Articolo 67 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 76Articolo 81
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22 marzo 1913
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3 agosto 2010
Art. 67.

Il notaro, finche' risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati ((, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui all'articolo 62-bis))

Egli non puo' permettere l'ispezione ne' la lettura, ne' dar copia degli atti di ultima volonta', e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all' articolo 777 del Codice civile e 62 della presente legge, la facolta' di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito.
Entrata in vigore il 3 agosto 2010
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