Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.1516/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1516/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliata in Salerno alla Via R. De M dell'avv. Roberto Lenza dal quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 1° marzo 2024, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con marzo 2015 nel CP_1
Comune di Salerno e che dall' u non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, a causa del disinteresse manifestato dal marito che aveva altresì abbandonato la casa familiare;
pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione con addebito di responsabilita al resistente, il godimento della casa familiare e l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle una somma per il suo mantenimento. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in CP_1 giudizio. Disposta la comparizione personale dei coNI, la sola ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato il quale rimetteva la causa al collegio per la decisione. 2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di che, CP_1 regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, nonosta fiche. Tanto premesso, dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coNI di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione, come si desume anche dalla mancata costituzione del resistente, attestano che tra i coNI sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Domanda di addebito La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata. In primo luogo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilita della separazione ad uno dei coNI non puo derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coNI, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilita della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorche non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coNI abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Nel caso di specie, si evidenzia che parte ricorrente non ha in primo luogo indicato in maniera specifica i comportamenti del marito violativi dei doveri coniugale, né sono state avanzate richieste istruttorie in merito a quanto dedotto in maniera generica;
pertanto, in mancanza di un riscontro probatorio, la domanda deve essere rigettata. Assegnazione della casa familiare Al riguardo, si rileva che, nella parte espositiva del ricorso, parte ricorrente ha richiesto il godimento in proprio favore della casa familiare. Orbene, deve precisarsi che la suddetta domanda esula dall'oggetto tipico del presente procedimento, né può applicarsi l'istituto dell'assegnazione della casa familiare che trova la propria ratio nella necessità di garantire ai figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti una continuità nel loro usuale contesto abitativo. Pertanto, la domanda deve essere rigettata. Domanda di mantenimento In particolare, occorre rilevare che parte ricorrente ha richiesto la previsione dell'obbligo a carico del marito di corrisponderle una somma per il proprio mantenimento. Al riguardo, si osserva che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coNI;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coNI. In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121). Inoltre, deve dirsi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coNI durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coNI, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coNI” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Inoltre, <Il giudice deve determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coNI.>> (Cass. civ. 24/10/2022, n. 31348). Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che, alla prima udienza di comparizione, la resistente ha dichiarato di non avere un'occupazione lavorativa e di vivere alla giornata e che, nel corso della vita matrimoniale, il marito non le ha mai elargito somme di denaro anche se non le ha mai fatto mancare niente, precisando altresì che lo stesso e andato via di casa circa 5/6 anni fa e che ha avuto una figlia da un'altra donna (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza); inoltre, ha prodotto un'autocertificazione delle condizioni reddituali, che tuttavia non puo avere rilevanza probatoria nel presente giudizio, da cui risulta la mancata percezione di redditi. Tanto premesso, alla luce delle considerazioni che precedono, si rileva che non sussiste il diritto della ricorrente di ricevere una somma per il proprio mantenimento, tenuto conto, oltre della suddetta carenza documentale, che non risulta in maniera chiara quale sia stato il tenore di vita goduto durante il matrimonio e da chi e stato garantito e che, in ogni caso, la convivenza matrimoniale e stata di breve durata (circa 4-5 anni). Pertanto, la domanda deve essere rigettata. Devono essere compiute le formalita previste dalla legge. Spese di lite Tenuto conto della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) pronuncia la separazione NI , nato a [...] CP_1
(Marocco) il 30.07.1989, C.F.: , nata a CodiceFiscale_2 Parte_1
Salerno il 31.03.1967, C.F.: ntratto CodiceFiscale_1 matrimonio civile in data 12 lerno;
c) rigetta la domanda di addebito;
d) rigetta la domanda di godimento/assegnazione della casa familiare;
e) rigetta la domanda di mantenimento;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno (Anno 2015, Atto n. 26, Parte I, Uff. 1); g) dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi