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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 4367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4367 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa NC AI, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 7484/2025 R.G. instaurata da
e Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
rappresentate e difese dagli avv.ti Loredana Perrone e Davide Bloise, domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Milano, via Cesare Beccaria n. 5,
ricorrenti contro
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
,
[...] rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Serafino, funzionario in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso l' Controparte_2 [...]
in Milano, Via Soderini n. 24, Controparte_3
resistenti,
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore delle parti ricorrenti concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno convenuto in giudizio l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
Nel merito: - accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della
Legge 13.07.15 n. 107; - per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a
corrispondere il relativo importo in favore di ciascun ricorrente o ad accreditarlo
mediante il sistema della Carta Docente secondo le indicazioni che il Tribunale Vorrà
indicare per dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno Parte_1
scolastico 2022/2023; per dall'anno scolastico Parte_2
2020/2021 ad oggi;
per dall'anno scolastico 2019/2020 ad Parte_3
oggi; in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi
in favore dei procuratori antistatari”.
Si è costituita l'Amministrazione resistente, contrastando la pretesa avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
2 Con riferimento alla ricorrente ha eccepito la prescrizione Parte_3
parziale del credito, non avendo la docente richiesto di accedere al beneficio economico entro il 16.09.2024 (contratto stipulato il 16.09.2019), a fronte di ricorso notificato all'Amministrazione solo il 19.06.2025.
La controversia, vertente su questione documentale e di diritto, è stata discussa e decisa in prima udienza.
Ciò posto, le parti ricorrenti sono state in servizio presso il
[...]
quali docenti in virtù di contratti a tempo determinato. Controparte_1
Nello specifico, risultano aver stipulato i seguenti contratti negli ultimi anni scolastici:
➞ (all. n. 06: Stato Matricolare): Parte_1
per l'a. s. 2020/2021: dal 12/10/2020 al 30/06/2021;
per l'a. s. 2021/2022: dal 08/09/2021 al 31/08/2022;
per l'a. s. 2022/2023: dal 12/09/2022 al 31/08/2023;
immissione nel ruolo docente con decorrenza giuridica dal 01/09/2024 a seguito della quale la carta docenti è riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
L'ultima sede di servizio al momento del deposito del ricorso è l'Istituto Tecnico
Industriale “Guglielmo Marconi” di Gorgonzola (codice meccanografico:
MITF21000B);
➞ (all. n. 07: Stato Matricolare): Parte_2
per l'a. s. 2020/2021: dal 05/10/2020 al 30/06/2021;
per l'a. s. 2021/2022: dal 09/09/2021 al 30/06/2022;
per l'a. s. 2022/2023: dal 12/09/2022 al 30/06/2023;
per l'a. s. 2023/2024: dal 04/09/2023 al 30/06/2024;
per l'a. s. 2024/2025: dal 13/09/2024 al 26/09/2024; dal 27/09/2024 al 30/06/2025;
3 L'ultima sede di servizio al momento del deposito del ricorso è la Scuola di
Primo Grado “Gaetano Negri” di Milano (codice meccanografico:
; C.F._1
➞ (all. n. 08: Stato Matricolare): Parte_3
per l'a. s. 2019/2020: dal 16/09/2019 al 30/06/2020;
in riferimento all'a. s. 2019/2020 è stata inviata intimazione ad adempiere al volta al riconoscimento della carta Controparte_1
Elettronica di cui all'art. 1, comma 121 della L. 107/2015 in data 30 agosto 2024,
da intendersi altresì quale atto di messa in mora interruttivo dei termini di prescrizione (all. n. 09: diffida;
Parte_3
per l'a. s. 2020/2021: dal 30/09/2020 al 30/09/2020; dal 01/10/2020 al 30/06/2021;
per l'a. s. 2021/2022: dal 13/09/2021 al 31/08/2022;
per l'a. s. 2022/2023: dal 12/09/2022 al 31/08/2023;
per l'a. s. 2023/2024: dal 01/09/2024 al 30/06/2024;
per l'a. s. 2024/2025: dal 01/09/2024 al 30/06/2025;
L'ultima sede di servizio al momento del deposito del ricorso è la Scuola
Secondaria di Primo Grado “Trevisani Scaetta” di Milano (codice meccanografico: ; C.F._2
Il tutto, giusta documentazione in atti.
