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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/07/2024, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1750/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica nella causa instaurata
TRA
Parte_1
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Palma ALONGI
[...] P.IVA_1
-opponente-
E rappresentata e difesa dall'avv. Margherita GAUDINO Controparte_1
- opposta -
OGGETTO: retribuzioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e negli atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza dell'11.07.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., esaminate le note depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso in opposizione depositato il 23.12.2022,
[...]
(d'ora in avanti anche solo Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/2022 emesso il Pt_1
13.10.2022 dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N. 1310/2022, con il quale si intimava il pagamento della somma di € 6.971,55, in favore della sig.ra CP_1
odierna opposta, a titolo di retribuzioni da quest'ultima asseritamente non
[...] percepite relativamente alle mensilità di ottobre 2019, novembre 2019, dicembre 2019, ottobre 2020, novembre 2020, dicembre 2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese di giudizio.
Si è costituita ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in Controparte_1 fatto ed in diritto delle domande di cui all'opposizione e chiedendo al Tribunale quanto segue:
“Accertare la nullità dell'opposizione così come proposta, attesa la mancanza ed assoluta genericità ed indeterminatezza dei fatti posti a fondamento dell'opposizione e per l'effetto dichiararne la nullità e/o l'inammissibilità e/o infondatezza – indi confermare il D.I. opposto
e statuire in ordine alla sua definitività. - in caso di non accoglimento della superiore istanza
Concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c., con ordinanza non impugnabile la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, non risultando la presente opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- Disporre l'acquisizione del fascicolo telematico relativo al D.I. n. 88/2022 (n. 1310/2022 R.G.), emesso dal Tribunale di Sciacca, sezione lavoro, il
13/10/2022 ed oggi opposto;
nel merito: - Rigettare l'opposizione proposta dalla
[...]
perché non Parte_2
meritevole di tutela giuridica e, per l'effetto, - Confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, condannando la Società opponente, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, al pagamento in favore della Sig.ra della complessiva somma Controparte_1
determinata nel suddetto decreto ingiuntivo o del maggiore o minore credito determinato o ritenuto giusto dal
Tribunale, oltre accessori di legge;
- Indi, Dichiarare, ex articolo 96 c.p.c., la responsabilità aggravata di parte opponente, e per l'effetto condannarla al pagamento delle spese del procedimento maggiorate dell'ulteriore somma liquidata equitativamente ex articolo 96, terzo comma, c.p.c. Con vittoria di spese e competenze ed onorari di causa del presente giudizio”.
Con ordinanza del 29.06.2023, il Giudice ha disposto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 88/2022, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
La causa, senza alcuna istruzione, è stata decisa in seguito al deposito di note ex art.,
127 ter c.p.c.
*****
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto del contenzioso per cui si procede è l'accertamento del diritto di CP_1
a percepire il trattamento retributivo relativo alle mensilità di ottobre 2019,
[...]
Pag. 2 di 6 novembre 2019, dicembre 2019, ottobre 2020, novembre 2020 e dicembre 2020, di cui parte opposta aveva già chiesto condannarsi in sede monitoria. Pt_1
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nel caso in esame, per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Unite,
n.13533/2001).
In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità dell'attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base al la legge ed al contratto di lavoro.
Nel caso concreto, parte opposta ha provato il fatto costitutivo della propria pretesa ovvero lo svolgimento dell'attività lavorativa a favore della parte opponente, rientrante nel paradigma di cui all'art. 2094 c.c. per tutto l'arco temporale indicato in ricorso.
Parte opposta ha infatti depositato le buste paga relative alle mensilità di ottobre 2019, novembre 2019, dicembre 2019, ottobre 2020, novembre 2020 e dicembre 2020, (cfr. doc. procedimento monitorio). In ordine all'efficacia probatoria delle buste paga, un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass 20/01/201 6, n. 991; 17 settembre 2012, n.
