Art. 67.
Il notaro, finche' risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati ((, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui all'articolo 62-bis))
Egli non puo' permettere l'ispezione ne' la lettura, ne' dar copia degli atti di ultima volonta', e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.
Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all' articolo 777 del Codice civile e 62 della presente legge, la facolta' di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito.
Il notaro, finche' risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati ((, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui all'articolo 62-bis))
Egli non puo' permettere l'ispezione ne' la lettura, ne' dar copia degli atti di ultima volonta', e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.
Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all' articolo 777 del Codice civile e 62 della presente legge, la facolta' di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito.