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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1465/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1829/2021 del Tribunale di Napoli
TRA
con socio unico con sede legale in Controparte_1
Milano, via San Prospero n. 4, capitale sociale euro 10.000,00, numero di iscriZIne presso il Registro Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n.
, R.E.A. MI – 2526551, iscritta al n. 35529.7 dell'Elenco delle società veicolo P.IVA_1 di cartolarizzaZIne (“SPV”) istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del
Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017, in persona del procuratore speciale Dott.
(C.F. nato a [...] in data [...], Controparte_2 C.F._1 nominato da CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA (P.IVA ) con atto del P.IVA_2
Notaio Dott.ssa in San Donato Milanese (MI), in data 04/03/2019 - Rep n. Persona_1
535 - Racc. n. 392, in virtù di procura conferita dal Notaio Dott. , Rep. n. 42.685 Persona_2
- Racc. n. 13.216 del 19.12.2018, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maddalena Palladino
(C.F. – PEC e C.F._2 Email_1
Gabriella Di Martino (C.F. – PEC C.F._3
, entrambe del foro di Milano, ed elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv.Carlo Abbruzzese in Santa Maria Capua Vetere, Via
Mario Fiore, Pal. Aversano, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E (C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_3 C.F._4
Via Carlo Poerio n. 89/A, presso lo studio dell'Avv. Corrado Giugni, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di opposiZIne a decreto ingiuntivo
APPELLATO
NONCHE' con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 Controparte_4
(C.F. - P.IVA ), già a seguito di mero cambio P.IVA_3 P.IVA_4 Controparte_4 di denominaZIne sociale capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, autorizzata all'eserciZI dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data
21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al
[...]
e soggetta all'attività di direZIne e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale CP_5 conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa – in virtù di procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia- Persona_3
Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie
1T- la mandataria (già denominata cambio di Controparte_6 CP_7 denominaZIne avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165
(C.F. e Partita IVA ), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), P.IVA_5 P.IVA_4 via Terraglio n. 63, in persona della Dott.ssa , Responsabile ContenZIso Controparte_8
Contr
nata a [...] il [...] ( ), in virtù di C.F._5 procura rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, Persona_3 rep. n. 44416 e racc. n. 16819, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22089 serie
1T, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di intervento, dall'Avv.
Marco Pesenti (C.F. - indirizzo PEC C.F._6
– fax 0248011624), elettivamente domiciliata in Email_3
Napoli alla via Mascagni n.64, presso lo studio dell'Avv.Paola
Santoro( ) FAX CodiceFiscale_7 Email_4
081 5609882)
TERZA INTERVENTRICE EX ART.111
E
, in persona del liquidatore e legale Controparte_9 rappresentante pro-tempore Rag. Controparte_10 APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con le note ex art.127 ter c.p.c. le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citaZIne notificato in data 29.4.2016 proponeva opposiZIne Controparte_3 avverso il decreto ingiuntivo n.1911/2016, emesso in data 14.3.2016 dal Tribunale di Napoli, con il quale gli era ingiunto il pagamento della somma di E.28.924,89 in favore di
[...]
, quale saldo debitore del contratto di finanziamento stipulato in data Controparte_9
18.4.2008, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito dalla costituZIne in mora e sino al saldo effettivo, e spese della procedura liquidate in complessivi E.1.591,00, di cui E.286,00 per spese ed E.1.305,00 per compenso, oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA.
A sostegno della opposiZIne proposta precisava che il contratto il finanziamento richiesto per l'acquisto di opere d'arte era stato concluso in un momento in cui versava in stato di debolezza psicologica e confusione mentale, durante il quale era stato insistentemente contattato dal rappresentante della Sege Brokers S.r.l., intermediario di , al fine CP_9 di sottoscrivere contratti per l'acquisto di “arredo d'arte” con relativo finanziamento, senza ricevere alcuna documentaZIne in merito;
che, recuperata la propria salute psico-fisica, ricostruiva l'accaduto con i propri congiunti e scopriva di aver contratto debiti mai scientemente assunti.
Eccepiva quindi la nullità del contratto ex art. 124 TUB per la mancata consegna di una copia del contratto e per la mancata analitica indicaZIne del bene oggetto dell'acquisto collegato, nonché per la mancata indicaZIne della facoltà di recesso;
eccepiva inoltre la nullità del contratto per assenza di volontà, essendo stato costretto a sottoscrivere il contratto in condiZIne di totale incapacità di intendere e di volere o, in subordine,
l'annullabilità del contratto per dolo o errore.
Tanto premesso, chiedeva: “in via principale, accogliere la presente opposiZIne e le richieste in essa contenute e pertanto dichiarare infondata in fatto e in diritto ogni avversa pretesa e quindi revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 19112016 (Nrg. 4549/2016) emesso dal Tribunale di Napoli, II sez. civ., il 11/03/2016 e notificato il 23/03/2016, perché ingiusto ed illegittimo per le motivaZIni tutte sopra esposte, accertando e dichiarando l'inefficacia e/o inesistenza e/o nullità del contratto di finanziamento così come, se del caso,
l'inefficacia e/o inesistenza e/o nullità del contratto di vendita ad esso collegato. [...] Spese vinte con attribuZIne”.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante pro tempore, che Controparte_9 contestava quanto dedotto dall'opponente e chiedeva il rigetto dell'opposiZIne con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Veniva esperito il procedimento di mediaZIne con esito negativo.
All'udienza del 12.6.2019 interveniva in giudiZI quale cessionaria del Controparte_1 credito di , riportandosi integralmente agli atti e alle produZIni documentali già CP_9 depositate dalla società cedente.
Ammessa ed espletata prova per testi e precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli con sentenza n.1829/2021, emessa e pubblicata in data 25 febbraio 2021 e notificata in data 26 febbraio 2021, così provvedeva: “accoglie l'opposiZIne e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposta e l'interventrice al pagamento in solido, in favore dell'Avv.
Corrado Giugni, delle spese processuali, che liquida in € 259,00 per spese ed € 5.500,00 per compensi, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014), oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
Segnatamente il giudice di primo grado, ricondotto il contratto di finanziamento, perfeZInatosi tra la e il per il tramite della Sege Brokers s.r.l., nell'alveo CP_9 CP_3 del credito al consumo e ritenuto sussistente un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di compravendita, dichiarava l'invalidità del contratto di compravendita, ritenendo che il consenso del al momento della stipula del CP_3 contratto di compravendita fosse viziato da dolo;
di conseguenza, la causa di annullamento del contratto di compravendita per dolo si riverberava sul contratto di finanziamento ad esso collegato, che riteneva parimenti invalido.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 29.3.2021, la proponeva Controparte_1 appello sulla base dei motivi così rubricati 1) “viZI di motivaZIne con riferimento alla presunta esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di vendita e contratto di finanziamento”; 2) “viZI di motivaZIne e/o contradditorietà della motivaZIne in punto di annullamento del contratto di vendita-errata valutaZIne delle prove orali”; 3) “appello della sentenza nella parte in cui condanna parte opposta e l'interventrice al pagamento delle spese legali”.
Chiedeva quindi “in via preliminare, nel rito - differire la prima udienza ai sensi dell'art. 269
c.p.c. per consentire la chiamata in causa di Sege Brokers S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Napoli, Via Del Grande Archivio n.32. In via principale, nel merito: - rigettare l'opposiZIne e tutte le domande avversarie per i motivi sopra formulati;
- confermare l'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto condannare il Sig.
, al pagamento della somma di € 28.924,89, oltre interessi di mora calcolati Controparte_3 al tasso contrattualmente pattuito, con decorrenza dall'8/04/2015 al saldo effettivo, oltre le spese della procedura di ingiunZIne, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a., o della diversa somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice riterrà dovuta in corso di causa;
- in ogni caso accertare e dichiarare il Sig. tenuto al pagamento della somma Controparte_3 di € 28.924,89 oltre interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente pattuito, con decorrenza dall'8/04/015 al saldo, oltre le spese della procedura di ingiunZIne, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a., o della diversa somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo
Giudice riterrà dovuta in corso di causa;
- e per l'effetto condannare il sig. Controparte_3 tenuto al pagamento della somma di € 28.924,89 oltre interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente pattuito, o del diverso tasso legale, con decorrenza dall'8/04/2015 al saldo, oltre le spese della procedura di ingiunZIne, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a., o della diversa somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice riterrà dovuta in corso di causa.
In subordine - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte opponente accertare e dichiarare la società Sege Brokers S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore S.r.l. tenuto alla restituZIne in favore di Controparte_9 dell'importo finanziato con il contratto di finanziamento sottoscritto dal sig. Controparte_3 pari all'importo di euro 18.000,00 oltre interessi di mora contrattualmente pattuiti o al diverso tasso legale dal giorno dell'erogaZIne al saldo o della diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà dovuto in corso di causa e per l'effetto condannare la società Sege
Brokers S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento dell'importo di euro 18.000,00 oltre interessi di mora contrattualmente pattuiti o al diverso tasso legale dal giorno dell'erogaZIne fino al saldo o della diversa somma, maggiore o minore, che il
Giudice riterrà dovuto in corso di causa;
- in ogni caso condannare la società Sege Brokers
S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore S.r.l. a tenere indenne e manlevata
da qualsivoglia pregiudiZI potrebbe derivarle in Controparte_9 conseguenza della emananda sentenza. Con vittoria di spese e compensi del presente giudiZI”.
