Articolo 1488 del Codice civile
Articolo 1487Articolo 1489
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19 aprile 1942
Art. 1488.

(Effetti dell'esclusione della garanzia).

Quando e' esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore puo' pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.

Il venditore e' esente anche da quest'obbligo quando la vendita e' stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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