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Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
Commentario • 1
- 1. Quali controlli deve effettuare il Notaio sul titolo di acquisto prima del rogito?Raffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 24 maggio 2026
Ove gli sia richiesto di stipulare un atto pubblico di compravendita di beni immobili, il Notaio deve verificare la titolarità e la legittimazione a disporre del venditore, accertando la validità ed efficacia del titolo di acquisto e la sua corretta trascrizione e tale controllo sul titolo di provenienza del bene non rappresenta un'attività discrezionale, bensì un obbligo giuridico che discende direttamente dalla natura pubblicistica dell'ufficio. Tale obbligo trova ulteriore fondamento nell'art. 2650 cod. civ., che pone il principio di continuità delle trascrizioni, condizione imprescindibile affinché la trascrizione dell'atto di trasferimento produca effetti nei confronti dei terzi. Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 16153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16153 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CO TI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte di appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CI °dello, che si è riportata alla requisitoria già depositata e ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per le parti civili costituite, l'Avvocato Luca Sante IC, l'Avvocato TT Castiglia, l'Avvocato AN Grimaldi, l'Avvocato Santi Terranova, che si sono riportati alle conclusioni scritte depositate, corredate da nota spese, e ne hanno chiesto l'accoglimento; uditi per il ricorrente, l'Avvocato Valerio Vancheri, che ha illustrato i motivi di ricorso, i motivi aggiunti e le deduzioni sviluppate nella memoria depositata, e ne ha chiesto l'accoglimento e l'Avvocato Alessandro DI, che ha parimenti illustrato i motivi di ricorso e i motivi nuovi e ne ha chiesto l'accoglimento,, 4 sollecitando, altresì, il Collegio a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 115- bis cod. proc. pen., per violazione dei parametri di cui agli artt. 24,111 e 117 della Costituzione, nella parte in cui non prevede alcuna sanzione per la violazione del disposto del primo comma dell'articolo citato. rti Penale Sent. Sez. 5 Num. 16153 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: IA EN Data Udienza: 09/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Tribunale di Siracusa ha dichiarato TI CO colpevole dei reati di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico, di cui ai capi A), B), C), D), E) e F), dei reati di rilascio di copie autentiche di un atto pubblico fidefacente diverse dall'originale, di cui ai capi G.1) e G.2), e del reato di falsa attestazione in ordine al contenuto di un atto pubblico, di cui al capo G.3), e, ritenuta la continuazione tra gli indicati reati e individuato come più grave quello di cui al capo F), ha condannato l'imputato alla pena di anni sei e mesi cinque di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. Segnatamente, è stato contestato al notaio CO: - ai capi A), B), C), D), E) e F), ai sensi degli artt. 110 e 479 cod. pen., di avere, in concorso con le parti interessate (Michele Ausilio, NI NE, CA SO, Francesco GI Cordone, IL Cordone, OS NI CO, AN Cordone, NC NE e MO LA), rogato, tra il 9 maggio 2012 e il 3 maggio 2013, atti pubblici di compravendita (cd. "a rischio e pericolo del compratore", ex art. 1488, secondo comma, cod. civ.), aventi ad oggetto particelle catastali ricadenti nei territori dei Comuni di TI, TA e LI, attestando falsamente fatti di cui gli atti erano destinati a provare la verità, ossia, che vi fosse incertezza circa l'acquisto dei beni immobili oggetto di trasferimento da parte dei relativi venditori e che il compratore si fosse assunto il rischio dell'evizione da parte dei proprietari cartolari, ovvero omettendo di impedire dichiarazioni false altrui pur avendone l'obbligo giuridico;
- ai capi G.1) e G.2), ai sensi dell'art. 478, secondo comma, cod. pen., di avere rilasciato, in data 9 maggio 2015 e 22 ottobre 2015, copie conformi dell'atto pubblico di compravendita recante numero di repertorio 10072/7553, rogato in data 20 dicembre 2012 e intercorso tra NI NE, classe 1969, e CA SO, difformi dall'originale, perché prive dell'indicazione di alcune particelle catastali, tra le quali alcune di natura demaniale, presenti invece nel rogito originale;
- al capo G.3), ai sensi dell'art. 478, terzo comma, cod. pen., di avere rettificato la nota di trascrizione del 21 gennaio 2013, dichiarando falsamente, in data 12 dicembre 2013, di essere incorso in un mero errore materiale con l'inserire nella nota di trascrizione originaria particelle demaniali, risultando, invece, che tali particelle erano state oggetto del rogito avente numero di repertorio 10072/7553, 2 stipulato in data 20 dicembre 2012 tra NI NE, classe 1969, e CA SO. 2. Con sentenza del 16 dicembre 2024 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TI CO in ordine ai reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F) e G.3), perché estinti per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena per le residue imputazioni di cui ai capi G.1) e G.2) in anni tre e mesi tre di reclusione, confermando le statuizioni civili. In particolare, la Corte territoriale: - quanto ai reati di cui ai capi A), B), C), D), E) e F), rilevato il difetto di specifica contestazione dell'aggravante ex art. 476, secondo comma, cod. pen., ha preso atto della loro estinzione per prescrizione e, una volta escluso che sussistessero le condizioni per un'assoluzione nel merito dell'imputato, ha esaminato l'appello agli effetti civili, rigettandone i motivi ad essi riferiti;
- analogamente, preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo G.3), ha esaminato i motivi di appello ad esso riferiti ai soli effetti civili, respingendoli;
- quanto ai reati di cui ai capi G.1) e G.2), ritenute riscontrate plurime difformità tra le copie autentiche rilasciate dal Notaio e l'originale dell'atto di compravendita a suo rogito (rep. 10072/7553) del 20 dicembre 2013, intercorso tra le parti SO e NE, classe 1969, (difformità individuate anche nell'eliminazione di particelle demaniali) e valorizzata la funzione di certezza dell'attestazione notarile di autenticità, ha confermato le statuizioni penali e civili ad essi riferite contenute nella sentenza di primo grado. 3. Nell'interesse di TI CO è stato proposto ricorso per cassazione, con distinti atti d'impugnativa, dall'Avvocato Valerio Vancheri e dall'Avvocato Alessandro DI. 3.1. L'impugnativa a firma dell'Avvocato Valerio Vancheri consta di un ricorso principale e di una memoria depositata in data 14 gennaio 2026, cui sono stati affidati motivi nuovi. Tutte le doglianze dell'impugnativa sono esposte come segue e nei limiti di quanto prescritto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.1. Il ricorso principale è articolato in sette motivi. - Il primo denuncia la violazione del giudicato processuale in relazione ai reati di cui ai capi G.1) e G.2). 3 Sotto l'egida della violazione degli artt. 476, 478, secondo comma, cod. pen., 2700 e 2714 cod. civ., 648 e 649 cod. proc. pen., 3 e 25 Cost. e 6 CEDU nonché del vizio di motivazione, è dedotto che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare estinti per prescrizione anche i reati di cui ai capi indicati o, comunque, diversamente modulare la pena applicata all'imputato in relazione ad essi, perché l'aggravante contestata di cui all'art. 478, secondo comma, cod. pen. sarebbe stata implicitamente esclusa dal Tribunale. Ciò, per una triplice ragione: perché i delitti di cui ai capi G.1) e G.2) erano stati considerati meno gravi rispetto al delitto di falso ideologico di cui al capo F), ancorché ritenuto non aggravato, posto a base del calcolo della pena;
perché non si poteva considerare aggravato dalla fidefacenza dell'atto il rilascio di copie di un atto originale [quello di cui al capo B)] riconosciuto come non fidefaciente;
perché le difformità riscontrate tra le copie autentiche e l'originale dell'atto riguarderebbero l'indicazione catastale di alcune delle particelle dei terreni compravenduti, esattamente delimitati dal punto di vista metrico e dei confini, indicazione pacificamente priva di alcun valore probatorio. Donde, sulla esclusione della natura fidefacente delle copie, in assenza di appello del pubblico ministero, si sarebbe formato il giudicato. - Il secondo motivo denuncia la violazione del giudicato sostanziale in relazione ai reati di cui ai capi G.1) e G.2). Sotto l'egida della violazione degli artt. 476, 478 cod. pen., 2700 cod. civ., 521, 522, 648 e 649 cod. proc. pen., 3 e 25 Cost. e 6 CEDU nonché del vizio di motivazione, è dedotto che i reati di rilascio di copia autentica dell'atto pubblico di compravendita recante numero di repertorio 10072/7553, rogato in data 20 dicembre 2012 tra NI NE, classe 1969 e CA SO, non potevano essere ritenuti aggravati ai sensi dell'art. 478, secondo comma, cod. pen., perché dell'atto originario era stata esclusa la fidefacenza. L'esistenza di un titolo di proprietà in capo al venditore SO non era parte dell'atto pubblico dotato di pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., tanto vero che nella causa civile relativa all'accertamento del titolo di proprietà erano state ammesse le prove testimoniali. Donde, il suddetto punto della decisione era coperto da intangibilità. - Il terzo e il quarto motivo deducono, quanto ai reati di cui ai capi G.1) e G.2), il difetto dei relativi elementi costitutivi. Sotto l'egida della violazione dell'art. 478 cod. pen. e del vizio di motivazione, si assume che le copie dell'atto pubblico di compravendita recante numero di repertorio 10072/7553, rogato in data 20 dicembre 2012, non erano copie autentiche ma copie semplici. Delle prime, infatti, mancavano i presupposti per poter essere rilasciate come tali: essendo l'originale dell'atto pubblico rogato depositato presso l'Archivio Notarile per l'ispezione biennale, il notaio imputato non aveva potuto effettuarne l'indefettibile collazione. Dunque, si era verificato 4.- che sulle copie fosse stata meccanicamente apposta una mera formula di stile quanto all'autenticità della copia, senza alcuna volontà decettiva da parte dell'imputato, che, peraltro, non ne era stato neppure l'autore materiale. Al riguardo, anche il giudice di appello aveva mal interpretato le prove raccolte, tutte comprovanti che le copie informatiche dell'atto pubblico recante numero di repertorio 10072/7553 erano state formate dal collaboratore dello studio notarile, Avvocato Marco US, e che il Notaio CO per mera disattenzione vi aveva apposto l'attestazione di conformità, con la conseguenza che vi sarebbe stato un travisamento di tali decisive risultanze probatorie, atte ad escludere la partecipazione materiale e psicologica dell'imputato al reato contestato, quand'anche ritenuto sussistente. - Il quinto motivo eccepisce in relazione ai reati di cui ai capi G.1) e G.2) la violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio". Sotto l'egida della violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e dei vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., ci si duole dell'insufficienza e illogicità della motivazione in ordine alla prova della difformità delle copie di cui ai detti capi, in ragione della mancata acquisizione dell'originale dell'atto pubblico di compravendita recante numero di repertorio 10072/7553, rogato in data 20 dicembre 2012. Acquisizione ritenuta indispensabile per verificare, tramite perizia, l'apposizione sull'atto in originale di postille a matita o di cancellazioni. - Il sesto motivo denuncia in relazione ai capi A), B), C), D), E), F) e G.3) la violazione del principio della presunzione d'innocenza. Sotto l'egida della violazione degli artt. 129, 192 e 578 cod. proc. pen., dell'art. 2043 cod. civ. e dell'art. 6, par. 2, CEDU, ci si duole che il giudice di appello, una volta prosciolto l'imputato dai reati contestati in quei capi perché estinti per intervenuta prescrizione, contravvenendo ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 182 del 2021 nonché dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36208 del 28/03/2024, avrebbe formulato a suo carico un vero e proprio giudizio di colpevolezza, modellando la motivazione relativa alla conferma della sua responsabilità civile sulla prova dell'illecito penale (diffondendosi sulla dimostrazione del dolo e sulla consapevolezza del progetto criminoso) piuttosto che su quella dell'illecito civile. - Il settimo motivo formula censure in punto di conferma delle statuizioni civili con riguardo ai capi A), B), C), D), E), F) e G.3). Sotto l'egida della violazione degli artt. 74 e 78 cod. proc. pen., 185 cod. pen. e 99, 100, 101, 112, 113, 115, 132 e 163 cod. proc. civ., è dedotto che: sarebbe stato violato il principio della domanda, perché le parti civili avrebbero fondato le loro richieste su presupposti (ossia, l'asserita perdita della proprietà) non verificatisi, poiché i rogiti ex art. 1488 cod. civ. non trasferivano alcuna proprietà; 5 che le parti civili non avrebbero avuto né legittimazione né interesse ad agire;
che non sarebbe stato accertato il nesso causale tra le condotte del notaio e i pregiudizi lamentati;
che sarebbero stati utilizzati i criteri penalistici per accertare la responsabilità civile;
che, in ogni caso, la motivazione rassegnata a corredo delle statuizioni impugnate sarebbe contraddittoria e in violazione dei principi della prova della responsabilità civile. 3.1.2 In numero di quattro sono i motivi aggiunti. - Il primo e il secondo motivo eccepiscono, sotto l'egida della violazione degli artt. 478 cod. pen., 2714 e 2700 cod. civ. e 6 e 7 CEDU nonché del vizio di motivazione, l'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi G.1) e G.2) e, comunque, la radicale contradditorietà argoME sottesa alla relativa statuizione L'aggravante della fidefacenza, di cui all'art. 478, secondo comma, cod. pen., sarebbe stata applicata in relazione alle copie autentiche contemplate in quei capi ancorché fosse stata esclusa in relazione all'atto originale la fede privilegiata: ciò, in violazione dell'art. 2714 cod. civ., che stabilisce che la copia di un atto pubblico non può avere efficacia probatoria diversa e più intensa rispetto a quella dell'originale. Il riconoscimento dell'operatività della suddetta aggravante, tramite il riferimento all'attestazione di conformità della copia, costituente elemento estrinseco all'atto, aveva comportato anche l'elusione della preclusione formatasi sul punto dell'esclusione della natura fidefacente dell'atto originale di cui al capo B). - Il terzo motivo deduce il difetto dell'elemento soggettivo del reato di falsità nel rilascio di copia autentica di un atto pubblico. Sotto l'egida della violazione degli artt. 478 cod. pen., 12 legge n. 679 del 1969 e 3, 4 e 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 nonché del vizio di motivazione deduce che i giudici di merito, nel ritenere provato il dolo del notaio, non si sarebbero confrontati con la procedura di voltura catastale con riserva da lui attivata proprio al fine di segnalare la discontinuità delle intestazioni e garantire la trasparenza del sistema di pubblicità degli atti di trasferimento di beni immobili, la stessa essendo incompatibile con qualsiasi intento fraudolento e, anzi, essendo finalizzata ad assicurare l'informazione dei proprietari cartolari e la loro tutela anche in via amministrativa. - Il quarto motivo denuncia, sotto il profilo della violazione degli artt. 74 e 78 cod. proc. pen., 185 cod. pen., 99, 100, 101, 112, 113, 115, 132 e 163 cod. proc. civ. e della legge n. 679 del 1969 nonché del d.P.R. n. 650 del 1972, l'illegittimità delle statuizioni civili per difetto di danno e di congrua motivazione al 6 riguardo. In particolare, è dedotto che la voltura catastale con riserva non avrebbe determinato alcuna lesione definitiva dei diritti dei proprietari cartolari, i quali avrebbero potuto ottenerne la cancellazione mediante semplice procedura amministrativa, senza necessità di adire l'autorità giudiziaria. 3.2. L'impugnativa a firma dell'Avvocato Alessandro DI consta di un ricorso principale e di una memoria, depositata in data 15 gennaio 2026, cui sono affidati motivi nuovi. Tutte le doglianze sviluppate nell'impugnativa sono enunciate nei termini di seguito distesi e nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.2.1. Il ricorso principale è articolato in tredici motivi. 3.2.1.1. I motivi dal primo al sesto attingono, tutti, i fatti di cui ai capi A), B), C), D), E) e F). - Il primo motivo denuncia, sotto il profilo della violazione degli artt. 115-bis e 578 cod. proc. pen., 2043 cod. civ. e 6, par. 2 CEDU nonché della Dir. UE 2016/343, la violazione del principio della presunzione d'innocenza. La motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a corredo della conferma delle statuizioni civili adottate quanto a quei fatti, una volta dichiarata l'estinzione per prescrizione dei corrispondenti reati, sarebbe stata modulata su quella richiesta per giustificare l'affermazione della responsabilità penale, della quale, in effetti, sarebbero stati mutuati i criteri valutativi (il "dolo" e l'assenza di dubbio"), tuttavia incompatibili con una decisione ai soli effetti civili. - Il secondo e il terzo motivo denunciano sotto il profilo della violazione dell'ad. 2 cod. proc. pen. e del vizio argomentativo, la mancanza di prova in ordine all'esistenza di un titolo di proprietà dei beni oggetto dei rogiti in capo ai venditori: aspetto, questo, che avrebbe dovuto essere approfondito nel corso dei giudizi di merito, riverberandosi sulla prova dell'elemento soggettivo delle condotte di falso ascritte al notaio imputato. È dedotto che tale approfondimento, vedente su questione pregiudiziale non eludibile ai fini dell'accertamento della responsabilità del ricorrente, avrebbe imposto l'assunzione delle prove decisive richieste: ossia, le testimonianze dei proprietari cartolari, l'acquisizione gli atti notarili in originali, le verifiche specialistiche da parte di esperti. Approfondimenti che, invece, erano stati disattesi con argomentazioni apparenti o illogiche da parte del Tribunale con l'ordinanza in data 29 settembre 2017. - Il quarto e il quinto motivo denunciano la violazione degli artt. 47 I. n. 89 del 1913 e 479 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza in capo al notaio rogante dell'obbligo di verificare la veridicità delle dichiarazioni delle parti e, quindi, di una sua posizione di garanzia quanto alla corrispondenza al vero dei fatti da loro dichiarati. La citata disposizione della legge notarile, invece, obbligherebbe il 7 notaio soltanto a indagare la volontà negoziale delle parti, sicché egli sarebbe chiamato a rispondere di falso ideologico solo in caso di falsa attestazione in ordine al contenuto di tale volontà. Nel caso di specie, l'imputato aveva reso edotte le parti, in particolare il compratore (mediante la compilazione del cosiddetto quadro "D"), dei rischi cui sarebbero andate incontro se i proprietari cartolari avessero agito in giudizio per far valere il loro titolo. - Il sesto motivo contesta la completezza e la logicità della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in ordine alla consapevolezza del notaio circa la falsità dei fatti dichiarati dalle parti, sul rilievo che la stessa sarebbe stata ritenuta suffragata sulla base di elementi irrilevanti e contraddittori, comunque tali da non offrire un riscontro oggettivo alla tesi del contributo consapevole offerto dall'imputato al disegno ordito da NI NE, classe 1969, di precostituirsi, tramite atti pubblici, i titoli da opporre ai proprietari cartolari, onde far valere l'usucapione breve delle porzioni immobiliari oggetto dei rogiti e onde ottenere i contributi AGEA. La rilevata esistenza di una situazione confusa in ordine all'effettiva titolarità dei fondi da parte dei venditori sarebbe tale smentire l'affermazione contenuta nella stessa sentenza relativa alla pacifica insussistenza in capo ad essi di un titolo di proprietà: tanto conclamando una palese illogicità a rgo ME . 3.2.1.2. I motivi dal settimo al tredicesimo attingono, tutti, i reati di cui ai capi G.1) e G.2) e il fatto di cui al capo G.3). - Il settimo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 478 cod. pen. Non sarebbe possibile concepire il rilascio di una copia falsa di un atto originale ritenuto non ideologicamente falso, se non al prezzo di incorrere nel paradosso di postulare l'esistenza di un falso di un non falso: questo perché una copia non potrebbe surrogare al difetto di efficacia probatoria dell'atto originale. - L'ottavo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 478, secondo comma, cod. pen. È dedotto che se l'atto pubblico di cui al capo B) era stato considerato privo di fidefacenza, il rilascio di sue copie autentiche non poteva considerarsi aggravato perché riferito ad un atto fidefacente. Donde, esclusa l'aggravante di cui all'art. 478, secondo comma cod. pen., anche i reati di cui ai capi G.1.) e G.2.) si sarebbero dovuti dichiarare estinti per intervenuta prescrizione. - Il nono motivo denuncia la violazione del principio del giudicato interno, sotto il profilo dell'inosservanza degli artt. 478, secondo comma, cod. pen. e 649 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, con l'avere riconosciuto aggravati dalla circostanza della natura fidefacente dell'atto pubblico originale i reati di rilascio di sue copie autentiche, avrebbe violato la preclusione formatasi sull'esclusione della detta natura in relazione all'atto pubblico di cui al capo B). 8 - Il decimo e il tredicesimo motivo denunciano la violazione del principio del divieto di reformatio in pejus da inosservanza dell'art. 597 cod. proc. pen. È dedotto che, ritenuta implicitamente esclusa dal Tribunale l'aggravante di cui all'art. 478, secondo comma, cod. pen., non spiegandosi, altrimenti, la ragione per la quale nel calcolo della continuazione fosse stato individuato come più grave il reato di cui al capo F), certamente non aggravato dalla fidefacenza dell'atto, la Corte territoriale, nel rideterminare la pena da applicare all'imputato e nell'individuare per il relativo computo la pena prevista per il delitto di rilascio di copia autentica aggravato dalla fidefacenza dell'atto originale, avrebbe irrogato al ricorrente una pena proporzionalmente più grave rispetto a quella applicata dal primo giudice pur in assenza di appello da parte del Pubblico ministero. - L'undicesimo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 478 cod. pen., non essendo stato chiarito nella sentenza impugnata quando e a chi fossero state rilasciate le due copie autentiche tacciate di falsità e quali ne fossero state le finalità perseguite. - Il dodicesimo motivo denuncia violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché vizio della motivazione in ordine alla configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di rilascio di copie autentiche di un atto pubblico originale. Elemento, comunque, assertivamente affermato come esistente, dal momento che erano state immotivatamente preterite e disattese le allegazioni e le richieste istruttorie difensive (segnatamente, l'esame del Prof. Sofia, l'acquisizione dell'originale dell'atto pubblico, le testimonianze dei collaboratori di studio e del notaio) atte a dimostrare che le difformità rilevate quanto all'indicazione di particelle catastali derivavano da un errore materiale del collaboratore US e non dalla preordinata volontà del Notaio CO di dissimulare l'inserimento nel rogito di particelle demaniali. 