Si costituiva , che contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con vittoria Controparte_3 delle spese di lite. Con comparsa depositata in data 17.11.2023 interveniva in giudiZI Controparte_4
a mezzo della mandataria in qualità di cessionaria ai
[...] Controparte_6 sensi dell'art.58 TUB del credito oggetto della controversia, riportandosi agli atti, alle difese e alle conclusioni formulate dalla cedente . CP_1
Dopo vari rinvii di ufficio per esigenze di ruolo, all'esito dell'udienza di precisaZIne delle conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., la causa era assegnata in decisione con la concessione dei termini di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'ecceZIne di difetto di legittimaZIne attiva della
[...]
intervenuta in giudiZI ex art.111 c.p.c. in qualità di cessionaria del credito Controparte_4 originario a seguito di operaZIne di cartolarizzaZIne dei crediti ex art.58 T.U.B., perché proposta solo in comparsa conclusionale e dunque tardivamente.
In ogni caso va rilevato che, in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù appunto di un'operaZIne di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operaZIne, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimaZIne sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 22/02/2022, n.5857).
Ora, il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscriZIne della cessione nel registro delle imprese e la pubblicaZIne di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettaZIne o della notificaZIne previsti dall'art. 1264 c.c..
Tale disciplina trova giustificaZIne principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituZIne della notifica individuale con la pubblicaZIne di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, la Banca d'Italia ha confermato che per "rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo stesso "può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinaZIne, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuaZIne del complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuaZIne dell'oggetto del contratto, non rappresenta, d'altronde, un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato
o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condiZIne che siano richiamati criteri sufficienti per consentirne l'identificaZIne.
Si è affermato in giurisprudenza che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produZIne dell'avviso di pubblicaZIne sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicaZIne per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumeraZIne di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in consideraZIne per la formaZIne delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 29/12/2017, n.31188: nella specie la
S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produZIne dell'avviso di pubblicaZIne, recante l'indicaZIne per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito aZInato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie). A tali fini, si è correttamente evidenziato che i crediti ceduti possono essere individuati anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali, tra cui la dicitura “crediti a sofferenza”.
Nella fattispecie, in virtù di contratto stipulato tra e Controparte_1 Controparte_4
in data 28.10.2021, richiamato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
[...]
Repubblica Italiana del 16.11.2021 – Parte Seconda, n. 136, la (poi Controparte_4 denominata ha acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti Controparte_4 dell'art.58 TUB, un portafoglio di crediti che soddisfacevano i seguenti criteri tra cui, per ciò che qui interessa “il credito è stato ceduto alla Rubicon… da Controparte_9
”; la cessione ai sensi della quale il credito è stato ceduto alla è
[...] Controparte_1 stato oggetto di pubblicaZIne in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte seconda,
n.143 del 11.12.2018; il finanziamento da cui deriva il credito è incluso nella lista denominata Alto-Adige-Portafoglio Rubicon, depositata il data 27 ottobre 2021 presso il Notaio Per_4
, con studio in Via Masaccio n.187, Firenze.
[...]
Da tale lista si evince che tra i crediti ceduti in favore di vi è quello della Controparte_4 trasferita a identificato con il codice PLCO1447477. Controparte_9 Controparte_1
Alla stregua dei principi innanzi enunciati, allora, deve ritenersi che la trascriZIne dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sopra riportato, unitamente alla lista richiamata nell'avviso medesimo, consentono di rilevare che i crediti a sofferenza ceduti erano individuabili e che il credito di cui si discute è specificamente riportato.
Tanto premesso e passando al merito della controversia in esame, l'appello è fondato e merita accoglimento nei termini e per le ragioni seguenti.
Anzitutto, pare opportuno descrivere brevemente la vicenda che qui occupa.
stipulava con per il tramite della Sege Brokers s.r.l. un Controparte_3 Controparte_9 contratto di finanziamento avente ad oggetto la somma di euro 18.000,00 versata dalla direttamente alla Sege Brokers s.r.l. quale corrispettivo dell'acquisto del Controparte_9 bene, denominato “arredo d'arte”, oggetto del contratto di compravendita conclusosi tra
[...]
e Sege Brokers s.r.l.. CP_3
La richiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo con il quale era ingiunto al Controparte_9 il pagamento della somma di E.28.924,89, quale saldo debitore del contratto di CP_3 finanziamento.
Seguiva tempestiva opposiZIne da parte dell'ingiunto.
Il giudice di primo grado accoglieva l'opposiZIne, affermando che tra il contratto di finanziamento stipulato dal e la per il tramite della Sege Brokers CP_3 Controparte_9
s.r.l. e il contratto di compravendita perfeZInatosi tra quest'ultima e esisteva un CP_3 collegamento negoziale per l'effetto del quale le vicende modificative/estintive che investivano l'uno si riverberavano sull'altro.
Dichiarava, quindi, invalido il contratto di finanziamento in conseguenza dell'accertata invalidità del contratto di compravendita per dolo.
Ciò detto, con il primo motivo di appello, rubricato 1) “viZI di motivaZIne con riferimento alla presunta esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di vendita e contratto di finanziamento”, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure rileva l'esistenza del collegamento negoziale e laddove afferma che ciò “risulta espressamente dal modulo negoziale nel quale si indica espressamente che il finanziamento è funZInale all'acquisto del bene “arredo d'arte”. In ragione di tale esplicito collegamento negoziale, la somma netta erogata (€18.000,00) è stata versata direttamente al venditore Sege Brokers s.r.l. L'esplicito collegamento negoziale esistente tra il contratto di vendita e quello di finanziamento fa sì che i vizi del primo contratto si riflettano necessariamente anche sul secondo”. (cfr.pag.3 sentenza appellata)
Contesta tale affermaZIne l'appellante che viceversa sostiene che il collegamento negoziale non è esplicito perché in alcuna parte del contratto si legge “il finanziamento è funZInale all'acquisto del bene “arredo d'arte”; inoltre la sottoscriZIne del contratto di finanziamento essendo una mera facoltà e non un obbligo collegato alla sottoscriZIne del contratto di compravendita.
Anzi, aggiunge l'appellante, le parti hanno espressamente escluso il collegamento negoziale prevedendo la clausola di cui all'art. 17 delle condiZIni generali di contratto che stabilisce “il Cliente è informato che, in assenza di accordo di esclusiva con il
ConvenZInato, non possono essere opposte a le ecceZIni relative al rapporto CP_9 di compravendita intervenuto tra il ConvenZInato e il Cliente , incluse quelle relative alla destinaZIne della somma da parte del ConvenZInato ed alla consegna del bene”.
Il motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
Come sottolineato dal primo Giudice, è pacifico tra le parti che il contratto di finanziamento in esame rientri nella disciplina del credito ai consumatori di cui agli artt. 121 e ss TUB, intendendosi per credito al consumo il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilaZIne di pagamento, di prestito o di altra facilitaZIne finanziaria.
La questione che viene all'attenZIne della Corte è se le parti abbiano avuto l'intento pratico ed abbiano voluto non solo l'effetto tipico dei singoli negozi di finanziamento e di compravendita in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzaZIne di un fine ulteriore.
In altri termini, se il contratto di credito sia finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestaZIne di un serviZI specifico.
Sul punto va ricordato che il collegamento negoziale non dà luogo a un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che non si realizza per mezzo di un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi, ma aventi ciascuno una causa autonoma, con la conseguenza che, pur creandosi un vincolo di reciproca dipendenza, in virtù del quale le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluZIne dell'uno possono ripercuotersi sugli altri, ciascuno di essi conserva una propria distinta individualità giuridica. (Cass.10.7.2008
n.18884; 1.10.2014 n. 20726; 6.7.2015 n.13888; 26.6.2019 n. 7148).
In ordine ai requisiti per affermarne la sussistenza, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro consideraZIne unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentaZIne degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzaZIne di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Il collegamento negoziale è quindi lo strumento o il meccanismo attraverso il quale le parti realizzano un'operaZIne economica unitaria, combinando una pluralità di negozi distinti, i quali - pur mantenendo la propria individualità negoziale - sono legati da un nesso di reciproca ovvero unilaterale dipendenza, tale per cui le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro. Lo schema del collegamento negoziale consente in definitiva di superare la formale distinZIne di due o più contratti e di valorizzare l'unicità socio-economica dell'operaZIne, adeguando così la forma alla sostanza.
Gli elementi alla base del collegamento negoziale sono dunque due: la pluralità di contratti e la connessione intercorrente tra gli stessi ed è l'autonomia privata che rappresenta la fonte e la ragion d'essere del collegamento.
Per stabilire se ricorra un collegamento negoziale, trattandosi di materia in cui è sovrana l'autonomia privata, occorre rifarsi alla volontà delle parti e ricercare, oltre i diversi schemi negoziali - ognuno produttivo dei suoi effetti e pertanto almeno in apparenza indipendente
- se ricorra un collegamento specifico, per cui gli effetti dei vari negozi si coordinino per l'adempimento di una funZIne unica;
in altre parole se al di sopra della singola funZIne dei vari negozi si possa individuare una funZIne della fattispecie negoziale considerata nel suo complesso, per cui le vicende o, addirittura, la disciplina di ciascuno di essi siano variamente legati all'esistenza ed alla sorte dell'altro. (Cass. 20.1.1994 n.474 in motivaz.)
Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve ravvisarsi, come già affermato dal primo giudice, l'esistenza del collegamento negoziale tra i due contratti. Ebbene, anzitutto occorre sottolineare che emerge chiaramente dalla lettura del modulo contrattuale, specificamente dalla rubrica “Richiesta di finanziamento”, che il ha CP_3 richiesto la concessione della linea di credito “per l'acquisto del bene o serviZI sottoscritto”, indicando alla voce “Il bene o il serviZI finanziato” l'oggetto “arredo d'arte” acquistato, circostanza pacifica tra le parti, dalla Sege Brokers s.r.l.
A tale scopo il delegava la “a versare l'importo richiesto CP_3 Controparte_9 direttamente all'esercente commerciale convenZInato a margine indicato”, la Sege Brokers appunto.
Pare dunque evidente che le parti abbiano inteso concludere una complessa operaZIne economica della quale il contratto di finanziamento e il contratto di compravendita non costituiscono assetti di interessi autonomi e indipendenti l'uno dall'altro, bensì negozi strettamente avvinti da un nesso funZInale alla realizzaZIne di un fine ulteriore individuato dalle parti medesime.
È quindi corretta la qualificaZIne giuridica del contratto di finanziamento in termini di contratto di credito al consumo collegato di cui agli artt. 121 e ss TUB.
Si aggiunge inoltre che non osta al riconoscimento di tale coordinamento teleologico la clausola n.17 delle condiZIni generali del contratto che preclude al cliente, in assenza di un accordo di esclusiva tra la società finanziatrice e l'esercente commerciale convenZInato, di sollevare ecceZIni relative al contratto di compravendita alla società Controparte_9
Al riguardo è sufficiente ricordare che la Corte di CassaZIne ha ravvisato negli artt. 121 e
124 del dlgs 1 settembre 1993, n.385, nel testo originario, tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi, ed i contratti di acquisto dei medesimi, un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di un'esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori, demandando al giudice di individuare, in applicaZIne dei principi generali, gli effetti del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita (Cass. 20477/2014,
Cass. 19522/2015, Cass. 19000/2016).
Il motivo di appello non merita dunque apprezzamento.
E' invece fondato il secondo motivo di appello, rubricato “viZI di motivaZIne e/o contradditorietà della motivaZIne in punto di annullamento del contratto di vendita-errata valutaZIne delle prove orali”, con il quale l'appellante contesta la decisione del primo giudice che riteneva sussistente la causa di annullamento per dolo del contratto di compravendita. Sul punto il giudice di prime cure afferma che “dalla prova testimoniale è emerso che al momento della sottoscriZIne del contratto il fosse ricoverato in ospedale, dove CP_3 aveva subito un intervento chirurgico per una caduta. Secondo quanto riferito sia dalla sorella che dal nipote, il in quel periodo viveva da solo, non era autonomo, non era CP_3 in grado di prendere decisioni, in quanto si trovava in uno stato di prostraZIne psicologica.
Entrambi i testimoni hanno fornito dichiaraZIni concordanti sul punto, descrivendo il
[...] come una persona assolutamente incapace di discernere e di capire il senso delle CP_3 proprie aZIni”. (cfr.pag 4 sentenza primo grado)
L'appellante censura la sentenza in parte qua, deducendo che il giudice di prime cure è incorso in errore nella valutaZIne delle risultanze processuali ritenendo che ricorresse la prova degli artifici e raggiri posti in essere dagli agenti della laddove Parte_1 invece in alcun modo i testi hanno confermato i raggiri, né tantomeno che, senza di essi, la controparte non avrebbe prestato il proprio consenso alla conclusione del contratto, né hanno confermato che il comportamento posto in essere da “alcuni soggetti” fosse preordinato, con malizia e astuzia tale da realizzare un inganno idoneo a determinare l'errore dell'altra parte.
Indi, sostiene l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto escludere la sussistenza della causa di annullamento del contratto di compravendita per dolo e avrebbe dovuto dichiarare, per l'effetto, la validità del contratto di finanziamento.
La censura merita di essere condivisa.
I testi escussi in primo grado e , rispettivamente sorella e nipote Testimone_1 Testimone_2 dell'appellato hanno reso le seguenti dichiaraZIni.
riferisce: “mio fratello dal 2008 viveva da solo a Terni. All'epoca aveva avuto Testimone_1 un intervento chirurgico a seguito di una caduta, in quel periodo, si può dire, non capiva nulla, non era autonomo, non era in grado di prendere decisioni. Fu ricoverato in ospedale, non ricordo per quanto tempo, né ricordo quando fu dimesso. Un giorno ero in ospedale da mio fratello e vennero a trovarlo due uomini che io non conoscevo, i quali dissero di essere amici di mio fratello. Ad un certo punto uno dei due mi chiese di accompagnarlo a prendere il caffè e, in mia assenza, l'altro vendette i quadri a mio fratello, quadri che qualche giorno dopo sono arrivati a casa. Quel giorno mio fratello non era in grado di capire nulla, il giorno dopo doveva essere operato. Mio fratello non era un esperto d'arte. Anche quando venne dimesso e tornò a casa mio fratello non capiva niente. Non ricordo i nomi delle persone che vendettero i quadri;
né se avessero segni distintivi di un'azienda” dichiara: “mio ZI agli inizi del 2008 viveva a Terni da solo. In quel periodo era Testimone_2 in depressione ed era prostrato psicologicamente, e venne ricoverato all'epoca per due-tre settimane a causa di una caduta. Non ho mai visto ZI parlare in ospedale con rappresentanti di opere d'arte ma mia zia mi raccontò di aver visto due persone proporre al fratello opere d'arte. Prima di allora mio ZI non aveva mai acquistato opere d'arte se non oggetti di modesto valore.”
Orbene, occorre in primo luogo evidenziare che le affermaZIni dei testi in ordine al precario stato di salute e alla ridotta capacità di discernimento del oltre che generiche (sul CP_3 punto il teste riferisce che il “era in depressione ed era prostrato ES CP_3 psicologicamente”; la teste riferisce “non capiva niente”) non risultano Testimone_1 avvalorate da adeguata certificaZIne medica e costituiscono mere valutaZIni soggettive prive di alcun rilievo probatorio.
Sul punto vale la pena di ricordare che “la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti o valutaZIni richiedenti conoscenze tecniche o noZIni di esperienza non rientranti nel notorio;
ne consegue che il giudice, avvalendosi eventualmente di una consulenza tecnica, può porre i fatti riferiti dal testimone a base degli apprezzamenti e delle valutaZIni necessarie per decidere, ma non può chiedere al teste di esprimere valutaZIni o apprezzamenti personali” (Cass. n.5548/2010; 9526/2009).
Va rilevato inoltre che nessuno dei testi escussi ha indicato il periodo (se non con un generico riferimento all'anno 2008) e la durata del ricovero del , né la patologia che CP_3 lo stesso presentava per la quale doveva essere sottoposto ad intervento chirurgico;
sul punto la teste genericamente riferisce che fu ricoverato in ospedale a seguito di CP_3 una caduta, senza ulteriori precisaZIni al riguardo, sicchè è difficile affermare che da questa sia derivata l'incapacità di discernere e di capire il senso delle proprie aZIni, atteso che non ogni caduta può tali incapacità determinare.
Nessuno ha fornito indicaZIni sui “due uomini”, così genericamente indicati dalla teste
[...]
che gli fecero visita in ospedale;
né per conto di chi operassero;
nessuno è stato CP_3 presente alla conclusione e sottoscriZIne del contratto di compravendita di oggetti d'arte, sicchè non appare credibile la teste quando riferisce che uno dei due “vendette CP_3 quadri a mio fratello”, trattandosi di circostanza di cui, per sua stessa affermaZIne, non poteva avere diretta conoscenza in quanto assente e che pertanto poteva solo aver presunto che in sua assenza uno dei due uomini avesse venduto quadri. Va considerato ancora che il teste on ha avuto diretta conoscenza della visita allo ZI ES dei “due uomini”, ma ha riferito della circostanza per averla appresa dalla teste ES
.
[...]
La rilevanza delle sue deposiZIni si presenta pertanto attenuata perché indiretta, potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghini la credibilità. (Cass. 8358/2007; Cass. 569/2015;
Cass.4530/2025), che nel caso di specie non ricorrono.
Inoltre che sul punto la deposiZIne del presenta un sottile profilo di contrasto con la ES dichiaraZIne resa da . Testimone_1
Invero quest'ultima riferisce di essersi allontanata dalla stanza dell'ospedale lasciando il fratello in compagnia di uno dei “due uomini”, mentre il riferisce che la abbia ES CP_3 visto il rappresentante di opere d'arte proporre l'acquisto delle stesse.
Infine, va considerato che i testi riferiscono che il contratto è stato stipulato mentre il
[...] era in ospedale, ma nessuna cartella clinica è stata deposita nel corso del giudiZI per CP_3 cui non si può ritenere per certo che la data della stipula dei contratti (18 aprile 2008) coincida con il periodo del ricovero.
Per le medesime ragioni si appalesa irrilevante il richiamo della sentenza del Tribunale di
Terni del 18.9.2014, che in ordine ad altri due finanziamenti, sottoscritti dal nel CP_3 luglio 2008 collegati all'acquisto di oggetti d'arte della società Arte Assoluta spa, riconosceva l'esistenza di una causa di invalidità negoziale a seguito dei raggiri e degli inganni perpetrati ai suoi danni dagli intermediari del venditore, approfittando del suo stato di salute, trattandosi di fatti diversi, svoltisi con modalità e circostanze diverse evidentemente in quel caso provate.
Inoltre non ricorre alcun elemento probatorio per affermare che “i due uomini” abbiano adottato comportamenti tali da integrare artifizi e raggiri ai danni del né che senza CP_3 quegli artifizi e raggiri egli non avrebbe concluso l'acquisto, non essendo a tal fine sufficiente che non era esperto d'arte.
In proposito giova ricordare che ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentaZIne della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza.
(Cass.20131/2022). Il dolo, quale viZI del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentaZIne della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare;
ne consegue che l'effetto invalidante frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza e in costanza di questa falsa rappresentaZIne
(Cass.5734/2019)
Alla luce di quanto appena esposto, non ricorrono elementi oggettivi, coincidenti e concordanti tali da ritenere che al momento della sottoscriZIne del contratto di compravendita il versasse in uno stato di minorata capacità di giudiZI e di CP_3 valutaZIne, né che la sua volontà di stipulare fosse stata indotta proprio dal comportamento ingannevole, maliZIso e menzognero della controparte rilevante nel processo formativo della sua volontà.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, il contratto di compravendita è valido e pertanto anche il contratto di finanziamento deve essere dichiarato tale.
Alla luce delle consideraZIni che precedono va accolto l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, va rigettata l'opposiZIne proposta da avverso il Controparte_3 decreto ingiuntivo n.1911/2016.
Esclusa la riviviscenza del decreto e provata la fondatezza della pretesa avanzata alla luce della documentaZIne prodotta (il contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto del
18.4.2008; bonifico bancario con cui è stato erogato l'importo richiesto in favore di Sege
Brokers S.r.l.; costituZIne in mora regolarmente recapitata e non riscontrata;
l'estratto conto che individuava l'ammontare del credito) e considerato altresì che sotto tale profilo non vi è contestaZIne, deve essere emessa nuova pronuncia di condanna di al Controparte_3 pagamento della somma di € 28.924,89, oltre interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente pattuito, con decorrenza dall'8.4.2015 al saldo effettivo.
Come è noto l'accoglimento dell'opposiZIne a decreto ingiuntivo con la revoca del decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducaZIne del provvedimento monitorio che non rivive in caso di riforma in sede di gravame della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca, neppure se il dispositivo della sentenza preveda impropriamente la “conferma” del decreto ingiuntivo con la conseguenza che il decreto ingiuntivo già revocato non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuZIne forzata. (Cass.20868/2017;
22874/2024).
Va, infine, rilevato che con la comparsa conclusionale la terza interventrice IFIS ha formulato domanda di condanna dell'Avv. Corrado Giugni, quale procuratore anticipatario di
, “alla restituZIne di quanto pagato nel frattempo da in Controparte_3 Controparte_1 esecuZIne della sentenza stessa ovvero la somma di euro 259,00 per spese ed euro
5.500,00 per compensi oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge”
La domanda è inammissibile non perché rivolta personalmente al procuratore anticipatario della parte risultata soccombente, considerato che il difensore distrattario, benchè non evocato personalmente in giudiZI, subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituZIne delle somme già percepite in esecuZIne della sentenza di primo grado (cfr. Cass. n. 25247/17 [ord.], Cass. n. 8215/13 e Cass. n. 9062/10), ma perché formulata solo con la comparsa conclusionale.
Sul punto va ricordato che la richiesta di restituZIne di somme corrisposte in esecuZIne della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicchè non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se a tale momento la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudiZI qualora l'esecuZIne sia avvenuta successivamente alla proposiZIne dell'impugnaZIne, restando invece preclusa la proposiZIne della domanda in comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi, in senso contrario, l'avvenuta messa in esecuZIne della decisione di primo grado tra l'udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse (Cass.18.7.2003 n.11244; 8.7.2010 n.16152; 26.1.2016
n.1324; 30.1.2018 n.2292; 15.3.2021 n.7144).
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza appellata impongono di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relaZIne all'esito complessivo della lite (Cass. 13.7.2020 n. 14916, 14.10.2013 n. 23226 e Sez. Un.
17.10.2003 n. 15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudiZI sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso.
(Cass. 16.5.2006 n. 11491 e 5.6.2007 n. 13059).
Le spese seguono la soccombenza.
In proposito alcuna rilevanza assume, ai fini della verifica della soccombenza, la cui entità va commisurata al bene della vita, negato o riconosciuto, la dichiaraZIne di inammissibilità della domanda di restituZIne delle somme versate in esecuZIne della sentenza appellata, avanzata dall'appellante solo in comparsa conclusionale, che è domanda accessoria rivolta al ripristino della situaZIne precedente ex art.336 secondo comma c.p.c. e che presuppone che la controparte, vittoriosa in primo grado, risulti integralmente soccombente all'esito del giudiZI di appello per non aver trovato accoglimento nemmeno in minima parte la domanda avanzata.
Alla liquidaZIne delle spese si provvede in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori compresi tra i minimi ed i medi tariffari e tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello.
Tenuto conto delle attività effettivamente svolte, alla cedente va Controparte_1 riconosciuto il rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudiZI, ad esclusione dei compensi relativi alla fase decisoria in grado di appello, coltivata dalla sola cessionaria
(unica ad aver precisato le conclusioni con note scritte del 5.2.2025 e ad aver in seguito depositato la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.).
Alla cessionaria per il tramite della mandataria Controparte_4 [...]
che potrà comunque giovarsi delle statuiZIni contenute nella presente Controparte_6 sentenza, giusta il disposto dell'art. 111, ultimo comma, c.p.c., nonostante la mancata estromissione dal processo della cedente - spetta invece il rimborso delle sole spese inerenti la detta fase conclusiva, oltre a un compenso in misura ridotta (di circa del 50% rispetto ai valori tra i minimi e i medi) per la fase di studio della controversia e per quella introduttiva del giudiZI (comprendente, tra l'altro, la redaZIne dell'atto di costituZIne in giudiZI,
l'autentica della firma apposta dalla parte in calce alla procura ad litem, la formaZIne del fascicolo e della posiZIne della pratica in studio, le ulteriori consultaZIni con il cliente).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.1829/2021 del Tribunale di Napoli, nei confronti di Controparte_1
con atto notificato in data 6.10.2022, e con l'intervento volontario della Controparte_3 cessionaria e per essa la mandataria Controparte_4 Controparte_6
con comparsa depositata in data 17.11.2023, così provvede:
[...]
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna CP_3
al pagamento della somma di E.28.924,89, oltre interessi di mora calcolati al tasso
[...] contrattualmente pattuito, con decorrenza dall'8.4.2015 al saldo effettivo; b) dichiara inammissibile la domanda formulata dalla terza interventrice di condanna dell'Avv.Corrado Giugni, quale procuratore anticipatario di , di restituZIne Controparte_3 delle somme versate in esecuZIne della sentenza appellata;
c) condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_3 Controparte_1 entrambi i gradi del giudiZI, che liquida quanto al primo grado in E.5.500,00 per compensi e quanto al secondo grado in E.770,00,00 per esborsi ed E.2.500,00 per compensi, nonché delle spese della procedura monitoria, che liquida in E. 286,00 per esborsi ed E.900,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali.
d) condanna al pagamento in favore della terza interventrice volontaria Controparte_3
a mezzo della mandataria delle Controparte_4 Controparte_6 spese del presente grado del giudiZI, che liquida in E.3.750,00 per compensi, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali.
Così deciso in Napoli 20.05.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1465/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1829/2021 del Tribunale di Napoli
TRA
con socio unico con sede legale in Controparte_1
Milano, via San Prospero n. 4, capitale sociale euro 10.000,00, numero di iscriZIne presso il Registro Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi, Codice Fiscale e P.IVA n.
, R.E.A. MI – 2526551, iscritta al n. 35529.7 dell'Elenco delle società veicolo P.IVA_1 di cartolarizzaZIne (“SPV”) istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del
Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017, in persona del procuratore speciale Dott.
(C.F. nato a [...] in data [...], Controparte_2 C.F._1 nominato da CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA (P.IVA ) con atto del P.IVA_2
Notaio Dott.ssa in San Donato Milanese (MI), in data 04/03/2019 - Rep n. Persona_1
535 - Racc. n. 392, in virtù di procura conferita dal Notaio Dott. , Rep. n. 42.685 Persona_2
- Racc. n. 13.216 del 19.12.2018, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maddalena Palladino
(C.F. – PEC e C.F._2 Email_1
Gabriella Di Martino (C.F. – PEC C.F._3
, entrambe del foro di Milano, ed elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv.Carlo Abbruzzese in Santa Maria Capua Vetere, Via
Mario Fiore, Pal. Aversano, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E (C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_3 C.F._4
Via Carlo Poerio n. 89/A, presso lo studio dell'Avv. Corrado Giugni, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di opposiZIne a decreto ingiuntivo
APPELLATO
NONCHE' con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 Controparte_4
(C.F. - P.IVA ), già a seguito di mero cambio P.IVA_3 P.IVA_4 Controparte_4 di denominaZIne sociale capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, autorizzata all'eserciZI dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data
21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al
[...]
e soggetta all'attività di direZIne e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale CP_5 conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa – in virtù di procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia- Persona_3
Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie
1T- la mandataria (già denominata cambio di Controparte_6 CP_7 denominaZIne avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165
(C.F. e Partita IVA ), con sede legale in Venezia-Mestre (VE), P.IVA_5 P.IVA_4 via Terraglio n. 63, in persona della Dott.ssa , Responsabile ContenZIso Controparte_8
Contr
nata a [...] il [...] ( ), in virtù di C.F._5 procura rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, Persona_3 rep. n. 44416 e racc. n. 16819, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22089 serie
1T, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di intervento, dall'Avv.
Marco Pesenti (C.F. - indirizzo PEC C.F._6
– fax 0248011624), elettivamente domiciliata in Email_3
Napoli alla via Mascagni n.64, presso lo studio dell'Avv.Paola
Santoro( ) FAX CodiceFiscale_7 Email_4
081 5609882)
TERZA INTERVENTRICE EX ART.111
E
, in persona del liquidatore e legale Controparte_9 rappresentante pro-tempore Rag. Controparte_10 APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con le note ex art.127 ter c.p.c. le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citaZIne notificato in data 29.4.2016 proponeva opposiZIne Controparte_3 avverso il decreto ingiuntivo n.1911/2016, emesso in data 14.3.2016 dal Tribunale di Napoli, con il quale gli era ingiunto il pagamento della somma di E.28.924,89 in favore di
[...]
, quale saldo debitore del contratto di finanziamento stipulato in data Controparte_9
18.4.2008, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito dalla costituZIne in mora e sino al saldo effettivo, e spese della procedura liquidate in complessivi E.1.591,00, di cui E.286,00 per spese ed E.1.305,00 per compenso, oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA.
A sostegno della opposiZIne proposta precisava che il contratto il finanziamento richiesto per l'acquisto di opere d'arte era stato concluso in un momento in cui versava in stato di debolezza psicologica e confusione mentale, durante il quale era stato insistentemente contattato dal rappresentante della Sege Brokers S.r.l., intermediario di , al fine CP_9 di sottoscrivere contratti per l'acquisto di “arredo d'arte” con relativo finanziamento, senza ricevere alcuna documentaZIne in merito;
che, recuperata la propria salute psico-fisica, ricostruiva l'accaduto con i propri congiunti e scopriva di aver contratto debiti mai scientemente assunti.
Eccepiva quindi la nullità del contratto ex art. 124 TUB per la mancata consegna di una copia del contratto e per la mancata analitica indicaZIne del bene oggetto dell'acquisto collegato, nonché per la mancata indicaZIne della facoltà di recesso;
eccepiva inoltre la nullità del contratto per assenza di volontà, essendo stato costretto a sottoscrivere il contratto in condiZIne di totale incapacità di intendere e di volere o, in subordine,
l'annullabilità del contratto per dolo o errore.
Tanto premesso, chiedeva: “in via principale, accogliere la presente opposiZIne e le richieste in essa contenute e pertanto dichiarare infondata in fatto e in diritto ogni avversa pretesa e quindi revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 19112016 (Nrg. 4549/2016) emesso dal Tribunale di Napoli, II sez. civ., il 11/03/2016 e notificato il 23/03/2016, perché ingiusto ed illegittimo per le motivaZIni tutte sopra esposte, accertando e dichiarando l'inefficacia e/o inesistenza e/o nullità del contratto di finanziamento così come, se del caso,
l'inefficacia e/o inesistenza e/o nullità del contratto di vendita ad esso collegato. [...] Spese vinte con attribuZIne”.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante pro tempore, che Controparte_9 contestava quanto dedotto dall'opponente e chiedeva il rigetto dell'opposiZIne con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Veniva esperito il procedimento di mediaZIne con esito negativo.
All'udienza del 12.6.2019 interveniva in giudiZI quale cessionaria del Controparte_1 credito di , riportandosi integralmente agli atti e alle produZIni documentali già CP_9 depositate dalla società cedente.
Ammessa ed espletata prova per testi e precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli con sentenza n.1829/2021, emessa e pubblicata in data 25 febbraio 2021 e notificata in data 26 febbraio 2021, così provvedeva: “accoglie l'opposiZIne e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposta e l'interventrice al pagamento in solido, in favore dell'Avv.
Corrado Giugni, delle spese processuali, che liquida in € 259,00 per spese ed € 5.500,00 per compensi, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014), oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
Segnatamente il giudice di primo grado, ricondotto il contratto di finanziamento, perfeZInatosi tra la e il per il tramite della Sege Brokers s.r.l., nell'alveo CP_9 CP_3 del credito al consumo e ritenuto sussistente un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di compravendita, dichiarava l'invalidità del contratto di compravendita, ritenendo che il consenso del al momento della stipula del CP_3 contratto di compravendita fosse viziato da dolo;
di conseguenza, la causa di annullamento del contratto di compravendita per dolo si riverberava sul contratto di finanziamento ad esso collegato, che riteneva parimenti invalido.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 29.3.2021, la proponeva Controparte_1 appello sulla base dei motivi così rubricati 1) “viZI di motivaZIne con riferimento alla presunta esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di vendita e contratto di finanziamento”; 2) “viZI di motivaZIne e/o contradditorietà della motivaZIne in punto di annullamento del contratto di vendita-errata valutaZIne delle prove orali”; 3) “appello della sentenza nella parte in cui condanna parte opposta e l'interventrice al pagamento delle spese legali”.
Chiedeva quindi “in via preliminare, nel rito - differire la prima udienza ai sensi dell'art. 269
c.p.c. per consentire la chiamata in causa di Sege Brokers S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Napoli, Via Del Grande Archivio n.32. In via principale, nel merito: - rigettare l'opposiZIne e tutte le domande avversarie per i motivi sopra formulati;
- confermare l'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto condannare il Sig.
, al pagamento della somma di € 28.924,89, oltre interessi di mora calcolati Controparte_3 al tasso contrattualmente pattuito, con decorrenza dall'8/04/2015 al saldo effettivo, oltre le spese della procedura di ingiunZIne, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a., o della diversa somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice riterrà dovuta in corso di causa;
- in ogni caso accertare e dichiarare il Sig. tenuto al pagamento della somma Controparte_3 di € 28.924,89 oltre interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente pattuito, con decorrenza dall'8/04/015 al saldo, oltre le spese della procedura di ingiunZIne, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a., o della diversa somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo
Giudice riterrà dovuta in corso di causa;
- e per l'effetto condannare il sig. Controparte_3 tenuto al pagamento della somma di € 28.924,89 oltre interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente pattuito, o del diverso tasso legale, con decorrenza dall'8/04/2015 al saldo, oltre le spese della procedura di ingiunZIne, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a., o della diversa somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice riterrà dovuta in corso di causa.
In subordine - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte opponente accertare e dichiarare la società Sege Brokers S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore S.r.l. tenuto alla restituZIne in favore di Controparte_9 dell'importo finanziato con il contratto di finanziamento sottoscritto dal sig. Controparte_3 pari all'importo di euro 18.000,00 oltre interessi di mora contrattualmente pattuiti o al diverso tasso legale dal giorno dell'erogaZIne al saldo o della diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà dovuto in corso di causa e per l'effetto condannare la società Sege
Brokers S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento dell'importo di euro 18.000,00 oltre interessi di mora contrattualmente pattuiti o al diverso tasso legale dal giorno dell'erogaZIne fino al saldo o della diversa somma, maggiore o minore, che il
Giudice riterrà dovuto in corso di causa;
- in ogni caso condannare la società Sege Brokers
S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore S.r.l. a tenere indenne e manlevata
da qualsivoglia pregiudiZI potrebbe derivarle in Controparte_9 conseguenza della emananda sentenza. Con vittoria di spese e compensi del presente giudiZI”.
