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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 771/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Paola Barracchia Presidente relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 771 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 3100/2022 emessa dal Tribunale di Foggia il 14 dicembre 2022 e depositata in pari data
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
RA (FG) alla Via T. Schiavone, 32, presso lo studio dell'Avv. GIOACCHINO
PELEGRINO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. - P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato RA (FG) al Via Corso Garibaldi, 74, presso lo studio del difensore AVV. NICOLA RUTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 4.12.2024, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 1. Con atto di appello del 10 giugno 2023, ritualmente notificato al Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, attrice-appellante, interponeva Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 3100/2022 - emessa dal Tribunale di Foggia nell'ambito del giudizio civile recante R.G. n. 713/2019 - con la quale il Giudice di prime cure riteneva la domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. e di risarcimento dei danni, priva di ogni adeguato supporto probatorio ed escludeva la responsabilità dell'Ente per le lesioni da lei riportate a seguito del sinistro occorsole, ritenendolo riconducibile alla condotta incauta di essa attrice.
A fondamento della pretesa risarcitoria, l'attrice deduceva che il giorno 23.09.2017, alle ore 20:45 circa, percorreva a piedi la via IB in RA, allorquando, giunta nel piazzale limitrofo al Pronto Soccorso, cadeva rovinosamente a terra “a causa di una buca presente sulla pavimentazione stradale ricolma d'acqua e non segnalata”; e che a seguito del sinistro riportava lesioni personali, riscontrate dai sanitari del Pronto
Soccorso, consistite in un periodo di malattia pari a 69 gg, di cui 39 per ITT al 75% e postumi permanenti nella misura del 4-5%.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto la condanna del al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro nella Controparte_1 misura € 13.331,00 (di cui € 2.925,00 per i 39 gg di ITT;
€ 1.000 per i 20 gg di ITP al
50%; € 250,00 per i 10 gg di ITP al 25%; € 8.756,00 per danno biologico pari a 4-5% con personalizzazione al 33%; € 400,00 per spese mediche) o nella diversa misura ritenuta di giustizia risultante dalla rivalutazione e svalutazione monetaria, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo;
con vittoria di spese di giudizio.
Con il primo motivo l'appellante censurava la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., eccependo: 1) di non aver potuto assolvere all'onere probatorio circa la sussistenza dell'insidia perché il giudice di prime cure disattendeva le sue istanze istruttorie;
2) che il “caso fortuito” – fattore che esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c. – è un elemento esterno caratterizzato dall'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento e non attiene ad un comportamento del responsabile e che, inoltre, ancorché alla danneggiata possa essere ascritta una condotta colpevole, sussiste comunque la responsabilità da cose in custodia qualora sia possibile per il custode prevenire ed evitare l'evento dannoso attraverso l'esercizio dei suoi poteri sulla cosa;
3) che alla danneggiata va riferita solo la prova del rapporto eziologico tra le res e l'evento lesivo e non anche la prova dell'insidia o della condotta commissiva o omissiva del custode;
4) che qualora venga eccepita dal custode la colpa della vittima, la stessa deve essere negligente ed eccezionale, ovvero “inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”.
pagina 2 di 7 Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale rilevava il difetto di allegazione, ritenendo priva di ogni adeguato supporto probatorio la pretesa risarcitoria, e dichiarava insussistente l'insidia stradale in quanto visibile, prevedibile ed evitabile e, pertanto, il sinistro riconducibile esclusivamente alla condotta incauta della danneggiata. Secondo la difesa dell'appellante tali conclusioni sarebbero state il frutto di considerazioni personali del Giudice di prime cure, stante il diniego di ogni mezzo istruttorio richiesto (prova testimoniale e CTU medico-legale).
Con il terzo motivo censurava la sentenza gravata, eccependo il travisamento e l'arbitraria ricostruzione dei fatti di causa (con particolare riferimento alla conoscenza dei luoghi), nonché l'erronea valutazione del compendio fotografico allegato agli atti di causa.