3.2.2. In numero di due sono i motivi aggiunti. - Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del reato di rilascio di copie autentiche false dell'atto pubblico di cui al capo B). È dedotto che la Corte territoriale non avrebbe preso in esame l'alternativa ricostruzione fattuale prospettata dalla difesa, sebbene sostenuta dal contenuto di puntuali allegazioni e fondata su specifiche risultanze istruttorie atte a dimostrare inequivocabilmente come l'asserita difformità tra le copie e l'originale dell'atto pubblico sarebbe stata dovuta a una disfunzione materiale verificatasi nella fase di predisposizione delle copie, in un frangente in cui l'originale dell'atto predetto non era nella disponibilità del notaio, essendo depositato presso l'Archivio Notarile. In tale quadro, l'imputato avrebbe rilasciato le copie facendo affidamento sulla versione informatica dell'atto, predisposta, tuttavia, dagli impiegati di studio senza riportarvi le correzioni annotate 9 sull'originale Ne deriverebbe, pertanto, l'assenza del dolo richiesto per la configurabilità del reato di cui all'art. 478 cod. pen. Il giudice di appello avrebbe, poi, omesso di valutare un'ulteriore circostanza decisiva: ossia, che il notaio, conscio dell'errore commesso, non aveva provveduto ad effettuare la voltura catastale delle particelle non riportate nelle copie. Tale circostanza confermerebbe che queste ultime non furono mai effettivamente incluse nell'oggetto del negozio giuridico, escludendo sia la falsità delle copie sia la consapevolezza della loro difformità rispetto all'originale al momento del rilascio. - Il secondo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione in ordine all'aggravante ex art. 478, secondo comma, cod. pen. È dedotto che la Corte di appello, con il dichiarare estinto per prescrizione il reato di falso ideologico in atto pubblico di cui al capo B), perché non aggravato dalla natura fidefacente dell'atto pubblico, e, poi, con il ritenere l'aggravante della fidefacenza dell'atto originale rispetto alla copia autentica di quell'atto, sarebbe incorsa in un'aporia giuridica e logica. Né tale radicale illogicità sarebbe stata superata con il riferimento all'attestazione di conformità dell'atto, riferendosi quest'ultima a un attributo della copia e non dell'originale dell'atto. 4. Con requisitoria in data 20 gennaio 2026 il Sostituto Procuratore generale CI OD ha concluso per il rigetto del ricorso 5. Hanno depositato memorie conclusionali, corredate da nota-spese, i difensori e procuratori speciali delle parti civili: Grazia Del Popolo, Li Rosi GI, Li Rosi OS, Li Rosi CO e Li Rosi AR SA e Comune di TI. 6. In data 3 febbraio 2026 l'Avvocato Valerio Vancheri ha depositato ulteriore memoria nell'interesse del ricorrente. RITENUTO IN FATTO Il ricorso è infondato. 1. I fatti ascritti al ricorrente, così come ricostruiti nelle sentenze di merito emesse nel processo celebrato a suo carico in relazione alle contestazioni di falso ideologico in atto pubblico, di cui ai capi A), B), C), D), E) e F), di rilascio di copie autentiche di un atto pubblico difformi dall'originale, di cui ai capi G.1) e G.2), e 10 fr di falsità nell'attestazione del contenuto di un atto pubblico a suo rogito, resa nella rettifica di una nota di trascrizione, di cui al capo G.3), possono essere esposti come segue. 1.1. Le contestazioni di cui ai capi A), B), C), D), E) ed F) si riferiscono a sei distinti atti notarili di compravendita immobiliare, rogati da TI CO tra il 2012 e il 2013, aventi ad oggetto una pluralità di particelle agricole alienate da soggetti, appartenenti o contigui alla famiglia NE, dedita all'allevamento del bestiame in provincia di Siracusa (segnatamente, nei territori dei Comuni di TA, TI e LI), risultati non esserne i formali intestatari. In tali atti il notaio aveva attestato che le parti contraenti gli avevano espresso la volontà di vendere ed acquistare le predette particelle, delle quali gli alienanti avevano dichiarato di essere proprietari, potendo vantare, quanto a quelle di cui ai rogiti indicati nei capi A), B), C), D) ed E), un titolo di provenienza di natura derivativa e, quanto alle particelle di cui al rogito indicato nel capo F), un titolo di provenienza di natura originaria, in ragione del loro possesso ultraventennale (cfr. pag. 41 della sentenza di appello). Tale ricostruzione fattuale risulta diffusamente argomentata nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 34 e ss. e 72 ss.) ed è stata fatta propria nella sentenza di appello (cfr. pag. 22 e 41 e ss.), nella quale è stato chiarito come il punto nodale della vicenda fosse da ravvisare nell'«assenza [....] della condizione di incertezza sull'esistenza della proprietà in capo ai venditori dei fondi oggetto di trasferimento, che è tipica della "vendita a rischio e pericolo", essendovi stata, invece, la certezza in capo a tutte le parti, incluso il notaio rogante, circa l'assenza di alcun titolo, sia pure di fatto, in capo ai venditori medesimi» e si è concluso nel senso che l'imputato «si sarebbe prestato a stipulare non "vendite a rischio e pericolo" (pur avendone adoperato lo schema negoziale), ma "vendite a non domino", impiegando consapevolmente e volontariamente uno strumento negoziale non adeguato al caso concreto» (cfr. pag. 27 della sentenza impugnata). A sostegno della tesi della consapevolezza del Notaio CO circa l'inesistenza di un titolo di proprietà delle particelle in capo alle parti venditrici, la sentenza di primo grado ha evidenziato come, negli atti pubblici di cui ai capi da A) ad E), vi fossero generici riferimenti ai "titoli di provenienza", talora definiti come "citati" ma mai indicati né prodotti, e come le visure ipotecarie e la documentazione acquisita dimostrassero la titolarità di quelle porzioni fondiarie in capo a terzi estranei, i quali, spesso, avevano compiuto rispetto ad esse atti di disposizione (vendite, donazioni, iscrizioni ipotecarie) nel ventennio antecedente 11 (cfr. pag. 73-76), e come, solo nell'atto pubblico di cui al capo F), comparisse un riferimento all'acquisto della proprietà fondiaria a titolo originario, ossia per possesso ultraventennale. Mutamento, questo, interpretato come espressivo della necessità da parte del notaio imputato di trovare un espediente, ossia l'acquisto a titolo originario di quei fondi per usucapione non giudizialmente accertata, per allontanare da sé i sospetti ingenerati dal proprio disinvolto operare a seguito delle rimostranze dei proprietari cartolari dei fondi e tale da univocamente dimostrare come, in precedenza, egli avesse inteso assegnare al sintagma 'titolo di provenienza' il significato di titolo di proprietà derivativo. Nella sentenza impugnata si è dato atto di come, quand'anche il sintagma predetto fosse stato tale abbracciare sia gli acquisti a titolo derivativo che gli acquisti a titolo originario, l'usucapione delle particelle compravendute fosse, comunque, giuridicamente inesistente, poiché le visure ipotecarie attestavano sia atti di esercizio del diritto di proprietà nel ventennio da parte dei loro intestatari cartolari, come tali incompatibili con l'inerzia richiesta dall'art. 1158 cod. civ., sia la demanialità, e, quindi, la non usucapibilità, di alcune di esse (cfr. pagg. 31-33 e, conformemente pagg. 79-84 della sentenza di primo grado). Situazioni, queste, delle cui conseguenze un notaio dell'esperienza di TI CO non avrebbe potuto essere non avvertito e delle quali, anzi, egli si doveva ritenere avesse avuto piena consapevolezza alla stregua delle dichiarazioni da lui stesso rese nel corso del procedimento e del processo e delle dichiarazioni rese da NI NE (classe 1969), ritenuto l'autentico deus ex machina dell'intera operazione in frode ai proprietari cartolari, come riscontrate anche dal contenuto di intercettazioni telefoniche. Quest'ultimo, infatti, aveva affermato di essere possessore, da oltre cinquant'anni anche attraverso i propri avi, dei terreni oggetto degli atti di compravendita rogati dal notaio CO e aveva ammesso di avere inteso conseguire, attraverso lo schema negoziale della vendita 'a rischio e pericolo' un titolo formale di loro proprietà: titolo del quale, secondo il ragionamento della Corte territoriale, egli si sarebbe potuto valere per ottenere dall'AGEA sovvenzioni comunitarie e in giudizio il riconoscimento dell'usucapione breve. Stando a tali evidenze, che dimostravano come NI NE (classe 1969) dei fondi costituenti oggetto degli atti pubblici rogati dal notaio fosse, al contempo, possessore e acquirente - anche per interposta persona -, era logico inferirne, ad avviso della stessa Corte di merito, che quegli atti fossero stati piegati all'esigenza di rivestire di una forma sacramentale una situazione di fatto non veritiera, così da alterare la certezza del traffico giuridico della quale la figura del notaio è istituzionalmente garante (cfr. pagg. 33,35,36, secondo capoverso, pag. 12 42, terzo e quarto capoverso, 43, 45, 51, primo capoverso della sentenza impugnata). In effetti, l'uso strumentale dello schema della "vendita a rischio e pericolo del compratore", che presuppone l'incertezza oggettiva circa la proprietà del fondo da parte del venditore, sarebbe stato comprovato non solo dalle risultanze documentali, attestanti che altri, e non le parti venditrici, erano proprietari di quei fondi, ma anche dalle dichiarazioni del compratore (NI NE, anche per interposta persona), che aveva ammesso di esserne il possessore ultraventennale e, quindi, di averli acquistati per usucapione: dunque, il negozio di cui all'art. 1488, secondo comma, cod. civ., sarebbe stato utilizzato non per gestire un dubbio, ma per occultare una situazione giuridica certa (cfr. pagg. 34-36 della sentenza impugnata e conformemente pagg. 85-87 della sentenza di primo grado). Quand'anche vero, inoltre, che sussistesse la postulata incertezza circa la proprietà dei fondi oggetto di rogito, il notaio, verificata la mancanza di continuità nelle trascrizioni, avrebbe dovuto, quantomeno, segnalarla al Conservatore dei registri immobiliari. Oltretutto, pure le volture catastali erano state richieste senza indicazione dei passaggi intermedi e senza allegazione di titoli giustificativi, tanto vero che, solo successivamente all'emersione della vicenda giudiziaria, l'amministrazione aveva apposto note di riserva: era stata, infatti, l'Agenzia delle Entrate a chiedere le volture con riserva, non il notaio CO, che, infatti, del suo operato, ossia, dell'avere richiesto le volture catastali senza riserva, nonostante il disallineamento tra intestatario formale e venditore delle particelle compravendute, non aveva saputo offrire giustificazione agli ispettori incaricati dal Consiglio notarile della verifica straordinaria disposta a suo carico (cfr. pag. 43, primo capoverso, della sentenza impugnata). Con dolo e non per colpa, dunque, il notaio TI CO aveva attestato il falso negli atti pubblici di compravendita da lui rogati e meglio descritti nei capi A), B), C), D), E) ed F) d'imputazione: nessuna indagine circa la volontà negoziale delle parti, cui egli era tenuto ai sensi dell'art. 47, secondo comma, legge 16 febbraio 1913, n. 89, aveva compiuto, perché altrimenti avrebbe dovuto prendere atto che quella volontà non era effettiva, posto che chi si era presentato a lui chiedendogli la stipula degli atti pubblici, ossia NI NE (classe 1969), «era già lui nel possesso di questi terreni da diverso tempo» e intendeva acquistarli per «ratificare quella situazione possessoria» (cfr. pag. 29, penultimo capoverso della sentenza impugnata); situazione possessoria che, però, era tutt'altro che pacifica, avuto riguardo alle risultanze dei pubblici registri immobiliari e catastali, attestanti la titolarità di quei terreni in capo a terzi, i quali, talora, nel ventennio antecedente ne avevano anche disposto. 13 1.2. Le contestazioni di cui ai capi G.1) e G.2) si riferiscono al rilascio di due copie autentiche dell'atto pubblico di compravendita immobiliare stipulato in data 20 dicembre 2012, corredate da attestazione di conformità all'originale, ma in realtà da esso difformi, perché non riportanti alcune particelle catastali, di natura demaniale, che, invece, risultavano presenti nell'atto pubblico originale. Quanto all'elemento materiale del reato di cui all'art. 478, primo e secondo comma, cod. pen., nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 53 - 56) si è dato atto come la prova della sua sussistenza emergesse da plurimi elementi: dalla deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria (Maresciallo Schirippa) che aveva visionato l'originale dell'atto pubblico di compravendita [quello di cui al capo B)] cui si riferivano le copie autentiche di cui ai capi G.1) e G.2), che aveva riferito di avere riscontrato nell'atto originale la presenza delle particelle dernaniali non figuranti nelle copie autentiche e di avere accertato che, su una di quelle particelle, data in affitto a tale Selvaggi, erano stati richiesti dall'affittuaria, coadiuvata da tale 'Geometra NE', i contributi AGEA;
dalla visione da parte della Corte di appello della copia conforme dell'atto originale, estratta dalla polizia giudiziaria presso l'Archivio Notarile, sulla base della quale era da escludere, giacché assolutamente evidente, l'assenza di tracce di aggiunte a matita - le quali, secondo l'assunto difensivo, sarebbero state vergate dal notaio rogante per estromettere dall'atto pubblico le predette particelle demaniali -, aggiunte che, in ogni caso, sarebbero state prive di valenza, essendo richiesto dall'art. 67, secondo comma, legge 89 del 1913, l'uso di inchiostro indelebile, in effetti usato dal notaio CO in altre parti dell'atto per apporvi postille;
dall'irrilevanza dell'impossibilità della collazione, trovandosi l'originale dell'atto pubblico, nel momento del rilascio delle copie autentiche, presso l'Archivio Notarile, dovendosi considerare solo il fatto che le due copie fossero state rilasciate dal pubblico ufficiale come copie autentiche, ossia, qualificate in modo espresso come conformi all'originale, così da potere essere utilizzate come tali dai destinatari. Copie del cui effettivo rilascio non era neppure possibile dubitare, essendo stata, la prima, rilasciata in data 22 ottobre 2015 al Notaio De Luca in sede di ispezione e, la seconda, trovata in possesso di NI NE durante una perquisizione disposta a suo carico (cfr. pag. 68, ultimo capoverso della sentenza di primo grado). Dunque, secondo le sentenze di merito, la mancata indicazione, nelle copie conformi dell'atto pubblico di compravendita stipulato in data 20 dicembre 2012 tra CA SO e NE NI, classe 1969, rilasciate dal Notaio TI CO in data 9 maggio 2015 e 22 ottobre 2015, di particelle demaniali (segnatamente, la particella n. 69 del foglio 68 e le particelle nn. 1064, 14 1024 e 1015 del foglio 36, censite al Catasto del Comune di TI), invece figuranti nell'originale dell'atto medesimo, lungi dall'essere conseguenza di negligenza da parte del notaio, che non aveva controllato l'operato dei propri collaboratori (in particolare, dell'Avvocato US), avrebbe assunto una valenza centrale e qualificante anche in relazione alla prova dell'elemento psicologico del reato: quelle particelle, infatti, erano specificamente individuate ed erano state espunte da entrambe le copie conformi, pur se rilasciate a soggetti diversi e in tempi diversi, quindi, non potevano essere oggetto di un refuso;
erano particelle demaniali, come tali assolutamente insuscettibili di trasferimento o di acquisto per usucapione. Sicché, proprio siffatta selettiva espunzione (che aveva riguardato solo le particelle demaniali) rivelava una scelta consapevole e mirata dell'imputato, funzionale a far apparire come estranei all'atto pubblico di compravendita quegli elementi più chiaramente incompatibili con la validità del negozio. 1.3. La contestazione di cui al capo G.3) si riferisce al falso ideologico posto in essere dal Notaio CO attestando nella nota di rettifica, tramessa alla Conservatoria dei registri immobiliari della Provincia di Siracusa in data 12 dicembre 2013, che l'originaria nota di trascrizione dell'atto di compravendita stipulato in data 20 dicembre 2012 tra CA SO e NI NE (classe 1969), trasmessa in data 21 gennaio 2013, contenesse l'erroneo riferimento alle particelle indicate come «F. 68 part. 69 e F. 36 partt. 1064, 1024 e 1015» censite nel Catasto del Comune di TI, queste non avendo costituito oggetto del negozio traslativo. Attestazione sul contenuto di un atto pubblico, dotata di autonoma rilevanza giuridica in quanto destinata a incidere sulla pubblicità immobiliare e sulla rappresentazione ufficiale dell'oggetto del trasferimento - e, come tale, sussunta entro lo schema qualificatorio di cui all'art. 478, terzo comma, cod. pen. -, ritenuta oggettivamente falsa, perché, stando ai risultati delle verifiche compiute dalla polizia giudiziaria sull'originale dell'atto pubblico predetto e sulla copia autentica di esso dalla Corte territoriale, le suddette particelle, tutte di natura demaniale, avevano costituito oggetto del negozio di compravendita intercorso tra CA SO e NI NE, classe 1969, in data 20 dicembre 2012, posto che, tra l'altro, nessuna postilla, né vergata a matita né tantonneno ad inchiostro indelebile, era stata apposta dal notaio rogante, a margine dell'atto pubblico o in calce ad esso, al fine di espungerle. Dunque, secondo il ragionamento seguito dai giudici di merito, anche la nota di rettifica del contenuto della nota di trascrizione dell'atto pubblico ritenuto ideologicamente falso, oggetto della contestazione di cui al capo B), costituiva 15 espressione della volontà dell'imputato non di porre rimedio ad un errore materiale, ma di cercare di dissimulare gli effetti del proprio operato, non certo in linea con quei principi di correttezza e trasparenza che devono governare l'attività del notaio: la circostanza che la nota di rettifica fosse intervenuta a distanza di circa un anno dalla stipula del negozio, e, in particolare, subito dopo l'esposto presentato al Consiglio notarile da uno dei proprietari cartolari dei fondi oggetto di quel rogito, rappresentava, in effetti, elemento sintomatico della piena consapevolezza da parte di TI CO del contenuto dell'atto pubblico e della volontà di modificarne ex post la rappresentazione nei pubblici registri (cfr. pagg. 25-28, 37 e 58 della sentenza impugnata e pagg. 69-71 e 79-81 della sentenza di primo grado). 2. Così delineato il perimetro cognitivo del sindacato richiesto a questa Corte, la sostanziale coincidenza delle questioni dedotte con i pur separati atti d'impugnativa nell'interesse di TI CO, rispettivamente a firma dell'Avvocato Valerio Vancheri e dell'Avvocato Alessandro DI, suggeriscono una loro trattazione unitaria. 2.1. Con il sesto e con il settimo motivo del ricorso principale e con il terzo e il quarto dei motivi nuovi a firma dell'Avvocato Valerio Vancheri, nonché con i motivi dal primo al sesto del ricorso principale a firma dell'Avvocato Alessandro DI, sono state sviluppate censure che attingono i fatti di cui ai capi A), B), C), D), E), F) e G.3): ossia, i fatti integrativi dei reati di cui agli artt. 479 e 478, terzo comma, cod. pen., dichiarati estinti nel giudizio di appello per intervenuta prescrizione, ma in relazione ai quali è stata confermata la condanna di TI CO agli effetti della responsabilità civile. 2.1.1. È di preliminare rilievo la questione, dedotta con il sesto motivo del ricorso principale a firma dell'Avvocato Vancheri e con il primo motivo del ricorso principale a firma dell'Avvocato DI, che si riferisce al tema dell'oggetto e dei limiti del sindacato del giudice penale dell'impugnazione sul fatto integrativo di un reato dichiarato estinto per prescrizione ma ritenuto, comunque, generativo di responsabilità civile. Sul tema si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 16 gennaio 2026, che ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate due questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di appello di Lecce in relazione all'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., per cont asto con l'art. 117, primo 16 comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché per contrasto con gli artt. 117, primo comma, e 11 della Costituzione, in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed ancora per contrasto con gli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione. La Corte ha, in primo, luogo ha escluso l'esistenza di un contrasto tra il principio enunciato dalle Sezioni Unite Calpitano (sentenza n. 36208 del 28/03/2024), secondo cui, nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Rv. 286880 - 01), e la citata sentenza n. 182 del 2021, che aveva respinto eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. fondate sul contrasto con i parametri degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 2, CEDU, agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e all'art. 48 CDFUE, affermando che, in ipotesi di proscioglimento dell'imputato per dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, «il giudice penale dell'impugnazione è chiamato ad accertare i presupposti dell'illecito civile e nient'affatto la responsabilità penale dell'imputato»; accertamento che, pur svolto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale (art. 573 cod. proc. pen.), deve tendere alla verifica della sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile in base al «criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente". Al riguardo, ha chiarito che la situazione disciplinata dall'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. è stata riguardata dal giudice di legittimità e dal giudice delle leggi da due punti di vista diversi: le Sezioni Unite Calpitano si sono, infatti, occupate della fase in cui si deve privilegiare la decisione assolutoria nel merito rispetto a quella di estinzione per prescrizione, mentre la sentenza n. 182 del 2021 ha preso in considerazione la fase in cui il giudice penale, ormai spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato (avendo accertato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione), deve garantire il principio della presunzione di innocenza. Ha, dunque, osservato che «L'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. non può interpretarsi nel senso che il giudice penale dell'i pugnazione, in nome 17 del secondo aspetto della presunzione di innocenza - che vieta alle pubbliche autorità di trattare l'imputato assolto o prosciolto da un'accusa penale come colpevole - debba incoerentemente fermarsi a prendere atto dell'estinzione del reato, essendogli, piuttosto, imposto di valutare sempre, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, i presupposti per l'assoluzione nel merito dell'imputato», e ha ribadito che «L'interpretazione della disposizione censurata prospettata dalle Sezioni unite consente un adeguato bilanciamento tra le esigenze di rilevanza costituzionale legate sia alla tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile, e all'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, sia alla tutela del diritto dell'imputato agli effetti endoprocessuali della presunzione di innocenza». La Corte ha, poi, affrontato la questione della compatibilità di tale assetto con il principio della presunzione di innocenza, di cui all'art. 6, par. 2, CEDU, nel suo "secondo aspetto". In proposito, ha affermato che «Non è imputabile all'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., così come interpretato dal diritto vivente, una lesione del diritto garantito dall'art. 6, paragrafo 2, CEDU, restando in esso distinto e non confondibile il doppio oggetto delle questioni attinenti, rispettivamente, alla valutazione circa l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, e alla decisione ai soli ulteriori effetti del diritto al risarcimento del danno scaturito dal medesimo fatto» e, nel ribadire che «nel confermare o riformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, il giudice penale non deve più statuire sulla responsabilità penale dell'autore, né rivalutare l'ormai accertato fatto di reato, dovendo decidere soltanto sull'esistenza e sull'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ossia accertare il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nel rispetto dei principi propri del diritto della responsabilità civile per quanto riguarda la valutazione del nesso causale e dell'elemento soggettivo», ha spiegato che la giurisprudenza della Corte EDU e, in particolare, la sentenza della Grande camera, 11 giugno 2024, AL e AL
contro
Regno Unito, non impediscono «che un'autorità giudiziaria - se del caso, secondo il diritto interno, lo stesso giudice penale - possa pronunciarsi sulla azione risarcitoria dopo che l'imputato sia stato prosciolto». In conclusione, la Corte costituzionale ha risolto tutte le questioni sollevate nel senso della piena compatibilità dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., come interpretato dal diritto vivente, con i parametri costituzionali, convenzionali ed eurounitari, valorizzando la netta separazione tra accertamento penale e decisione sugli effetti civili e ritenendo adeguatamente bilanciati i diritti del danneggiato e le garanzie dell'imputato, in particolare la presunzione di innocenza. In presenza di 18 un reato estinto per prescrizione, giudice penale dell'impugnazione, quindi, deve, dapprima, verificare se sussistano ragioni di assoluzione nel merito e, in caso positivo, revocare le statuizioni civili (art. 538 cod. proc. pen.); in una seconda fase, esclusa la possibilità di assoluzione nel merito, è tenuto, invece, ad accertare gli estremi della responsabilità civile, alla stregua dei criteri fissati dalla sentenza n. 182 del 2021, evitando in tal caso, nella redazione della motivazione, di far riferimento incidentalmente alla responsabilità penale dell'imputato. 2.1.2. Alla stregua di tali autorevoli chiarimenti interpretativi, deve, dunque, ribadirsi che, nel giudizio di appello avverso la sentenza che abbia condannato l'imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, il giudice, a fronte dell'estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more, è tenuto a valutare, in base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili, anche nel caso di prove insufficienti o contraddittorie;
deve, invece, pronunciarsi sulle statuizioni civili secondo la regola di giudizio processual-civilistica del "più probabile che non" nel solo caso in cui ritenga che, non essendo possibile assolvere nel merito, prevalga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 4, n. 29156 del 26/06/2024, Giuliani, Rv. 286861 - 01). A tale principio la Corte di appello di Catania si è senz'altro attenuta. Infatti, dopo avere ricostruito i fatti ascritti all'imputato nei capi A), B), C), D), E), F) e G.3), secondo la regola dell oltre ogni ragionevole dubbio", giungendo ad escludere che sussistessero elementi idonei a far ritenere «la prova dei fatti insufficiente e/o contradditoria» (cfr. pag. 51 e pagg. 57 e 58 della sentenza impugnata) - tutte le risultanze istruttorie, di fonte documentale, dichiarativa e intercettiva deponendo, piuttosto, per la consapevole e volontaria attestazione del falso da parte del Notaio CO in ordine all'esistenza di una situazione di incertezza circa la proprietà dei fondi oggetto di rogito e in ordine all'inserimento per mero errore materiale, nella nota di trascrizione dell'atto pubblico a suo rogito del 20 dicembre 2012, delle particelle demaniali n. 69 del foglio 68 e nn. 1064, 1024 e 1015 del foglio 36 del Catasto del Comune di TI -, ha ritenuto che le condotte accertate costituissero fonte di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. Avendo dato luogo [segnatamente, le condotte di cui ai capi A), B), C), D), E) e F)] ad una situazione di apparenza legale dei titoli di proprietà dei fondi, oggetto dei rogiti, ovvero [segnatamente, la condotta di cui al capo G.3)] ad una 19 /4- situazione destinata a incidere sulla pubblicità immobiliare e sulla rappresentazione ufficiale dell'oggetto del trasferimento immobiliare effettuato con il rogito stipulato dal Notaio CO il 20 dicembre 2012, le stesse avevano determinato un pregiudizio, quantomeno potenziale, ai proprietari cartolari di quei fondi, costretti ad intentare cause civili contro coloro che ne erano divenuti acquirenti per effetto degli atti di compravendita rogitati da CO (cfr. pag. 51, terzo capoverso) ovvero ad avviare una procedura amministrativa diretta ad ottenere l'eliminazione dai pubblici registri immobiliari o catastali delle trascrizioni e delle volture effettuate dal notaio. Una volta esclusa la possibilità di un'assoluzione nel merito dell'imputato, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., la Corte territoriale si è, dunque, correttamente soffermata sui profili della responsabilità civile di TI CO: responsabilità che ha confermato rilevando che, per tutto quanto accertato sulla base delle prove in atti, egli tramite il proprio operato, improntato quantomeno a colpa o, comunque, caratterizzato dalla violazione delle regole professionali, aveva contribuito in maniera decisiva a creare un danno alle parti civili costituite, per le ragioni prima evidenziate. 2.1.3. Né hanno pregio i rilievi articolati con i motivi in disamina relativi alla violazione della presunzione d'innocenza del ricorrente. Con la diffusa esposizione dei risultati istruttori comprovanti la riconducibilità materiale e psicologica al Notaio CO dei fatti contestatigli ai capi A), B), C), D), E), F) e G.3), la Corte territoriale ha inteso dare compiutamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per una sua assoluzione nel merito;
e a tanto era tenuta in ossequio al diritto vivente, che onera anche il giudice di un impegno valutativo ed argomentativo direttamente proporzionale alla specificità dei motivi di impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), come quelli di appello articolati nell'interesse di CO. Peraltro, proprio il detto impegno motivazionale dà prova del rispetto del principio della presunzione d'innocenza dell'imputato, avendo la Corte territoriale accordato preferenza al suo proscioglimento per estinzione dei reati ascrittigli per intervenuta prescrizione solo dopo avere vagliato tutte le risultanze istruttorie al fine di verificare la possibilità di un proscioglimento pieno nel merito. Non vi è stata, dunque, alcuna violazione della disposizione di cui all'art. 115- bis, comma 2, cod. proc. pen., che, nella motivazione dei «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che /€( 20 presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza» - che è la fattispecie in cui è sussumibile la situazione al vaglio -, impone al giudice di limitare «i riferimenti alla colpevolezza [...] dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento», posto che a quegli elementi il giudice di appello censurato si è riferito nei limiti strettamente necessari per escludere la possibilità di un'assoluzione nel merito dell'imputato. Donde, un'eventuale eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 115-bis, comma 2, cod. proc. pen., per mancata previsione di una sanzione in caso di sua violazione, sarebbe, nel caso di specie, manifestamente irrilevante. Quand'anche, poi, ritenuta integrata la fattispecie di cui all'art. 115-bis, comma 1, cod. proc. pen. - come opinato dalla difesa del ricorrente -, la violazione di tale disposizione si sarebbe dovuta far valere con lo specifico rimedio previsto dall'art. 115-bis, comma 3, cod. proc. pen., che contempla la possibilità per l'interessato «a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, (di) richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo». Ne viene che l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 115-bis, comma 1, cod. proc. pen., che il difensore del ricorrente, Avvocato Alessandro DI, ha chiesto di sollevare per contrasto con l'art. 27, comma 2, Cost. e, per il tramite degli artt. 117 e 11, Cost., con l'art. 6, par. 2, CEDU, è manifestamente infondata. La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 41 dell'Il marzo 2024, ha individuato nella disposizione di cui all'art. 115-bis, comma 3, cod. proc. pen. [introdotto nel codice di rito dall'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 188 del 2021, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali] «un rimedio ad hoc per il caso in cui la persona sottoposta a indagini o l'imputato sia indicata quale colpevole in "provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato"». 2.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale a firma dell'Avvocato Alessandro DI, che censurano, sotto l'egida della violazione dell'art. 2 cod. proc. pen. e del vizio argomentativo, il diniego opposto dalla Corte territoriale di implementare il thema probandum, estendendolo alla verifica della situazione dominicale e possessoria dei fondi oggetto degli atti pubblici di compravendita rogati dal Notaio CO tra il 2012 e il 2013, al fine di accertare se il notaio fosse stato o meno in buona fede nel momento in cui aveva accettato 21 di stipularli, ossia se sussistesse effettivamente una situazione di incertezza circa la proprietà di quei fondi, sono inammissibili, perché generici e manifestamente infondati . Fatto integrale e recettizio rinvio a quanto già evidenziato nel punto 1.1. della presente motivazione (sotto il "Considerato in diritto"), va riconosciuto che la sentenza impugnata ha dato conto, con motivazione completa e priva di vizi logici, delle ragioni per le quali si dovesse ritenere che non vi fosse alcuna incertezza in ordine all'assenza di un titolo di proprietà, di natura derivativa o di natura originaria, in capo alle parti venditrici di quei rogiti e, che, di conseguenza non ricorressero i presupposti in fatto dello schema negoziale della "vendita a rischio e pericolo del compratore" di cui all'art. 1488, secondo comma, cod. civ., di modo che il riferimento a elementi di fatto, che o non sarebbero stati tali da corroborare la tesi della consapevolezza dell'imputato circa i propositi illeciti di NI NE oppure che, se considerati, sarebbero stati idonei a sgretolarne la tenuta, in senza di specifica illustrazione della loro decisività, si risolvono in una sollecitazione rivolta al giudice di legittimità a impegnarsi in una non consentita rivalutazione del merito della regiudicanda. Peraltro, il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale sulle particelle demaniali censite nel Catasto di TI, oggetto del negozio di compravendita di cui al capo B), intercorso tra CA SO - il quale, stando al tenore delle intercettazioni telefoniche, era un venditore ambulante di frutta e verdura che si era prestato ad apparire come venditore dei fondi acquistati da NI NE, classe 1969, per fare un favore a quest'ultimo (cfr. pag. 48 della sentenza impugnata) - sarebbero stati richiesti i contributi AGEA da parte dell'affittuaria Selvaggi, che si era recata a presentare la relativa domanda accompagnata da tale "Geometra NE", non è stato contestato dal ricorrente e si presta ad integrare un elemento di sicura valenza indiziaria, perché getta luce sulla complessiva condotta del notaio, sottrattosi, finanche, al suo preciso obbligo di verificare, tramite le visure catastali o i certificati di destinazione urbanistica, se i fondi oggetto del negozio di compravendita fossero alienabili o suscettibili di acquisto per usucapione. Né è stato specificamente contestato l'ulteriore rilievo secondo il quale dalle visure ipotecarie acquisite sarebbe emerso che gli intestatari formali dei fondi oggetto dei rogiti, nel ventennio antecedente, avevano compiuti atti di disposizione con riguardo ad essi;
rilievo che, invece, avrebbe meritato una critica puntuale, rivelandosi decisivo ai fini della prova della consapevolezza del notaio circa l'assenza di incertezza in ordine alla proprietà dei fondi o, comunque, ai fini della dimostrazione della sua mancanza di buona fede, posto che quelle risultanze e il 22 contenuto degli incontri avuti con NI NE, classe 1969, che assumeva di essere possessore ultraventennale di quei fondi e che si era rivolto a lui per diventarne proprietario formale tramite lo schema negoziale di cui all'art. 1488, comma 2, cod. civ., «avrebbe dovuto indurlo ad approfondire la questione per indagare la reale posizione delle parti rispetto alle terre» (cfr. pag. 47, terzo capoverso della sentenza impugnata). Giusta le argomentazioni che precedono, manifestamente infondata è l'eccezione di violazione dell'art. 2 cod. proc. pen. L'accertamento della proprietà dei fondi oggetto di rogito non costituiva affatto questione da cui dipendeva la decisione sulla responsabilità penale e civile del Notaio TI CO. Il thema decidendum non era, infatti, quello di stabilire quale ne fosse la situazione dominicale e/o possessoria, ma, piuttosto, quello di verificare l'ipotesi accusatoria, ossia, che il notaio aveva attestato il falso circa l'esistenza delle condizioni [che egli avrebbe dovuto ricavare non solo dalle dichiarazioni delle parti ma anche dalla documentazione che era tenuto ad acquisire e esaminare (visure ipotecarie, certificato di destinazione urbanistica, visure catastali)] affinché il negozio traslativo della proprietà immobiliare fosse dotato di quel crisma particolare di affidabilità cui l'ordinamento aggancia la certezza del traffico giuridico. Attestazione mendace - se frutto di dolo o colpa poco importa nella presente sede di sindacato sulla responsabilità civile - della cui esistenza la Corte territoriale ha dato conto con motivazione completa e congrua e, perciò, immune da censure di legittimità. In ogni caso, avuto riguardo alla distribuzione dell'onere della prova, sarebbe spettato all'imputato-convenuto allegare e provare che i proprietari formali (parti civili-attrici) dei fondi oggetto dei rogiti da lui stipulati non avevano alcun titolo, né dominicale né possessorio, sui fondi oggetto degli atti pubblici di compravendita a suo rogito. 2.3. Sono, invece, infondati il quarto e il quinto motivo del ricorso principale a firma dell'Avvocato Alessandro DI, che contestano, sotto l'egida della violazione degli art. 47 I. n. 89 del 1913 e dell'art. 479 cod. pen., l'esistenza in capo al notaio rogante dell'obbligo di verificare la veridicità delle dichiarazioni delle parti e, quindi, dell'essere egli rivestito di una posizione di garanzia quanto alla corrispondenza al vero dei fatti da loro dichiarati. 23 2.3.1. Nel sistema giuridico italiano la funzione notarile si configura come presidio di legalità sostanziale, imponendo al notaio un dovere di verifica che trascende la mera redazione formale dell'atto. Le disposizioni della legge notarile, la n. 89 del 16 febbraio 1913, impongono, è vero, al notaio di «indagare la volontà delle parti» (art. 47, secondo comma), ma non stabiliscono affatto che per assolvere a tale compito egli debba stare a quanto dichiaratogli dalle parti stesse. Anzi, l'obbligo di non ricevere o autenticare atti «se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico» (art. 28, primo comma) e quello di «designare con precisione» nell'atto pubblico rogato le cose che ne formano oggetto «in modo da non potersi scambiare con altre», con l'indicazione «quando l'atto riguarda beni immobili [....] per quanto sia possibile [...] della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censurate, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identità degli immobili stessi» (art. 51, sesto comma), nonché con «l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto» (art. 51, settimo comma), lasciano intendere che il pubblico ufficio ricoperto imponga al notaio non il mero accertamento della volontà delle parti, ma anche tutte «quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi» (Sez. 3- civ., n. 24733 del 28/11/2007, Rv. 600457 - 01). La responsabilità del notaio per gli atti da lui rogati discende, dunque, non solo dalla condotta negligente o mancante di perizia tenuta in relazione agli incarichi direttamente ricevuti dai clienti, ma anche dalla violazione degli obblighi imposti dalle norme sull'ordinamento del notariato, giacche detto professionista deve conformare il proprio comportamento a tutte le disposizioni di diversa natura che riguardano l'esercizio del ministero notarile, siano esse volte a disciplinare in genere il rapporto di prestazione d'opera professionale (artt. 1176 e 2230 e segg. cod. civ) ovvero siano più specificamente dirette a garantire la serietà e la certezza degli atti giuridici per un interesse di natura pubblicistica che trascende quello concreto ed egoistico delle parti (Sez.
3-civ., n. 3433 del 25/05/1981, Rv. 414030 - 01). Dei principi generali riportati la giurisprudenza civile di legittimità ha fatto peculiare applicazione nella materia dei atti pubblici di compravendita, affermando che «il notaio che sia incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurarne serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti»: «In particolare, egli è tenuto a compiere una verifica 24 di natura tecnica ed essenzialmente giuridica che ricomprende anche la stabilità o meno nel tempo dei titoli giudiziali trascritti, dovendo acquisire informazioni presso la conservatoria dei registri immobiliari sulla loro definitività» (Sez.
3-civ., n. 7283 del 16/03/2021, Rv. 660913 - 01; conf. Sez.
3-civ., n. 4911 del 15/02/2022). Ne deriva che, ove gli sia richiesto di stipulare un atto pubblico di compravendita di beni immobili, il notaio deve verificare la titolarità e la legittimazione a disporre del venditore, accertando la validità ed efficacia del titolo di acquisto e la sua corretta trascrizione e tale controllo sul titolo di provenienza del bene non rappresenta un'attività discrezionale, bensì un obbligo giuridico che discende direttamente dalla natura pubblicistica dell'ufficio. Tale obbligo trova ulteriore fondamento nell'art. 2650 cod. civ., che pone il principio di continuità delle trascrizioni, condizione imprescindibile affinché la trascrizione dell'atto di trasferimento produca effetti nei confronti dei terzi. Il controllo del titolo di provenienza diviene così strumento necessario per assicurare la certezza dei traffici giuridici e prevenire la circolazione di diritti viziati o inesistenti. 2.3.2. Tanto in generale chiarito, sebbene il tema della responsabilità penale del notaio CO si sia esaurito con il suo proscioglimento per estinzione dei reati di falso ideologico ascrittigli ai capi A), B), C), D), E) ed F), per prescrizione, ragioni di completezza e di puntuale risposta al motivo di ricorso in disamina, impongono di ribadire gli approdi della giurisprudenza penale di legittimità in materia di applicabilità al notaio della fattispecie di cui all'art. 479 cod. pen. Al riguardo, è stato chiarito che «Il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione anche gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, come gli atti di impulso di procedure amministrative, a prescindere che il loro contenuto venga integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne venga a costituire solo il presupposto implicito necessario» (Sez. 5, n. 37880 del 08/09/2021, Musso, Rv. 282028 - 01), sicché le Sezioni Unite hanno affermato che «Il falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo può investire le attestazioni, anche implicite, contenute nell'atto e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositiva dell'atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità» (Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236867 - 01). Perciò «Anche nell'atto dispositivo [....] è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte "descrittiva" in esso contenuta e, più precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto 25 indispensabile per il compimento dell'atto, a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, poiché, quando una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso, con la conseguente irrilevanza dell'omessa menzione (talora scaltramente preordinata) ai fini della sussistenza della falsità ideologica» (Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti, Rv. 200117 - 01). In applicazione dei principi generali riportati, questa Corte si è espressa nel senso che «In tema di falso documentale, è configurabile in capo al notaio - salvo ogni accertamento in ordine all'elemento soggettivo - la responsabilità penale a titolo di concorso per omesso impedimento della falsa e rilevante dichiarazione del venditore, in relazione alla attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una situazione costituente il presupposto giuridico indispensabile, anche se implicito, per il compimento dell'atto dispositivo» (Sez. 5, n. 50668 del 03/11/2016, Fleres, Rv. 268605 - 01). E' stato spiegato, al riguardo, che la funzione dell'atto pubblico di compravendita, che costituisce certamente un atto pubblico dispositivo, non si restringe unicamente a quella di provare l'avvenuta libera manifestazione di volontà dei contraenti, ma si estende anche e soprattutto a quella di provare la verità di tali manifestazioni e la giuridica disponibilità da parte del venditore del bene che egli dichiara di cedere, in quanto - come da pacifica giurisprudenza civile, già sopra richiamata - la prestazione d'opera, in virtù dell'art. 47 della legge notarile, non si riduce al mero accertamento della volontà delle parti, ma si estende alle attività preparatorie e successive, onde assicurare la certezza dell'atto da rogare e il conseguimento dello scopo tipico. Da ciò si è fatto discendere il riconoscimento della responsabilità penale del notaio ai sensi dell'art. 479 cod. pen. in un'ipotesi di trasferimento immobiliare in cui era stata falsamente attestata la sussistenza, in capo alla parte venditrice, di un diritto di proprietà esclusivo anziché di un diritto di comproprietà. A sostegno di tale enunciazione direttiva si è, oltretutto, evidenziato come, in tema di falso documentale, nel caso di falsa dichiarazione, in sede di rogito notarile, del venditore in ordine alla proprietà del bene, è configurabile in capo al notaio la responsabilità penale a titolo di concorso nel reato di falso ideologico ex artt. 40, secondo comma, cod. pen. e 479 cod. pen., per omesso impedimento della falsa e rilevante dichiarazione del venditore, in considerazione della posizione di garanzia da lui rivestita «di guisa che la prestazione di detto pubblico ufficiale - quale garante e interprete della validità delle scelte negoziali delle parti - riveste una funzione non solo di mezzi ma anche di risultato» (Sez. 5, n. 24972 del 26 /4' 26/04/2012, Donati, Rv. 253321 - 01): obbligo di verifica ritenuto senz'altro sussistente in capo al notaio con riferimento all'accertamento dell'effettiva titolarità della proprietà del bene in capo alla parte venditrice in un atto pubblico di compravendita, posto che «la titolarità della proprietà costituisce presupposto indefettibile del trasferimento e quindi dell'esplicarsi della funzione stessa dei rogiti» (Sez. 5, n. 24972 del 26/04/2012, Donati, in motivazione). 2.3.3. Con specifico riferimento alla peculiarità delle fattispecie in esame, ossia di atti pubblici di compravendita 'a rischio e pericolo del compratore', giova evidenziare che secondo la giurisprudenza civile di questa Corte, «nell'ipotesi in cui l'alienante assuma di essere divenuto titolare del bene alienato non già per un acquisto a titolo derivativo, ma per effetto di un acquisto a titolo originario, e precisamente a titolo di usucapione, sebbene questa non sia stata ancora accertata», il notaio non va esente dall'adempimento di verifiche quanto alla sussistenza dei presupposti di fatto del trasferimento immobiliare. Egli, infatti, giusta la disposizione di cui all'147 lett. a) e b) della legge notarile, è tenuto a «preservare la funzione del notaio, che è quella di attribuire pubblica fede agli atti compiuti a presidio e garanzia, non solo delle parti contraenti che allo stesso si rivolgano per la stipula di un atto, ma anche della collettività che deve fondare un ragionevole convincimento circa la tendenziale corrispondenza al vero di quanto riportato negli atti che vedono l'intervento di tale professionista», di modo che, quand'anche l'atto riferisca di una provenienza da un acquisto a titolo originario, ciò non esime il notaio «dal dover in ogni caso compiere le verifiche presso i registri immobiliari e catastali», che, proprio perché idonee a porre in evidenza chi ancora risulti essere l'intestatario formale del bene, potrebbero «mettere sull'avviso circa l'esistenza di un titolare formale, rispetto al quale sarebbe da mettere in dubbio la stessa veridicità dell'affermazione di avvenuta usucapione da parte del donante» (Sez.