Si costituiva , che contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con vittoria Controparte_3 delle spese di lite. Con comparsa depositata in data 17.11.2023 interveniva in giudiZI Controparte_4
a mezzo della mandataria in qualità di cessionaria ai
[...] Controparte_6 sensi dell'art.58 TUB del credito oggetto della controversia, riportandosi agli atti, alle difese e alle conclusioni formulate dalla cedente . CP_1
Dopo vari rinvii di ufficio per esigenze di ruolo, all'esito dell'udienza di precisaZIne delle conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., la causa era assegnata in decisione con la concessione dei termini di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'ecceZIne di difetto di legittimaZIne attiva della
[...]
intervenuta in giudiZI ex art.111 c.p.c. in qualità di cessionaria del credito Controparte_4 originario a seguito di operaZIne di cartolarizzaZIne dei crediti ex art.58 T.U.B., perché proposta solo in comparsa conclusionale e dunque tardivamente.
In ogni caso va rilevato che, in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù appunto di un'operaZIne di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operaZIne, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimaZIne sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 22/02/2022, n.5857).
Ora, il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscriZIne della cessione nel registro delle imprese e la pubblicaZIne di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettaZIne o della notificaZIne previsti dall'art. 1264 c.c..
Tale disciplina trova giustificaZIne principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituZIne della notifica individuale con la pubblicaZIne di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, la Banca d'Italia ha confermato che per "rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo stesso "può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinaZIne, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuaZIne del complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuaZIne dell'oggetto del contratto, non rappresenta, d'altronde, un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato
o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condiZIne che siano richiamati criteri sufficienti per consentirne l'identificaZIne.
Si è affermato in giurisprudenza che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produZIne dell'avviso di pubblicaZIne sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicaZIne per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumeraZIne di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in consideraZIne per la formaZIne delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 29/12/2017, n.31188: nella specie la
S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produZIne dell'avviso di pubblicaZIne, recante l'indicaZIne per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito aZInato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie). A tali fini, si è correttamente evidenziato che i crediti ceduti possono essere individuati anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali, tra cui la dicitura “crediti a sofferenza”.
Nella fattispecie, in virtù di contratto stipulato tra e Controparte_1 Controparte_4
in data 28.10.2021, richiamato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
[...]
Repubblica Italiana del 16.11.2021 – Parte Seconda, n. 136, la (poi Controparte_4 denominata ha acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti Controparte_4 dell'art.58 TUB, un portafoglio di crediti che soddisfacevano i seguenti criteri tra cui, per ciò che qui interessa “il credito è stato ceduto alla Rubicon… da Controparte_9
”; la cessione ai sensi della quale il credito è stato ceduto alla è
[...] Controparte_1 stato oggetto di pubblicaZIne in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte seconda,
n.143 del 11.12.2018; il finanziamento da cui deriva il credito è incluso nella lista denominata Alto-Adige-Portafoglio Rubicon, depositata il data 27 ottobre 2021 presso il Notaio Per_4
, con studio in Via Masaccio n.187, Firenze.
[...]
Da tale lista si evince che tra i crediti ceduti in favore di vi è quello della Controparte_4 trasferita a identificato con il codice PLCO1447477. Controparte_9 Controparte_1
Alla stregua dei principi innanzi enunciati, allora, deve ritenersi che la trascriZIne dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sopra riportato, unitamente alla lista richiamata nell'avviso medesimo, consentono di rilevare che i crediti a sofferenza ceduti erano individuabili e che il credito di cui si discute è specificamente riportato.
Tanto premesso e passando al merito della controversia in esame, l'appello è fondato e merita accoglimento nei termini e per le ragioni seguenti.
Anzitutto, pare opportuno descrivere brevemente la vicenda che qui occupa.
stipulava con per il tramite della Sege Brokers s.r.l. un Controparte_3 Controparte_9 contratto di finanziamento avente ad oggetto la somma di euro 18.000,00 versata dalla direttamente alla Sege Brokers s.r.l. quale corrispettivo dell'acquisto del Controparte_9 bene, denominato “arredo d'arte”, oggetto del contratto di compravendita conclusosi tra
[...]
e Sege Brokers s.r.l.. CP_3
La richiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo con il quale era ingiunto al Controparte_9 il pagamento della somma di E.28.924,89, quale saldo debitore del contratto di CP_3 finanziamento.
Seguiva tempestiva opposiZIne da parte dell'ingiunto.
Il giudice di primo grado accoglieva l'opposiZIne, affermando che tra il contratto di finanziamento stipulato dal e la per il tramite della Sege Brokers CP_3 Controparte_9
s.r.l. e il contratto di compravendita perfeZInatosi tra quest'ultima e esisteva un CP_3 collegamento negoziale per l'effetto del quale le vicende modificative/estintive che investivano l'uno si riverberavano sull'altro.
Dichiarava, quindi, invalido il contratto di finanziamento in conseguenza dell'accertata invalidità del contratto di compravendita per dolo.
Ciò detto, con il primo motivo di appello, rubricato 1) “viZI di motivaZIne con riferimento alla presunta esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di vendita e contratto di finanziamento”, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure rileva l'esistenza del collegamento negoziale e laddove afferma che ciò “risulta espressamente dal modulo negoziale nel quale si indica espressamente che il finanziamento è funZInale all'acquisto del bene “arredo d'arte”. In ragione di tale esplicito collegamento negoziale, la somma netta erogata (€18.000,00) è stata versata direttamente al venditore Sege Brokers s.r.l. L'esplicito collegamento negoziale esistente tra il contratto di vendita e quello di finanziamento fa sì che i vizi del primo contratto si riflettano necessariamente anche sul secondo”. (cfr.pag.3 sentenza appellata)
Contesta tale affermaZIne l'appellante che viceversa sostiene che il collegamento negoziale non è esplicito perché in alcuna parte del contratto si legge “il finanziamento è funZInale all'acquisto del bene “arredo d'arte”; inoltre la sottoscriZIne del contratto di finanziamento essendo una mera facoltà e non un obbligo collegato alla sottoscriZIne del contratto di compravendita.
Anzi, aggiunge l'appellante, le parti hanno espressamente escluso il collegamento negoziale prevedendo la clausola di cui all'art. 17 delle condiZIni generali di contratto che stabilisce “il Cliente è informato che, in assenza di accordo di esclusiva con il
ConvenZInato, non possono essere opposte a le ecceZIni relative al rapporto CP_9 di compravendita intervenuto tra il ConvenZInato e il Cliente , incluse quelle relative alla destinaZIne della somma da parte del ConvenZInato ed alla consegna del bene”.
Il motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
Come sottolineato dal primo Giudice, è pacifico tra le parti che il contratto di finanziamento in esame rientri nella disciplina del credito ai consumatori di cui agli artt. 121 e ss TUB, intendendosi per credito al consumo il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilaZIne di pagamento, di prestito o di altra facilitaZIne finanziaria.
La questione che viene all'attenZIne della Corte è se le parti abbiano avuto l'intento pratico ed abbiano voluto non solo l'effetto tipico dei singoli negozi di finanziamento e di compravendita in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzaZIne di un fine ulteriore.
In altri termini, se il contratto di credito sia finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestaZIne di un serviZI specifico.
Sul punto va ricordato che il collegamento negoziale non dà luogo a un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che non si realizza per mezzo di un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi, ma aventi ciascuno una causa autonoma, con la conseguenza che, pur creandosi un vincolo di reciproca dipendenza, in virtù del quale le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluZIne dell'uno possono ripercuotersi sugli altri, ciascuno di essi conserva una propria distinta individualità giuridica. (Cass.10.7.2008
n.18884; 1.10.2014 n. 20726; 6.7.2015 n.13888; 26.6.2019 n. 7148).
In ordine ai requisiti per affermarne la sussistenza, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro consideraZIne unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentaZIne degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzaZIne di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Il collegamento negoziale è quindi lo strumento o il meccanismo attraverso il quale le parti realizzano un'operaZIne economica unitaria, combinando una pluralità di negozi distinti, i quali - pur mantenendo la propria individualità negoziale - sono legati da un nesso di reciproca ovvero unilaterale dipendenza, tale per cui le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro. Lo schema del collegamento negoziale consente in definitiva di superare la formale distinZIne di due o più contratti e di valorizzare l'unicità socio-economica dell'operaZIne, adeguando così la forma alla sostanza.