15523; Cass. 11 marzo 2005 n. 5362; Cass. 17 maggio 2006, n. 11536; nr. 12 gennaio 2001, nr. 376; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n.1074/1986), ritiene che nei confronti del datore di lavoro esse abbiano valore di confessione stragiudiziale e che quindi costituiscano piena prova dei dati in esse indicati, ciò in ragione della loro specifica normativa (legge nr.
4/1953), la quale prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2 della L. 4/1953).
Di recente la Suprema Corte (Cass. n. 2239/2017), nel ribadire la natura di confessione stragiudiziale della busta paga, ha specificato che questa“ ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti del credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento.”
Pag. 3 di 6 Le risultanze delle buste paga, in ragione della loro portata confessoria, hanno dunque pieno valore probatorio nei confronti del datore di lavoro, che ne rimane vincolato, a meno che questi non dimostri che le dichiarazioni rese sono state determinate da errore di fatto o da violenza (art 2733.c.c). Diversamente, il confitente non può ritrattare la propria confessione deducendo la falsità delle proprie dichiarazioni.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, le buste paga prodotte sono chiare e prive di contraddizioni nell'esposizione dell'attività svolta e nella sua remunerazione e, come tali, per quanto è qui di interesse, sono idonee a fornire piena prova sia dello svolgimento del rapporto di lavoro, dell'inquadramento contrattuale della ricorrente nel periodo per cui è causa e delle competenze a vario titolo spettanti alla ricorrente oggetto della odierna domanda.
Deve inoltre rilevarsi come il concreto svolgimento del rapporto (articolazione oraria della prestazione e mansioni svolte), non sia stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, né è stato contestato l'espletamento della prestazione lavorativa da parte della odierna convenuta, sicché tali fatti devono darsi per provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Fornita la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa, spettava alla parte datoriale provare l'estinzione della propria obbligazione.
Siffatta prova non è stata fornita.
Parte opponente, oltre a contestare la mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa
(oggetto invece di puntuale dimostrazione), eccepisce quale fatto estintivo la impossibilità della prestazione retributiva per causa ad essa non imputabile.
Premessa la sua natura di istituzione pubblica, destinataria in forza della legislazione regionale di contributi necessari per il pagamento degli stipendi dei propri dipendenti, deduce di non avere ricevuto i detti contributi regionali seppure richiesti.
L'eccezione è infondata.
Giova rammentare come secondo risalente e consolidato orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. sent. 2555/1968 e da ultimo Cass. 20152/2022) “ L'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., estingue la obbligazione o giustifica il ritardo nell'adempimento è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente o temporaneamente l'adempimento dell'obbligazione. Il che può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato e non già quando si tratta di una somma di danaro”. Ed ancora, “In materia di obbligazioni pecuniarie,
l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del
Pag. 4 di 6 debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nel la mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto” (cfr. Cass. 25777/2013).
L'orientamento richiamato si attaglia pienamente al caso di specie, atteso che la prestazione retributiva gravante sul datore di lavoro è una tipica obbligazione pecuniaria. Il fatto allegato quale evento estintivo dell'obbligazione, ovvero la mancata erogazione dei contributi da parte dell' è privo dei caratteri dell'assolutezza e Controparte_2 definitività costitutivi della fattispecie di cui all' art. 1256 c.c. e dunque privo dell'efficacia liberatoria dell'obbligazione retributiva di cui all'art. 1218 c.c.
Va poi rilevato, in ogni caso, come la natura giuridica del terzo soggetto erogatore dei contributi offre indubbiamente garanzie di adempimento, ciò rende del tutto implausibile la dedotta impossibilità della prestazione avente efficacia estintiva.
Per quanto sopra, non avendo assolto l'onere probatorio su di lei gravante, Pt_1
dimostrando la corresponsione degli emolumenti spettanti al lavoratore come da decreto ingiuntivo n. 88/2022, il ricorso in opposizione avverso detto decreto deve essere rigettato.
Parimenti infondata è la seconda eccezione mossa dalla opponente secondo cui parte la opposta avrebbe dovuto azionare il credito al netto dei contributi e ritenute gravanti sul datore di lavoro.