2-civ., 25/10/2024, n. 27709, Rv. 672824 - 01). 2.3.4. Ad ogni buon conto, nella sentenza impugnata si è dato ampiamente conto di come, anche a voler prescindere dall'obbligo del notaio di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle parti venditrici in ordine alla loro titolarità di un diritto di proprietà sui fondi alienati [titolo acquisito a titolo derivativo, come sembrerebbe attestato dal rogante negli atti di cui ai capi A), B), C), D) ed E), o a titolo originario, sulla base, cioè, di un'usucapione non giudizialmente accertata, come da lui attestato nel rogito di cui al capo F], TI CO fosse, comunque, pienamente consapevole della "sicura" falsità del presupposto della proprietà dei beni alienati in capo ai pretesi venditori, ossia della totale carenza di titolarità da parte loro di qualsivoglia diritto reale sui terreni oggetto delle compravendite rogitate. Infatti, al di là della loro qualificazione formale come 27 "vendite a rischio e pericolo degli acquirenti", stando alle prove raccolte (come passate in rassegna nel punto 1.1. della presente motivazione, sotto il 'Considerato in diritto', cui si fa integrale e recettizio rinvio), i negozi di trasferimento immobiliare rogati dal ricorrente non erano riconducibili allo schema negoziale di cui all'art. 1488, secondo comma, cod. civ., caratterizzato dall'incertezza circa l'esistenza del diritto da trasferire in capo all'alienante e dall'assunzione convenzionale del relativo rischio in capo all'acquirente, bensì integravano vere e proprie ipotesi di "vendita a non domino", concluse nella piena e condivisa certezza, sia da parte dei contraenti che dello stesso pubblico ufficiale rogante, che i beni alienati non appartenevano ai venditori. 2.4. Vanno parimenti disattesi, perché infondati, il settimo motivo del ricorso principale e il quarto dei motivi nuovi a firma dell'Avvocato Valerio Vancheri, che, sotto l'egida del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, articolano censure in punto di conferma della responsabilità civile del ricorrente discendente dai fatti di cui ai capi A), B), C), D), E) ed F) e G.3). 2.4.1. La responsabilità civile nei confronti dei terzi proprietari cartolari dei fondi, oggetto dei rogiti stipulati dal notaio TI CO, è tipo extracontrattuale. In tal senso si è espressa la giurisprudenza civile di legittimità, affermando che «Ai sensi degli artt. 27 e 28 della I. n. 89 del 1913 (I.notarile), il notaio è obbligato a prestare il suo ministero e, dunque, tenuto a rogare gli atti che gli vengono richiesti col solo divieto inerente agli atti nulli, ma non può comunque rogare l'atto richiesto se è consapevole che esso, benché non nullo, è potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a terzi, perché le citate disposizioni, dettate eminentemente a fini disciplinari e deontologici, non esimono il professionista dal generale dovere di "neminem laedere"e, cioè, di astensione da comportamenti produttivi di danni» (Sez.
3-civ., 09/01/2025, n. 486, Rv. 673203 - 02). Nel caso di specie, non v'è dubbio che tale generale dovere sia stato violato e che, per effetto di tale violazione, si sia verificato un danno, almeno potenziale, per le posizioni soggettive degli intestatari formali dei terreni compravenduti. Infatti, giusta tutto quanto già evidenziato nei punti 1.1. e 2.3. che precedono (cui si fa integrale e recettizio rinvio), il notaio, una volta avvertito delle plurime e gravi anomalie presentate dagli atti di compravendita "a rischio e pericolo del compratore" che gli si era chiesto di rogare (cfr. pag. 35 e 36 della sentenza impugnata), si sarebbe dovuto rifiutare di stipularli: procedendo, invece, nel senso 28 voluto da NI NE, classe 1969, ha agito in violazione del generale dovere di astensione da comportamenti produttivi di danni a terzi. Un professionista del suo calibro, in effetti, non avrebbe potuto non prefigurarsi le conseguenze per i terzi derivanti da quei negozi: infatti, al di là dell'assenza di efficacia traslativa degli atti pubblici stipulati, con essi il notaio CO aveva consapevolmente e volontariamente fornito agli acquirenti un titolo per entrare nel legittimo possesso dei terreni (cfr. pag. 42 della sentenza impugnata), per il cui recupero coloro che ne erano i titolari formali avevano dovuto agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità dei contratti (così, LO OD, TO TA e OJ) o per riacquistarne il possesso (così, Grazia Del Popolo). Proprietari formali che, comunque, al di là di eventuali cause civili, si erano trovati esposti a plurimi, consistenti, pregiudizi: ad esempio, LO OD, al pregiudizio di non potere vendere alcuni terreni per effetto delle risultanze delle visure catastali a seguito della stipula di quegli atti pubblici;
i IU (i quali, peraltro, si erano trovati esposti ad un incremento delle prepotenze già subite dai NE) a quello di non potere avanzare richiesta di contributi AGEA;
il Comune di TI a non potere portare avanti un progetto comunitario sulle particelle demaniali costituenti oggetto dell'atto pubblico di cui al capo B) e della nota di rettifica di cui al capo G.3) (cfr. pag. 61 della sentenza impugnata). 2.4.2. Così inquadrato il problema sostanziale della responsabilità civile del ricorrente nei confronti delle parti civili costituite, i rilievi di ordine processuale relativi alla loro legittimazione e al loro interesse ad agire, nonché relativi al difetto di prova in ordine al pregiudizio da quelle effettivamente subito, devono essere respinti per le ragioni di seguito distese. Quanto alla violazione del principio della domanda e del difetto d'interesse ad agire vale il principio secondo cui «La responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, e tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato» (Sez. 6, n. 11295 del 02/12/2014, dep. 2015, Vignati, Rv. 263170 - 01). Il che è ciò di cui ha dato atto la Corte territoriale, laddove ha affermato - come già, dianzi, ricordato - che i titolari cartolari dei fondi oggetto delle compravendite a rogito del Notaio CO subirono per effetto di essi il pregiudizio di dovere intentare numerosi giudizi civili al fine della tutela dei rispettivi diritti oltre alle altre 29 situazioni di pregiudizio enumerate dettagliatamente nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 60 e 61). Quanto alla prova dei suddetti pregiudizi deve ribadirsi che «Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente» (Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Mandolini, Rv. 285612 - 01; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997 - 21; Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Ionata, Rv. 279625 - 01): si è, infatti, chiarito che la condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile «costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione» (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, NA e altri, Rv. 270386 - 01). 3. Infondati sono il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale e il primo dei motivi nuovi a firma dell'Avvocato Valerio Vancheri, nonché il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo del ricorso principale e i due motivi nuovi a firma dell'Avvocato Alessandro DI, che articolano, tutti, censure riferite ai reati di cui ai capi G.1) e G.2). 3.1. Vanno disattesi il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale e il terzo motivo nuovo a firma dell'Avvocato Valerio Vancheri, nonché l'undicesimo e il dodicesimo motivo del ricorso principale e il primo motivo nuovo a firma dell'Avvocato Alessandro DI, che formulano rilievi in punto di prova dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo dei reati di cui all'art. 478, primo e secondo comma, cod. pen., contestati all'imputato. 3.1.1. L'undicesimo motivo del ricorso principale a firma dell'Avvocato DI, che dubita della stessa esistenza dell'oggetto materiale dei reati di cui ai capi G.1) e G.2) - perché non sarebbe stato chiarito quando e a chi fossero state rilasciate le due copie autentiche dell'atto pubblico rogato dal notaio CO in data 20 dicembre 2012, avente ad oggetto il negozio di compravendita intercorso tra CA SO e NI NE, classe 1969 - è inammissibile per aspecificità. Come già diffusamente illustrato nel punto 1.2. della presente motivazione (sotto il 'Considerato in diritto'), cui si fa, qui, integrale e recettizio rinvio, in entrambe le sentenze di merito è stato chiarito che una delle due copie 30 venne rilasciata dal notaio CO in data 22 ottobre 2015 al Notaio De Luca, in sede di ispezione straordinaria (cfr. pag. 56 della sentenza impugnata), mentre l'altra venne rilasciata in data 9 maggio 2012 ad NI NE, classe 1969, e venne rinvenuta in suo possesso durante una perquisizione disposta a suo carico (cfr. pag. 68, ultimo capoverso della sentenza di primo grado). 3.1.2. Inammissibili per genericità e per essere affidati a censure non consentite nel giudizio di legittimità risultano il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale e il terzo motivo nuovo a firma dell'Avvocato Valerio Vancheri, nonché il dodicesimo motivo del ricorso principale e il primo motivo nuovo a firma dell'Avvocato Alessandro DI. Giusta quanto riportato della sentenza impugnata nel già integralmente e recettiziamente richiamato punto 1.2. della presente motivazione in diritto, i rilievi di incompletezza e illogicità della motivazione, per non essere stato acquisito presso l'Archivio Notarile della Provincia di Siracusa l'originale dell'atto pubblico di compravendita rogato dal notaio CO il 20 dicembre 2012 tra SO CA e NI NE e per non essere stati disposti sullo stesso accertamenti specialistici volti a verificare se, in calce ad esso ovvero a margine, fossero state apposte o meno postille a matita di esclusione delle particelle demaniali n. 69 del foglio 68 e nn. 1064, 1024 e 1015 del foglio 36, censite al Catasto del Comune di TI, sono generici, perché frutto di mancato confronto con l'argomentazione, sviluppata nella sentenza impugnata (cfr. pag. 54) e nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 71), in ordine all'assenza di un'assoluta necessità di disporre perizia sull'originale dell'atto. Si tratta, invero, di argomentazione che, in quanto esaustiva e non manifestamente illogica nell'ostensione degli apprezzamenti del giudice di merito, non può essere messa in discussione in questa sede, avuto riguardo all'insegnamento impartito dal diritto vivente, espressosi nel senso che la perizia è mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270936 - 01), di modo che il relativo provvedimento di diniego, in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto è insindacabile in cassazione se sorretto da adeguata motivazione (Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, US, Rv. 268815 - 01; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707 - 01). Manifestamente infondata è la deduzione difensiva, articolata sotto l'egida della violazione degli artt. 2700 e segg. cod. civ., secondo la quale le copie rilasciate dal notaio imputato sarebbero state da considerare copie semplici e non copie autentiche dell'atto pubblico contrassegnato da n. 10072/7553 di repertorio, perché egli, non disponendo dell'originale dell'atto, in quanto depositato presso 31 l'Archivio Notarile di Siracusa in vista dell'ispezione ordinaria biennale, non avrebbe potuto procedere alla sua collazione. La giurisprudenza civile di legittimità - correttamente richiamata nella sentenza impugnata (cfr. pag. 55) - ha, infatti, pacificamente affermato che la garanzia di certezza che deve assistere l'autenticazione delle copie impone che il pubblico ufficiale dichiari in modo espresso la conformità delle stesse all'originale, «solo così potendosi acquisire la sicurezza che sia stato presentato l'originale della scrittura e che la copia sia conforme» (Sez.
2-civ., n. 25305 del 16/10/2008, Rv. 605264 - 01; conf. Sez. L, n. 6263 del 24/06/1998, Rv. 516719 - 01). Generiche e meramente contestative della ricostruzione in fatto compiuta dai giudici di merito risultano le deduzioni difensive che prospettano, nelle condotte tenute dal notaio imputato rilasciando copie autentiche dell'atto pubblico n. 10072/7553 difformi dall'originale, l'assenza di dolo. L'allegazione secondo la quale la mancata indicazione delle particelle demaniali n. 69 del foglio 68 e nn. 1064, 1024 e 1015 del foglio 36 del Catasto del Comune di TI nelle copie dell'atto pubblico indicato sarebbe dipesa dall'errore originario commesso dal collaboratore di studio del notaio, Avvocato US, il quale, nel formare la copia informatica dell'originale dell'atto, trasmessa alla Conservatoria dei registri immobiliari per la trascrizione, aveva omesso di riprodurvi il contenuto delle postille, scritte a matita in calce all'atto, con le quali CO aveva estromesso dall'atto pubblico in originale le particelle indicate, è priva di qualsivoglia riscontro oggettivo e, anzi, trova radicale e logica smentita nelle limpide osservazioni della sentenza impugnata: ossia, in quelle che, richiamando i convergenti risultati dell'esame dell'originale dell'atto pubblico compiuto dalla polizia giudiziaria e dell'esame della sua copia autentica, estratta dall'Archivio Notarile, compiuto dalla Corte territoriale, hanno dato atto dell'assenza di tracce di aggiunte a matita vergate dal notaio rogante per estromettere dall'atto pubblico le predette particelle demaniali. Aggiunte che, in ogni caso, sarebbero state prive di valenza, essendo richiesto dall'art. 67, secondo comma, legge 89 del 1913, l'uso di inchiostro indelebile, in effetti usato dal notaio CO in altre parti dell'atto per apporvi postille (cfr. pagg. 53 - 56), di modo che non avrebbe trovato plausibile spiegazione l'uso della matita solo per estromettere le particelle demaniali indicate. Né vale a dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo del reato l'allegata circostanza dell'avere il notaio imputato effettuato la voltura catastale dei fondi trasferiti con l'atto pubblico n. 10072/7553 con 'riserva', risultando, piuttosto, dalla sentenza impugnata che nessuna voltura catastale era stata effettuata dal notaio CO 'con apposizione di riserva' e, anzi, che era stata l'Agenzia delle Entrate ad apporla (cfr. pag. 43). Ineccepibile si rivela, dunque, la motivazione censurata laddove ha spiegato le ragioni per le quali il rilascio delle due copie autentiche dell'atto pubblico n. 10072/7553, difformi dall'originale, fosse pienamente riferibile al Notaio TI CO e riconducibile alla sua scelta, consapevole e volontaria, di fare apparire come estranei all'atto pubblico di compravendita proprio quegli elementi - ossia, le particelle demaniali, inalienabili e non usucapibili - íctu ocu/i incompatibili con la validità del negozio. Priva di pregio è, infine, la doglianza di violazione del canone di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'introduzione nel disposto dell'art. 533 cod. proc. pen. di tale canone non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, deo. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 01). La regola predetta rileva, invero, in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 - 01), con la conseguenza che è inammissibile la censura che si limiti a prospettare una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 - 01). 3.2. Infondati sono il primo e il secondo motivo del ricorso principale e il primo e il secondo motivo nuovo a firma dell'Avvocato Valerio Vancheri, nonché il settimo, l'ottavo e il nono motivo del ricorso principale e il secondo motivo nuovo a firma dell'Avvocato Alessandro DI, dovendosi riconoscere la correttezza dell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui le condotta accertate, contestate al notaio imputato ai capi G.1) e G.2), integrano il delitto di falsità materiale in copie autentiche di atti pubblici fidefacenti, previsto dall'art. 478, secondo comma, cod. pen. 33 3.2.1. Le dette copie recavano, infatti, l'attestazione di conformità all'originale di un atto pubblico certamente fidefacente, tale dovendo ritenersi l'atto pubblico rogato dal notaio CO in data 20 dicembre 2012, avente ad oggetto la compravendita di beni immobili tra le parti CA SO e NI NE, classe 1969. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, infatti, ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefaciente è, oltre alla attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia, precostituito a garanzia della pubblica fede, e che sia redatto da un pubblico ufficiale autorizzato nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta per legge alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come fatti avvenuti alla sua presenza o da lui accertati o rilevati (Sez. 5, n. 7840 del 25/01/2023, Scirto, Rv. 284225 — 01; Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790 - 01): «speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale» (Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Re, Rv. 270855 — 01). Alla stregua di tali indicazioni interpretative non si può, dunque, dubitare che l'atto pubblico di compravendita di beni immobili, inscritti in pubblici registri, rogato da un notaio costituisca atto pubblico dotato di fede privilegiata: esso è, infatti, destinato ab initio alla prova, è redatto, da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice assegnatagli dalla legge e diretta alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come fatti avvenuti alla sua presenza o da lui accertati o rilevati. Pertanto, anche i rogiti stipulati dal Notaio CO e ritenuti ideologicamente falsi di cui ai capi da A) a F), tra i quali figura quello avente numero di repertorio 10072/7553 [di cui al capo B)], sono atti pubblici fidefacenti, almeno in riferimento a tutti i fatti avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti «o da lui direttamente conosciuti» (in tal senso cfr. anche pagg. 90-91 sentenza di primo grado). Occorre, dunque, riconoscere che la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di falso ideologico in atto pubblico contestati al notaio CO ai capi A), B), C), D), E) ed F), è dipesa non dal disconoscimento della natura sostanziale di atti pubblici fidefacenti dei rogiti descritti in quelle imputazioni, ma dall'omessa espressa contestazione, in relazione al reato di cui all'art. 479 cod. pen., dell'aggravante di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen. Secondo il diritto vivente, infatti, «In tema di reato di falso in atto pubblico, 34 non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma» (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01). Soluzione, questa, il cui fondamento è stato individuato nell'esigenza, meramente processuale, di garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa dell'imputato: l'enunciazione delle circostanze aggravanti costituisce, infatti, elemento essenziale dell'accusa e non adempimento meramente formale, poiché solo una contestazione chiara e completa consente all'imputato di conoscere la reale portata dell'addebito e di orientare consapevolmente le proprie scelte difensive, in conformità ai principi costituzionali e convenzionali sul giusto processo. In questa prospettiva, è stato, dunque, escluso che possa gravare sull'imputato l'onere di ricostruire autonomamente, per via interpretativa, una qualificazione giuridica aggravata non esplicitata nel capo di imputazione, come nel caso dell'aggravante della fidefacenza dell'atto prevista dall'art. 476, secondo comma, cod. pen., che presuppone una complessa attività di valutazione giuridica circa l'efficacia fidefacente dell'atto. Donde, si è concluso nel senso che la mancata esplicitazione di tale profilo determina una lesione del diritto di difesa, poiché priva l'imputato della conoscenza preventiva della natura dell'accusa e delle più gravi conseguenze sanzionatorie, rendendo pertanto invalida la contestazione dell'aggravante e precludendone l'applicazione in sentenza. Sulla base di tale decisivo rilievo vanno, dunque, disattese le deduzioni difensive secondo le quali la mancata considerazione dell'aggravante citata fosse da interpretare come un implicito riconoscimento della natura non fidefacente dei detti rogiti e, in quanto tale, precludesse — pena la violazione del cd. "giudicato interno" - la possibilità di ritenere la fidefacenza dell'atto pubblico [quello di cui al capo B)] dal quale risultavano estratte le copie autentiche di cui ai capi G.1) e G.2), rispetto ai quali era stata correttamente contestata, invece, l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 478 cod. pen., riferita cioè al rilascio di una copia, diversa dall'originale, di un atto pubblico, o parte di esso, facente fede fino a querela di falso. 3.2.2. Né è possibile sostenere che il ricadere della difformità sul contenuto del negozio di compravendita oggetto di rogito con atto n. 10072/7553, ossia, su particelle demaniali, presenti nell'originale ed espunte dalle copie, riguardasse una parte dell'atto non facente fede fino a querela di falso. Tali particelle, infatti, /5 35 integravano l'oggetto del rogito, come desumibile dall'art. 51 legge 89 del 1913, che, come anticipato, fa obbligo al notaio di «designare con precisione» nell'atto pubblico rogato le cose che ne formano oggetto «in modo da non potersi scambiare con altre», con l'indicazione «quando l'atto riguarda beni immobili [....] per quanto sia possibile [...] della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censurate, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identità degli immobili stessi» (art. 51, sesto comma), nonché con «l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto» (art. 51, settimo comma), esse rappresentando, sia pure per il tramite del loro riferimento catastale, estensioni di terreno realmente esistenti ed appartenenti al demanio, come tali assolutamente non commerciabili. Sicché, il notaio, nel dare atto che i fondi, trasferiti da CA SO ad NI NE, classe 1969, erano "franchi e liberi da pesi ed altri diritti di terzi", ancorché ciò non potesse risultare dalla documentazione acquisita (visure ipotecarie e catastali), trattandosi di beni di proprietà del Comune di TI, aveva reso un'attestazione suscettibile di fare fede fino a querela di falso;
attestazione che aveva esplicato i suoi effetti anche nei confronti dei terzi, dal momento che l'atto pubblico di trasferimento comprensivo di quelle particelle era stato regolarmente trascritto nei pubblici registri immobiliari e solo a distanza di circa un anno il notaio CO ne aveva chiesto la rettifica mediante la loro espunzione. 4. Inammissibili sono, infine, il decimo e il tredicesimo motivo del ricorso principale a firma dell'Avvocato Alessandro DI, che eccepiscono la reformatio in pejus della sentenza di primo grado con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Premesso che con i motivi di appello l'imputato non si era doluto del fatto che, nella sentenza di primo grado, reato più grave fosse stato ritenuto quello di cui al capo F), relativo a fattispecie di falso ideologico in atto pubblico non aggravata ai sensi dell'art. 476, secondo comma, cod. pen., piuttosto che uno dei reati di cui ai capi G.1) o G.2), relativi a fattispecie di rilascio di copia autentica di atto pubblico aggravata ai sensi dell'art. 478, secondo comma, cod. pen., di modo che la questione non può più essere rimessa in discussione con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., l'eccepita reformatio in pejus va, comunque, disattesa in applicazione del principio di diritto secondo cui «Non viola il divieto di "reformatio in pejus" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la 36 qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore» (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01). 5. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente deve essere, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili rappresentate dall'Avv. Luca Santi IC, che si liquidano in complessivi euro cinquemila;
dall'Avv. AN Grimaldi, che si liquidano in complessivi euro tremila settecento;
dall'Avv. Cristina Calì, che si liquidano in complessivi euro seimila;
dall'Avv. Santi Terranova, che si liquidano in complessivi euro dodicimila;
dall'Avv. Caterina Marangia, che si liquidano in complessivi euro tremilasettecento;
dall'Avv. Patrizio Alecce, che si liquidano in complessivi euro tremila settecento, oltre, per tutti, accessori di legge. Il ricorrente deve essere, ancora, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IR AL, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili rappresentate dall'Avv. Luca Santi IC, che liquida in complessivi euro cinquemila;
dall'Avv. AN Grimaldi, che liquida in complessivi euro tremila settecento;
dall'Avv. Cristina Cali, che liquida in complessivi euro seimila;
dall'Avv. Santi Terranova, che liquida in complessivi euro dodicimila;
dall'Avv. Caterina Marangia, che liquida in complessivi euro tremila settecento;
dall'Avv. Patrizio Alecce, che liquida in complessivi euro tremila settecento, oltre, per tutti, accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IR AL, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. 37 Così è deciso, 09/02/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CI °dello, che si è riportata alla requisitoria già depositata e ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per le parti civili costituite, l'Avvocato Luca Sante IC, l'Avvocato TT Castiglia, l'Avvocato AN Grimaldi, l'Avvocato Santi Terranova, che si sono riportati alle conclusioni scritte depositate, corredate da nota spese, e ne hanno chiesto l'accoglimento; uditi per il ricorrente, l'Avvocato Valerio Vancheri, che ha illustrato i motivi di ricorso, i motivi aggiunti e le deduzioni sviluppate nella memoria depositata, e ne ha chiesto l'accoglimento e l'Avvocato Alessandro DI, che ha parimenti illustrato i motivi di ricorso e i motivi nuovi e ne ha chiesto l'accoglimento,, 4 sollecitando, altresì, il Collegio a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 115- bis cod. proc. pen., per violazione dei parametri di cui agli artt. 24,111 e 117 della Costituzione, nella parte in cui non prevede alcuna sanzione per la violazione del disposto del primo comma dell'articolo citato. rti Penale Sent. Sez. 5 Num. 16153 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: IA EN Data Udienza: 09/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Tribunale di Siracusa ha dichiarato TI CO colpevole dei reati di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico, di cui ai capi A), B), C), D), E) e F), dei reati di rilascio di copie autentiche di un atto pubblico fidefacente diverse dall'originale, di cui ai capi G.1) e G.2), e del reato di falsa attestazione in ordine al contenuto di un atto pubblico, di cui al capo G.3), e, ritenuta la continuazione tra gli indicati reati e individuato come più grave quello di cui al capo F), ha condannato l'imputato alla pena di anni sei e mesi cinque di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. Segnatamente, è stato contestato al notaio CO: - ai capi A), B), C), D), E) e F), ai sensi degli artt. 110 e 479 cod. pen., di avere, in concorso con le parti interessate (Michele Ausilio, NI NE, CA SO, Francesco GI Cordone, IL Cordone, OS NI CO, AN Cordone, NC NE e MO LA), rogato, tra il 9 maggio 2012 e il 3 maggio 2013, atti pubblici di compravendita (cd. "a rischio e pericolo del compratore", ex art. 1488, secondo comma, cod. civ.), aventi ad oggetto particelle catastali ricadenti nei territori dei Comuni di TI, TA e LI, attestando falsamente fatti di cui gli atti erano destinati a provare la verità, ossia, che vi fosse incertezza circa l'acquisto dei beni immobili oggetto di trasferimento da parte dei relativi venditori e che il compratore si fosse assunto il rischio dell'evizione da parte dei proprietari cartolari, ovvero omettendo di impedire dichiarazioni false altrui pur avendone l'obbligo giuridico;
- ai capi G.1) e G.2), ai sensi dell'art. 478, secondo comma, cod. pen., di avere rilasciato, in data 9 maggio 2015 e 22 ottobre 2015, copie conformi dell'atto pubblico di compravendita recante numero di repertorio 10072/7553, rogato in data 20 dicembre 2012 e intercorso tra NI NE, classe 1969, e CA SO, difformi dall'originale, perché prive dell'indicazione di alcune particelle catastali, tra le quali alcune di natura demaniale, presenti invece nel rogito originale;
- al capo G.3), ai sensi dell'art. 478, terzo comma, cod. pen., di avere rettificato la nota di trascrizione del 21 gennaio 2013, dichiarando falsamente, in data 12 dicembre 2013, di essere incorso in un mero errore materiale con l'inserire nella nota di trascrizione originaria particelle demaniali, risultando, invece, che tali particelle erano state oggetto del rogito avente numero di repertorio 10072/7553, 2 stipulato in data 20 dicembre 2012 tra NI NE, classe 1969, e CA SO. 2. Con sentenza del 16 dicembre 2024 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TI CO in ordine ai reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F) e G.3), perché estinti per intervenuta prescrizione, e ha rideterminato la pena per le residue imputazioni di cui ai capi G.1) e G.2) in anni tre e mesi tre di reclusione, confermando le statuizioni civili. In particolare, la Corte territoriale: - quanto ai reati di cui ai capi A), B), C), D), E) e F), rilevato il difetto di specifica contestazione dell'aggravante ex art. 476, secondo comma, cod. pen., ha preso atto della loro estinzione per prescrizione e, una volta escluso che sussistessero le condizioni per un'assoluzione nel merito dell'imputato, ha esaminato l'appello agli effetti civili, rigettandone i motivi ad essi riferiti;
- analogamente, preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo G.3), ha esaminato i motivi di appello ad esso riferiti ai soli effetti civili, respingendoli;
- quanto ai reati di cui ai capi G.1) e G.2), ritenute riscontrate plurime difformità tra le copie autentiche rilasciate dal Notaio e l'originale dell'atto di compravendita a suo rogito (rep. 10072/7553) del 20 dicembre 2013, intercorso tra le parti SO e NE, classe 1969, (difformità individuate anche nell'eliminazione di particelle demaniali) e valorizzata la funzione di certezza dell'attestazione notarile di autenticità, ha confermato le statuizioni penali e civili ad essi riferite contenute nella sentenza di primo grado. 3. Nell'interesse di TI CO è stato proposto ricorso per cassazione, con distinti atti d'impugnativa, dall'Avvocato Valerio Vancheri e dall'Avvocato Alessandro DI. 3.1. L'impugnativa a firma dell'Avvocato Valerio Vancheri consta di un ricorso principale e di una memoria depositata in data 14 gennaio 2026, cui sono stati affidati motivi nuovi. Tutte le doglianze dell'impugnativa sono esposte come segue e nei limiti di quanto prescritto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.1. Il ricorso principale è articolato in sette motivi. - Il primo denuncia la violazione del giudicato processuale in relazione ai reati di cui ai capi G.1) e G.2). 3 Sotto l'egida della violazione degli artt. 476, 478, secondo comma, cod. pen., 2700 e 2714 cod. civ., 648 e 649 cod. proc. pen., 3 e 25 Cost. e 6 CEDU nonché del vizio di motivazione, è dedotto che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare estinti per prescrizione anche i reati di cui ai capi indicati o, comunque, diversamente modulare la pena applicata all'imputato in relazione ad essi, perché l'aggravante contestata di cui all'art. 478, secondo comma, cod. pen. sarebbe stata implicitamente esclusa dal Tribunale. Ciò, per una triplice ragione: perché i delitti di cui ai capi G.1) e G.2) erano stati considerati meno gravi rispetto al delitto di falso ideologico di cui al capo F), ancorché ritenuto non aggravato, posto a base del calcolo della pena;
perché non si poteva considerare aggravato dalla fidefacenza dell'atto il rilascio di copie di un atto originale [quello di cui al capo B)] riconosciuto come non fidefaciente;
perché le difformità riscontrate tra le copie autentiche e l'originale dell'atto riguarderebbero l'indicazione catastale di alcune delle particelle dei terreni compravenduti, esattamente delimitati dal punto di vista metrico e dei confini, indicazione pacificamente priva di alcun valore probatorio. Donde, sulla esclusione della natura fidefacente delle copie, in assenza di appello del pubblico ministero, si sarebbe formato il giudicato. - Il secondo motivo denuncia la violazione del giudicato sostanziale in relazione ai reati di cui ai capi G.1) e G.2). Sotto l'egida della violazione degli artt. 476, 478 cod. pen., 2700 cod. civ., 521, 522, 648 e 649 cod. proc. pen., 3 e 25 Cost. e 6 CEDU nonché del vizio di motivazione, è dedotto che i reati di rilascio di copia autentica dell'atto pubblico di compravendita recante numero di repertorio 10072/7553, rogato in data 20 dicembre 2012 tra NI NE, classe 1969 e CA SO, non potevano essere ritenuti aggravati ai sensi dell'art. 478, secondo comma, cod. pen., perché dell'atto originario era stata esclusa la fidefacenza. L'esistenza di un titolo di proprietà in capo al venditore SO non era parte dell'atto pubblico dotato di pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., tanto vero che nella causa civile relativa all'accertamento del titolo di proprietà erano state ammesse le prove testimoniali. Donde, il suddetto punto della decisione era coperto da intangibilità. - Il terzo e il quarto motivo deducono, quanto ai reati di cui ai capi G.1) e G.2), il difetto dei relativi elementi costitutivi. Sotto l'egida della violazione dell'art. 478 cod. pen. e del vizio di motivazione, si assume che le copie dell'atto pubblico di compravendita recante numero di repertorio 10072/7553, rogato in data 20 dicembre 2012, non erano copie autentiche ma copie semplici. Delle prime, infatti, mancavano i presupposti per poter essere rilasciate come tali: essendo l'originale dell'atto pubblico rogato depositato presso l'Archivio Notarile per l'ispezione biennale, il notaio imputato non aveva potuto effettuarne l'indefettibile collazione. Dunque, si era verificato 4.- che sulle copie fosse stata meccanicamente apposta una mera formula di stile quanto all'autenticità della copia, senza alcuna volontà decettiva da parte dell'imputato, che, peraltro, non ne era stato neppure l'autore materiale. Al riguardo, anche il giudice di appello aveva mal interpretato le prove raccolte, tutte comprovanti che le copie informatiche dell'atto pubblico recante numero di repertorio 10072/7553 erano state formate dal collaboratore dello studio notarile, Avvocato Marco US, e che il Notaio CO per mera disattenzione vi aveva apposto l'attestazione di conformità, con la conseguenza che vi sarebbe stato un travisamento di tali decisive risultanze probatorie, atte ad escludere la partecipazione materiale e psicologica dell'imputato al reato contestato, quand'anche ritenuto sussistente. - Il quinto motivo eccepisce in relazione ai reati di cui ai capi G.1) e G.2) la violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio". Sotto l'egida della violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e dei vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., ci si duole dell'insufficienza e illogicità della motivazione in ordine alla prova della difformità delle copie di cui ai detti capi, in ragione della mancata acquisizione dell'originale dell'atto pubblico di compravendita recante numero di repertorio 10072/7553, rogato in data 20 dicembre 2012. Acquisizione ritenuta indispensabile per verificare, tramite perizia, l'apposizione sull'atto in originale di postille a matita o di cancellazioni. - Il sesto motivo denuncia in relazione ai capi A), B), C), D), E), F) e G.3) la violazione del principio della presunzione d'innocenza. Sotto l'egida della violazione degli artt. 129, 192 e 578 cod. proc. pen., dell'art. 2043 cod. civ. e dell'art. 6, par. 2, CEDU, ci si duole che il giudice di appello, una volta prosciolto l'imputato dai reati contestati in quei capi perché estinti per intervenuta prescrizione, contravvenendo ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 182 del 2021 nonché dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36208 del 28/03/2024, avrebbe formulato a suo carico un vero e proprio giudizio di colpevolezza, modellando la motivazione relativa alla conferma della sua responsabilità civile sulla prova dell'illecito penale (diffondendosi sulla dimostrazione del dolo e sulla consapevolezza del progetto criminoso) piuttosto che su quella dell'illecito civile. - Il settimo motivo formula censure in punto di conferma delle statuizioni civili con riguardo ai capi A), B), C), D), E), F) e G.3). Sotto l'egida della violazione degli artt. 74 e 78 cod. proc. pen., 185 cod. pen. e 99, 100, 101, 112, 113, 115, 132 e 163 cod. proc. civ., è dedotto che: sarebbe stato violato il principio della domanda, perché le parti civili avrebbero fondato le loro richieste su presupposti (ossia, l'asserita perdita della proprietà) non verificatisi, poiché i rogiti ex art. 1488 cod. civ. non trasferivano alcuna proprietà; 5 che le parti civili non avrebbero avuto né legittimazione né interesse ad agire;
che non sarebbe stato accertato il nesso causale tra le condotte del notaio e i pregiudizi lamentati;
che sarebbero stati utilizzati i criteri penalistici per accertare la responsabilità civile;
che, in ogni caso, la motivazione rassegnata a corredo delle statuizioni impugnate sarebbe contraddittoria e in violazione dei principi della prova della responsabilità civile. 3.1.2 In numero di quattro sono i motivi aggiunti. - Il primo e il secondo motivo eccepiscono, sotto l'egida della violazione degli artt. 478 cod. pen., 2714 e 2700 cod. civ. e 6 e 7 CEDU nonché del vizio di motivazione, l'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi G.1) e G.2) e, comunque, la radicale contradditorietà argoME sottesa alla relativa statuizione L'aggravante della fidefacenza, di cui all'art. 478, secondo comma, cod. pen., sarebbe stata applicata in relazione alle copie autentiche contemplate in quei capi ancorché fosse stata esclusa in relazione all'atto originale la fede privilegiata: ciò, in violazione dell'art. 2714 cod. civ., che stabilisce che la copia di un atto pubblico non può avere efficacia probatoria diversa e più intensa rispetto a quella dell'originale. Il riconoscimento dell'operatività della suddetta aggravante, tramite il riferimento all'attestazione di conformità della copia, costituente elemento estrinseco all'atto, aveva comportato anche l'elusione della preclusione formatasi sul punto dell'esclusione della natura fidefacente dell'atto originale di cui al capo B). - Il terzo motivo deduce il difetto dell'elemento soggettivo del reato di falsità nel rilascio di copia autentica di un atto pubblico. Sotto l'egida della violazione degli artt. 478 cod. pen., 12 legge n. 679 del 1969 e 3, 4 e 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 nonché del vizio di motivazione deduce che i giudici di merito, nel ritenere provato il dolo del notaio, non si sarebbero confrontati con la procedura di voltura catastale con riserva da lui attivata proprio al fine di segnalare la discontinuità delle intestazioni e garantire la trasparenza del sistema di pubblicità degli atti di trasferimento di beni immobili, la stessa essendo incompatibile con qualsiasi intento fraudolento e, anzi, essendo finalizzata ad assicurare l'informazione dei proprietari cartolari e la loro tutela anche in via amministrativa. - Il quarto motivo denuncia, sotto il profilo della violazione degli artt. 74 e 78 cod. proc. pen., 185 cod. pen., 99, 100, 101, 112, 113, 115, 132 e 163 cod. proc. civ. e della legge n. 679 del 1969 nonché del d.P.R. n. 650 del 1972, l'illegittimità delle statuizioni civili per difetto di danno e di congrua motivazione al 6 riguardo. In particolare, è dedotto che la voltura catastale con riserva non avrebbe determinato alcuna lesione definitiva dei diritti dei proprietari cartolari, i quali avrebbero potuto ottenerne la cancellazione mediante semplice procedura amministrativa, senza necessità di adire l'autorità giudiziaria. 3.2. L'impugnativa a firma dell'Avvocato Alessandro DI consta di un ricorso principale e di una memoria, depositata in data 15 gennaio 2026, cui sono affidati motivi nuovi. Tutte le doglianze sviluppate nell'impugnativa sono enunciate nei termini di seguito distesi e nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.2.1. Il ricorso principale è articolato in tredici motivi. 3.2.1.1. I motivi dal primo al sesto attingono, tutti, i fatti di cui ai capi A), B), C), D), E) e F). - Il primo motivo denuncia, sotto il profilo della violazione degli artt. 115-bis e 578 cod. proc. pen., 2043 cod. civ. e 6, par. 2 CEDU nonché della Dir. UE 2016/343, la violazione del principio della presunzione d'innocenza. La motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a corredo della conferma delle statuizioni civili adottate quanto a quei fatti, una volta dichiarata l'estinzione per prescrizione dei corrispondenti reati, sarebbe stata modulata su quella richiesta per giustificare l'affermazione della responsabilità penale, della quale, in effetti, sarebbero stati mutuati i criteri valutativi (il "dolo" e l'assenza di dubbio"), tuttavia incompatibili con una decisione ai soli effetti civili. - Il secondo e il terzo motivo denunciano sotto il profilo della violazione dell'ad. 2 cod. proc. pen. e del vizio argomentativo, la mancanza di prova in ordine all'esistenza di un titolo di proprietà dei beni oggetto dei rogiti in capo ai venditori: aspetto, questo, che avrebbe dovuto essere approfondito nel corso dei giudizi di merito, riverberandosi sulla prova dell'elemento soggettivo delle condotte di falso ascritte al notaio imputato. È dedotto che tale approfondimento, vedente su questione pregiudiziale non eludibile ai fini dell'accertamento della responsabilità del ricorrente, avrebbe imposto l'assunzione delle prove decisive richieste: ossia, le testimonianze dei proprietari cartolari, l'acquisizione gli atti notarili in originali, le verifiche specialistiche da parte di esperti. Approfondimenti che, invece, erano stati disattesi con argomentazioni apparenti o illogiche da parte del Tribunale con l'ordinanza in data 29 settembre 2017. - Il quarto e il quinto motivo denunciano la violazione degli artt. 47 I. n. 89 del 1913 e 479 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza in capo al notaio rogante dell'obbligo di verificare la veridicità delle dichiarazioni delle parti e, quindi, di una sua posizione di garanzia quanto alla corrispondenza al vero dei fatti da loro dichiarati. La citata disposizione della legge notarile, invece, obbligherebbe il 7 notaio soltanto a indagare la volontà negoziale delle parti, sicché egli sarebbe chiamato a rispondere di falso ideologico solo in caso di falsa attestazione in ordine al contenuto di tale volontà. Nel caso di specie, l'imputato aveva reso edotte le parti, in particolare il compratore (mediante la compilazione del cosiddetto quadro "D"), dei rischi cui sarebbero andate incontro se i proprietari cartolari avessero agito in giudizio per far valere il loro titolo. - Il sesto motivo contesta la completezza e la logicità della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in ordine alla consapevolezza del notaio circa la falsità dei fatti dichiarati dalle parti, sul rilievo che la stessa sarebbe stata ritenuta suffragata sulla base di elementi irrilevanti e contraddittori, comunque tali da non offrire un riscontro oggettivo alla tesi del contributo consapevole offerto dall'imputato al disegno ordito da NI NE, classe 1969, di precostituirsi, tramite atti pubblici, i titoli da opporre ai proprietari cartolari, onde far valere l'usucapione breve delle porzioni immobiliari oggetto dei rogiti e onde ottenere i contributi AGEA. La rilevata esistenza di una situazione confusa in ordine all'effettiva titolarità dei fondi da parte dei venditori sarebbe tale smentire l'affermazione contenuta nella stessa sentenza relativa alla pacifica insussistenza in capo ad essi di un titolo di proprietà: tanto conclamando una palese illogicità a rgo ME . 3.2.1.2. I motivi dal settimo al tredicesimo attingono, tutti, i reati di cui ai capi G.1) e G.2) e il fatto di cui al capo G.3). - Il settimo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 478 cod. pen. Non sarebbe possibile concepire il rilascio di una copia falsa di un atto originale ritenuto non ideologicamente falso, se non al prezzo di incorrere nel paradosso di postulare l'esistenza di un falso di un non falso: questo perché una copia non potrebbe surrogare al difetto di efficacia probatoria dell'atto originale. - L'ottavo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 478, secondo comma, cod. pen. È dedotto che se l'atto pubblico di cui al capo B) era stato considerato privo di fidefacenza, il rilascio di sue copie autentiche non poteva considerarsi aggravato perché riferito ad un atto fidefacente. Donde, esclusa l'aggravante di cui all'art. 478, secondo comma cod. pen., anche i reati di cui ai capi G.1.) e G.2.) si sarebbero dovuti dichiarare estinti per intervenuta prescrizione. - Il nono motivo denuncia la violazione del principio del giudicato interno, sotto il profilo dell'inosservanza degli artt. 478, secondo comma, cod. pen. e 649 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, con l'avere riconosciuto aggravati dalla circostanza della natura fidefacente dell'atto pubblico originale i reati di rilascio di sue copie autentiche, avrebbe violato la preclusione formatasi sull'esclusione della detta natura in relazione all'atto pubblico di cui al capo B). 8 - Il decimo e il tredicesimo motivo denunciano la violazione del principio del divieto di reformatio in pejus da inosservanza dell'art. 597 cod. proc. pen. È dedotto che, ritenuta implicitamente esclusa dal Tribunale l'aggravante di cui all'art. 478, secondo comma, cod. pen., non spiegandosi, altrimenti, la ragione per la quale nel calcolo della continuazione fosse stato individuato come più grave il reato di cui al capo F), certamente non aggravato dalla fidefacenza dell'atto, la Corte territoriale, nel rideterminare la pena da applicare all'imputato e nell'individuare per il relativo computo la pena prevista per il delitto di rilascio di copia autentica aggravato dalla fidefacenza dell'atto originale, avrebbe irrogato al ricorrente una pena proporzionalmente più grave rispetto a quella applicata dal primo giudice pur in assenza di appello da parte del Pubblico ministero. - L'undicesimo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 478 cod. pen., non essendo stato chiarito nella sentenza impugnata quando e a chi fossero state rilasciate le due copie autentiche tacciate di falsità e quali ne fossero state le finalità perseguite. - Il dodicesimo motivo denuncia violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché vizio della motivazione in ordine alla configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di rilascio di copie autentiche di un atto pubblico originale. Elemento, comunque, assertivamente affermato come esistente, dal momento che erano state immotivatamente preterite e disattese le allegazioni e le richieste istruttorie difensive (segnatamente, l'esame del Prof. Sofia, l'acquisizione dell'originale dell'atto pubblico, le testimonianze dei collaboratori di studio e del notaio) atte a dimostrare che le difformità rilevate quanto all'indicazione di particelle catastali derivavano da un errore materiale del collaboratore US e non dalla preordinata volontà del Notaio CO di dissimulare l'inserimento nel rogito di particelle demaniali. 