Gli elementi alla base del collegamento negoziale sono dunque due: la pluralità di contratti e la connessione intercorrente tra gli stessi ed è l'autonomia privata che rappresenta la fonte e la ragion d'essere del collegamento.
Per stabilire se ricorra un collegamento negoziale, trattandosi di materia in cui è sovrana l'autonomia privata, occorre rifarsi alla volontà delle parti e ricercare, oltre i diversi schemi negoziali - ognuno produttivo dei suoi effetti e pertanto almeno in apparenza indipendente
- se ricorra un collegamento specifico, per cui gli effetti dei vari negozi si coordinino per l'adempimento di una funZIne unica;
in altre parole se al di sopra della singola funZIne dei vari negozi si possa individuare una funZIne della fattispecie negoziale considerata nel suo complesso, per cui le vicende o, addirittura, la disciplina di ciascuno di essi siano variamente legati all'esistenza ed alla sorte dell'altro. (Cass. 20.1.1994 n.474 in motivaz.)
Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve ravvisarsi, come già affermato dal primo giudice, l'esistenza del collegamento negoziale tra i due contratti. Ebbene, anzitutto occorre sottolineare che emerge chiaramente dalla lettura del modulo contrattuale, specificamente dalla rubrica “Richiesta di finanziamento”, che il ha CP_3 richiesto la concessione della linea di credito “per l'acquisto del bene o serviZI sottoscritto”, indicando alla voce “Il bene o il serviZI finanziato” l'oggetto “arredo d'arte” acquistato, circostanza pacifica tra le parti, dalla Sege Brokers s.r.l.
A tale scopo il delegava la “a versare l'importo richiesto CP_3 Controparte_9 direttamente all'esercente commerciale convenZInato a margine indicato”, la Sege Brokers appunto.
Pare dunque evidente che le parti abbiano inteso concludere una complessa operaZIne economica della quale il contratto di finanziamento e il contratto di compravendita non costituiscono assetti di interessi autonomi e indipendenti l'uno dall'altro, bensì negozi strettamente avvinti da un nesso funZInale alla realizzaZIne di un fine ulteriore individuato dalle parti medesime.
È quindi corretta la qualificaZIne giuridica del contratto di finanziamento in termini di contratto di credito al consumo collegato di cui agli artt. 121 e ss TUB.
Si aggiunge inoltre che non osta al riconoscimento di tale coordinamento teleologico la clausola n.17 delle condiZIni generali del contratto che preclude al cliente, in assenza di un accordo di esclusiva tra la società finanziatrice e l'esercente commerciale convenZInato, di sollevare ecceZIni relative al contratto di compravendita alla società Controparte_9
Al riguardo è sufficiente ricordare che la Corte di CassaZIne ha ravvisato negli artt. 121 e
124 del dlgs 1 settembre 1993, n.385, nel testo originario, tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi, ed i contratti di acquisto dei medesimi, un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di un'esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori, demandando al giudice di individuare, in applicaZIne dei principi generali, gli effetti del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita (Cass. 20477/2014,
Cass. 19522/2015, Cass. 19000/2016).
Il motivo di appello non merita dunque apprezzamento.
E' invece fondato il secondo motivo di appello, rubricato “viZI di motivaZIne e/o contradditorietà della motivaZIne in punto di annullamento del contratto di vendita-errata valutaZIne delle prove orali”, con il quale l'appellante contesta la decisione del primo giudice che riteneva sussistente la causa di annullamento per dolo del contratto di compravendita. Sul punto il giudice di prime cure afferma che “dalla prova testimoniale è emerso che al momento della sottoscriZIne del contratto il fosse ricoverato in ospedale, dove CP_3 aveva subito un intervento chirurgico per una caduta. Secondo quanto riferito sia dalla sorella che dal nipote, il in quel periodo viveva da solo, non era autonomo, non era CP_3 in grado di prendere decisioni, in quanto si trovava in uno stato di prostraZIne psicologica.
Entrambi i testimoni hanno fornito dichiaraZIni concordanti sul punto, descrivendo il
[...] come una persona assolutamente incapace di discernere e di capire il senso delle CP_3 proprie aZIni”. (cfr.pag 4 sentenza primo grado)
L'appellante censura la sentenza in parte qua, deducendo che il giudice di prime cure è incorso in errore nella valutaZIne delle risultanze processuali ritenendo che ricorresse la prova degli artifici e raggiri posti in essere dagli agenti della laddove Parte_1 invece in alcun modo i testi hanno confermato i raggiri, né tantomeno che, senza di essi, la controparte non avrebbe prestato il proprio consenso alla conclusione del contratto, né hanno confermato che il comportamento posto in essere da “alcuni soggetti” fosse preordinato, con malizia e astuzia tale da realizzare un inganno idoneo a determinare l'errore dell'altra parte.
Indi, sostiene l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto escludere la sussistenza della causa di annullamento del contratto di compravendita per dolo e avrebbe dovuto dichiarare, per l'effetto, la validità del contratto di finanziamento.
La censura merita di essere condivisa.
I testi escussi in primo grado e , rispettivamente sorella e nipote Testimone_1 Testimone_2 dell'appellato hanno reso le seguenti dichiaraZIni.
riferisce: “mio fratello dal 2008 viveva da solo a Terni. All'epoca aveva avuto Testimone_1 un intervento chirurgico a seguito di una caduta, in quel periodo, si può dire, non capiva nulla, non era autonomo, non era in grado di prendere decisioni. Fu ricoverato in ospedale, non ricordo per quanto tempo, né ricordo quando fu dimesso. Un giorno ero in ospedale da mio fratello e vennero a trovarlo due uomini che io non conoscevo, i quali dissero di essere amici di mio fratello. Ad un certo punto uno dei due mi chiese di accompagnarlo a prendere il caffè e, in mia assenza, l'altro vendette i quadri a mio fratello, quadri che qualche giorno dopo sono arrivati a casa. Quel giorno mio fratello non era in grado di capire nulla, il giorno dopo doveva essere operato. Mio fratello non era un esperto d'arte. Anche quando venne dimesso e tornò a casa mio fratello non capiva niente. Non ricordo i nomi delle persone che vendettero i quadri;
né se avessero segni distintivi di un'azienda” dichiara: “mio ZI agli inizi del 2008 viveva a Terni da solo. In quel periodo era Testimone_2 in depressione ed era prostrato psicologicamente, e venne ricoverato all'epoca per due-tre settimane a causa di una caduta. Non ho mai visto ZI parlare in ospedale con rappresentanti di opere d'arte ma mia zia mi raccontò di aver visto due persone proporre al fratello opere d'arte. Prima di allora mio ZI non aveva mai acquistato opere d'arte se non oggetti di modesto valore.”
Orbene, occorre in primo luogo evidenziare che le affermaZIni dei testi in ordine al precario stato di salute e alla ridotta capacità di discernimento del oltre che generiche (sul CP_3 punto il teste riferisce che il “era in depressione ed era prostrato ES CP_3 psicologicamente”; la teste riferisce “non capiva niente”) non risultano Testimone_1 avvalorate da adeguata certificaZIne medica e costituiscono mere valutaZIni soggettive prive di alcun rilievo probatorio.
Sul punto vale la pena di ricordare che “la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti o valutaZIni richiedenti conoscenze tecniche o noZIni di esperienza non rientranti nel notorio;
ne consegue che il giudice, avvalendosi eventualmente di una consulenza tecnica, può porre i fatti riferiti dal testimone a base degli apprezzamenti e delle valutaZIni necessarie per decidere, ma non può chiedere al teste di esprimere valutaZIni o apprezzamenti personali” (Cass. n.5548/2010; 9526/2009).
Va rilevato inoltre che nessuno dei testi escussi ha indicato il periodo (se non con un generico riferimento all'anno 2008) e la durata del ricovero del , né la patologia che CP_3 lo stesso presentava per la quale doveva essere sottoposto ad intervento chirurgico;
sul punto la teste genericamente riferisce che fu ricoverato in ospedale a seguito di CP_3 una caduta, senza ulteriori precisaZIni al riguardo, sicchè è difficile affermare che da questa sia derivata l'incapacità di discernere e di capire il senso delle proprie aZIni, atteso che non ogni caduta può tali incapacità determinare.
Nessuno ha fornito indicaZIni sui “due uomini”, così genericamente indicati dalla teste
[...]
che gli fecero visita in ospedale;
né per conto di chi operassero;
nessuno è stato CP_3 presente alla conclusione e sottoscriZIne del contratto di compravendita di oggetti d'arte, sicchè non appare credibile la teste quando riferisce che uno dei due “vendette CP_3 quadri a mio fratello”, trattandosi di circostanza di cui, per sua stessa affermaZIne, non poteva avere diretta conoscenza in quanto assente e che pertanto poteva solo aver presunto che in sua assenza uno dei due uomini avesse venduto quadri. Va considerato ancora che il teste on ha avuto diretta conoscenza della visita allo ZI ES dei “due uomini”, ma ha riferito della circostanza per averla appresa dalla teste ES
.
[...]
