Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/2025, n. 5644
CASS
Sentenza 3 marzo 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 9 gennaio 2025, con numero di registro generale 30201/2022. Le parti in causa, un ricorrente e un controricorrente, contestavano la decisione del Tribunale di Trieste che aveva confermato l'improcedibilità dell'opposizione a un decreto ingiuntivo, sostenendo che la costituzione in giudizio del ricorrente fosse avvenuta in modo non rituale, tramite invio postale. Il ricorrente ha sollevato questioni giuridiche riguardanti la validità della costituzione a mezzo posta e la tempestività dell'opposizione, contestando anche la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.

Il giudice ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, affermando che l'invio postale dell'atto, sebbene irrituale, poteva comunque raggiungere lo scopo di validare la costituzione in giudizio, in virtù della sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c. Inoltre, ha stabilito che la produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo non fosse necessaria per la tempestività dell'opposizione, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di Trieste per un nuovo esame, demandando anche il regolamento delle spese.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime2

È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui era stato dedotto l'erroneo rigetto del motivo d'appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado, perché deliberata prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ritenendo irrilevante che l'altro motivo esaminato in appello ponesse anch'esso questione di rito e che, pertanto, nell'accoglierlo, la Corte di merito non avesse portato il suo esame anche nel merito della controversia, trattandosi, comunque di decisione assunta su questione diversa da quella della non rilevata nullità della sentenza e che ugualmente avrebbe potuto essere adottata anche se quella nullità fosse stata invece rilevata e affermata).

Nel procedimento innanzi al giudice di pace l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, costituzione in giudizio dell'opponente un decreto ingiuntivo) realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma - poiché riguarda un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius - può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio (ex art. 156, comma 3, c.p.c.) con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere, non già da quella di spedizione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/2025, n. 5644
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5644
    Data del deposito : 3 marzo 2025

    Testo completo