3.2.2. In numero di due sono i motivi aggiunti. - Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del reato di rilascio di copie autentiche false dell'atto pubblico di cui al capo B). È dedotto che la Corte territoriale non avrebbe preso in esame l'alternativa ricostruzione fattuale prospettata dalla difesa, sebbene sostenuta dal contenuto di puntuali allegazioni e fondata su specifiche risultanze istruttorie atte a dimostrare inequivocabilmente come l'asserita difformità tra le copie e l'originale dell'atto pubblico sarebbe stata dovuta a una disfunzione materiale verificatasi nella fase di predisposizione delle copie, in un frangente in cui l'originale dell'atto predetto non era nella disponibilità del notaio, essendo depositato presso l'Archivio Notarile. In tale quadro, l'imputato avrebbe rilasciato le copie facendo affidamento sulla versione informatica dell'atto, predisposta, tuttavia, dagli impiegati di studio senza riportarvi le correzioni annotate 9 sull'originale Ne deriverebbe, pertanto, l'assenza del dolo richiesto per la configurabilità del reato di cui all'art. 478 cod. pen. Il giudice di appello avrebbe, poi, omesso di valutare un'ulteriore circostanza decisiva: ossia, che il notaio, conscio dell'errore commesso, non aveva provveduto ad effettuare la voltura catastale delle particelle non riportate nelle copie. Tale circostanza confermerebbe che queste ultime non furono mai effettivamente incluse nell'oggetto del negozio giuridico, escludendo sia la falsità delle copie sia la consapevolezza della loro difformità rispetto all'originale al momento del rilascio. - Il secondo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione in ordine all'aggravante ex art. 478, secondo comma, cod. pen. È dedotto che la Corte di appello, con il dichiarare estinto per prescrizione il reato di falso ideologico in atto pubblico di cui al capo B), perché non aggravato dalla natura fidefacente dell'atto pubblico, e, poi, con il ritenere l'aggravante della fidefacenza dell'atto originale rispetto alla copia autentica di quell'atto, sarebbe incorsa in un'aporia giuridica e logica. Né tale radicale illogicità sarebbe stata superata con il riferimento all'attestazione di conformità dell'atto, riferendosi quest'ultima a un attributo della copia e non dell'originale dell'atto. 4. Con requisitoria in data 20 gennaio 2026 il Sostituto Procuratore generale CI OD ha concluso per il rigetto del ricorso 5. Hanno depositato memorie conclusionali, corredate da nota-spese, i difensori e procuratori speciali delle parti civili: Grazia Del Popolo, Li Rosi GI, Li Rosi OS, Li Rosi CO e Li Rosi AR SA e Comune di TI. 6. In data 3 febbraio 2026 l'Avvocato Valerio Vancheri ha depositato ulteriore memoria nell'interesse del ricorrente. RITENUTO IN FATTO Il ricorso è infondato. 1. I fatti ascritti al ricorrente, così come ricostruiti nelle sentenze di merito emesse nel processo celebrato a suo carico in relazione alle contestazioni di falso ideologico in atto pubblico, di cui ai capi A), B), C), D), E) e F), di rilascio di copie autentiche di un atto pubblico difformi dall'originale, di cui ai capi G.1) e G.2), e 10 fr di falsità nell'attestazione del contenuto di un atto pubblico a suo rogito, resa nella rettifica di una nota di trascrizione, di cui al capo G.3), possono essere esposti come segue. 1.1. Le contestazioni di cui ai capi A), B), C), D), E) ed F) si riferiscono a sei distinti atti notarili di compravendita immobiliare, rogati da TI CO tra il 2012 e il 2013, aventi ad oggetto una pluralità di particelle agricole alienate da soggetti, appartenenti o contigui alla famiglia NE, dedita all'allevamento del bestiame in provincia di Siracusa (segnatamente, nei territori dei Comuni di TA, TI e LI), risultati non esserne i formali intestatari. In tali atti il notaio aveva attestato che le parti contraenti gli avevano espresso la volontà di vendere ed acquistare le predette particelle, delle quali gli alienanti avevano dichiarato di essere proprietari, potendo vantare, quanto a quelle di cui ai rogiti indicati nei capi A), B), C), D) ed E), un titolo di provenienza di natura derivativa e, quanto alle particelle di cui al rogito indicato nel capo F), un titolo di provenienza di natura originaria, in ragione del loro possesso ultraventennale (cfr. pag. 41 della sentenza di appello). Tale ricostruzione fattuale risulta diffusamente argomentata nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 34 e ss. e 72 ss.) ed è stata fatta propria nella sentenza di appello (cfr. pag. 22 e 41 e ss.), nella quale è stato chiarito come il punto nodale della vicenda fosse da ravvisare nell'«assenza [....] della condizione di incertezza sull'esistenza della proprietà in capo ai venditori dei fondi oggetto di trasferimento, che è tipica della "vendita a rischio e pericolo", essendovi stata, invece, la certezza in capo a tutte le parti, incluso il notaio rogante, circa l'assenza di alcun titolo, sia pure di fatto, in capo ai venditori medesimi» e si è concluso nel senso che l'imputato «si sarebbe prestato a stipulare non "vendite a rischio e pericolo" (pur avendone adoperato lo schema negoziale), ma "vendite a non domino", impiegando consapevolmente e volontariamente uno strumento negoziale non adeguato al caso concreto» (cfr. pag. 27 della sentenza impugnata). A sostegno della tesi della consapevolezza del Notaio CO circa l'inesistenza di un titolo di proprietà delle particelle in capo alle parti venditrici, la sentenza di primo grado ha evidenziato come, negli atti pubblici di cui ai capi da A) ad E), vi fossero generici riferimenti ai "titoli di provenienza", talora definiti come "citati" ma mai indicati né prodotti, e come le visure ipotecarie e la documentazione acquisita dimostrassero la titolarità di quelle porzioni fondiarie in capo a terzi estranei, i quali, spesso, avevano compiuto rispetto ad esse atti di disposizione (vendite, donazioni, iscrizioni ipotecarie) nel ventennio antecedente 11 (cfr. pag. 73-76), e come, solo nell'atto pubblico di cui al capo F), comparisse un riferimento all'acquisto della proprietà fondiaria a titolo originario, ossia per possesso ultraventennale. Mutamento, questo, interpretato come espressivo della necessità da parte del notaio imputato di trovare un espediente, ossia l'acquisto a titolo originario di quei fondi per usucapione non giudizialmente accertata, per allontanare da sé i sospetti ingenerati dal proprio disinvolto operare a seguito delle rimostranze dei proprietari cartolari dei fondi e tale da univocamente dimostrare come, in precedenza, egli avesse inteso assegnare al sintagma 'titolo di provenienza' il significato di titolo di proprietà derivativo. Nella sentenza impugnata si è dato atto di come, quand'anche il sintagma predetto fosse stato tale abbracciare sia gli acquisti a titolo derivativo che gli acquisti a titolo originario, l'usucapione delle particelle compravendute fosse, comunque, giuridicamente inesistente, poiché le visure ipotecarie attestavano sia atti di esercizio del diritto di proprietà nel ventennio da parte dei loro intestatari cartolari, come tali incompatibili con l'inerzia richiesta dall'art. 1158 cod. civ., sia la demanialità, e, quindi, la non usucapibilità, di alcune di esse (cfr. pagg. 31-33 e, conformemente pagg. 79-84 della sentenza di primo grado). Situazioni, queste, delle cui conseguenze un notaio dell'esperienza di TI CO non avrebbe potuto essere non avvertito e delle quali, anzi, egli si doveva ritenere avesse avuto piena consapevolezza alla stregua delle dichiarazioni da lui stesso rese nel corso del procedimento e del processo e delle dichiarazioni rese da NI NE (classe 1969), ritenuto l'autentico deus ex machina dell'intera operazione in frode ai proprietari cartolari, come riscontrate anche dal contenuto di intercettazioni telefoniche. Quest'ultimo, infatti, aveva affermato di essere possessore, da oltre cinquant'anni anche attraverso i propri avi, dei terreni oggetto degli atti di compravendita rogati dal notaio CO e aveva ammesso di avere inteso conseguire, attraverso lo schema negoziale della vendita 'a rischio e pericolo' un titolo formale di loro proprietà: titolo del quale, secondo il ragionamento della Corte territoriale, egli si sarebbe potuto valere per ottenere dall'AGEA sovvenzioni comunitarie e in giudizio il riconoscimento dell'usucapione breve. Stando a tali evidenze, che dimostravano come NI NE (classe 1969) dei fondi costituenti oggetto degli atti pubblici rogati dal notaio fosse, al contempo, possessore e acquirente - anche per interposta persona -, era logico inferirne, ad avviso della stessa Corte di merito, che quegli atti fossero stati piegati all'esigenza di rivestire di una forma sacramentale una situazione di fatto non veritiera, così da alterare la certezza del traffico giuridico della quale la figura del notaio è istituzionalmente garante (cfr. pagg. 33,35,36, secondo capoverso, pag. 12 42, terzo e quarto capoverso, 43, 45, 51, primo capoverso della sentenza impugnata). In effetti, l'uso strumentale dello schema della "vendita a rischio e pericolo del compratore", che presuppone l'incertezza oggettiva circa la proprietà del fondo da parte del venditore, sarebbe stato comprovato non solo dalle risultanze documentali, attestanti che altri, e non le parti venditrici, erano proprietari di quei fondi, ma anche dalle dichiarazioni del compratore (NI NE, anche per interposta persona), che aveva ammesso di esserne il possessore ultraventennale e, quindi, di averli acquistati per usucapione: dunque, il negozio di cui all'art. 1488, secondo comma, cod. civ., sarebbe stato utilizzato non per gestire un dubbio, ma per occultare una situazione giuridica certa (cfr. pagg. 34-36 della sentenza impugnata e conformemente pagg. 85-87 della sentenza di primo grado). Quand'anche vero, inoltre, che sussistesse la postulata incertezza circa la proprietà dei fondi oggetto di rogito, il notaio, verificata la mancanza di continuità nelle trascrizioni, avrebbe dovuto, quantomeno, segnalarla al Conservatore dei registri immobiliari. Oltretutto, pure le volture catastali erano state richieste senza indicazione dei passaggi intermedi e senza allegazione di titoli giustificativi, tanto vero che, solo successivamente all'emersione della vicenda giudiziaria, l'amministrazione aveva apposto note di riserva: era stata, infatti, l'Agenzia delle Entrate a chiedere le volture con riserva, non il notaio CO, che, infatti, del suo operato, ossia, dell'avere richiesto le volture catastali senza riserva, nonostante il disallineamento tra intestatario formale e venditore delle particelle compravendute, non aveva saputo offrire giustificazione agli ispettori incaricati dal Consiglio notarile della verifica straordinaria disposta a suo carico (cfr. pag. 43, primo capoverso, della sentenza impugnata). Con dolo e non per colpa, dunque, il notaio TI CO aveva attestato il falso negli atti pubblici di compravendita da lui rogati e meglio descritti nei capi A), B), C), D), E) ed F) d'imputazione: nessuna indagine circa la volontà negoziale delle parti, cui egli era tenuto ai sensi dell'art. 47, secondo comma, legge 16 febbraio 1913, n. 89, aveva compiuto, perché altrimenti avrebbe dovuto prendere atto che quella volontà non era effettiva, posto che chi si era presentato a lui chiedendogli la stipula degli atti pubblici, ossia NI NE (classe 1969), «era già lui nel possesso di questi terreni da diverso tempo» e intendeva acquistarli per «ratificare quella situazione possessoria» (cfr. pag. 29, penultimo capoverso della sentenza impugnata); situazione possessoria che, però, era tutt'altro che pacifica, avuto riguardo alle risultanze dei pubblici registri immobiliari e catastali, attestanti la titolarità di quei terreni in capo a terzi, i quali, talora, nel ventennio antecedente ne avevano anche disposto. 13 1.2. Le contestazioni di cui ai capi G.1) e G.2) si riferiscono al rilascio di due copie autentiche dell'atto pubblico di compravendita immobiliare stipulato in data 20 dicembre 2012, corredate da attestazione di conformità all'originale, ma in realtà da esso difformi, perché non riportanti alcune particelle catastali, di natura demaniale, che, invece, risultavano presenti nell'atto pubblico originale. Quanto all'elemento materiale del reato di cui all'art. 478, primo e secondo comma, cod. pen., nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 53 - 56) si è dato atto come la prova della sua sussistenza emergesse da plurimi elementi: dalla deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria (Maresciallo Schirippa) che aveva visionato l'originale dell'atto pubblico di compravendita [quello di cui al capo B)] cui si riferivano le copie autentiche di cui ai capi G.1) e G.2), che aveva riferito di avere riscontrato nell'atto originale la presenza delle particelle dernaniali non figuranti nelle copie autentiche e di avere accertato che, su una di quelle particelle, data in affitto a tale Selvaggi, erano stati richiesti dall'affittuaria, coadiuvata da tale 'Geometra NE', i contributi AGEA;
dalla visione da parte della Corte di appello della copia conforme dell'atto originale, estratta dalla polizia giudiziaria presso l'Archivio Notarile, sulla base della quale era da escludere, giacché assolutamente evidente, l'assenza di tracce di aggiunte a matita - le quali, secondo l'assunto difensivo, sarebbero state vergate dal notaio rogante per estromettere dall'atto pubblico le predette particelle demaniali -, aggiunte che, in ogni caso, sarebbero state prive di valenza, essendo richiesto dall'art. 67, secondo comma, legge 89 del 1913, l'uso di inchiostro indelebile, in effetti usato dal notaio CO in altre parti dell'atto per apporvi postille;
dall'irrilevanza dell'impossibilità della collazione, trovandosi l'originale dell'atto pubblico, nel momento del rilascio delle copie autentiche, presso l'Archivio Notarile, dovendosi considerare solo il fatto che le due copie fossero state rilasciate dal pubblico ufficiale come copie autentiche, ossia, qualificate in modo espresso come conformi all'originale, così da potere essere utilizzate come tali dai destinatari. Copie del cui effettivo rilascio non era neppure possibile dubitare, essendo stata, la prima, rilasciata in data 22 ottobre 2015 al Notaio De Luca in sede di ispezione e, la seconda, trovata in possesso di NI NE durante una perquisizione disposta a suo carico (cfr. pag. 68, ultimo capoverso della sentenza di primo grado). Dunque, secondo le sentenze di merito, la mancata indicazione, nelle copie conformi dell'atto pubblico di compravendita stipulato in data 20 dicembre 2012 tra CA SO e NE NI, classe 1969, rilasciate dal Notaio TI CO in data 9 maggio 2015 e 22 ottobre 2015, di particelle demaniali (segnatamente, la particella n. 69 del foglio 68 e le particelle nn. 1064, 14 1024 e 1015 del foglio 36, censite al Catasto del Comune di TI), invece figuranti nell'originale dell'atto medesimo, lungi dall'essere conseguenza di negligenza da parte del notaio, che non aveva controllato l'operato dei propri collaboratori (in particolare, dell'Avvocato US), avrebbe assunto una valenza centrale e qualificante anche in relazione alla prova dell'elemento psicologico del reato: quelle particelle, infatti, erano specificamente individuate ed erano state espunte da entrambe le copie conformi, pur se rilasciate a soggetti diversi e in tempi diversi, quindi, non potevano essere oggetto di un refuso;
erano particelle demaniali, come tali assolutamente insuscettibili di trasferimento o di acquisto per usucapione. Sicché, proprio siffatta selettiva espunzione (che aveva riguardato solo le particelle demaniali) rivelava una scelta consapevole e mirata dell'imputato, funzionale a far apparire come estranei all'atto pubblico di compravendita quegli elementi più chiaramente incompatibili con la validità del negozio. 1.3. La contestazione di cui al capo G.3) si riferisce al falso ideologico posto in essere dal Notaio CO attestando nella nota di rettifica, tramessa alla Conservatoria dei registri immobiliari della Provincia di Siracusa in data 12 dicembre 2013, che l'originaria nota di trascrizione dell'atto di compravendita stipulato in data 20 dicembre 2012 tra CA SO e NI NE (classe 1969), trasmessa in data 21 gennaio 2013, contenesse l'erroneo riferimento alle particelle indicate come «F. 68 part. 69 e F. 36 partt. 1064, 1024 e 1015» censite nel Catasto del Comune di TI, queste non avendo costituito oggetto del negozio traslativo. Attestazione sul contenuto di un atto pubblico, dotata di autonoma rilevanza giuridica in quanto destinata a incidere sulla pubblicità immobiliare e sulla rappresentazione ufficiale dell'oggetto del trasferimento - e, come tale, sussunta entro lo schema qualificatorio di cui all'art. 478, terzo comma, cod. pen. -, ritenuta oggettivamente falsa, perché, stando ai risultati delle verifiche compiute dalla polizia giudiziaria sull'originale dell'atto pubblico predetto e sulla copia autentica di esso dalla Corte territoriale, le suddette particelle, tutte di natura demaniale, avevano costituito oggetto del negozio di compravendita intercorso tra CA SO e NI NE, classe 1969, in data 20 dicembre 2012, posto che, tra l'altro, nessuna postilla, né vergata a matita né tantonneno ad inchiostro indelebile, era stata apposta dal notaio rogante, a margine dell'atto pubblico o in calce ad esso, al fine di espungerle. Dunque, secondo il ragionamento seguito dai giudici di merito, anche la nota di rettifica del contenuto della nota di trascrizione dell'atto pubblico ritenuto ideologicamente falso, oggetto della contestazione di cui al capo B), costituiva 15 espressione della volontà dell'imputato non di porre rimedio ad un errore materiale, ma di cercare di dissimulare gli effetti del proprio operato, non certo in linea con quei principi di correttezza e trasparenza che devono governare l'attività del notaio: la circostanza che la nota di rettifica fosse intervenuta a distanza di circa un anno dalla stipula del negozio, e, in particolare, subito dopo l'esposto presentato al Consiglio notarile da uno dei proprietari cartolari dei fondi oggetto di quel rogito, rappresentava, in effetti, elemento sintomatico della piena consapevolezza da parte di TI CO del contenuto dell'atto pubblico e della volontà di modificarne ex post la rappresentazione nei pubblici registri (cfr. pagg. 25-28, 37 e 58 della sentenza impugnata e pagg. 69-71 e 79-81 della sentenza di primo grado). 2. Così delineato il perimetro cognitivo del sindacato richiesto a questa Corte, la sostanziale coincidenza delle questioni dedotte con i pur separati atti d'impugnativa nell'interesse di TI CO, rispettivamente a firma dell'Avvocato Valerio Vancheri e dell'Avvocato Alessandro DI, suggeriscono una loro trattazione unitaria. 2.1. Con il sesto e con il settimo motivo del ricorso principale e con il terzo e il quarto dei motivi nuovi a firma dell'Avvocato Valerio Vancheri, nonché con i motivi dal primo al sesto del ricorso principale a firma dell'Avvocato Alessandro DI, sono state sviluppate censure che attingono i fatti di cui ai capi A), B), C), D), E), F) e G.3): ossia, i fatti integrativi dei reati di cui agli artt. 479 e 478, terzo comma, cod. pen., dichiarati estinti nel giudizio di appello per intervenuta prescrizione, ma in relazione ai quali è stata confermata la condanna di TI CO agli effetti della responsabilità civile. 2.1.1. È di preliminare rilievo la questione, dedotta con il sesto motivo del ricorso principale a firma dell'Avvocato Vancheri e con il primo motivo del ricorso principale a firma dell'Avvocato DI, che si riferisce al tema dell'oggetto e dei limiti del sindacato del giudice penale dell'impugnazione sul fatto integrativo di un reato dichiarato estinto per prescrizione ma ritenuto, comunque, generativo di responsabilità civile. Sul tema si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 16 gennaio 2026, che ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate due questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di appello di Lecce in relazione all'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., per cont asto con l'art. 117, primo 16 comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché per contrasto con gli artt. 117, primo comma, e 11 della Costituzione, in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed ancora per contrasto con gli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione. La Corte ha, in primo, luogo ha escluso l'esistenza di un contrasto tra il principio enunciato dalle Sezioni Unite Calpitano (sentenza n. 36208 del 28/03/2024), secondo cui, nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Rv. 286880 - 01), e la citata sentenza n. 182 del 2021, che aveva respinto eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. fondate sul contrasto con i parametri degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 2, CEDU, agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e all'art. 48 CDFUE, affermando che, in ipotesi di proscioglimento dell'imputato per dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, «il giudice penale dell'impugnazione è chiamato ad accertare i presupposti dell'illecito civile e nient'affatto la responsabilità penale dell'imputato»; accertamento che, pur svolto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale (art. 573 cod. proc. pen.), deve tendere alla verifica della sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile in base al «criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente". Al riguardo, ha chiarito che la situazione disciplinata dall'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. è stata riguardata dal giudice di legittimità e dal giudice delle leggi da due punti di vista diversi: le Sezioni Unite Calpitano si sono, infatti, occupate della fase in cui si deve privilegiare la decisione assolutoria nel merito rispetto a quella di estinzione per prescrizione, mentre la sentenza n. 182 del 2021 ha preso in considerazione la fase in cui il giudice penale, ormai spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato (avendo accertato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione), deve garantire il principio della presunzione di innocenza. Ha, dunque, osservato che «L'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. non può interpretarsi nel senso che il giudice penale dell'i pugnazione, in nome 17 del secondo aspetto della presunzione di innocenza - che vieta alle pubbliche autorità di trattare l'imputato assolto o prosciolto da un'accusa penale come colpevole - debba incoerentemente fermarsi a prendere atto dell'estinzione del reato, essendogli, piuttosto, imposto di valutare sempre, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, i presupposti per l'assoluzione nel merito dell'imputato», e ha ribadito che «L'interpretazione della disposizione censurata prospettata dalle Sezioni unite consente un adeguato bilanciamento tra le esigenze di rilevanza costituzionale legate sia alla tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile, e all'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, sia alla tutela del diritto dell'imputato agli effetti endoprocessuali della presunzione di innocenza». La Corte ha, poi, affrontato la questione della compatibilità di tale assetto con il principio della presunzione di innocenza, di cui all'art. 6, par. 2, CEDU, nel suo "secondo aspetto". In proposito, ha affermato che «Non è imputabile all'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., così come interpretato dal diritto vivente, una lesione del diritto garantito dall'art. 6, paragrafo 2, CEDU, restando in esso distinto e non confondibile il doppio oggetto delle questioni attinenti, rispettivamente, alla valutazione circa l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, e alla decisione ai soli ulteriori effetti del diritto al risarcimento del danno scaturito dal medesimo fatto» e, nel ribadire che «nel confermare o riformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, il giudice penale non deve più statuire sulla responsabilità penale dell'autore, né rivalutare l'ormai accertato fatto di reato, dovendo decidere soltanto sull'esistenza e sull'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ossia accertare il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nel rispetto dei principi propri del diritto della responsabilità civile per quanto riguarda la valutazione del nesso causale e dell'elemento soggettivo», ha spiegato che la giurisprudenza della Corte EDU e, in particolare, la sentenza della Grande camera, 11 giugno 2024, AL e AL
contro
