Sentenza 31 gennaio 2008
Massime • 1
Le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in alternatività formale tra loro, perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talchè, se consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato e, al fine della determinazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione della prima di esse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2008, n. 9496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9496 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 31/01/2008
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 229
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 024243/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BOLZANO;
nei confronti di:
1) AU RA, N. IL 04/10/1964;
avverso DECRETO del 16/03/2007 GIP TRIBUNALE di BOLZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO G. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Guardia di Finanza di Bolzano in data 23 ottobre 2006 arrestava in Vipiteno UM RA perché trovato in possesso di Kg. 4,238 di cocaina.
In sede di convalida dell'arresto il predetto negava ogni sua responsabilità ed affermava di essersi fermato durante il viaggio due volte: una al confine germanico - austriaco e l'altra in Austria, prima di entrare in Italia diretto verso Modena.
Convalidato l'arresto ed emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, il 7 dicembre s. a., in sede di interrogatorio da parte del P.M., l'indagato dichiarava di aver preso la droga a Den Haag, nei Paesi Bassi, per incarico di alcuni amici con l'accordo di portarla in Italia dopo essere ritornato in Germania con gli stessi e senza conoscere l'ultima destinazione dello stupefacente. La Procura della Repubblica di Monchenglabdach formulava una rogatoria all'autorità italiana di audizione del UM con la partecipazione di un ufficiale di polizia germanico, accolta dal P.M. presso il Tribunale di Bolzano senza intervento e consenso della Corte di appello e senza avvertire la Procura Generale presso la Corte di appello di Trento.
Detto interrogatorio del 7 dicembre 2006 è consacrato in due verbali differenti: uno in cui si da atto della presenza del difensore dell'indagato, del funzionario di polizia germanico, del P.M. italiano, assegnatario del fascicolo, del segretario e di un'altra persona, tutte sottoscriventi il verbale, mentre l'altro è firmato solo da tale RO NI e dal testo si desume la presenza dell'indagato, di un pubblico ministero,del funzionario di polizia germanico e del difensore.
Il 5 febbraio 2007 il P.M. altoatesino scrive una missiva, con la quale confermava di aver dato corso alla rogatoria ed asseriva di aver concordato con tale sig.na Humour il trasferimento del procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Bolzano a quella tedesca, chiedendo notizie in esito al trasferimento del procedimento.
In seguito all'emissione di un mandato di arresto europeo da parte della Procura di Monchengladbach su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano il 12 marzo 2007 la Guardia di Finanza procedeva alla notifica del verbale di arresto del UM presso la casa circondariale di Bolzano.
Il 16 s.m.a. il G.i.p. del Tribunale di Bolzano disponeva l'archiviazione del procedimento pendente in Italia e relativo all'arresto operato a Vipiteno (D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 89), accogliendo la richiesta del P.M. presso lo stesso Tribunale, secondo il quale, in considerazione dell'avvenuto assorbimento del procedimento per ragioni investigative e processuali in Germania e dell'esercizio dell'azione penale nei confronti del UM per il fatto per cui era stato arrestato in Italia, vi era un caso di "ne bis in idem", ed evidenziando anche che si trattava di un reato commesso all'estero da un cittadino straniero, che aveva acconsentito alla rogatoria, richiesta dall'autorità giudiziaria germanica. Con ordinanza del 20 s.m.a, la Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, che, in seguito all'emissione del mandato di arresto europeo, aveva convalidato l'arresto e disposto il mantenimento della custodia in carcere, in seguito al consenso prestato dal UM all'estradizione, disponeva la consegna del predetto alla richiedente autorità giudiziaria germanica. La su indicata ordinanza motivava, fra l'altro, la consegna con l'affermazione che il G.i.p. del Tribunale di Bolzano aveva emesso il 16 s.m.a. un provvedimento sulla base del quale "non sussistono pretese punitive dello Stato italiano in ordine ai fatti di cui il sig. UM RA sarà chiamato a rispondere in Germania". Detta ordinanza veniva comunicata il 22 s.m.a. alla Procura Generale presso la medesima Corte, la quale con nota del 27 s.m.a. richiedeva notizie circa l'asserita archiviazione e la trasmissione del fascicolo alla Procura, inviato in visione in seguito a nulla osta del P.M. in pari data, mentre il UM il 28 successivo veniva consegnato a funzionari tedeschi presso lo scalo della Malpensa, in seguito anche a richiesta di scarcerazione del P.M. in data 22 s.m.a. e provvedimento di revoca della misura cautelare personale in pari data da parte del G.I.P..