1.1 Si costituiva il in persona del sindaco pro tempore, chiedendo il Controparte_1 rigetto del gravame.
1.2 All'udienza del 4.12.2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281- sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è, ad avviso della Corte, infondato, e deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in materia di spese, per quanto di ragione.
Il Collegio, condivide l'iter logico-giuridico, nonché motivazionale seguito dal
Tribunale che ha rigettato la pretesa attorea in quanto priva di ogni idoneo supporto probatorio, e ha ricondotto il sinistro alla condotta incauta di quale Parte_1 esimente della responsabilità ex artt. 2051c.c.
La richiesta risarcitoria ha preso le mosse da un assunto (errato) in base al quale l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico, dimostrando di essere incorso in un sinistro a causa di un'anomalia, senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta insidia, riferendo perciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito. È, invece, doveroso per il danneggiato fornire prova positiva del fatto storico e del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può essere predicato. La prova del nesso causale tra il danno e la res costituisce, dunque, un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui poi sarà onerato il custode. La Cassazione Civile, ha affermato che “in pagina 3 di 7 tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli abbia subito, e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità” (Cass.Civ., sez. III, 28/06/2016, n. 13260).
Orbene, la Corte osserva, in punto di fatto, che l'appellante, non ha allegato i presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 2051 c.c. Infatti, negli atti di citazione introduttivi del primo e secondo grado di giudizio, la l'attrice ha esposto testualmente:
“percorreva a piedi Via IB dell'abitato di RA, quando giunta nel piazzale vicino al Pronto Soccorso, finiva a terra a causa di una buca presente sulla pavimentazione stradale ricolma d'acqua e non segnalata”. L'attrice-appellante non ha chiarito la dinamica del sinistro, onde consentire al Giudice adito di comprendere se la caduta sia stata realmente cagionata dall'anomalia dedotta o se invece questa sia stata semplice “occasione” dell'evento; né ha precisato le caratteristiche dell'insidia e l'attitudine della stessa ad assurgere a pericolo occulto, ovvero non ha fornito alcuna descrizione della buca, né ha spiegato come l'irregolarità abbia cagionato la caduta, se cioè ha messo in fallo il piede nella buca che, per la presenza di acqua e l'assenza di illuminazione, non presentava diversità cromatiche rispetto all'asfalto e pertanto era invisibile o se il dislivello (tipico di una buca) abbia causato la sua rovina al suolo, se sia inciampata, o per altre ragioni.
Né l'assenza di tali carenze argomentative e probatorie è ascrivibile, come censurato dall'appellante, al diniego dei mezzi istruttori da parte del Tribunale o all'erronea istruzione della causa. Infatti, il Giudice pur non avendo ammesso le prove testimoniali richieste ha deferito l'interrogatorio formale, utile e sufficiente – insieme alle acquisizioni documentali - alla formazione del proprio convincimento, come emerge in modo lapalissiano nella sentenza di primo grado. Né la disposizione di CTU medico- legale avrebbe potuto colmare le suddette carenze, giacché è evidente che sia un prius logico accertare l'an prima ancora del quatum debeatur. Il Collegio ritiene che il Tribunale, facendo buon governo del principio del riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., abbia correttamente rilevato un difetto di allegazione assertiva negli atti difensivi dell'attrice. Infatti, oggetto di prova non è solo la presenza della buca, ma l'idoneità della stessa, tenuto conto altresì dello stato dei luoghi.
Anche a voler prescindere dalle suddette carenze argomentative (assertive), il Collegio ritiene il compendio probatorio inadeguato a provare la verificazione del sinistro (fatto pagina 4 di 7 storico), le modalità con le quali avveniva, la riconducibilità dell'evento dannoso dedotto alla cosa in custodia (nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso).
Contrariamente a quanto assume l'appellante, il Giudice di prime cure ha motivatamente ritenuto che l'onere probatorio non sia stato adeguatamente assolto, non essendo le acquisizioni documentali idonee a provare né il fatto storico né il nesso eziologico tra l'insidia addotta e l'evento dannoso, come si evince dallo sviluppo logico ed argomentativo operato dal Tribunale.
