Decreto cautelare 5 dicembre 2024
Sentenza breve 23 gennaio 2025
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00539/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01478/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1478 del 2024, proposto da:
- RI RA BA, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Lofrese e Sabino Sernia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avvocato Fabio Lofrese, in Bari, Via SS RI Calefati, n. 177;
contro
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato NC RI Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Avvocatura della Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, nn. 31-33;
- Azienda sanitaria locale di Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Scarpellini Camilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- ER RA, NA NO, FE De RC, NC RT, HR GI, SS LL, NI LA, SA RI IT LO, LE ZI, SA MO, LA AN, ZI OM, RE IA RU, RA HE, RI IO, NN AN, NC SE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- della deliberazione della n. 1743 del 16 ottobre 2024, adottata dalla Direttrice Generale dell’Azienda sanitaria locale di Barletta-Andria-Trani;
- della conseguente deliberazione n. 1898 dell’11 novembre 2024, adottata dalla Direttrice Generale dell’Azienda sanitaria locale di Barletta-Andria-Trani;
- delle conseguenti individuazioni, nomine, assegnazioni e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria locale di Barletta-Andria-Trani e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza di questa Sezione n. 91/2025 del 23 gennaio 2025;
Vista la sentenza del Tribunale di Trani n. 2204/2025 pubblicata il 6 novembre 2025;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. DA SS e uditi per le parti i difensori l'avv. Fabio Lofrese, per la ricorrente, l'avv. Andrea Scarpellini Camilli, per l'Azienda sanitaria locale di Barletta-Andria-Trani, e l'avv. NC RI Settanni, per la Regione Puglia;
Premesso che:
- la ricorrente ha impugnato, unitamente ad atti presupposti e consequenziali, la deliberazione della Direttrice Generale della Azienda sanitaria locale (ASL) di Barletta-Andria-Trani (BAT) n. 1743 del 16 ottobre 2024, concernente la propria esclusione dalla “procedura di assegnazione degli ambiti distrettuali carenti del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta”, per l’anno 2024;
- con sentenza n. 91 del 23 gennaio 2025, questa Sezione ha declinato la propria giurisdizione, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. n. 10360 del 20 agosto 2021) e ritenendo che la procedura de qua “non present [i] lo schema tipico del pubblico concorso, non venendo in considerazione una selezione comparativa con nomina di una commissione e giudizio di idoneità finale dei candidati ma soltanto una verifica del possesso dei requisiti prescritti in termini assoluti, al fine di costituire un rapporto convenzionale privatistico tra l’Asl e il medico attingendo alla vigente graduatoria regionale dei medici di medicina generale” ;
- a seguito di riassunzione innanzi al Tribunale ordinario di Trani, in funzione di Giudice del lavoro, la ricorrente ha ottenuto l’ambita tutela cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 28 aprile 2025;
- con sentenza n. 5086/2025 del 12 giugno 2025, il Consiglio di Stato ha annullato la pronuncia – declinatoria della giurisdizione amministrativa – di questa Sezione con rinvio della causa al Giudice di prime cure ai sensi dell’articolo 105 c.p.a.;
Considerato che:
- in data 21 marzo 2026, in vista della discussione della causa, la Regione Puglia ha depositato la sentenza del Tribunale di Trani n. 2204 del 2025, con la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione di una transazione intervenuta tra le parti;
- alla pubblica udienza del 24 marzo 2026 – previo avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in ordine alla sussistenza di profili di improcedibilità del ricorso – la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- per quanto sopra esposto, debba essere dichiarata l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), ultimo periodo, c.p.a.;
- sussistano i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), ultimo periodo, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
AR AL, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
DA SS, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| DA SS | AR AL |
IL SEGRETARIO