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione in riferimento al decreto di archiviazione del 16 marzo 2007, alla revoca della misura cautelare custodiale del 22 s.m.a. e della rogatoria effettuata dal P.M.. Per quanto concerne il primo atto deduceva l'erronea affermazione circa la commissione del reato di detenzione a fine di spaccio di Kg. 4,238 di cocaina all'estero, poiché il fatto era stato accertato nel confine italiano a Vipiteno il 23 ottobre 2006, la diversità dei fatti commessi in Germania ed in Italia sia sotto il profilo temporale sia sotto quello territoriale, poiché la Procura di Monchengladbach procedeva per illegale commercio di droghe e sostanze psicotrope da metà ottobre 2006 fino al 23 s.m.a., giacché l'indagato aveva preso in consegna a metà ottobre 2006 a Den Haag (Paesi Bassi) circa 4 kg. di cocaina, che portava in Germania, da dove partiva il giorno successivo al suo arrivo per recarsi in Italia, essendo stato arrestato il 23 s.m.a. a Vipiteno. Aggiungeva, inoltre, il ricorrente che era errato pure il riferimento all'intervenuta estradizione, concessa solo con il provvedimento della Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano del 20 marzo 2007 anche sul presupposto dell'avvenuta archiviazione, sicché la Corte tridentina non aveva imposto alcuna limitazione a favore del procedimento penale, facendo rilevare che, se fosse intervenuta già l'estradizione, il G.i.p. non sarebbe stato più competente per l'archiviazione. Evidenziava, infine, che era palesemente errato il riferimento al "ne bis in idem", giacché la convenzione di Schengen (art. 54) si riferisce ad una sentenza definitiva e la L. di ratifica n. 146 del 2006, art. 7 espressamente stabilisce che il trasferimento dei procedimenti penali, previsto dall'art. 21 della Convenzione, avviene esclusivamente nella forma e nei limiti degli accordi internazione ed individua, all'art. 5 L. cit., le autorità di riferimento centrali nei rispettivi Ministri di Giustizia ai sensi dell'art. 18 paragrafo 13 della Convenzione.
In ordine alla revoca della misura custodiale il Procuratore Generale ricorrente rilevava la carenza di motivazione circa le ragioni del provvedimento, l'errato richiamo "per relationem" al principio del "ne bis in idem" e l'impossibilità di procedervi a causa dell'ordinanza del precedente 20 marzo 2007 della Corte di appello su menzionata, poiché era stata accolta l'estradizione. Per quel che concerne, infine, la procedura della rogatoria eseguita dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano poneva in luce l'incompetenza funzionale dello stesso, poiché era competente la Corte di appello, l'errata procedura seguita, differente da quella contemplata dall'art. 724 c.p.p., giacché mancano la requisitoria, l'udienza in camera di consiglio, gli avvisi alle parti, la decisione di ammissione o di rigetto, la trasmissione della richiesta alla Procura Generale, organo competente a ricevere le richieste di assistenza giudiziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno esaminare le censure mosse ai singoli atti. Per quanto attiene al decreto di archiviazione occorre rilevare che esso è un provvedimento concepito dal legislatore come anteriore all'esercizio dell'azione penale, correlato alla insussistenza degli estremi per esercitarla, che in nessun modo può pregiudicare gli interessi della persona indicata come responsabile nella notizia di reato, o l'interesse della pubblica accusa a riaprire le indagini nel caso previsto dall'art. 414 c.p.p.. Ne consegue che per la natura di provvedimento "neutro" non ne sono previsti mezzi di impugnazione tranne nell'ipotesi di cui all'art. 409 c.p.p., sicché è esperibile solo il ricorso per cassazione connesso all'eventuale abnormità del decreto di archiviazione, a norma dell'art. 111 Cost., qualora, sotto il profilo strutturale, l'atto per la sua singolarità, si ponga al di mori del sistema organico della legge processuale, oppure, sotto quello funzionale, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo altrimenti, mentre, nella fattispecie, era possibile esercitare il potere di avocazione ex art. 412 c.p.p. o è ammissibile richiedere la riapertura delle indagini.