L'assenza di illuminazione dedotta nell'atto di citazione non è provata inequivocabilmente dalla documentazione in atti;
non vi è contestualità tra i fatti narrati e il compendio fotografico allegato dall'attrice-appellante, in quanto i rilievi fotografici ritraggono i luoghi in condizioni di buone visibilità nonché addirittura in orario diurno
(il sinistro lamentato accadeva invece alle 20:45). Inoltre, dalla disamina dei rilievi fotografici, emerge che la buca abbia dimensioni - tutt'altro che ridotte - che la rendono visibile e percepibile all'occhio umano, nonché prevedibile alla luce dei dissesti diffusamente presenti nel tratto stradale percorso.
Aggiuntasi che, in sede di interrogatorio formale svoltosi all'udienza del 7 aprile 2021, ha contraddittoriamente dichiarato “in Piazza IB non c'è Parte_1 illuminazione” e “le foto di cui alla produzione a me riferibile riproducono esattamente lo stato dei luoghi all'atto della mia caduta”, foto, tuttavia, che ritraggono il teatro del sinistro in orario diurno.
Né coglie nel segno la contestazione dell'appellante mossa alla sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha avvalorato la circostanza della conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice, peraltro condivisa dal Collegio anche alla luce del principio del “più probabile che non”. Infatti, la stessa, nel corso dell'interrogatorio, afferma di abitare nelle strette vicinanze di Piazza IB (ove è avvenuto il sinistro) e poi, inverosimilmente, di non passare spesso nella suddetta piazza.
Sempre in sede di interrogatorio formale, ha riferito che “il giorno Parte_1 dell'incidente non pioveva, ma aveva piovuto qualche giorno prima e quello precedente”, tanto conferma la prevedibilità della presenza di acqua in strada, nonché la possibilità di incappare in zone con concentrazione maggiore di acqua in considerazione dei dissesti diffusi presenti sul manto stradale teatro del sinistro.
Orbene, quand'anche si dovessero ritenere provati l'asserita anomalia e il sinistro conseguito, tenuto conto dello stato dei luoghi, dell'assenza di pioggia al momento del sinistro, rileva la scarsa attenzione di a fortiori alla luce della conoscenza Parte_1 da parte dell'attrice-appellante delle precipitazioni che nei giorni precedenti avevano interessato la zona (o alla luce della scarsa illuminazione dedotta negli atti difensivi pagina 5 di 7 qualora, diversamente argomentando, si dovesse ritenere sussistente), tali da allertare il pedone dotato di media diligenza a prestare una maggiore attenzione.
Nella responsabilità da cose in custodia il Giudice non può prescindere, nell'accertamento del nesso eziologico tra il danno e la res, dalla condotta tenuta dal conducente che deve essere improntata e commisurata al rispetto delle caratteristiche medesime della res. In particolare, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. Sul punto la Cassazione Civile ha affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno, mentre qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte - come nel caso di specie - e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n. 6306/2013).
Altresì, ha precisato “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica” (sent. Cass. n. 12174 del 2016). Nel caso de quo, a seguito dell'indagine svolta dal Collegio deve concludersi che il sinistro (presumibilmente verificatosi) accadeva a causa della condotta incauta di trovando applicazione l'art. 1227, comma 2, c.c.. La Suprema Corte di Parte_1
Cassazione ha affermato che: “Nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada [...]ex art. 1227 c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, 28 luglio 2015, n.1585). Conseguentemente, ad avviso del Collegio, il Tribunale ha correttamente ricondotto la responsabilità del sinistro alla condotta disattenta del pedone, che in base al “principio di autoresponsabilità” è da considerarsi fattore interruttivo del nesso causale, non potendosi ricostruire i fatti a presidio della pretesa risarcitoria diversamente dai termini di “mera occasionalità” e “caso fortuito”.
pagina 6 di 7 Alla luce di quanto innanzi esposto, va confermata la sentenza impugnata in quanto non emergono elementi utili che facciano ritenere la riconducibilità causale del sinistro occorso a all'insidia dedotta. Parte_1
3. Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore del delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, Controparte_1 con le tariffe di cui al DM 147/2022, con riferimento ai valori medi dello scaglione di riferimento tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, ad esclusione della fase di trattazione in cui si applicano i valori minimi (non vi è appello incidentale del alla compensazione CP_1 delle spese operata dal giudice di prime cure).