Le parti ricorrenti lamentano di non aver potuto usufruire, in quanto docenti a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1
comma 121 L. n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, somma finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici rispettivamente suindicati.
In diritto, hanno sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non
4 discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta
Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.
Sotto diverso profilo, hanno sottolineato la violazione dell'art. 2 del D.L. n.
22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività
didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza,
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un
bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i . Controparte_4
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per
ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il , a corsi di laurea, di Controparte_5
5 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a
corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi
culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il e con il Controparte_6
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e
utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse
disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione
dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici
collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e
strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_6
rappresentative di categoria”.
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari
6 della suddetta Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti
che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo
complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma
1”.
Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è
assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali,
sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di
formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole
all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il CP_7
cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo
importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni
scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi
i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi
disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Ciò posto, all'esito di pronunce della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio
di Stato, sull'argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 che ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che
ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o
7 incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti
nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il
sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del
diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il
beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente
riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema
delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati,
rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da
parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto
delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo
costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior
pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre
dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se
posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la
registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni
risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale
8 della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della
loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Sussistono quindi, nel caso concreto, tutti i presupposti individuati dalla Corte.
Invero, è pacifico nonché documentale in causa che le ricorrenti abbiano prestato servizio, quali docenti a tempo determinato negli anni scolastici rispettivamente suindicati e che non abbiano usufruito della Carta elettronica in tali periodi.
Si osserva, infine, che il convenuto, nel presente giudizio non ha CP_1
allegato né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
Va dunque affermato il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore delle ricorrenti medesime, per gli anni scolastici suindicati, oltre accessori come per legge.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione parziale sollevata nei confronti della docente si richiama la diffida di cui al doc. 9 che ha Parte_3
validamente interrotto il decorso del termine.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121
della Legge 13.07.15 n. 107;
9 2) per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo in favore di ciascun ricorrente nella seguente misura:
a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/2022 e 2022/23 Parte_1
(n. 3 annualità);
a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, Parte_4
2023/24 e 2024/25 (n. 5 annualità);
a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/2023, Parte_3
2023/24 e 2024/25 (n. 5 annualità);
3) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle ricorrenti, liquidate in euro 3.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 16/10/2025
Il giudice
NC AI
10
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa NC AI, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 7484/2025 R.G. instaurata da
e Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
rappresentate e difese dagli avv.ti Loredana Perrone e Davide Bloise, domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Milano, via Cesare Beccaria n. 5,
ricorrenti contro
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
,
[...] rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Serafino, funzionario in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso l' Controparte_2 [...]
in Milano, Via Soderini n. 24, Controparte_3
resistenti,
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore delle parti ricorrenti concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno convenuto in giudizio l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
Nel merito: - accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della
Legge 13.07.15 n. 107; - per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a
corrispondere il relativo importo in favore di ciascun ricorrente o ad accreditarlo
mediante il sistema della Carta Docente secondo le indicazioni che il Tribunale Vorrà
indicare per dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno Parte_1
scolastico 2022/2023; per dall'anno scolastico Parte_2
2020/2021 ad oggi;
per dall'anno scolastico 2019/2020 ad Parte_3
oggi; in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi
in favore dei procuratori antistatari”.
Si è costituita l'Amministrazione resistente, contrastando la pretesa avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
2 Con riferimento alla ricorrente ha eccepito la prescrizione Parte_3
parziale del credito, non avendo la docente richiesto di accedere al beneficio economico entro il 16.09.2024 (contratto stipulato il 16.09.2019), a fronte di ricorso notificato all'Amministrazione solo il 19.06.2025.
La controversia, vertente su questione documentale e di diritto, è stata discussa e decisa in prima udienza.
Ciò posto, le parti ricorrenti sono state in servizio presso il
[...]