Ebbene, l'assunto di si pone in contrasto con il condivisibile orientamento della Pt_1
Suprema Corte secondo cui la condanna per pagamenti retributivi deve essere effettuata al lordo delle eventuali ritenute fiscali, ciò in quanto queste non afferiscono al rapporto civilistico tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed Erario e pertanto devono essere versate dal lavoratore una volta percepito il pagamento spettantegli
(cfr. Cass. sez. L. nr. 18044 del 14.9.2015).
Va rilevata l'infondatezza della seconda eccezione mossa da parte opponente secondo cui la natura del credito azionato non è suscettibile di rivalutazione monetaria. Ebbene, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. “Il giudice quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
Da ultimo, non merita di essere accolta la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. formulata da parte opposta nella memoria difensiva, non avendo la stessa dedotto alcunché in ordine alla concreta ed effettiva esistenza di pregiudizio conseguente al
Pag. 5 di 6 comportamento processuale di controparte. Non è infatti possibile liquidare un danno, sia pure equitativamente, se dagli atti non risulti alcun elemento da cui desumere l'esistenza dello stesso (in tali termini Cass. civ. Sez. III, 05/03/2015, n. 4443: “La condanna della parte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla soccombenza totale e non parziale in giudizio, che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave e, dunque, della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio”.
In ragione di tutto quanto precede, il decreto ingiuntivo n. 88/2022, emesso il 13.10.2022 dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N. 1310/2022, va pertanto confermato e dichiarato esecutivo ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 653, comma 1, c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M 55/2014 e successivi aggiornamenti per lo scaglione di riferimento (5.201-26.000) in ragione dell'effettiva attività svolta (assenza fase istruttoria), congruamente ridotti tenuto conto dell'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto affrontate.
PQM
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 88/2022, emesso il 13.10.2022 dal Tribunale di Sciacca, dichiarandolo esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
Condanna Parte_1
alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.250,00 per
[...]
onorari, oltre 15% spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Così deciso in Sciacca, 12.07.2024
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modica nella causa instaurata
TRA
Parte_1
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Palma ALONGI
[...] P.IVA_1
-opponente-
E rappresentata e difesa dall'avv. Margherita GAUDINO Controparte_1
- opposta -
OGGETTO: retribuzioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e negli atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza dell'11.07.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., esaminate le note depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso in opposizione depositato il 23.12.2022,
[...]
(d'ora in avanti anche solo Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/2022 emesso il Pt_1
13.10.2022 dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N. 1310/2022, con il quale si intimava il pagamento della somma di € 6.971,55, in favore della sig.ra CP_1
odierna opposta, a titolo di retribuzioni da quest'ultima asseritamente non
[...] percepite relativamente alle mensilità di ottobre 2019, novembre 2019, dicembre 2019, ottobre 2020, novembre 2020, dicembre 2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese di giudizio.
Si è costituita ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in Controparte_1 fatto ed in diritto delle domande di cui all'opposizione e chiedendo al Tribunale quanto segue:
“Accertare la nullità dell'opposizione così come proposta, attesa la mancanza ed assoluta genericità ed indeterminatezza dei fatti posti a fondamento dell'opposizione e per l'effetto dichiararne la nullità e/o l'inammissibilità e/o infondatezza – indi confermare il D.I. opposto
e statuire in ordine alla sua definitività. - in caso di non accoglimento della superiore istanza
Concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c., con ordinanza non impugnabile la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, non risultando la presente opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- Disporre l'acquisizione del fascicolo telematico relativo al D.I. n. 88/2022 (n. 1310/2022 R.G.), emesso dal Tribunale di Sciacca, sezione lavoro, il
13/10/2022 ed oggi opposto;
nel merito: - Rigettare l'opposizione proposta dalla
[...]
perché non Parte_2
meritevole di tutela giuridica e, per l'effetto, - Confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, condannando la Società opponente, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, al pagamento in favore della Sig.ra della complessiva somma Controparte_1
determinata nel suddetto decreto ingiuntivo o del maggiore o minore credito determinato o ritenuto giusto dal
Tribunale, oltre accessori di legge;
- Indi, Dichiarare, ex articolo 96 c.p.c., la responsabilità aggravata di parte opponente, e per l'effetto condannarla al pagamento delle spese del procedimento maggiorate dell'ulteriore somma liquidata equitativamente ex articolo 96, terzo comma, c.p.c. Con vittoria di spese e competenze ed onorari di causa del presente giudizio”.