Regno Unito, non impediscono «che un'autorità giudiziaria - se del caso, secondo il diritto interno, lo stesso giudice penale - possa pronunciarsi sulla azione risarcitoria dopo che l'imputato sia stato prosciolto». In conclusione, la Corte costituzionale ha risolto tutte le questioni sollevate nel senso della piena compatibilità dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., come interpretato dal diritto vivente, con i parametri costituzionali, convenzionali ed eurounitari, valorizzando la netta separazione tra accertamento penale e decisione sugli effetti civili e ritenendo adeguatamente bilanciati i diritti del danneggiato e le garanzie dell'imputato, in particolare la presunzione di innocenza. In presenza di 18 un reato estinto per prescrizione, giudice penale dell'impugnazione, quindi, deve, dapprima, verificare se sussistano ragioni di assoluzione nel merito e, in caso positivo, revocare le statuizioni civili (art. 538 cod. proc. pen.); in una seconda fase, esclusa la possibilità di assoluzione nel merito, è tenuto, invece, ad accertare gli estremi della responsabilità civile, alla stregua dei criteri fissati dalla sentenza n. 182 del 2021, evitando in tal caso, nella redazione della motivazione, di far riferimento incidentalmente alla responsabilità penale dell'imputato. 2.1.2. Alla stregua di tali autorevoli chiarimenti interpretativi, deve, dunque, ribadirsi che, nel giudizio di appello avverso la sentenza che abbia condannato l'imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, il giudice, a fronte dell'estinzione del reato per prescrizione intervenuta nelle more, è tenuto a valutare, in base della regola di giudizio processual-penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", se possa essere emessa una decisione di assoluzione nel merito, col conseguente venir meno delle statuizioni civili, anche nel caso di prove insufficienti o contraddittorie;
deve, invece, pronunciarsi sulle statuizioni civili secondo la regola di giudizio processual-civilistica del "più probabile che non" nel solo caso in cui ritenga che, non essendo possibile assolvere nel merito, prevalga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 4, n. 29156 del 26/06/2024, Giuliani, Rv. 286861 - 01). A tale principio la Corte di appello di Catania si è senz'altro attenuta. Infatti, dopo avere ricostruito i fatti ascritti all'imputato nei capi A), B), C), D), E), F) e G.3), secondo la regola dell oltre ogni ragionevole dubbio", giungendo ad escludere che sussistessero elementi idonei a far ritenere «la prova dei fatti insufficiente e/o contradditoria» (cfr. pag. 51 e pagg. 57 e 58 della sentenza impugnata) - tutte le risultanze istruttorie, di fonte documentale, dichiarativa e intercettiva deponendo, piuttosto, per la consapevole e volontaria attestazione del falso da parte del Notaio CO in ordine all'esistenza di una situazione di incertezza circa la proprietà dei fondi oggetto di rogito e in ordine all'inserimento per mero errore materiale, nella nota di trascrizione dell'atto pubblico a suo rogito del 20 dicembre 2012, delle particelle demaniali n. 69 del foglio 68 e nn. 1064, 1024 e 1015 del foglio 36 del Catasto del Comune di TI -, ha ritenuto che le condotte accertate costituissero fonte di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. Avendo dato luogo [segnatamente, le condotte di cui ai capi A), B), C), D), E) e F)] ad una situazione di apparenza legale dei titoli di proprietà dei fondi, oggetto dei rogiti, ovvero [segnatamente, la condotta di cui al capo G.3)] ad una 19 /4- situazione destinata a incidere sulla pubblicità immobiliare e sulla rappresentazione ufficiale dell'oggetto del trasferimento immobiliare effettuato con il rogito stipulato dal Notaio CO il 20 dicembre 2012, le stesse avevano determinato un pregiudizio, quantomeno potenziale, ai proprietari cartolari di quei fondi, costretti ad intentare cause civili contro coloro che ne erano divenuti acquirenti per effetto degli atti di compravendita rogitati da CO (cfr. pag. 51, terzo capoverso) ovvero ad avviare una procedura amministrativa diretta ad ottenere l'eliminazione dai pubblici registri immobiliari o catastali delle trascrizioni e delle volture effettuate dal notaio. Una volta esclusa la possibilità di un'assoluzione nel merito dell'imputato, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., la Corte territoriale si è, dunque, correttamente soffermata sui profili della responsabilità civile di TI CO: responsabilità che ha confermato rilevando che, per tutto quanto accertato sulla base delle prove in atti, egli tramite il proprio operato, improntato quantomeno a colpa o, comunque, caratterizzato dalla violazione delle regole professionali, aveva contribuito in maniera decisiva a creare un danno alle parti civili costituite, per le ragioni prima evidenziate. 2.1.3. Né hanno pregio i rilievi articolati con i motivi in disamina relativi alla violazione della presunzione d'innocenza del ricorrente. Con la diffusa esposizione dei risultati istruttori comprovanti la riconducibilità materiale e psicologica al Notaio CO dei fatti contestatigli ai capi A), B), C), D), E), F) e G.3), la Corte territoriale ha inteso dare compiutamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per una sua assoluzione nel merito;
e a tanto era tenuta in ossequio al diritto vivente, che onera anche il giudice di un impegno valutativo ed argomentativo direttamente proporzionale alla specificità dei motivi di impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), come quelli di appello articolati nell'interesse di CO. Peraltro, proprio il detto impegno motivazionale dà prova del rispetto del principio della presunzione d'innocenza dell'imputato, avendo la Corte territoriale accordato preferenza al suo proscioglimento per estinzione dei reati ascrittigli per intervenuta prescrizione solo dopo avere vagliato tutte le risultanze istruttorie al fine di verificare la possibilità di un proscioglimento pieno nel merito. Non vi è stata, dunque, alcuna violazione della disposizione di cui all'art. 115- bis, comma 2, cod. proc. pen., che, nella motivazione dei «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che /€( 20 presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza» - che è la fattispecie in cui è sussumibile la situazione al vaglio -, impone al giudice di limitare «i riferimenti alla colpevolezza [...] dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento», posto che a quegli elementi il giudice di appello censurato si è riferito nei limiti strettamente necessari per escludere la possibilità di un'assoluzione nel merito dell'imputato. Donde, un'eventuale eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 115-bis, comma 2, cod. proc. pen., per mancata previsione di una sanzione in caso di sua violazione, sarebbe, nel caso di specie, manifestamente irrilevante. Quand'anche, poi, ritenuta integrata la fattispecie di cui all'art. 115-bis, comma 1, cod. proc. pen. - come opinato dalla difesa del ricorrente -, la violazione di tale disposizione si sarebbe dovuta far valere con lo specifico rimedio previsto dall'art. 115-bis, comma 3, cod. proc. pen., che contempla la possibilità per l'interessato «a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, (di) richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo». Ne viene che l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 115-bis, comma 1, cod. proc. pen., che il difensore del ricorrente, Avvocato Alessandro DI, ha chiesto di sollevare per contrasto con l'art. 27, comma 2, Cost. e, per il tramite degli artt. 117 e 11, Cost., con l'art. 6, par. 2, CEDU, è manifestamente infondata. La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 41 dell'Il marzo 2024, ha individuato nella disposizione di cui all'art. 115-bis, comma 3, cod. proc. pen. [introdotto nel codice di rito dall'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 188 del 2021, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali] «un rimedio ad hoc per il caso in cui la persona sottoposta a indagini o l'imputato sia indicata quale colpevole in "provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato"». 2.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale a firma dell'Avvocato Alessandro DI, che censurano, sotto l'egida della violazione dell'art. 2 cod. proc. pen. e del vizio argomentativo, il diniego opposto dalla Corte territoriale di implementare il thema probandum, estendendolo alla verifica della situazione dominicale e possessoria dei fondi oggetto degli atti pubblici di compravendita rogati dal Notaio CO tra il 2012 e il 2013, al fine di accertare se il notaio fosse stato o meno in buona fede nel momento in cui aveva accettato 21 di stipularli, ossia se sussistesse effettivamente una situazione di incertezza circa la proprietà di quei fondi, sono inammissibili, perché generici e manifestamente infondati . Fatto integrale e recettizio rinvio a quanto già evidenziato nel punto 1.1. della presente motivazione (sotto il "Considerato in diritto"), va riconosciuto che la sentenza impugnata ha dato conto, con motivazione completa e priva di vizi logici, delle ragioni per le quali si dovesse ritenere che non vi fosse alcuna incertezza in ordine all'assenza di un titolo di proprietà, di natura derivativa o di natura originaria, in capo alle parti venditrici di quei rogiti e, che, di conseguenza non ricorressero i presupposti in fatto dello schema negoziale della "vendita a rischio e pericolo del compratore" di cui all'art. 1488, secondo comma, cod. civ., di modo che il riferimento a elementi di fatto, che o non sarebbero stati tali da corroborare la tesi della consapevolezza dell'imputato circa i propositi illeciti di NI NE oppure che, se considerati, sarebbero stati idonei a sgretolarne la tenuta, in senza di specifica illustrazione della loro decisività, si risolvono in una sollecitazione rivolta al giudice di legittimità a impegnarsi in una non consentita rivalutazione del merito della regiudicanda. Peraltro, il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale sulle particelle demaniali censite nel Catasto di TI, oggetto del negozio di compravendita di cui al capo B), intercorso tra CA SO - il quale, stando al tenore delle intercettazioni telefoniche, era un venditore ambulante di frutta e verdura che si era prestato ad apparire come venditore dei fondi acquistati da NI NE, classe 1969, per fare un favore a quest'ultimo (cfr. pag. 48 della sentenza impugnata) - sarebbero stati richiesti i contributi AGEA da parte dell'affittuaria Selvaggi, che si era recata a presentare la relativa domanda accompagnata da tale "Geometra NE", non è stato contestato dal ricorrente e si presta ad integrare un elemento di sicura valenza indiziaria, perché getta luce sulla complessiva condotta del notaio, sottrattosi, finanche, al suo preciso obbligo di verificare, tramite le visure catastali o i certificati di destinazione urbanistica, se i fondi oggetto del negozio di compravendita fossero alienabili o suscettibili di acquisto per usucapione. Né è stato specificamente contestato l'ulteriore rilievo secondo il quale dalle visure ipotecarie acquisite sarebbe emerso che gli intestatari formali dei fondi oggetto dei rogiti, nel ventennio antecedente, avevano compiuti atti di disposizione con riguardo ad essi;
rilievo che, invece, avrebbe meritato una critica puntuale, rivelandosi decisivo ai fini della prova della consapevolezza del notaio circa l'assenza di incertezza in ordine alla proprietà dei fondi o, comunque, ai fini della dimostrazione della sua mancanza di buona fede, posto che quelle risultanze e il 22 contenuto degli incontri avuti con NI NE, classe 1969, che assumeva di essere possessore ultraventennale di quei fondi e che si era rivolto a lui per diventarne proprietario formale tramite lo schema negoziale di cui all'art. 1488, comma 2, cod. civ., «avrebbe dovuto indurlo ad approfondire la questione per indagare la reale posizione delle parti rispetto alle terre» (cfr. pag. 47, terzo capoverso della sentenza impugnata). Giusta le argomentazioni che precedono, manifestamente infondata è l'eccezione di violazione dell'art. 2 cod. proc. pen. L'accertamento della proprietà dei fondi oggetto di rogito non costituiva affatto questione da cui dipendeva la decisione sulla responsabilità penale e civile del Notaio TI CO. Il thema decidendum non era, infatti, quello di stabilire quale ne fosse la situazione dominicale e/o possessoria, ma, piuttosto, quello di verificare l'ipotesi accusatoria, ossia, che il notaio aveva attestato il falso circa l'esistenza delle condizioni [che egli avrebbe dovuto ricavare non solo dalle dichiarazioni delle parti ma anche dalla documentazione che era tenuto ad acquisire e esaminare (visure ipotecarie, certificato di destinazione urbanistica, visure catastali)] affinché il negozio traslativo della proprietà immobiliare fosse dotato di quel crisma particolare di affidabilità cui l'ordinamento aggancia la certezza del traffico giuridico. Attestazione mendace - se frutto di dolo o colpa poco importa nella presente sede di sindacato sulla responsabilità civile - della cui esistenza la Corte territoriale ha dato conto con motivazione completa e congrua e, perciò, immune da censure di legittimità. In ogni caso, avuto riguardo alla distribuzione dell'onere della prova, sarebbe spettato all'imputato-convenuto allegare e provare che i proprietari formali (parti civili-attrici) dei fondi oggetto dei rogiti da lui stipulati non avevano alcun titolo, né dominicale né possessorio, sui fondi oggetto degli atti pubblici di compravendita a suo rogito. 2.3. Sono, invece, infondati il quarto e il quinto motivo del ricorso principale a firma dell'Avvocato Alessandro DI, che contestano, sotto l'egida della violazione degli art. 47 I. n. 89 del 1913 e dell'art. 479 cod. pen., l'esistenza in capo al notaio rogante dell'obbligo di verificare la veridicità delle dichiarazioni delle parti e, quindi, dell'essere egli rivestito di una posizione di garanzia quanto alla corrispondenza al vero dei fatti da loro dichiarati. 23 2.3.1. Nel sistema giuridico italiano la funzione notarile si configura come presidio di legalità sostanziale, imponendo al notaio un dovere di verifica che trascende la mera redazione formale dell'atto. Le disposizioni della legge notarile, la n. 89 del 16 febbraio 1913, impongono, è vero, al notaio di «indagare la volontà delle parti» (art. 47, secondo comma), ma non stabiliscono affatto che per assolvere a tale compito egli debba stare a quanto dichiaratogli dalle parti stesse. Anzi, l'obbligo di non ricevere o autenticare atti «se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico» (art. 28, primo comma) e quello di «designare con precisione» nell'atto pubblico rogato le cose che ne formano oggetto «in modo da non potersi scambiare con altre», con l'indicazione «quando l'atto riguarda beni immobili [....] per quanto sia possibile [...] della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censurate, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identità degli immobili stessi» (art. 51, sesto comma), nonché con «l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto» (art. 51, settimo comma), lasciano intendere che il pubblico ufficio ricoperto imponga al notaio non il mero accertamento della volontà delle parti, ma anche tutte «quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi» (Sez. 3- civ., n. 24733 del 28/11/2007, Rv. 600457 - 01). La responsabilità del notaio per gli atti da lui rogati discende, dunque, non solo dalla condotta negligente o mancante di perizia tenuta in relazione agli incarichi direttamente ricevuti dai clienti, ma anche dalla violazione degli obblighi imposti dalle norme sull'ordinamento del notariato, giacche detto professionista deve conformare il proprio comportamento a tutte le disposizioni di diversa natura che riguardano l'esercizio del ministero notarile, siano esse volte a disciplinare in genere il rapporto di prestazione d'opera professionale (artt. 1176 e 2230 e segg. cod. civ) ovvero siano più specificamente dirette a garantire la serietà e la certezza degli atti giuridici per un interesse di natura pubblicistica che trascende quello concreto ed egoistico delle parti (Sez.
3-civ., n. 3433 del 25/05/1981, Rv. 414030 - 01). Dei principi generali riportati la giurisprudenza civile di legittimità ha fatto peculiare applicazione nella materia dei atti pubblici di compravendita, affermando che «il notaio che sia incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurarne serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti»: «In particolare, egli è tenuto a compiere una verifica 24 di natura tecnica ed essenzialmente giuridica che ricomprende anche la stabilità o meno nel tempo dei titoli giudiziali trascritti, dovendo acquisire informazioni presso la conservatoria dei registri immobiliari sulla loro definitività» (Sez.
3-civ., n. 7283 del 16/03/2021, Rv. 660913 - 01; conf. Sez.
3-civ., n. 4911 del 15/02/2022). Ne deriva che, ove gli sia richiesto di stipulare un atto pubblico di compravendita di beni immobili, il notaio deve verificare la titolarità e la legittimazione a disporre del venditore, accertando la validità ed efficacia del titolo di acquisto e la sua corretta trascrizione e tale controllo sul titolo di provenienza del bene non rappresenta un'attività discrezionale, bensì un obbligo giuridico che discende direttamente dalla natura pubblicistica dell'ufficio. Tale obbligo trova ulteriore fondamento nell'art. 2650 cod. civ., che pone il principio di continuità delle trascrizioni, condizione imprescindibile affinché la trascrizione dell'atto di trasferimento produca effetti nei confronti dei terzi. Il controllo del titolo di provenienza diviene così strumento necessario per assicurare la certezza dei traffici giuridici e prevenire la circolazione di diritti viziati o inesistenti. 2.3.2. Tanto in generale chiarito, sebbene il tema della responsabilità penale del notaio CO si sia esaurito con il suo proscioglimento per estinzione dei reati di falso ideologico ascrittigli ai capi A), B), C), D), E) ed F), per prescrizione, ragioni di completezza e di puntuale risposta al motivo di ricorso in disamina, impongono di ribadire gli approdi della giurisprudenza penale di legittimità in materia di applicabilità al notaio della fattispecie di cui all'art. 479 cod. pen. Al riguardo, è stato chiarito che «Il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione anche gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, come gli atti di impulso di procedure amministrative, a prescindere che il loro contenuto venga integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne venga a costituire solo il presupposto implicito necessario» (Sez. 5, n. 37880 del 08/09/2021, Musso, Rv. 282028 - 01), sicché le Sezioni Unite hanno affermato che «Il falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo può investire le attestazioni, anche implicite, contenute nell'atto e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositiva dell'atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità» (Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236867 - 01). Perciò «Anche nell'atto dispositivo [....] è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte "descrittiva" in esso contenuta e, più precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto 25 indispensabile per il compimento dell'atto, a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, poiché, quando una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso, con la conseguente irrilevanza dell'omessa menzione (talora scaltramente preordinata) ai fini della sussistenza della falsità ideologica» (Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti, Rv. 200117 - 01). In applicazione dei principi generali riportati, questa Corte si è espressa nel senso che «In tema di falso documentale, è configurabile in capo al notaio - salvo ogni accertamento in ordine all'elemento soggettivo - la responsabilità penale a titolo di concorso per omesso impedimento della falsa e rilevante dichiarazione del venditore, in relazione alla attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una situazione costituente il presupposto giuridico indispensabile, anche se implicito, per il compimento dell'atto dispositivo» (Sez. 5, n. 50668 del 03/11/2016, Fleres, Rv. 268605 - 01). E' stato spiegato, al riguardo, che la funzione dell'atto pubblico di compravendita, che costituisce certamente un atto pubblico dispositivo, non si restringe unicamente a quella di provare l'avvenuta libera manifestazione di volontà dei contraenti, ma si estende anche e soprattutto a quella di provare la verità di tali manifestazioni e la giuridica disponibilità da parte del venditore del bene che egli dichiara di cedere, in quanto - come da pacifica giurisprudenza civile, già sopra richiamata - la prestazione d'opera, in virtù dell'art. 47 della legge notarile, non si riduce al mero accertamento della volontà delle parti, ma si estende alle attività preparatorie e successive, onde assicurare la certezza dell'atto da rogare e il conseguimento dello scopo tipico. Da ciò si è fatto discendere il riconoscimento della responsabilità penale del notaio ai sensi dell'art. 479 cod. pen. in un'ipotesi di trasferimento immobiliare in cui era stata falsamente attestata la sussistenza, in capo alla parte venditrice, di un diritto di proprietà esclusivo anziché di un diritto di comproprietà. A sostegno di tale enunciazione direttiva si è, oltretutto, evidenziato come, in tema di falso documentale, nel caso di falsa dichiarazione, in sede di rogito notarile, del venditore in ordine alla proprietà del bene, è configurabile in capo al notaio la responsabilità penale a titolo di concorso nel reato di falso ideologico ex artt. 40, secondo comma, cod. pen. e 479 cod. pen., per omesso impedimento della falsa e rilevante dichiarazione del venditore, in considerazione della posizione di garanzia da lui rivestita «di guisa che la prestazione di detto pubblico ufficiale - quale garante e interprete della validità delle scelte negoziali delle parti - riveste una funzione non solo di mezzi ma anche di risultato» (Sez. 5, n. 24972 del 26 /4' 26/04/2012, Donati, Rv. 253321 - 01): obbligo di verifica ritenuto senz'altro sussistente in capo al notaio con riferimento all'accertamento dell'effettiva titolarità della proprietà del bene in capo alla parte venditrice in un atto pubblico di compravendita, posto che «la titolarità della proprietà costituisce presupposto indefettibile del trasferimento e quindi dell'esplicarsi della funzione stessa dei rogiti» (Sez. 5, n. 24972 del 26/04/2012, Donati, in motivazione). 2.3.3. Con specifico riferimento alla peculiarità delle fattispecie in esame, ossia di atti pubblici di compravendita 'a rischio e pericolo del compratore', giova evidenziare che secondo la giurisprudenza civile di questa Corte, «nell'ipotesi in cui l'alienante assuma di essere divenuto titolare del bene alienato non già per un acquisto a titolo derivativo, ma per effetto di un acquisto a titolo originario, e precisamente a titolo di usucapione, sebbene questa non sia stata ancora accertata», il notaio non va esente dall'adempimento di verifiche quanto alla sussistenza dei presupposti di fatto del trasferimento immobiliare. Egli, infatti, giusta la disposizione di cui all'147 lett. a) e b) della legge notarile, è tenuto a «preservare la funzione del notaio, che è quella di attribuire pubblica fede agli atti compiuti a presidio e garanzia, non solo delle parti contraenti che allo stesso si rivolgano per la stipula di un atto, ma anche della collettività che deve fondare un ragionevole convincimento circa la tendenziale corrispondenza al vero di quanto riportato negli atti che vedono l'intervento di tale professionista», di modo che, quand'anche l'atto riferisca di una provenienza da un acquisto a titolo originario, ciò non esime il notaio «dal dover in ogni caso compiere le verifiche presso i registri immobiliari e catastali», che, proprio perché idonee a porre in evidenza chi ancora risulti essere l'intestatario formale del bene, potrebbero «mettere sull'avviso circa l'esistenza di un titolare formale, rispetto al quale sarebbe da mettere in dubbio la stessa veridicità dell'affermazione di avvenuta usucapione da parte del donante» (Sez.
2-civ., 25/10/2024, n. 27709, Rv. 672824 - 01). 2.3.4. Ad ogni buon conto, nella sentenza impugnata si è dato ampiamente conto di come, anche a voler prescindere dall'obbligo del notaio di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle parti venditrici in ordine alla loro titolarità di un diritto di proprietà sui fondi alienati [titolo acquisito a titolo derivativo, come sembrerebbe attestato dal rogante negli atti di cui ai capi A), B), C), D) ed E), o a titolo originario, sulla base, cioè, di un'usucapione non giudizialmente accertata, come da lui attestato nel rogito di cui al capo F], TI CO fosse, comunque, pienamente consapevole della "sicura" falsità del presupposto della proprietà dei beni alienati in capo ai pretesi venditori, ossia della totale carenza di titolarità da parte loro di qualsivoglia diritto reale sui terreni oggetto delle compravendite rogitate. Infatti, al di là della loro qualificazione formale come 27 "vendite a rischio e pericolo degli acquirenti", stando alle prove raccolte (come passate in rassegna nel punto 1.1. della presente motivazione, sotto il 'Considerato in diritto', cui si fa integrale e recettizio rinvio), i negozi di trasferimento immobiliare rogati dal ricorrente non erano riconducibili allo schema negoziale di cui all'art. 1488, secondo comma, cod. civ., caratterizzato dall'incertezza circa l'esistenza del diritto da trasferire in capo all'alienante e dall'assunzione convenzionale del relativo rischio in capo all'acquirente, bensì integravano vere e proprie ipotesi di "vendita a non domino", concluse nella piena e condivisa certezza, sia da parte dei contraenti che dello stesso pubblico ufficiale rogante, che i beni alienati non appartenevano ai venditori. 2.4. Vanno parimenti disattesi, perché infondati, il settimo motivo del ricorso principale e il quarto dei motivi nuovi a firma dell'Avvocato Valerio Vancheri, che, sotto l'egida del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, articolano censure in punto di conferma della responsabilità civile del ricorrente discendente dai fatti di cui ai capi A), B), C), D), E) ed F) e G.3). 2.4.1. La responsabilità civile nei confronti dei terzi proprietari cartolari dei fondi, oggetto dei rogiti stipulati dal notaio TI CO, è tipo extracontrattuale. In tal senso si è espressa la giurisprudenza civile di legittimità, affermando che «Ai sensi degli artt. 27 e 28 della I. n. 89 del 1913 (I.notarile), il notaio è obbligato a prestare il suo ministero e, dunque, tenuto a rogare gli atti che gli vengono richiesti col solo divieto inerente agli atti nulli, ma non può comunque rogare l'atto richiesto se è consapevole che esso, benché non nullo, è potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a terzi, perché le citate disposizioni, dettate eminentemente a fini disciplinari e deontologici, non esimono il professionista dal generale dovere di "neminem laedere"e, cioè, di astensione da comportamenti produttivi di danni» (Sez.
3-civ., 09/01/2025, n. 486, Rv. 673203 - 02). Nel caso di specie, non v'è dubbio che tale generale dovere sia stato violato e che, per effetto di tale violazione, si sia verificato un danno, almeno potenziale, per le posizioni soggettive degli intestatari formali dei terreni compravenduti. Infatti, giusta tutto quanto già evidenziato nei punti 1.1. e 2.3. che precedono (cui si fa integrale e recettizio rinvio), il notaio, una volta avvertito delle plurime e gravi anomalie presentate dagli atti di compravendita "a rischio e pericolo del compratore" che gli si era chiesto di rogare (cfr. pag. 35 e 36 della sentenza impugnata), si sarebbe dovuto rifiutare di stipularli: procedendo, invece, nel senso 28 voluto da NI NE, classe 1969, ha agito in violazione del generale dovere di astensione da comportamenti produttivi di danni a terzi. Un professionista del suo calibro, in effetti, non avrebbe potuto non prefigurarsi le conseguenze per i terzi derivanti da quei negozi: infatti, al di là dell'assenza di efficacia traslativa degli atti pubblici stipulati, con essi il notaio CO aveva consapevolmente e volontariamente fornito agli acquirenti un titolo per entrare nel legittimo possesso dei terreni (cfr. pag. 42 della sentenza impugnata), per il cui recupero coloro che ne erano i titolari formali avevano dovuto agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità dei contratti (così, LO OD, TO TA e OJ) o per riacquistarne il possesso (così, Grazia Del Popolo). Proprietari formali che, comunque, al di là di eventuali cause civili, si erano trovati esposti a plurimi, consistenti, pregiudizi: ad esempio, LO OD, al pregiudizio di non potere vendere alcuni terreni per effetto delle risultanze delle visure catastali a seguito della stipula di quegli atti pubblici;
i IU (i quali, peraltro, si erano trovati esposti ad un incremento delle prepotenze già subite dai NE) a quello di non potere avanzare richiesta di contributi AGEA;
il Comune di TI a non potere portare avanti un progetto comunitario sulle particelle demaniali costituenti oggetto dell'atto pubblico di cui al capo B) e della nota di rettifica di cui al capo G.3) (cfr. pag. 61 della sentenza impugnata). 2.4.2. Così inquadrato il problema sostanziale della responsabilità civile del ricorrente nei confronti delle parti civili costituite, i rilievi di ordine processuale relativi alla loro legittimazione e al loro interesse ad agire, nonché relativi al difetto di prova in ordine al pregiudizio da quelle effettivamente subito, devono essere respinti per le ragioni di seguito distese. Quanto alla violazione del principio della domanda e del difetto d'interesse ad agire vale il principio secondo cui «La responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, e tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato» (Sez. 6, n. 11295 del 02/12/2014, dep. 2015, Vignati, Rv. 263170 - 01). Il che è ciò di cui ha dato atto la Corte territoriale, laddove ha affermato - come già, dianzi, ricordato - che i titolari cartolari dei fondi oggetto delle compravendite a rogito del Notaio CO subirono per effetto di essi il pregiudizio di dovere intentare numerosi giudizi civili al fine della tutela dei rispettivi diritti oltre alle altre 29 situazioni di pregiudizio enumerate dettagliatamente nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 60 e 61). Quanto alla prova dei suddetti pregiudizi deve ribadirsi che «Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente» (Sez. 1, n. 51160 del 31/10/2023, Mandolini, Rv. 285612 - 01; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997 - 21; Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Ionata, Rv. 279625 - 01): si è, infatti, chiarito che la condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile «costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione» (Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, NA e altri, Rv. 270386 - 01). 3. Infondati sono il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale e il primo dei motivi nuovi a firma dell'Avvocato Valerio Vancheri, nonché il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo del ricorso principale e i due motivi nuovi a firma dell'Avvocato Alessandro DI, che articolano, tutti, censure riferite ai reati di cui ai capi G.1) e G.2). 3.1. Vanno disattesi il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale e il terzo motivo nuovo a firma dell'Avvocato Valerio Vancheri, nonché l'undicesimo e il dodicesimo motivo del ricorso principale e il primo motivo nuovo a firma dell'Avvocato Alessandro DI, che formulano rilievi in punto di prova dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo dei reati di cui all'art. 478, primo e secondo comma, cod. pen., contestati all'imputato. 3.1.1. L'undicesimo motivo del ricorso principale a firma dell'Avvocato DI, che dubita della stessa esistenza dell'oggetto materiale dei reati di cui ai capi G.1) e G.2) - perché non sarebbe stato chiarito quando e a chi fossero state rilasciate le due copie autentiche dell'atto pubblico rogato dal notaio CO in data 20 dicembre 2012, avente ad oggetto il negozio di compravendita intercorso tra CA SO e NI NE, classe 1969 - è inammissibile per aspecificità. Come già diffusamente illustrato nel punto 1.2. della presente motivazione (sotto il 'Considerato in diritto'), cui si fa, qui, integrale e recettizio rinvio, in entrambe le sentenze di merito è stato chiarito che una delle due copie 30 venne rilasciata dal notaio CO in data 22 ottobre 2015 al Notaio De Luca, in sede di ispezione straordinaria (cfr. pag. 56 della sentenza impugnata), mentre l'altra venne rilasciata in data 9 maggio 2012 ad NI NE, classe 1969, e venne rinvenuta in suo possesso durante una perquisizione disposta a suo carico (cfr. pag. 68, ultimo capoverso della sentenza di primo grado). 3.1.2. Inammissibili per genericità e per essere affidati a censure non consentite nel giudizio di legittimità risultano il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale e il terzo motivo nuovo a firma dell'Avvocato Valerio Vancheri, nonché il dodicesimo motivo del ricorso principale e il primo motivo nuovo a firma dell'Avvocato Alessandro DI. Giusta quanto riportato della sentenza impugnata nel già integralmente e recettiziamente richiamato punto 1.2. della presente motivazione in diritto, i rilievi di incompletezza e illogicità della motivazione, per non essere stato acquisito presso l'Archivio Notarile della Provincia di Siracusa l'originale dell'atto pubblico di compravendita rogato dal notaio CO il 20 dicembre 2012 tra SO CA e NI NE e per non essere stati disposti sullo stesso accertamenti specialistici volti a verificare se, in calce ad esso ovvero a margine, fossero state apposte o meno postille a matita di esclusione delle particelle demaniali n. 69 del foglio 68 e nn. 1064, 1024 e 1015 del foglio 36, censite al Catasto del Comune di TI, sono generici, perché frutto di mancato confronto con l'argomentazione, sviluppata nella sentenza impugnata (cfr. pag. 54) e nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 71), in ordine all'assenza di un'assoluta necessità di disporre perizia sull'originale dell'atto. Si tratta, invero, di argomentazione che, in quanto esaustiva e non manifestamente illogica nell'ostensione degli apprezzamenti del giudice di merito, non può essere messa in discussione in questa sede, avuto riguardo all'insegnamento impartito dal diritto vivente, espressosi nel senso che la perizia è mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270936 - 01), di modo che il relativo provvedimento di diniego, in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto è insindacabile in cassazione se sorretto da adeguata motivazione (Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, US, Rv. 268815 - 01; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707 - 01). Manifestamente infondata è la deduzione difensiva, articolata sotto l'egida della violazione degli artt. 2700 e segg. cod. civ., secondo la quale le copie rilasciate dal notaio imputato sarebbero state da considerare copie semplici e non copie autentiche dell'atto pubblico contrassegnato da n. 10072/7553 di repertorio, perché egli, non disponendo dell'originale dell'atto, in quanto depositato presso 31 l'Archivio Notarile di Siracusa in vista dell'ispezione ordinaria biennale, non avrebbe potuto procedere alla sua collazione. La giurisprudenza civile di legittimità - correttamente richiamata nella sentenza impugnata (cfr. pag. 55) - ha, infatti, pacificamente affermato che la garanzia di certezza che deve assistere l'autenticazione delle copie impone che il pubblico ufficiale dichiari in modo espresso la conformità delle stesse all'originale, «solo così potendosi acquisire la sicurezza che sia stato presentato l'originale della scrittura e che la copia sia conforme» (Sez.
2-civ., n. 25305 del 16/10/2008, Rv. 605264 - 01; conf. Sez. L, n. 6263 del 24/06/1998, Rv. 516719 - 01). Generiche e meramente contestative della ricostruzione in fatto compiuta dai giudici di merito risultano le deduzioni difensive che prospettano, nelle condotte tenute dal notaio imputato rilasciando copie autentiche dell'atto pubblico n. 10072/7553 difformi dall'originale, l'assenza di dolo. L'allegazione secondo la quale la mancata indicazione delle particelle demaniali n. 69 del foglio 68 e nn. 1064, 1024 e 1015 del foglio 36 del Catasto del Comune di TI nelle copie dell'atto pubblico indicato sarebbe dipesa dall'errore originario commesso dal collaboratore di studio del notaio, Avvocato US, il quale, nel formare la copia informatica dell'originale dell'atto, trasmessa alla Conservatoria dei registri immobiliari per la trascrizione, aveva omesso di riprodurvi il contenuto delle postille, scritte a matita in calce all'atto, con le quali CO aveva estromesso dall'atto pubblico in originale le particelle indicate, è priva di qualsivoglia riscontro oggettivo e, anzi, trova radicale e logica smentita nelle limpide osservazioni della sentenza impugnata: ossia, in quelle che, richiamando i convergenti risultati dell'esame dell'originale dell'atto pubblico compiuto dalla polizia giudiziaria e dell'esame della sua copia autentica, estratta dall'Archivio Notarile, compiuto dalla Corte territoriale, hanno dato atto dell'assenza di tracce di aggiunte a matita vergate dal notaio rogante per estromettere dall'atto pubblico le predette particelle demaniali. Aggiunte che, in ogni caso, sarebbero state prive di valenza, essendo richiesto dall'art. 67, secondo comma, legge 89 del 1913, l'uso di inchiostro indelebile, in effetti usato dal notaio CO in altre parti dell'atto per apporvi postille (cfr. pagg. 53 - 56), di modo che non avrebbe trovato plausibile spiegazione l'uso della matita solo per estromettere le particelle demaniali indicate. Né vale a dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo del reato l'allegata circostanza dell'avere il notaio imputato effettuato la voltura catastale dei fondi trasferiti con l'atto pubblico n. 10072/7553 con 'riserva', risultando, piuttosto, dalla sentenza impugnata che nessuna voltura catastale era stata effettuata dal notaio CO 'con apposizione di riserva' e, anzi, che era stata l'Agenzia delle Entrate ad apporla (cfr. pag. 43). Ineccepibile si rivela, dunque, la motivazione censurata laddove ha spiegato le ragioni per le quali il rilascio delle due copie autentiche dell'atto pubblico n. 10072/7553, difformi dall'originale, fosse pienamente riferibile al Notaio TI CO e riconducibile alla sua scelta, consapevole e volontaria, di fare apparire come estranei all'atto pubblico di compravendita proprio quegli elementi - ossia, le particelle demaniali, inalienabili e non usucapibili - íctu ocu/i incompatibili con la validità del negozio. Priva di pregio è, infine, la doglianza di violazione del canone di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'introduzione nel disposto dell'art. 533 cod. proc. pen. di tale canone non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, deo. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 01). La regola predetta rileva, invero, in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 - 01), con la conseguenza che è inammissibile la censura che si limiti a prospettare una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 - 01). 3.2. Infondati sono il primo e il secondo motivo del ricorso principale e il primo e il secondo motivo nuovo a firma dell'Avvocato Valerio Vancheri, nonché il settimo, l'ottavo e il nono motivo del ricorso principale e il secondo motivo nuovo a firma dell'Avvocato Alessandro DI, dovendosi riconoscere la correttezza dell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui le condotta accertate, contestate al notaio imputato ai capi G.1) e G.2), integrano il delitto di falsità materiale in copie autentiche di atti pubblici fidefacenti, previsto dall'art. 478, secondo comma, cod. pen. 33 3.2.1. Le dette copie recavano, infatti, l'attestazione di conformità all'originale di un atto pubblico certamente fidefacente, tale dovendo ritenersi l'atto pubblico rogato dal notaio CO in data 20 dicembre 2012, avente ad oggetto la compravendita di beni immobili tra le parti CA SO e NI NE, classe 1969. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, infatti, ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefaciente è, oltre alla attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia, precostituito a garanzia della pubblica fede, e che sia redatto da un pubblico ufficiale autorizzato nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta per legge alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come fatti avvenuti alla sua presenza o da lui accertati o rilevati (Sez. 5, n. 7840 del 25/01/2023, Scirto, Rv. 284225 — 01; Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790 - 01): «speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale» (Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Re, Rv. 270855 — 01). Alla stregua di tali indicazioni interpretative non si può, dunque, dubitare che l'atto pubblico di compravendita di beni immobili, inscritti in pubblici registri, rogato da un notaio costituisca atto pubblico dotato di fede privilegiata: esso è, infatti, destinato ab initio alla prova, è redatto, da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice assegnatagli dalla legge e diretta alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come fatti avvenuti alla sua presenza o da lui accertati o rilevati. Pertanto, anche i rogiti stipulati dal Notaio CO e ritenuti ideologicamente falsi di cui ai capi da A) a F), tra i quali figura quello avente numero di repertorio 10072/7553 [di cui al capo B)], sono atti pubblici fidefacenti, almeno in riferimento a tutti i fatti avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti «o da lui direttamente conosciuti» (in tal senso cfr. anche pagg. 90-91 sentenza di primo grado). Occorre, dunque, riconoscere che la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati di falso ideologico in atto pubblico contestati al notaio CO ai capi A), B), C), D), E) ed F), è dipesa non dal disconoscimento della natura sostanziale di atti pubblici fidefacenti dei rogiti descritti in quelle imputazioni, ma dall'omessa espressa contestazione, in relazione al reato di cui all'art. 479 cod. pen., dell'aggravante di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen. Secondo il diritto vivente, infatti, «In tema di reato di falso in atto pubblico, 34 non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma» (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01). Soluzione, questa, il cui fondamento è stato individuato nell'esigenza, meramente processuale, di garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa dell'imputato: l'enunciazione delle circostanze aggravanti costituisce, infatti, elemento essenziale dell'accusa e non adempimento meramente formale, poiché solo una contestazione chiara e completa consente all'imputato di conoscere la reale portata dell'addebito e di orientare consapevolmente le proprie scelte difensive, in conformità ai principi costituzionali e convenzionali sul giusto processo. In questa prospettiva, è stato, dunque, escluso che possa gravare sull'imputato l'onere di ricostruire autonomamente, per via interpretativa, una qualificazione giuridica aggravata non esplicitata nel capo di imputazione, come nel caso dell'aggravante della fidefacenza dell'atto prevista dall'art. 476, secondo comma, cod. pen., che presuppone una complessa attività di valutazione giuridica circa l'efficacia fidefacente dell'atto. Donde, si è concluso nel senso che la mancata esplicitazione di tale profilo determina una lesione del diritto di difesa, poiché priva l'imputato della conoscenza preventiva della natura dell'accusa e delle più gravi conseguenze sanzionatorie, rendendo pertanto invalida la contestazione dell'aggravante e precludendone l'applicazione in sentenza. Sulla base di tale decisivo rilievo vanno, dunque, disattese le deduzioni difensive secondo le quali la mancata considerazione dell'aggravante citata fosse da interpretare come un implicito riconoscimento della natura non fidefacente dei detti rogiti e, in quanto tale, precludesse — pena la violazione del cd. "giudicato interno" - la possibilità di ritenere la fidefacenza dell'atto pubblico [quello di cui al capo B)] dal quale risultavano estratte le copie autentiche di cui ai capi G.1) e G.2), rispetto ai quali era stata correttamente contestata, invece, l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 478 cod. pen., riferita cioè al rilascio di una copia, diversa dall'originale, di un atto pubblico, o parte di esso, facente fede fino a querela di falso. 3.2.2. Né è possibile sostenere che il ricadere della difformità sul contenuto del negozio di compravendita oggetto di rogito con atto n. 10072/7553, ossia, su particelle demaniali, presenti nell'originale ed espunte dalle copie, riguardasse una parte dell'atto non facente fede fino a querela di falso. Tali particelle, infatti, /5 35 integravano l'oggetto del rogito, come desumibile dall'art. 51 legge 89 del 1913, che, come anticipato, fa obbligo al notaio di «designare con precisione» nell'atto pubblico rogato le cose che ne formano oggetto «in modo da non potersi scambiare con altre», con l'indicazione «quando l'atto riguarda beni immobili [....] per quanto sia possibile [...] della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censurate, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identità degli immobili stessi» (art. 51, sesto comma), nonché con «l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto» (art. 51, settimo comma), esse rappresentando, sia pure per il tramite del loro riferimento catastale, estensioni di terreno realmente esistenti ed appartenenti al demanio, come tali assolutamente non commerciabili. Sicché, il notaio, nel dare atto che i fondi, trasferiti da CA SO ad NI NE, classe 1969, erano "franchi e liberi da pesi ed altri diritti di terzi", ancorché ciò non potesse risultare dalla documentazione acquisita (visure ipotecarie e catastali), trattandosi di beni di proprietà del Comune di TI, aveva reso un'attestazione suscettibile di fare fede fino a querela di falso;
attestazione che aveva esplicato i suoi effetti anche nei confronti dei terzi, dal momento che l'atto pubblico di trasferimento comprensivo di quelle particelle era stato regolarmente trascritto nei pubblici registri immobiliari e solo a distanza di circa un anno il notaio CO ne aveva chiesto la rettifica mediante la loro espunzione. 4. Inammissibili sono, infine, il decimo e il tredicesimo motivo del ricorso principale a firma dell'Avvocato Alessandro DI, che eccepiscono la reformatio in pejus della sentenza di primo grado con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Premesso che con i motivi di appello l'imputato non si era doluto del fatto che, nella sentenza di primo grado, reato più grave fosse stato ritenuto quello di cui al capo F), relativo a fattispecie di falso ideologico in atto pubblico non aggravata ai sensi dell'art. 476, secondo comma, cod. pen., piuttosto che uno dei reati di cui ai capi G.1) o G.2), relativi a fattispecie di rilascio di copia autentica di atto pubblico aggravata ai sensi dell'art. 478, secondo comma, cod. pen., di modo che la questione non può più essere rimessa in discussione con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., l'eccepita reformatio in pejus va, comunque, disattesa in applicazione del principio di diritto secondo cui «Non viola il divieto di "reformatio in pejus" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la 36 qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore» (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01). 5. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente deve essere, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili rappresentate dall'Avv. Luca Santi IC, che si liquidano in complessivi euro cinquemila;
dall'Avv. AN Grimaldi, che si liquidano in complessivi euro tremila settecento;
dall'Avv. Cristina Calì, che si liquidano in complessivi euro seimila;
dall'Avv. Santi Terranova, che si liquidano in complessivi euro dodicimila;
dall'Avv. Caterina Marangia, che si liquidano in complessivi euro tremilasettecento;
dall'Avv. Patrizio Alecce, che si liquidano in complessivi euro tremila settecento, oltre, per tutti, accessori di legge. Il ricorrente deve essere, ancora, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IR AL, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili rappresentate dall'Avv. Luca Santi IC, che liquida in complessivi euro cinquemila;
dall'Avv. AN Grimaldi, che liquida in complessivi euro tremila settecento;
dall'Avv. Cristina Cali, che liquida in complessivi euro seimila;
dall'Avv. Santi Terranova, che liquida in complessivi euro dodicimila;
dall'Avv. Caterina Marangia, che liquida in complessivi euro tremila settecento;
dall'Avv. Patrizio Alecce, che liquida in complessivi euro tremila settecento, oltre, per tutti, accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile IR AL, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. 37 Così è deciso, 09/02/2026