Pertanto, per il principio della tassatività delle impugnazioni, previsto dall'art. 568 c.p.p., comma 1 il decreto di archiviazione pronunciato dal g.i.p. su conforme richiesta del P.M. è ricorribile per cassazione, a norma dell'art. 409 c.p.p., comma 6, soltanto per violazione del contraddittorio oppure solo in presenza di un provvedimento abnorme (cfr. Cass. sez. 117 gennaio 1996 n. 5689 rv. 203434 cui adde Cass. sez. 1 18 marzo 1999 n. 1560 rv. 213879). Per quel che concerne la procedura della rogatoria, illegittima ed erronea, seguita dal P.M. e la violazione della norma sulla competenza funzionale della Corte di appello, nonché sull'intervenuta revoca della misura cautelare occorre rilevare che il giudice funzionalmente competente ha concesso l'estradizione ed, in virtù di detto provvedimento, il UM è stato consegnato ai funzionali tedeschi, mentre il ricorrente lamenta solo che, a causa dell'intervenuta archiviazione, la Corte territoriale non ha imposto limitazioni a favore del procedimento penale. Pertanto, poiché in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, l'art. 53 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con L. 30 settembre 1993, n. 388, secondo il quale, per i Paesi ad esso aderenti, le richieste di assistenza giudiziaria possono aver luogo direttamente tra autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte, non ha reso inoperanti per il nostro Paese, quanto alle rogatorie provenienti dall'estero, le disposizioni del codice di rito penale, se non nella parte riguardante i poteri del Ministro della giustizia, al quale non è più obbligatorio trasmettere le domande di assistenza giudiziaria ed è stato anche tolto il ruolo di tramite indispensabile tra autorità giudiziaria richiedente e autorità giudiziaria italiana, ne consegue che le disposizioni di diritto interno, in forza delle quali è demandato alla Corte d'appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti il potere di "exequatur", sono tuttora in vigore (cfr. Cass. sez. 1 6 dicembre 2001 n. 43450 rv. 220337). Tuttavia, avverso l'ordinanza con la quale la Corte di Appello dichiara esecutiva una rogatoria internazionale non è previsto alcun mezzo di impugnazione, mentre contro gli atti compiuti in esecuzione di detta rogatoria è esperibile, da parte di chi vi abbia interesse, incidente di esecuzione. Questo, può essere attivato solo quando l'esecuzione sia iniziata, cioè contro la stessa, e non potrà fondarsi sulla contestazione della decisione di "exequatur", in quanto il procedimento incidentale di esecuzione è un rimedio generale apprestato per la risoluzione di tutti quei problemi che possono insorgere per la esecuzione di un provvedimento giurisdizionale ed ha per oggetto le questioni attinenti alla esistenza del titolo esecutivo, ovvero le condizioni costitutive, modificative o estintive della validità del titolo stesso (Cass. sez. 4, 24 maggio 1995 n. 1755 rv. 201880). Pertanto, anche in questo caso, il ricorso appare inammissibile, tanto più che la Corte di appello tridentina fonda la sua decisione anche ma non solo sull'inesistenza di esigenze punitive dello Stato italiano ed ha ritenuto ammissibile la richiesta estradizione, pur potendo chiedere di consultare gli atti del fascicolo del P.M. presso il Tribunale altoatesino. Inoltre, è noto che l'affermazione di responsabilità per concorso formale o per continuazione è ipotizzabile solo in presenza di concrete condotte frazionate e distinte. Non è, di conseguenza, ipotizzarle ne' il concorso formale ne' la continuazione nei confronti di persona imputata di acquisto, detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti relativamente ad episodio svoltosi in unico contesto come è avvenuto nella fattispecie (Cass. sez. 4, 26 giugno 1992 n. 7545 rv. 190918). Infatti, in caso di acquisto e successivo trasporto di sostanze stupefacenti da una località ad altra, non si è in presenza di condotte distinte integranti pluralità di ipotesi delittuose, tra le quali ravvisare la continuazione, posto che