Con ordinanza del 29.06.2023, il Giudice ha disposto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 88/2022, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
La causa, senza alcuna istruzione, è stata decisa in seguito al deposito di note ex art.,
127 ter c.p.c.
*****
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto del contenzioso per cui si procede è l'accertamento del diritto di CP_1
a percepire il trattamento retributivo relativo alle mensilità di ottobre 2019,
[...]
Pag. 2 di 6 novembre 2019, dicembre 2019, ottobre 2020, novembre 2020 e dicembre 2020, di cui parte opposta aveva già chiesto condannarsi in sede monitoria. Pt_1
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nel caso in esame, per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Unite,
n.13533/2001).
In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità dell'attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base al la legge ed al contratto di lavoro.
Nel caso concreto, parte opposta ha provato il fatto costitutivo della propria pretesa ovvero lo svolgimento dell'attività lavorativa a favore della parte opponente, rientrante nel paradigma di cui all'art. 2094 c.c. per tutto l'arco temporale indicato in ricorso.
Parte opposta ha infatti depositato le buste paga relative alle mensilità di ottobre 2019, novembre 2019, dicembre 2019, ottobre 2020, novembre 2020 e dicembre 2020, (cfr. doc. procedimento monitorio). In ordine all'efficacia probatoria delle buste paga, un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass 20/01/201 6, n. 991; 17 settembre 2012, n.
15523; Cass. 11 marzo 2005 n. 5362; Cass. 17 maggio 2006, n. 11536; nr. 12 gennaio 2001, nr. 376; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n.1074/1986), ritiene che nei confronti del datore di lavoro esse abbiano valore di confessione stragiudiziale e che quindi costituiscano piena prova dei dati in esse indicati, ciò in ragione della loro specifica normativa (legge nr.
4/1953), la quale prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2 della L. 4/1953).
Di recente la Suprema Corte (Cass. n. 2239/2017), nel ribadire la natura di confessione stragiudiziale della busta paga, ha specificato che questa“ ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti del credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento.”
Pag. 3 di 6 Le risultanze delle buste paga, in ragione della loro portata confessoria, hanno dunque pieno valore probatorio nei confronti del datore di lavoro, che ne rimane vincolato, a meno che questi non dimostri che le dichiarazioni rese sono state determinate da errore di fatto o da violenza (art 2733.c.c). Diversamente, il confitente non può ritrattare la propria confessione deducendo la falsità delle proprie dichiarazioni.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, le buste paga prodotte sono chiare e prive di contraddizioni nell'esposizione dell'attività svolta e nella sua remunerazione e, come tali, per quanto è qui di interesse, sono idonee a fornire piena prova sia dello svolgimento del rapporto di lavoro, dell'inquadramento contrattuale della ricorrente nel periodo per cui è causa e delle competenze a vario titolo spettanti alla ricorrente oggetto della odierna domanda.
Deve inoltre rilevarsi come il concreto svolgimento del rapporto (articolazione oraria della prestazione e mansioni svolte), non sia stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, né è stato contestato l'espletamento della prestazione lavorativa da parte della odierna convenuta, sicché tali fatti devono darsi per provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Fornita la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa, spettava alla parte datoriale provare l'estinzione della propria obbligazione.
Siffatta prova non è stata fornita.
Parte opponente, oltre a contestare la mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa
(oggetto invece di puntuale dimostrazione), eccepisce quale fatto estintivo la impossibilità della prestazione retributiva per causa ad essa non imputabile.
Premessa la sua natura di istituzione pubblica, destinataria in forza della legislazione regionale di contributi necessari per il pagamento degli stipendi dei propri dipendenti, deduce di non avere ricevuto i detti contributi regionali seppure richiesti.
L'eccezione è infondata.
Giova rammentare come secondo risalente e consolidato orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. sent. 2555/1968 e da ultimo Cass. 20152/2022) “ L'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., estingue la obbligazione o giustifica il ritardo nell'adempimento è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente o temporaneamente l'adempimento dell'obbligazione. Il che può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato e non già quando si tratta di una somma di danaro”. Ed ancora, “In materia di obbligazioni pecuniarie,
l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del
Pag. 4 di 6 debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nel la mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto” (cfr. Cass. 25777/2013).
L'orientamento richiamato si attaglia pienamente al caso di specie, atteso che la prestazione retributiva gravante sul datore di lavoro è una tipica obbligazione pecuniaria. Il fatto allegato quale evento estintivo dell'obbligazione, ovvero la mancata erogazione dei contributi da parte dell' è privo dei caratteri dell'assolutezza e Controparte_2 definitività costitutivi della fattispecie di cui all' art. 1256 c.c. e dunque privo dell'efficacia liberatoria dell'obbligazione retributiva di cui all'art. 1218 c.c.
Va poi rilevato, in ogni caso, come la natura giuridica del terzo soggetto erogatore dei contributi offre indubbiamente garanzie di adempimento, ciò rende del tutto implausibile la dedotta impossibilità della prestazione avente efficacia estintiva.
Per quanto sopra, non avendo assolto l'onere probatorio su di lei gravante, Pt_1
dimostrando la corresponsione degli emolumenti spettanti al lavoratore come da decreto ingiuntivo n. 88/2022, il ricorso in opposizione avverso detto decreto deve essere rigettato.
Parimenti infondata è la seconda eccezione mossa dalla opponente secondo cui parte la opposta avrebbe dovuto azionare il credito al netto dei contributi e ritenute gravanti sul datore di lavoro.
Ebbene, l'assunto di si pone in contrasto con il condivisibile orientamento della Pt_1
Suprema Corte secondo cui la condanna per pagamenti retributivi deve essere effettuata al lordo delle eventuali ritenute fiscali, ciò in quanto queste non afferiscono al rapporto civilistico tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed Erario e pertanto devono essere versate dal lavoratore una volta percepito il pagamento spettantegli
(cfr. Cass. sez. L. nr. 18044 del 14.9.2015).
Va rilevata l'infondatezza della seconda eccezione mossa da parte opponente secondo cui la natura del credito azionato non è suscettibile di rivalutazione monetaria. Ebbene, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. “Il giudice quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
Da ultimo, non merita di essere accolta la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. formulata da parte opposta nella memoria difensiva, non avendo la stessa dedotto alcunché in ordine alla concreta ed effettiva esistenza di pregiudizio conseguente al
Pag. 5 di 6 comportamento processuale di controparte. Non è infatti possibile liquidare un danno, sia pure equitativamente, se dagli atti non risulti alcun elemento da cui desumere l'esistenza dello stesso (in tali termini Cass. civ. Sez. III, 05/03/2015, n. 4443: “La condanna della parte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla soccombenza totale e non parziale in giudizio, che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave e, dunque, della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio”.
In ragione di tutto quanto precede, il decreto ingiuntivo n. 88/2022, emesso il 13.10.2022 dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento R.G.N. 1310/2022, va pertanto confermato e dichiarato esecutivo ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 653, comma 1, c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M 55/2014 e successivi aggiornamenti per lo scaglione di riferimento (5.201-26.000) in ragione dell'effettiva attività svolta (assenza fase istruttoria), congruamente ridotti tenuto conto dell'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto affrontate.
PQM
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 88/2022, emesso il 13.10.2022 dal Tribunale di Sciacca, dichiarandolo esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
Condanna Parte_1
alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.250,00 per
[...]
onorari, oltre 15% spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Così deciso in Sciacca, 12.07.2024
Il Giudice
Leonardo Modica
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