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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 29/01/2026, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1415/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRANTE VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13059/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240006557035000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1281/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica 2018 per un importo di euro 658, 82.
Il ricorrente rilevava la mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento. Precisava inoltre che anche volendo ritenere avvenuta la notifica degli avvisi di accertamento in data 17-9-2021 e rilevata la notifica della intimazione impugnata in data 15-6-2025, e pertanto risulta decorso il termine di prescrizione triennale.
Controdeduceva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilevando la propria carenza di legittimazione passiva circa la debenza della tassa de quo. Parimenti eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva vcirca la mancata notifica degli atti precedenti , nonchè la prescrizione del debito tributario.
Controdeduceva altresì la Regione Campania rilevando come si fosse proceduto all'annullamento in autotutela della cartella di pagamentoimpugata e pertanto fosse cessata la materia del contendere.
Proponeva infine memorie illustrative il ricorrente rilevando la soccombenza virtuale della lite e quindi chiedendo la condanna alle spese di giudizio dei resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da un'attenta disamina degli atti di causa si evince come sia cessata la materia del contendere e debbano ritenersi compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRANTE VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13059/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240006557035000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1281/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica 2018 per un importo di euro 658, 82.
Il ricorrente rilevava la mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento. Precisava inoltre che anche volendo ritenere avvenuta la notifica degli avvisi di accertamento in data 17-9-2021 e rilevata la notifica della intimazione impugnata in data 15-6-2025, e pertanto risulta decorso il termine di prescrizione triennale.
Controdeduceva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilevando la propria carenza di legittimazione passiva circa la debenza della tassa de quo. Parimenti eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva vcirca la mancata notifica degli atti precedenti , nonchè la prescrizione del debito tributario.
Controdeduceva altresì la Regione Campania rilevando come si fosse proceduto all'annullamento in autotutela della cartella di pagamentoimpugata e pertanto fosse cessata la materia del contendere.
Proponeva infine memorie illustrative il ricorrente rilevando la soccombenza virtuale della lite e quindi chiedendo la condanna alle spese di giudizio dei resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da un'attenta disamina degli atti di causa si evince come sia cessata la materia del contendere e debbano ritenersi compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.