l'acquisto e la conseguente detenzione della droga, durante il trasporto, riguardano un episodio svoltosi in un unico contesto. Invero, se il trasporto dello stupefacente viene a coincidere temporalmente con l'acquisto e con la detenzione della sostanza e ha lo stesso oggetto, si è al cospetto di un solo fatto reato che realizza contestualmente più azioni tipiche alternative previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, (Cass. sez. 4, 22 febbraio 1996 n. 1974 rv. 204450 fra tante). Pertanto, in tema di competenza territoriale nel settore dei reati riguardanti sostanze stupefacenti, le diverse condotte previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (acquisto, detenzione, raffinazione, trasporto, cessione), tra loro in rapporto di alternatività formale, perdono la loro individualità e, quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente, come nella fattispecie (oltre 4 Kg. di cocaina), e siano indirizzate a un unico fine, senza un'apprezzabile soluzione di continuità (il viaggio è proseguito dopo l'acquisto con un solo giorno di pausa fino a Vipiteno), costituiscono, in una sorta di progressione criminosa, condotte plurime di un unico reato. Pertanto, per determinare, in tal caso, la competenza occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate (Cass. sez. 6, 2 luglio 1998 n. 2411 rv. 211264 fra tante), sicché, sotto questo profilo, non è esatta l'affermazione del ricorrente circa l'esistenza di una pluralità di reati, mentre una parte dell'azione è stata commessa in Italia, per cui è erronea l'asserzione del G.i.p., contenuta nel decreto di archiviazione, secondo il quale si tratterebbe di un reato commesso all'estero da un cittadino straniero.
Tuttavia, l'unicità del reato dimostra come la Corte tridentina abbia valutato questo aspetto ed abbia ritenuto, perciò, di concedere la consegna dell'indagato in seguito all'intervenuta emissione del mandato di arresto europeo.
Infine, con valore assorbente, nonostante il disinvolto agire del P.M. presso il Tribunale di Bolzano, potendo questa Corte consultare gli atti, in quanto sono stati dedotti vizi procedurali (Cass. sez. un. 28 novembre 2001 n. 42792 rv. 220092, Policastro, che ribadisce principi consolidati più volte espressi dalle sezioni semplici senza nulla innovare), deve rilevarsi che nel mandato di arresto europeo sia nella versione in lingua tedesca sia in quella tradotta in italiano si fa chiaramente riferimento all'episodio per cui procedeva l'autorità giudiziaria in Italia, giacché si descrive che "durante un controllo dell'autovettura... eseguito dagli agenti della Polizia di Stato italiana il 23 ottobre 2006 all'uscita dell'autostrada a Vipiteno/Italia, furono sequestrati 4.238 gr. di cocaina", mentre il reato contestato è quello di "traffico illecito con narcotici in quantità non esigua in coincidenza con immissione illecita di narcotici in quantità non esigua" o forse meglio "traffico illecito di narcotici in ingente quantità insieme ad episodi di acquisto e detenzione a fine di spaccio cioè immissioni illecite di quantità non esigua", sicché comprende pure quella parte di azione commessa in Italia.
Infine la corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano dimostra di aver preso cognizione del decreto di archiviazione del 16 marzo 2007 e degli atti relativi alla richiesta di estradizione, mentre il P.M. presso il Tribunale di Bolzano nella sua richiesta di revoca della misura cautelare, cui accede totalmente il G.I.P., evidenzia che "la Corte di Appello di Bolzano (ha) disposto l'estradizione dell'indagato", palesando la piena conoscenza di tutto il procedimento, sicché la richiesta di revoca è pienamente legittima e le censure mosse al decreto di archiviazione ed alla strana procedura seguita dal P.M. sono assorbite dal provvedimento della Corte di appello su indicato e finiscono, surrettiziamente, a criticare lo stesso, che è inoppugnabile.
Pertanto il ricorso, per tutte queste ragioni, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2008