Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 novembre 1969 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 aprile 1982 |
Commentari • 36
- 1. Case mobili da iscrivere in catasto entro il 15.12.2025Mogorovich Dott. Sergio · https://www.fiscoetasse.com/ · 21 agosto 2025 · 1
L'art. 14, comma 5, del d.l. 30.6.2025, n. 95, ha prorogato dal 15.6.2025 al 15.12.2025 il termine entro il quale gli intestatari delle strutture ricettive all'aperto, cioè i campeggi, devono presentare gli atti di aggiornamento catastale per le c.d. “case mobili”. L'art. 7-quinquies del d.l. 9.8.2024, n. 113, ha stabilito la regola dell'irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, normativa, che entra in vigore il giorno 1.1.2025, e che si applica per gli intestatari catastali che possiedono o utilizzano le strutture ricettive all'aperto. 1) L'irrilevanza catastale Gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in …
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Giurisprudenza • 172
- 1. Trib. Alessandria, sentenza 20/02/2025, n. 54Provvedimento: R. G. N. 2674/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella DRAGOTTO Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di I grado al n. 2674/2024 RG. VG. promossa da Parte_1 , codice fiscale C.F._1 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO RUGGIERO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata; ricorrente e Controparte_1 , codice fiscale C.F._2 , nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO RUGGIERO, presso il cui …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano)
L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a provvedere alla sostituzione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano con nuovi atti idonei alla elaborazione meccanografica.
Il tipo, la forma e le caratteristiche dei nuovi atti saranno approvati con decreto del Ministro per le finanze. - Art. 2. (Voltura dei beni iscritti nel catasto terreni)
Agli articoli 55, 56, 57 e 57-bis del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 , variati con la legge 17 agosto 1941, n. 1043 , sono apportate le modificazioni ed aggiunte di cui agli articoli seguenti. - Art. 3. (Domande di voltura dei beni iscritti nel catasto terreni)
L'articolo 55 e' modificato come segue:
"Le domande di voltura devono essere compilate, da chi ne ha l'obbligo, unitamente alle note di voltura specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza dei trasferimenti oggetto di tali domande, sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione.
Il modulo a stampa deve essere richiesto all'Ufficio tecnico erariale ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette i quali provvederanno al contestuale rilascio del certificato catastale dal quale risulti la ditta cui in catasto e' iscritto ciascun immobile da volturare e tutti i dati catastali che lo distinguono.
Il certificato catastale e' rilasciato in esenzione dai diritti catastali, fermo restando il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali.
Le domande di voltura, comprendenti anche le relative note di voltura, devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione, da parte dell'Ufficio del registro e delle successioni, degli atti civili o giudiziali, o della denuncia di successione, relativi ai beni oggetto di trasferimento.
L'obbligo della presentazione delle domande di voltura e della compilazione delle relative note di voltura incombe alle persone che, per le disposizioni contenute nelle leggi di registro e sulle successioni, hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziali o della denuncia di successione, nonche' del pagamento delle relative imposte.
Alla domanda di voltura, da assoggettare all'imposta di bollo, vanno allegati:
a) la copia o estratto, in carta libera, degli atti civili o giudiziali, o della denuncia di trasferimento in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione;
b) il tipo di frazionamento di cui al seguente articolo 57, quando il trasferimento riguarda particelle frazionate;
e, qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, la domanda di voltura deve contenere:
c) un elenco degli atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, completo degli estremi di rogito e di registrazione;
d) la cronistoria dei passaggi intermedi, quando non siano mai stati posti in essere gli atti relativi ai medesimi passaggi; essa deve risultare da una dichiarazione della parte nel cui interesse viene chiesta la voltura, autenticata dal notaio, o da atto notorio nel caso di domanda di voltura dipendenti da successioni.
Il documento di cui alla lettera a) deve recare in calce apposita attestazione dell'Ufficio del registro e delle successioni, indicante la data e gli altri estremi dell'avvenuta registrazione, nonche' gli estremi dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali.
Per il documento di cui alla lettera b) valgono le norme del seguente articolo 57.
Nel caso in cui la nota di voltura viene compilata sulla scorta della cronistoria dei passaggi intermedi di cui alla lettera d), l'Ufficio tecnico erariale:
fa constare negli atti del catasto che la esecuzione della voltura avviene con annotazione di riserva e cioe' ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto;
notifica l'eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato".