Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2014, n. 18478
CASS
Sentenza 1 settembre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto di cui agli artt. 208 cod. proc. civ. e 104 disp. att. cod. proc. civ., valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per la sua mancata comparizione all'udienza fissata, ovvero per l'omessa citazione degli stessi, esulando dai poteri della Corte di cassazione accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il decesso di quello, tra i due difensori costituiti, che operava nella sede ove si era svolto il giudizio, giustificasse la mancata citazione dei testi, e l'omessa comparizione all'udienza fissata per l'incombente istruttorio).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2014, n. 18478
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18478
    Data del deposito : 1 settembre 2014

    Testo completo