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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/10/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI Il Tribunale di Asti, in persona di: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott. Pasquale Perfetti Relatore ed estensore ha emesso SENTENZA sul ricorso congiunto di
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Milano 186 (C.F. ) e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2 05.07.1969 (C.F. ) in questo procedimento rappresentati e CodiceFiscale_2 difesi dall'Avv. Rosa Viola (C.F. ) il quale indica quale proprio CodiceFiscale_3 numero di fax 0172.55477 e quale proprio indirizzo PEC
con elezione di domicilio presso il suo studio in Email_1 Sommariva del Bosco – Via Monte Grappa n. 4
Viste le conclusioni congiunte delle difese, ove sono state formalizzate le seguenti:
“CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1) Disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni dell'affidamento condiviso con collocazione e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre;
2) Salvo diversi accordi tra i genitori il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sè il figlio minore: a) Due giorni durante la settimana, che verranno individuati sulla base dei turni di lavoro del padre e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, dall'uscita di scuola alle ore 21,00 (durante il periodo scolastico) e dalla ore 10,00 alle ore 21,00 (durante il periodo non scolastico); I predetti giorni dovranno essere comunicati dal Signor alla OR Parte_2
con un preavviso di almeno sette giorni. Nel caso in Parte_3 cui il padre non potesse tenere con se il bambino nei predetti giorni dovrà comunicarlo alla madre con un preavviso di almeno 2 giorni;
b) Un week-end al mese nei giorni del sabato dalle ore 10,00 alle 21,00 e la domenica dalle ore 10,00 alle 21,00. A decorrere dal momento in cui il bambino manifesterà la volontà di pernottare a casa del padre, un week-end al mese, dalle ore 10,00 del sabato alle 21,00 della domenica;
c) durante le vacanze natalizie, un anno il giorno di Natale ed il giorno della vigilia di Capodanno e l'anno successivo il giorno della vigilia di Natale, ed il giorno di Capodanno;
d) durante le vacanze pasquali, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo; e) durante le vacanze estive, per giorni 14 anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 giugno, dalla mattina dalle ore 10,00 alle ore 21,00 ogni giorno. Quando il minore manifesterà la volontà di pernottare con il padre, senza limiti di orario. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. f) le ulteriori festività e ponti ad anni alterni;
g) il compleanno ad anni alterni;
3) Disporre che il Signor versi a favore della OR Parte_2
un assegno a titolo di concorso per il mantenimento del Parte_1 figlio minore della somma di € 400,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
4) Disporre che i genitori si facciano carico delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore in ragione del 50% ciascuno nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Magistrati Avvocati del Tribunale di Asti;
5) Prendere atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver ricevuto una copia del predetto Protocollo;
6) Disporre che l'assegno unico per il figlio minore venga percepito per intero dalla OR;
in caso di abrogazione dell'assegno unico la Parte_1 OR avrà diritto a richiedere e percepire, per intero, il relativo Parte_1 contributo economico sostitutivo erogato dallo Stato;
7) Prendere atto che i ricorrenti non rilasciano, allo stato, il consenso valido per l'espatrio del minore.
Le conclusioni congiunte, per gli effetti dell'art. 473-bis n 51 cpc, paiono meritevoli di ratifica, non emergendo ragioni di contrarietà a legge ed apparendo esse conformi agli interessi della prole.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Dispone in piena conformità alle conclusioni congiunte sopra per esteso riportate, da considerare quale parte integrante della presente sentenza e dispositivo;
Compensa le spese di lite. Infine, letto l'art. 52 Codice Privacy,
dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti ed interessati, a tutela della dignità e dei diritti di questi.
Asti, 8.10.2025
Il relatore estensore dott. Perfetti
Presidente dott.ssa Ombretta Salvetti
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Milano 186 (C.F. ) e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2 05.07.1969 (C.F. ) in questo procedimento rappresentati e CodiceFiscale_2 difesi dall'Avv. Rosa Viola (C.F. ) il quale indica quale proprio CodiceFiscale_3 numero di fax 0172.55477 e quale proprio indirizzo PEC
con elezione di domicilio presso il suo studio in Email_1 Sommariva del Bosco – Via Monte Grappa n. 4
Viste le conclusioni congiunte delle difese, ove sono state formalizzate le seguenti:
“CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1) Disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 disposizioni dell'affidamento condiviso con collocazione e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre;
2) Salvo diversi accordi tra i genitori il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sè il figlio minore: a) Due giorni durante la settimana, che verranno individuati sulla base dei turni di lavoro del padre e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, dall'uscita di scuola alle ore 21,00 (durante il periodo scolastico) e dalla ore 10,00 alle ore 21,00 (durante il periodo non scolastico); I predetti giorni dovranno essere comunicati dal Signor alla OR Parte_2
con un preavviso di almeno sette giorni. Nel caso in Parte_3 cui il padre non potesse tenere con se il bambino nei predetti giorni dovrà comunicarlo alla madre con un preavviso di almeno 2 giorni;
b) Un week-end al mese nei giorni del sabato dalle ore 10,00 alle 21,00 e la domenica dalle ore 10,00 alle 21,00. A decorrere dal momento in cui il bambino manifesterà la volontà di pernottare a casa del padre, un week-end al mese, dalle ore 10,00 del sabato alle 21,00 della domenica;
c) durante le vacanze natalizie, un anno il giorno di Natale ed il giorno della vigilia di Capodanno e l'anno successivo il giorno della vigilia di Natale, ed il giorno di Capodanno;
d) durante le vacanze pasquali, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo; e) durante le vacanze estive, per giorni 14 anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 giugno, dalla mattina dalle ore 10,00 alle ore 21,00 ogni giorno. Quando il minore manifesterà la volontà di pernottare con il padre, senza limiti di orario. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. f) le ulteriori festività e ponti ad anni alterni;
g) il compleanno ad anni alterni;
3) Disporre che il Signor versi a favore della OR Parte_2
un assegno a titolo di concorso per il mantenimento del Parte_1 figlio minore della somma di € 400,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
4) Disporre che i genitori si facciano carico delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore in ragione del 50% ciascuno nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Magistrati Avvocati del Tribunale di Asti;
5) Prendere atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver ricevuto una copia del predetto Protocollo;
6) Disporre che l'assegno unico per il figlio minore venga percepito per intero dalla OR;
in caso di abrogazione dell'assegno unico la Parte_1 OR avrà diritto a richiedere e percepire, per intero, il relativo Parte_1 contributo economico sostitutivo erogato dallo Stato;
7) Prendere atto che i ricorrenti non rilasciano, allo stato, il consenso valido per l'espatrio del minore.
Le conclusioni congiunte, per gli effetti dell'art. 473-bis n 51 cpc, paiono meritevoli di ratifica, non emergendo ragioni di contrarietà a legge ed apparendo esse conformi agli interessi della prole.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Dispone in piena conformità alle conclusioni congiunte sopra per esteso riportate, da considerare quale parte integrante della presente sentenza e dispositivo;
Compensa le spese di lite. Infine, letto l'art. 52 Codice Privacy,
dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti ed interessati, a tutela della dignità e dei diritti di questi.
Asti, 8.10.2025
Il relatore estensore dott. Perfetti
Presidente dott.ssa Ombretta Salvetti