La rilevanza delle sue deposiZIni si presenta pertanto attenuata perché indiretta, potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghini la credibilità. (Cass. 8358/2007; Cass. 569/2015;
Cass.4530/2025), che nel caso di specie non ricorrono.
Inoltre che sul punto la deposiZIne del presenta un sottile profilo di contrasto con la ES dichiaraZIne resa da . Testimone_1
Invero quest'ultima riferisce di essersi allontanata dalla stanza dell'ospedale lasciando il fratello in compagnia di uno dei “due uomini”, mentre il riferisce che la abbia ES CP_3 visto il rappresentante di opere d'arte proporre l'acquisto delle stesse.
Infine, va considerato che i testi riferiscono che il contratto è stato stipulato mentre il
[...] era in ospedale, ma nessuna cartella clinica è stata deposita nel corso del giudiZI per CP_3 cui non si può ritenere per certo che la data della stipula dei contratti (18 aprile 2008) coincida con il periodo del ricovero.
Per le medesime ragioni si appalesa irrilevante il richiamo della sentenza del Tribunale di
Terni del 18.9.2014, che in ordine ad altri due finanziamenti, sottoscritti dal nel CP_3 luglio 2008 collegati all'acquisto di oggetti d'arte della società Arte Assoluta spa, riconosceva l'esistenza di una causa di invalidità negoziale a seguito dei raggiri e degli inganni perpetrati ai suoi danni dagli intermediari del venditore, approfittando del suo stato di salute, trattandosi di fatti diversi, svoltisi con modalità e circostanze diverse evidentemente in quel caso provate.
Inoltre non ricorre alcun elemento probatorio per affermare che “i due uomini” abbiano adottato comportamenti tali da integrare artifizi e raggiri ai danni del né che senza CP_3 quegli artifizi e raggiri egli non avrebbe concluso l'acquisto, non essendo a tal fine sufficiente che non era esperto d'arte.
In proposito giova ricordare che ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentaZIne della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza.
(Cass.20131/2022). Il dolo, quale viZI del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentaZIne della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare;
ne consegue che l'effetto invalidante frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza e in costanza di questa falsa rappresentaZIne
(Cass.5734/2019)
Alla luce di quanto appena esposto, non ricorrono elementi oggettivi, coincidenti e concordanti tali da ritenere che al momento della sottoscriZIne del contratto di compravendita il versasse in uno stato di minorata capacità di giudiZI e di CP_3 valutaZIne, né che la sua volontà di stipulare fosse stata indotta proprio dal comportamento ingannevole, maliZIso e menzognero della controparte rilevante nel processo formativo della sua volontà.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, il contratto di compravendita è valido e pertanto anche il contratto di finanziamento deve essere dichiarato tale.
Alla luce delle consideraZIni che precedono va accolto l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, va rigettata l'opposiZIne proposta da avverso il Controparte_3 decreto ingiuntivo n.1911/2016.
Esclusa la riviviscenza del decreto e provata la fondatezza della pretesa avanzata alla luce della documentaZIne prodotta (il contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto del
18.4.2008; bonifico bancario con cui è stato erogato l'importo richiesto in favore di Sege
Brokers S.r.l.; costituZIne in mora regolarmente recapitata e non riscontrata;
l'estratto conto che individuava l'ammontare del credito) e considerato altresì che sotto tale profilo non vi è contestaZIne, deve essere emessa nuova pronuncia di condanna di al Controparte_3 pagamento della somma di € 28.924,89, oltre interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente pattuito, con decorrenza dall'8.4.2015 al saldo effettivo.
Come è noto l'accoglimento dell'opposiZIne a decreto ingiuntivo con la revoca del decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducaZIne del provvedimento monitorio che non rivive in caso di riforma in sede di gravame della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la revoca, neppure se il dispositivo della sentenza preveda impropriamente la “conferma” del decreto ingiuntivo con la conseguenza che il decreto ingiuntivo già revocato non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuZIne forzata. (Cass.20868/2017;
22874/2024).
Va, infine, rilevato che con la comparsa conclusionale la terza interventrice IFIS ha formulato domanda di condanna dell'Avv. Corrado Giugni, quale procuratore anticipatario di
, “alla restituZIne di quanto pagato nel frattempo da in Controparte_3 Controparte_1 esecuZIne della sentenza stessa ovvero la somma di euro 259,00 per spese ed euro
5.500,00 per compensi oltre alle spese generali, iva e cpa come per legge”
La domanda è inammissibile non perché rivolta personalmente al procuratore anticipatario della parte risultata soccombente, considerato che il difensore distrattario, benchè non evocato personalmente in giudiZI, subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituZIne delle somme già percepite in esecuZIne della sentenza di primo grado (cfr. Cass. n. 25247/17 [ord.], Cass. n. 8215/13 e Cass. n. 9062/10), ma perché formulata solo con la comparsa conclusionale.
Sul punto va ricordato che la richiesta di restituZIne di somme corrisposte in esecuZIne della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicchè non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se a tale momento la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudiZI qualora l'esecuZIne sia avvenuta successivamente alla proposiZIne dell'impugnaZIne, restando invece preclusa la proposiZIne della domanda in comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi, in senso contrario, l'avvenuta messa in esecuZIne della decisione di primo grado tra l'udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse (Cass.18.7.2003 n.11244; 8.7.2010 n.16152; 26.1.2016
n.1324; 30.1.2018 n.2292; 15.3.2021 n.7144).
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza appellata impongono di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relaZIne all'esito complessivo della lite (Cass. 13.7.2020 n. 14916, 14.10.2013 n. 23226 e Sez. Un.
17.10.2003 n. 15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudiZI sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso.
(Cass. 16.5.2006 n. 11491 e 5.6.2007 n. 13059).
Le spese seguono la soccombenza.
In proposito alcuna rilevanza assume, ai fini della verifica della soccombenza, la cui entità va commisurata al bene della vita, negato o riconosciuto, la dichiaraZIne di inammissibilità della domanda di restituZIne delle somme versate in esecuZIne della sentenza appellata, avanzata dall'appellante solo in comparsa conclusionale, che è domanda accessoria rivolta al ripristino della situaZIne precedente ex art.336 secondo comma c.p.c. e che presuppone che la controparte, vittoriosa in primo grado, risulti integralmente soccombente all'esito del giudiZI di appello per non aver trovato accoglimento nemmeno in minima parte la domanda avanzata.
Alla liquidaZIne delle spese si provvede in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori compresi tra i minimi ed i medi tariffari e tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello.
Tenuto conto delle attività effettivamente svolte, alla cedente va Controparte_1 riconosciuto il rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudiZI, ad esclusione dei compensi relativi alla fase decisoria in grado di appello, coltivata dalla sola cessionaria
(unica ad aver precisato le conclusioni con note scritte del 5.2.2025 e ad aver in seguito depositato la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.).
Alla cessionaria per il tramite della mandataria Controparte_4 [...]
che potrà comunque giovarsi delle statuiZIni contenute nella presente Controparte_6 sentenza, giusta il disposto dell'art. 111, ultimo comma, c.p.c., nonostante la mancata estromissione dal processo della cedente - spetta invece il rimborso delle sole spese inerenti la detta fase conclusiva, oltre a un compenso in misura ridotta (di circa del 50% rispetto ai valori tra i minimi e i medi) per la fase di studio della controversia e per quella introduttiva del giudiZI (comprendente, tra l'altro, la redaZIne dell'atto di costituZIne in giudiZI,
l'autentica della firma apposta dalla parte in calce alla procura ad litem, la formaZIne del fascicolo e della posiZIne della pratica in studio, le ulteriori consultaZIni con il cliente).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.1829/2021 del Tribunale di Napoli, nei confronti di Controparte_1
con atto notificato in data 6.10.2022, e con l'intervento volontario della Controparte_3 cessionaria e per essa la mandataria Controparte_4 Controparte_6
con comparsa depositata in data 17.11.2023, così provvede:
[...]
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, condanna CP_3
al pagamento della somma di E.28.924,89, oltre interessi di mora calcolati al tasso
[...] contrattualmente pattuito, con decorrenza dall'8.4.2015 al saldo effettivo; b) dichiara inammissibile la domanda formulata dalla terza interventrice di condanna dell'Avv.Corrado Giugni, quale procuratore anticipatario di , di restituZIne Controparte_3 delle somme versate in esecuZIne della sentenza appellata;
c) condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_3 Controparte_1 entrambi i gradi del giudiZI, che liquida quanto al primo grado in E.5.500,00 per compensi e quanto al secondo grado in E.770,00,00 per esborsi ed E.2.500,00 per compensi, nonché delle spese della procedura monitoria, che liquida in E. 286,00 per esborsi ed E.900,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali.
d) condanna al pagamento in favore della terza interventrice volontaria Controparte_3
a mezzo della mandataria delle Controparte_4 Controparte_6 spese del presente grado del giudiZI, che liquida in E.3.750,00 per compensi, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali.
Così deciso in Napoli 20.05.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio