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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 3384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3384 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 7051/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania POLLICORO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BIANCO - Convenuto –
OGGETTO: “AUMENTO INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12 luglio 2024 parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione (inutilmente richiesta in sede amministrativa) di una rendita per la malattia professionale “tendinosi delle strutture tendinee costituenti la cuffia dei rotatori. Artropatia acromion- claveare e gleno-omerale”, denunciata in data 8 giugno 2021, considerato altresì il cumulo (come precisato nel corso del giudizio) con le menomazioni conseguenti ad una ulteriore malattia professionale (“spondilodiscopatie del tratto lombare”, denunciata il 3 giugno 2021) ovvero all'aumento dell'indennizzo in capitale già riconosciuto (nella misura del 6%: cfr. nota del 4 giugno 2025 – CASO N° 517915901) e, conseguentemente, CP_1 condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto CP_1 dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, acquisiti i verbali relativi alle prove testimoniali espletate in altro giudizio svoltosi inter partes, è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO
2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
In ordine al fatto che – ai fini della prova testimoniale - sia stata disposta l'acquisizione dei verbali relativi alle prove espletate in altro giudizio svoltosi inter partes, è appena il caso di rilevare che: «Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità dell'elemento istruttorio nella causa in cui essa viene acquisita» (sic CASS. SEZ. III. 3 NOVEMBRE 2021 N°
31312; conf. CASS. LAV. 3 APRILE 2017 N° 8603, CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2014 N°
9843 e CASS. SEZ. III, 14 MAGGIO 2013 N° 11555).
Nel merito, premesso che il ricorso risulta proponibile (attesa la presentazione di idonea istanza in sede amministrativa), opina il TRIBUNALE che la domanda sia parzialmente fondata e, conseguentemente, debba essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta affetta (anche) dalla patologia “tendinosi delle strutture tendinee costituenti la cuffia dei rotatori. Artropatia acromion-claveare e
2 Sentenza R.G. n° 7051/24 gleno-omerale”, che deve essere considerata di origine professionale in quanto connessa allo svolgimento delle mansioni di bracciante agricola.
Pertanto, quanto al nesso eziologico, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui la ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Tale affezione, cumulata con quelle derivanti dalla precedente malattia professionale (“spondilodiscopatie del tratto lombare”, denunciata il 3 giugno 2021 e riconosciuta nella misura del 6%: cfr. nota del 4 giugno CP_1
2025 – CASO N° 517915901), determina una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella complessiva misura del 13 (tredici)%, con decorrenza ovviamente dalla data dell'ultima domanda amministrativa (8 giugno 2021).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
----------------
Si deve solo rilevare l'evidente errore materiale commesso dal CTU nella
3 Sentenza R.G. n° 7051/24 redazione delle “conclusioni” a pag. 17, in particolare nella parte in cui asserisce che: «L'istante è già portatore di postumi pari al 13% per spondilodiscopatie lombari (sentenza 1292/2025 del 06.05.2025) per cui il danno biologico complessivo è pari al 18%».
In realtà, come lo stesso CTU aveva rilevato nella pagina immediatamente precedente della sua relazione, deve ritenersi che: «L'istante è già portatore di postumi pari al 6% per spondilodiscopatie lombari (sentenza 1292/2025 del 06.05.2025) per cui il danno biologico complessivo è pari al 13%».
Tanto, del resto, si evince chiaramente dalla documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente:
Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti, il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo CP_1 la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica
4 Sentenza R.G. n° 7051/24 richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV. 21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche
CASS. LAV. 28/11/2001 N° 15041).
----------
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro gli eventi tutti pacificamente successivi al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000
n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla complessiva misura del 13 (tredici)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa (8 giugno 2021), di talché l' CP_1 deve essere condannato al pagamento del relativo importo differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza (ovviamente nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano
N° 13452 e N° 949 (quanto Parte_2 Parte_3
alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui
5 Sentenza R.G. n° 7051/24 alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire – in via cumulativa - l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n°
38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla complessiva misura del 13 (tredici)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa (8 giugno 2021), condanna l' al pagamento del CP_1 relativo importo differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione del compenso CP_1 professionale, che liquida in €.1.600,oo ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Stefania POLLICORO, dichiaratasi anticipataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 17 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R.G. n° 7051/24
6 Sentenza R.G. n° 7051/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania POLLICORO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BIANCO - Convenuto –
OGGETTO: “AUMENTO INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12 luglio 2024 parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione (inutilmente richiesta in sede amministrativa) di una rendita per la malattia professionale “tendinosi delle strutture tendinee costituenti la cuffia dei rotatori. Artropatia acromion- claveare e gleno-omerale”, denunciata in data 8 giugno 2021, considerato altresì il cumulo (come precisato nel corso del giudizio) con le menomazioni conseguenti ad una ulteriore malattia professionale (“spondilodiscopatie del tratto lombare”, denunciata il 3 giugno 2021) ovvero all'aumento dell'indennizzo in capitale già riconosciuto (nella misura del 6%: cfr. nota del 4 giugno 2025 – CASO N° 517915901) e, conseguentemente, CP_1 condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto CP_1 dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, acquisiti i verbali relativi alle prove testimoniali espletate in altro giudizio svoltosi inter partes, è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO
2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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In ordine al fatto che – ai fini della prova testimoniale - sia stata disposta l'acquisizione dei verbali relativi alle prove espletate in altro giudizio svoltosi inter partes, è appena il caso di rilevare che: «Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità dell'elemento istruttorio nella causa in cui essa viene acquisita» (sic CASS. SEZ. III. 3 NOVEMBRE 2021 N°
31312; conf. CASS. LAV. 3 APRILE 2017 N° 8603, CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2014 N°
9843 e CASS. SEZ. III, 14 MAGGIO 2013 N° 11555).
Nel merito, premesso che il ricorso risulta proponibile (attesa la presentazione di idonea istanza in sede amministrativa), opina il TRIBUNALE che la domanda sia parzialmente fondata e, conseguentemente, debba essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta affetta (anche) dalla patologia “tendinosi delle strutture tendinee costituenti la cuffia dei rotatori. Artropatia acromion-claveare e
2 Sentenza R.G. n° 7051/24 gleno-omerale”, che deve essere considerata di origine professionale in quanto connessa allo svolgimento delle mansioni di bracciante agricola.
Pertanto, quanto al nesso eziologico, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui la ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Tale affezione, cumulata con quelle derivanti dalla precedente malattia professionale (“spondilodiscopatie del tratto lombare”, denunciata il 3 giugno 2021 e riconosciuta nella misura del 6%: cfr. nota del 4 giugno CP_1
2025 – CASO N° 517915901), determina una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella complessiva misura del 13 (tredici)%, con decorrenza ovviamente dalla data dell'ultima domanda amministrativa (8 giugno 2021).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
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Si deve solo rilevare l'evidente errore materiale commesso dal CTU nella
3 Sentenza R.G. n° 7051/24 redazione delle “conclusioni” a pag. 17, in particolare nella parte in cui asserisce che: «L'istante è già portatore di postumi pari al 13% per spondilodiscopatie lombari (sentenza 1292/2025 del 06.05.2025) per cui il danno biologico complessivo è pari al 18%».
In realtà, come lo stesso CTU aveva rilevato nella pagina immediatamente precedente della sua relazione, deve ritenersi che: «L'istante è già portatore di postumi pari al 6% per spondilodiscopatie lombari (sentenza 1292/2025 del 06.05.2025) per cui il danno biologico complessivo è pari al 13%».
Tanto, del resto, si evince chiaramente dalla documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente:
Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti, il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo CP_1 la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica
4 Sentenza R.G. n° 7051/24 richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV. 21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche
CASS. LAV. 28/11/2001 N° 15041).
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Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro gli eventi tutti pacificamente successivi al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000
n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE 2007 N°
21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla complessiva misura del 13 (tredici)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa (8 giugno 2021), di talché l' CP_1 deve essere condannato al pagamento del relativo importo differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza (ovviamente nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano
N° 13452 e N° 949 (quanto Parte_2 Parte_3
alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui
5 Sentenza R.G. n° 7051/24 alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire – in via cumulativa - l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n°
38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla complessiva misura del 13 (tredici)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa (8 giugno 2021), condanna l' al pagamento del CP_1 relativo importo differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione del compenso CP_1 professionale, che liquida in €.1.600,oo ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Stefania POLLICORO, dichiaratasi anticipataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 17 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R.G. n° 7051/24
6 Sentenza R.G. n° 7051/24