Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2025, n. 486
CASS
Sentenza 9 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 8 novembre 2024, con numero di registro generale 7035/2023. Le parti in causa sono una ricorrente, che ha chiesto il risarcimento dei danni per la cancellazione di un'ipoteca, e due controricorrenti, tra cui una banca e un notaio. La ricorrente sosteneva che la cancellazione dell'ipoteca, avvenuta senza il suo consenso, fosse illegittima e chiedeva il risarcimento per i danni subiti. La banca, dal canto suo, sosteneva di aver rinunciato alla garanzia ipotecaria e che la ricorrente non avesse titolo per rivendicare diritti sull'immobile.

La Corte ha accolto i motivi di ricorso relativi all'inefficacia della cancellazione dell'ipoteca, affermando che l'annotazione ex art. 2843 c.c. conferisce diritti di garanzia, e che la cancellazione non può avvenire senza il consenso del titolare del diritto. Ha inoltre ritenuto che la responsabilità del notaio non fosse esclusa, poiché la sua condotta, pur in adempimento di un incarico, poteva aver causato danni alla ricorrente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, che dovrà riesaminare la questione alla luce dei principi stabiliti dalla Cassazione.

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Massime3

L'annotazione della cessione del vincolo dell'ipoteca su un immobile, eseguita ai sensi dell'art. 2843 c.c., ha effetto costitutivo, al pari dell'iscrizione ipotecaria a cui accede, sicché il diritto del cessionario esiste in quanto risultante dai registri immobiliari; ne consegue che, da un lato, una volta annotata formalmente la vicenda traslativa, il cessionario, è da considerare a tutti gli effetti titolare del diritto reale di garanzia - a prescindere dalle vicende sottostanti e dalla stessa coerenza di una simile risultanza con il titolo di provenienza - e, dall'altro, che gli effetti dell'annotazione, se indebitamente eseguita, possono essere annullati soltanto con una pronuncia giudiziale e all'esito di una congruente domanda della parte interessata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - in relazione ad una domanda di risarcimento del danno conseguente all'illegittima cancellazione dell'ipoteca compiuta senza il consenso del cessionario, il quale dai RR.II. ne risultava titolare - aveva negato la responsabilità del notaio rogante e affermato che la garanzia non era stata oggetto del negozio di cessione, così obliterando gli effetti dell'annotazione ex art. 2843 c.c., ricondotta ad un generico "errore formale").

In tema di cessione del credito, il disposto dell'art. 1263 c.c. - secondo cui il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie reali e personali e con gli altri accessori - non esprime una norma inderogabile: di conseguenza, resta nella piena disponibilità delle parti definire gli inerenti rapporti ed è in facoltà del creditore cedente trasferire il diritto di credito separatamente dal diritto di garanzia, il quale, se costituito da ipoteca, comunque si estingue (ex art. 2878, n. 3, c.c.), non essendo configurabile un diritto ipotecario "astratto" e, cioè, scollegato dal credito garantito (non più esistente in capo al cedente per effetto della cessione).

Ai sensi degli artt. 27 e 28 della l. n. 89 del 1913 (l.notarile), il notaio è obbligato a prestare il suo ministero e, dunque, tenuto a rogare gli atti che gli vengono richiesti col solo divieto inerente agli atti nulli, ma non può comunque rogare l'atto richiesto se è consapevole che esso, benché non nullo, è potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a terzi, perché le citate disposizioni, dettate eminentemente a fini disciplinari e deontologici, non esimono il professionista dal generale dovere di "neminem laedere" e, cioè, di astensione da comportamenti produttivi di danni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, sul presupposto del divieto di rifiutare il ministero, aveva escluso la responsabilità extracontrattuale di un notaio, il quale - pur consapevole della carenza di legittimazione del richiedente ex art. 2882 c.c. - aveva rogato un atto di restrizione di una formalità ipotecaria e curato i conseguenti adempimenti pubblicitari, così arrecando un pregiudizio al titolare della garanzia, cancellata senza il suo consenso).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2025, n. 486
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 486
Data del deposito : 9 gennaio 2025

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