Art. 50.
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dall'impiego di cui alla lettera b) dell'art. 20;
b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado di cui alla lettera c) dell'art. 38;
c) la perdita del grado per rimozione, di cui al numero 4) dell'art. 34.
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dall'impiego di cui alla lettera b) dell'art. 20;
b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado di cui alla lettera c) dell'art. 38;
c) la perdita del grado per rimozione, di cui al numero 4) dell'art. 34.