Sentenza 1 settembre 2014
Massime • 1
Spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto di cui agli artt. 208 cod. proc. civ. e 104 disp. att. cod. proc. civ., valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per la sua mancata comparizione all'udienza fissata, ovvero per l'omessa citazione degli stessi, esulando dai poteri della Corte di cassazione accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il decesso di quello, tra i due difensori costituiti, che operava nella sede ove si era svolto il giudizio, giustificasse la mancata citazione dei testi, e l'omessa comparizione all'udienza fissata per l'incombente istruttorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2014, n. 18478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18478 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
Dott. LORITO Matilde - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25244-2009 proposto da:
MAGAZZINI GENERALI SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. C.F. 03943580823, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO UGONIO 3, presso lo studio dell'avvocato VALENZI LUIGI ISABELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato FERRARO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.CI. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CALIULO LUIGI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
SERIT SICILIA S.P.A. (già MONTEPASCHI SE.RI.T. S P A);
- intimata -
avverso la sentenza n. 1717/2008 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/11/2008 r.g.n. 1332/2005 + 2;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l'Avvocato FERRARO GIUSEPPE;
udito l'Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 19.11.08 la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza n. 1221/04 del Tribunale di Palermo che aveva rigettato l'opposizione proposta da Magazzini Generali Soc. Coop. a r.l. contro una cartella esattoriale con cui l'istituto previdenziale aveva esercitato la propria pretesa creditoria per indebiti sgravi contributivi invocati dalla società e, in parziale riforma della sentenza n. 1222/04 dello stesso Tribunale (gli appelli contro tali sentenze erano stati riuniti), condannava la società predetta a pagare all'INPS altre differenze contributive relative a personale dipendente per cui erano stati indebitamente applicati sgravi ex lege n. 1089 del 1968, mentre per altre differenze rigettava la pretesa dell'istituto previdenziale.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre Magazzini Generali Soc. Coop. a r.l. affidandosi a dieci motivi.
L'INPS, in proprio e quale mandataria della S.C.C.I - Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, resiste con controricorso. SERIT Sicilia S.p.A. - anche nei confronti della quale si sono celebrati i gradi di merito - è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c., u.c., prima parte e art. 167 c.p.c., comma 1 per avere la Corte territoriale deciso solo in base ai documenti in atti circa l'esistenza dei requisiti per il godimento degli sgravi contributivi ex lege n. 1089 del 1968, nonostante che il tipo di attività della società ricorrente, descritto nell'atto introduttivo del giudizio, non fosse stato contestato dall'INPS. Analoga doglianza viene fatta valere anche con il sesto motivo, sotto forma di violazione e falsa applicazione della L. n. 48 del 1988, art. 3, comma 4 e del D.P.R. n. 602 del 1970, art. 1 e segg. in riferimento all'art. 416 c.p.c., u.c., prima parte e art. 167 c.p.c., comma 1, relativamente alla mancata contestazione da parte dell'INPS
dell'attività svolta dai soci della ricorrente ai fini del riconoscimento degli sgravi contributivi.
I due motivi - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - vanno disattesi.
È pur vero che il sistema di preclusioni su cui si fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto (v. in tal senso Cass.
5.3.03 n. 3245). Ma nel caso di specie è dirimente il rilievo che la società ricorrente non ha neppure allegato o trascritto - così violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - le difese svolte in primo grado dall'INPS per dimostrare la asserita non contestazione da parte dell'istituto previdenziale. Inoltre, proprio in base a quanto dedotto dalla ricorrente la sua attività risulta di natura commerciale (v. infra) e sulla valutazione come commerciale od industriale della natura d'una data attività economica non si da neppure problema di applicazione del principio di non contestazione, pur sempre limitato ai fatti storici e non estensibile alle relative qualificazioni giuridiche.
2- Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta violazione falsa applicazione dell'art. 208 c.p.c. per essere stata dichiarata decaduta dalla prova nonostante che la mancata intimazione dei testi ammessi per l'udienza dell'8.7.08 dipendesse unicamente dall'improvviso decesso dell'avv. D'Angelo Tommaso, corrispondente su Palermo dell'avv. Giuseppe Ferraro del Foro di Caltanissetta, difensore della Magazzini Generali Soc. Coop. a r.l., evento a cagione del quale l'avv. Ferraro non aveva potuto avere tempestiva notizia dell'udienza (alla quale non era comparso nessuno per la Magazzini Generali Soc. Coop. a r.l.).
Analoga doglianza viene svolta con il terzo motivo (erroneamente rubricato come secondo, in ricorso) sotto forma di violazione falsa applicazione dell'art. 104 disp. att. c.p.c. e con il quarto motivo sotto forma di vizio di motivazione.
Tali motivi - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono infondati.
Premesso che la decadenza di cui agli artt. 104 disp. att. c.p.c. e art. 208 c.p.c. può essere impedita se la mancata intimazione dei testi sia, rispettivamente, giustificata o derivante da causa non imputabile alla parte, è appena il caso di ricordare che per costante giurisprudenza di questa S.C. - "cui va data continuità - spetta esclusivamente al giudice del merito valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per sua mancata comparizione all'udienza in proposito fissata ovvero per omessa citazione degli stessi, esulando dai poteri della Corte di cassazione accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente (cfr. Cass. n. 14098/06; Cass. n. 5119/90;
Cass. n. 2745/79). Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto - con motivazione immune da vizi logici o giuridici - che il decesso dell'avv. D'Angelo non giustificasse la mancata intimazione dei testi da parte dell'altro difensore, avv. Ferraro.
Si aggiunga che per "causa non imputabile" deve intendersi un evento esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore e non anche un mero difetto di organizzazione (cfr. Cass. n. 15908/06). Nel caso di specie, se è certamente estranea a qualsiasi controllo la morte di uno dei due procuratori costituiti, non altrettanto può dirsi riguardo alla mancata verifica dell'esito dell'udienza dell'8.7.08 da parte dell'altro difensore, non avendone avuta notizia dal collega deceduto.
3- Con il quinto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della L. n. 1089 del 1968, art. 18 e artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui la gravata pronuncia ha negato natura industriale all'attività svolta dalla società ricorrente, nonostante che essa non sia qualificabile come meramente commerciale, consistendo non già nella semplice ricezione di merce e nella successiva sua consegna, ma in un unico servizio composto da operazioni di carico e/o scarico della merce, nell'inventario della stessa, nel suo stoccaggio nei magazzini o nei silos in attesa del ritiro, nella pesatura a fini di controllo e in una ulteriore in caso di richiesta di consegne parziali, nonché nel ricarico della merce al momento del ritiro, anche parziale, previo controllo delle quantità. Il motivo è infondato.
Come questa S.C. ha già avuto modo di statuire, per stabilire se un'impresa abbia o meno carattere industriale ai fini dell'applicabilità degli sgravi contributivi previsti dal D.L. 30 agosto 1968, n. 918, art. 18 convertito in L. 25 ottobre 1968, n. 1089, occorre far riferimento ai criteri generali contenuti nell'art. 2195 c.c., atteso che la suddetta disciplina speciale non detta al riguardo un proprio criterio, ne' rinvia ad altre specifiche disposizioni.
Ai sensi dell'art. 2195 c.c. sono da comprendere nel settore industriale le attività dirette alla produzione di beni o servizi mediante realizzazione di un risultato economico nuovo ottenuto utilizzando, elaborando e trasformando i fattori produttivi. È pur vero che la natura industriale di un'impresa può riscontrarsi anche in ipotesi di semplice trattamento della materia prima operato nell'esercizio di un'attività economica organizzata, senza che sia necessario che la materia stessa subisca modificazioni nelle sue proprietà intrinseche, quando risulti prevalente sotto il duplice profilo economico e funzionale il momento della trasformazione della materia prima e della produzione di servizi, preordinati alla commercializzazione di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con caratteristiche diverse da quelle del bene originario: è questo il caso - ad esempio - dell'assemblaggio di componenti di prodotto già da altri realizzate (cfr. Cass. n. 6383/11). Ma non è il caso - invece - del mero spostamento topico-temporale della merce, che non modifica in alcun modo le caratteristiche del bene o di talune sue componenti.
Pertanto, i suddetti sgravi non spettano alle imprese che svolgono l'attività di ricezione, deposito e consegna di merce e, dunque, di mera intermediazione (espressamente in questi termini v., da ultimo, Cass.
8.3.12 n. 3643; cfr. altresì Cass. 12.8.96 n. 7484). Questa, infatti, essendo caratterizzata dall'intermediazione tra cliente e vettore a fini di trasmissione della merce, è attività commerciale e non industriale, che non muta natura sol perché le operazioni di cui necessita abbiano maggiore o minore grado di complessità.
