Sentenza 26 aprile 2012
Massime • 2
In tema di falso documentale, anche nell'atto dispositivo é configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte descrittiva in essa contenuta e, più precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una situazione costituente il presupposto indispensabile, anche se implicito, del compimento dell'atto. Ne consegue che rivestono rilevanza penale le false dichiarazioni - in sede di rogito notarile - del legale rappresentante di una società in ordine alla proprietà del bene ceduto, in quanto la titolarità della proprietà costituisce presupposto indefettibile del trasferimento e quindi dell'esplicarsi della funzione stessa del rogito.
In tema di falso documentale, nel caso di falsa dichiarazione, in sede di rogito notarile, del venditore in ordine alla proprietà del bene, è configurabile in capo al notaio (salvo ogni accertamento in ordine all'elemento soggettivo), la responsabilità penale a titolo di concorso per omesso impedimento della falsa e rilevante dichiarazione del venditore, considerata la posizione di garanzia rivestita dal notaio, la cui prestazione d'opera, in virtù dell'art. 47 della legge notarile, non si riduce al mero accertamento della volontà delle parti ma si estende alle attività preparatorie e successive, onde assicurare la certezza dell'atto da rogare e il conseguimento dello scopo tipico, di guisa che la prestazione di detto pubblico ufficiale - quale garante e interprete della validità delle scelte negoziali delle parti - riveste una funzione non solo di mezzi ma anche di risultato. Ne consegue che, in tal caso, per il pubblico ufficiale viene ad integrarsi l'ipotesi criminosa di cui all'art. 479 cod. pen. e che il mutamento del titolo opera ex art. 117 cod. pen. anche per il privato.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2012, n. 24972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24972 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 26/04/2012
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 474
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 7130/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI SS N. IL 06/08/1946;
2) FL LI N. IL 13/03/1949 C/;
3) RA VA N. IL 24/05/1967 C/;
avverso la sentenza n. 75/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MESSINA, del 31/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
sentite le conclusioni del P.G. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Cavarretta M. in sost. avv. Marco Franco per FL;
RA delle aree relative ai posti auto, essendo solo finalizzato ad una miglior precisazione della volontà delle parti manifestata nell'atto di acquisto della società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Va in primo luogo sgombrato il campo dall'assunto del PG d'udienza secondo cui il ricorso della parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere, sarebbe proponibile ai soli effetti civili. Risponde infatti ad indirizzo delle sezioni unite di questa corte (Cass. Sez. U 25695/2008), che il ricorso della parte civile avverso tale tipo di sentenza è proposto, dopo le modifiche all'art. 428 cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, esclusivamente agli effetti penali, con la conseguenza, tra l'altro, che, in caso di annullamento con rinvio, gli atti vanno trasmessi al tribunale cui appartiene il Gip che ha emesso la sentenza impugnata.
2. Ciò premesso, non può condividersi l'affermazione del giudice a quo secondo cui la funzione dell'atto pubblico di compravendita sarebbe unicamente quella di provare l'avvenuta libera manifestazione di volontà dei contraenti, e non anche quella di provare la verità di tali manifestazioni e la giuridica disponibilità da parte del venditore del bene che egli dichiara di cedere.
2.1 Tale assunto si presenta in netto contrasto, come puntualmente evidenziato in ricorso, con l'orientamento di questa corte a sezioni unite (Cass. Sez. U, 7827/1995; Cass. Sez. U, 35488/2007), seguiti da conformi decisioni a sezioni singole (Cass. 2043/1997; Cass. 12305/2000), secondo cui anche nell'atto dispositivo - che consiste in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto - è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte descrittiva in esso contenuta e, più precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una situazione costituente il presupposto indispensabile, anche se implicito, del compimento dell'atto.
2.2 In linea con questo insegnamento si pone anche la decisione di legittimità che - con specifico riferimento alla falsa dichiarazione del privato, parte contraente di una compravendita immobiliare, in ordine alla conformità dell'immobile alla concessione edilizia (falsità nella fattispecie ignorata dal notaio rogante) -, ha ritenuto integrato il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 cod. pen., così confermando che l'atto è destinato a provare la verità anche del presupposto indispensabile di esso, rappresentato in quel caso dalla corrispondenza dell'immobile agli estremi della concessione (Cass. 35999/2008).
2.3 Alla luce di quanto enunciato, deve riconoscersi che nella sentenza impugnata, erroneamente è stata esclusa, in considerazione della funzione dell'atto stipulato, la rilevanza penale delle false dichiarazioni di proprietà in capo alla EL RA, operate dal legale rappresentante di quest'ultima: in tal modo, si è omesso di considerare che la titolarità della proprietà costituisce presupposto indefettibile del trasferimento e quindi dell'esplicarsi della funzione stessa dei rogiti.
3. D'altro canto, e con precipuo riguardo alla figura del notaio, occorre valutare la posizione di garanzia che al medesimo viene attribuita dalla giurisprudenza civile di questa Corte (fra le molte:
Cass. 264/2006; Cass. 24733/2007), la quale ha puntualizzato come la prestazione d'opera professionale del notaio, in base al novellato art. 47 della legge notarile, non si riduca al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estenda alle attività preparatorie e successive, onde sia assicurata la certezza dell'atto da rogare e in particolare la sua attitudine a garantire il conseguimento dello scopo tipico;
in siffatta ottica è stata attribuita, alla prestazione di detto pubblico ufficiale - quale interprete e garante della validità delle scelte negoziali delle parti - una funzione non solo di mezzi, ma anche di risultato (Cass. 15726/2010; Cass. 24867/2010).
3.1 La posizione del notaio, quale sopra evidenziata, può dunque comportare (salvo, ovviamente, ogni debito accertamento in ordine al dato psicologico) la configurabilità in capo al predetto di responsabilità penale a titolo di concorso per omesso impedimento della falsa - e, come si è detto, rilevante - dichiarazione del venditore, con le ulteriori conseguenze che per il pubblico ufficiale il fatto verrebbe a integrare l'ipotesi criminosa di cui all'art. 479 cod. pen. e che il mutamento del titolo opererebbe, ex art. 117 cod. pen., anche per il privato.
4. Per quanto concerne il caso concreto, dal provvedimento impugnato sembra emergere a carico del notaio rogante (in contrasto con quanto sostenuto nella memoria presentata nell'interesse dell'imputato FL IL) non solo mancata verifica sulla effettiva titolarità dei beni, oggetto della compravendita, in capo alla società venditrice, ma addirittura consapevolezza del contrario (ossia della non titolarità): infatti il Gup ha evidenziato l'inoltro ad opera del professionista, alla parte civile Donati, del fax con il quale si invitavano le parti a regolarizzare la situazione proprio sotto tale profilo, attraverso una modifica dell'originario atto di compravendita, come da significativa intitolazione dell'oggetto del documento ("Modifiche da apportare all'atto notaio Laurino").
5. In conclusione la sentenza del Gup si palesa censurabile con riguardo sia alla posizione del privato, che a quella del notaio:
essa, pertanto, deve essere annullata con rinvio al giudice a quo, il quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, si dovrà uniformare ai principi di cui sopra.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012