quali docenti in virtù di contratti a tempo determinato. Controparte_1
Nello specifico, risultano aver stipulato i seguenti contratti negli ultimi anni scolastici:
➞ (all. n. 06: Stato Matricolare): Parte_1
per l'a. s. 2020/2021: dal 12/10/2020 al 30/06/2021;
per l'a. s. 2021/2022: dal 08/09/2021 al 31/08/2022;
per l'a. s. 2022/2023: dal 12/09/2022 al 31/08/2023;
immissione nel ruolo docente con decorrenza giuridica dal 01/09/2024 a seguito della quale la carta docenti è riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
L'ultima sede di servizio al momento del deposito del ricorso è l'Istituto Tecnico
Industriale “Guglielmo Marconi” di Gorgonzola (codice meccanografico:
MITF21000B);
➞ (all. n. 07: Stato Matricolare): Parte_2
per l'a. s. 2020/2021: dal 05/10/2020 al 30/06/2021;
per l'a. s. 2021/2022: dal 09/09/2021 al 30/06/2022;
per l'a. s. 2022/2023: dal 12/09/2022 al 30/06/2023;
per l'a. s. 2023/2024: dal 04/09/2023 al 30/06/2024;
per l'a. s. 2024/2025: dal 13/09/2024 al 26/09/2024; dal 27/09/2024 al 30/06/2025;
3 L'ultima sede di servizio al momento del deposito del ricorso è la Scuola di
Primo Grado “Gaetano Negri” di Milano (codice meccanografico:
; C.F._1
➞ (all. n. 08: Stato Matricolare): Parte_3
per l'a. s. 2019/2020: dal 16/09/2019 al 30/06/2020;
in riferimento all'a. s. 2019/2020 è stata inviata intimazione ad adempiere al volta al riconoscimento della carta Controparte_1
Elettronica di cui all'art. 1, comma 121 della L. 107/2015 in data 30 agosto 2024,
da intendersi altresì quale atto di messa in mora interruttivo dei termini di prescrizione (all. n. 09: diffida;
Parte_3
per l'a. s. 2020/2021: dal 30/09/2020 al 30/09/2020; dal 01/10/2020 al 30/06/2021;
per l'a. s. 2021/2022: dal 13/09/2021 al 31/08/2022;
per l'a. s. 2022/2023: dal 12/09/2022 al 31/08/2023;
per l'a. s. 2023/2024: dal 01/09/2024 al 30/06/2024;
per l'a. s. 2024/2025: dal 01/09/2024 al 30/06/2025;
L'ultima sede di servizio al momento del deposito del ricorso è la Scuola
Secondaria di Primo Grado “Trevisani Scaetta” di Milano (codice meccanografico: ; C.F._2
Il tutto, giusta documentazione in atti.
Le parti ricorrenti lamentano di non aver potuto usufruire, in quanto docenti a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1
comma 121 L. n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, somma finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici rispettivamente suindicati.
In diritto, hanno sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non
4 discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta
Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.
Sotto diverso profilo, hanno sottolineato la violazione dell'art. 2 del D.L. n.
22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività
didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza,
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un
bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i . Controparte_4
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per
ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il , a corsi di laurea, di Controparte_5
5 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a
corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi
culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il e con il Controparte_6
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e
utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse
disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione
dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici
collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e
strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_6
rappresentative di categoria”.
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari
6 della suddetta Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti
che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo
complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma
1”.
Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è
assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali,
sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di
formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole
all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il CP_7
cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo
importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni
scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi
i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi
disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Ciò posto, all'esito di pronunce della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio
di Stato, sull'argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 che ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che
ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o
7 incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti
nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il
sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del
diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il
beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente
riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema
delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati,
rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da
parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto
delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo
costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior
pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre
dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se
posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la
registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni
risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale
8 della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della
loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Sussistono quindi, nel caso concreto, tutti i presupposti individuati dalla Corte.
Invero, è pacifico nonché documentale in causa che le ricorrenti abbiano prestato servizio, quali docenti a tempo determinato negli anni scolastici rispettivamente suindicati e che non abbiano usufruito della Carta elettronica in tali periodi.
Si osserva, infine, che il convenuto, nel presente giudizio non ha CP_1
allegato né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
Va dunque affermato il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore delle ricorrenti medesime, per gli anni scolastici suindicati, oltre accessori come per legge.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione parziale sollevata nei confronti della docente si richiama la diffida di cui al doc. 9 che ha Parte_3
validamente interrotto il decorso del termine.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121
della Legge 13.07.15 n. 107;
9 2) per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo in favore di ciascun ricorrente nella seguente misura:
a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/2022 e 2022/23 Parte_1
(n. 3 annualità);
a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, Parte_4
2023/24 e 2024/25 (n. 5 annualità);
a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/2023, Parte_3
2023/24 e 2024/25 (n. 5 annualità);
3) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle ricorrenti, liquidate in euro 3.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 16/10/2025
Il giudice
NC AI
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