non ha compiutamente motivato la dosimetria della pena, calcolata su base superiore al minimo edittale. Secondo il ricorrente vi è stato travisamento del fatto, in quanto non ha tenuto conto della ingenuità dei partecipanti al reati e quindi della loro scarsa capacità a delinquere, emergente per il PU anche dalla sua incensuratezza.
Il difensore di SS sostiene che questi si è allontanato dalla città di Brema - in cui la sostanza è stata acquistata - quando ancora non era stata iniziata l'attività criminosa di dazione e ricezione;
la sua condotta è da inquadrare nella fase preparatoria o va qualificata come tentativo.
Il ricorso di AN TA palesemente infondato e va dichiarato inammissibile (come quello del PU in punto di competenza territoriale).
La corte di appello ha correttamente risolto la questione sulla competenza territoriale, richiamando consolidato e condivisibile orientamento della S.C..
La disposizione ex art. 73, D.P.R. cit. costituisce norma a più fattispecie alternative, in cui l'importazione nel territorio dello Stato non può essere ritenuta fine a se stessa, in quanto preordinata alla detenzione, al trasporto e alla eventuale cessione dello stupefacente e quindi si ricollega alle altre condotte illecite. Queste ne risultano "assorbite" sotto il profilo sanzionatorio, ma hanno rilevanza autonoma, agli effetti dell'individuazione ex art. 9 c.p.p., comma 1 del giudice competente per territorio.
Risultando incerto il luogo di ingresso in Italia della sostanza, competente è da considerare il giudice del luogo in cui è stata accertata con certezza una parte (l'ultima frazione) della complessiva condotta criminosa.
Nel caso in esame, non può dirsi che l'ultima condotta illecita "libera" fu posta in essere nel porto di Olbia, in cui non fu adottato alcun provvedimento restrittivo ne' sulla persona ne' sul patrimonio, in quanto gli imputati furono invitati a seguire gli operanti negli uffici della guardia di finanza di Sassari. Poiché il sequestro fu effettuato in questa città, determinando la conclusione dell'illecita attività degli imputati, correttamente è stato ritenuto territorialmente competente il tribunale di Sassari. Quanto alle altre doglianza, si osserva che la ricostruzione dei fatti è perfettamente logica e coerente con le risultanze processuali.
Quanto al SS il giudice di merito ha ricostruito punto per punto il suo inserimento nella progettazione e nella esecuzione del reato in esame e ha ragionevolmente escluso la sussistenza di una minima partecipazione alla sua consumazione. Una rilettura dei fatti e una loro nuova valutazione non sono certamente consentiti in sede di legittimità.
La quantificazione della pena è perfettamente adeguata alla complessità e alla gravità dell'operazione di importazione di 395 grammi di cocaina, con purezza del 47%.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2009