4- Con il settimo motivo si lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, da parte dei giudici di merito, sull'eccezione relativo al condono previdenziale con cui la società aveva regolarizzato la propria esposizione debitoria relativa ai contributi dovuti fino a tutto il 31.12.96, così come la sua posizione circa le somme aggiuntive relative al mese di aprile 1998.
Il motivo è inammissibile perché non autosufficiente, non avendo la ricorrente indicato ne' trascritto l'atto in cui assume di aver sollevato (e coltivato) l'eccezione relativa al condono previdenziale e alle somme aggiuntive relative al mese di aprile 1998. 5- Con l'ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. nella parte in cui l'impugnata sentenza non ha confermato l'esistenza del giudicato derivante dal rilievo che, con il saldo chiesto dall'INPS in sede di precedenti ricorsi in via monitoria, l'istituto aveva logicamente ed implicitamente riconosciuto gli sgravi contributivi invocati dalla società.
Il motivo è inammissibile perché generico, giacché non confuta con specifiche argomentazioni le - peraltro corrette - ragioni svolte dalla decisione impugnata, secondo cui l'INPS aveva azionato in via monitoria soltanto i crediti supportati da un titolo idoneo ad attivare la procedura di cui all'art. 633 c.p.c. e segg.. Ciò di per sè non importa affatto - contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente - un implicito riconoscimento del diritto della Magazzini Generali Soc. Coop. a r.l. agli sgravi contributivi, demandandone l'INPS il recupero ad un momento successivo (come poi avvenuto) e non potendo rientrare fra il "deducibile" coperto da giudicato i crediti per sgravi illegittimamente pretesi dalla società, per i quali vi era bisogno di altra e diversa certificazione da parte del direttore della competente sede dell'istituto previdenziale.
6- Con il nono motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado in tema di sanzioni, che nella sentenza n. 1222/04 erano state calcolate dal Tribunale secondo la L. n. 662 del 1996, senza che la relativa statuizione fosse stata impugnata.
Il motivo è infondato perché, in realtà, entrambe le parti hanno appellato tale sentenza: la Magazzini Generali - sia detto in sintesi - aveva insistito per il totale riconoscimento del diritto agli sgravi per l'intero periodo controverso e l'INPS aveva chiesto - invece - il contrario. Per l'effetto, l'impugnazione di entrambe le parti ha lasciato ancora sub iudice ogni aspetto della materia del contendere, così impedendo la formazione di qualsiasi giudicato progressivo e consentendo alla Corte d'appello l'autonoma individuazione della normativa applicabile (grazie al principio iura novit curia).
7- Con il decimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi da 217 a 224, e dell'art. 116 c.p.c., comma 18, L. n. 388 del 2000 in ordine al regime sanzionatorio applicabile nel caso di specie, che secondo parte ricorrente è quello, più favorevole, di cui alla L. n. 1388 del 2000, art. 116, comma 18. Al contrario, questa S.C. ha avuto modo di statuire ripetutamente (cfr., ex aliis, Cass. n. 11529/13 ; Cass. n. 17099/2010, Cass. n. 22414/2009, Cass. n. 2385/2007), con orientamento cui va data continuità, che, in tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la L. n. 388 del 2000, in deroga al principio tempus regit actum, ha sancito la generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla L. n. 662 del 1996 a tutte le omissioni contributive, in qualunque tempo verificatesi, purché esistenti ed accertate alla data del 30.9.2000. In tal modo risulta contemperata la voluntas legis, da un lato, di applicare con effetto retroattivo la nuova disciplina più favorevole agli obbligati di cui all'art. 116, commi da 8 a 17 e, dall'altro, di evitare di interferire sulle attività di cartolarizzazione e di iscrizione a ruolo già effettuate in base alla disciplina precedente, mantenendosi ferme le penalità di cui alla L. n. 662 del 1996, ma riconoscendo alle aziende sanzionate in modo più consistente un credito contributivo allo scopo di alleggerirne l'impatto.
Nel caso di specie le omissioni contributive erano state già accertate alla data del 30.9.2000.
8- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della società ricorrente.
Non è dovuta pronuncia sulle spese riguardo a SERIT Sicilia S.p.A., rimasta intimata.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge. Nulla per spese riguardo a SERIT Sicilia S.p.A..
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2014