4.L'appellante dovrà versare anche l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione del 10 giugno 2023, ritualmente notificato al Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Foggia n. 3100/2022 del 14 dicembre 2022, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore del come Controparte_1 rappresentato, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi €
4800,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuto a pagare all'Erario l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 5 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Paola Barracchia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Paola Barracchia Presidente relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 771 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 3100/2022 emessa dal Tribunale di Foggia il 14 dicembre 2022 e depositata in pari data
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
RA (FG) alla Via T. Schiavone, 32, presso lo studio dell'Avv. GIOACCHINO
PELEGRINO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. - P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato RA (FG) al Via Corso Garibaldi, 74, presso lo studio del difensore AVV. NICOLA RUTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 4.12.2024, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 1. Con atto di appello del 10 giugno 2023, ritualmente notificato al Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore, attrice-appellante, interponeva Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 3100/2022 - emessa dal Tribunale di Foggia nell'ambito del giudizio civile recante R.G. n. 713/2019 - con la quale il Giudice di prime cure riteneva la domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. e di risarcimento dei danni, priva di ogni adeguato supporto probatorio ed escludeva la responsabilità dell'Ente per le lesioni da lei riportate a seguito del sinistro occorsole, ritenendolo riconducibile alla condotta incauta di essa attrice.
A fondamento della pretesa risarcitoria, l'attrice deduceva che il giorno 23.09.2017, alle ore 20:45 circa, percorreva a piedi la via IB in RA, allorquando, giunta nel piazzale limitrofo al Pronto Soccorso, cadeva rovinosamente a terra “a causa di una buca presente sulla pavimentazione stradale ricolma d'acqua e non segnalata”; e che a seguito del sinistro riportava lesioni personali, riscontrate dai sanitari del Pronto
Soccorso, consistite in un periodo di malattia pari a 69 gg, di cui 39 per ITT al 75% e postumi permanenti nella misura del 4-5%.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto la condanna del al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro nella Controparte_1 misura € 13.331,00 (di cui € 2.925,00 per i 39 gg di ITT;
€ 1.000 per i 20 gg di ITP al
50%; € 250,00 per i 10 gg di ITP al 25%; € 8.756,00 per danno biologico pari a 4-5% con personalizzazione al 33%; € 400,00 per spese mediche) o nella diversa misura ritenuta di giustizia risultante dalla rivalutazione e svalutazione monetaria, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo;
con vittoria di spese di giudizio.
Con il primo motivo l'appellante censurava la sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., eccependo: 1) di non aver potuto assolvere all'onere probatorio circa la sussistenza dell'insidia perché il giudice di prime cure disattendeva le sue istanze istruttorie;
2) che il “caso fortuito” – fattore che esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c. – è un elemento esterno caratterizzato dall'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento e non attiene ad un comportamento del responsabile e che, inoltre, ancorché alla danneggiata possa essere ascritta una condotta colpevole, sussiste comunque la responsabilità da cose in custodia qualora sia possibile per il custode prevenire ed evitare l'evento dannoso attraverso l'esercizio dei suoi poteri sulla cosa;
3) che alla danneggiata va riferita solo la prova del rapporto eziologico tra le res e l'evento lesivo e non anche la prova dell'insidia o della condotta commissiva o omissiva del custode;
4) che qualora venga eccepita dal custode la colpa della vittima, la stessa deve essere negligente ed eccezionale, ovvero “inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”.
pagina 2 di 7 Con il secondo motivo di doglianza, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale rilevava il difetto di allegazione, ritenendo priva di ogni adeguato supporto probatorio la pretesa risarcitoria, e dichiarava insussistente l'insidia stradale in quanto visibile, prevedibile ed evitabile e, pertanto, il sinistro riconducibile esclusivamente alla condotta incauta della danneggiata. Secondo la difesa dell'appellante tali conclusioni sarebbero state il frutto di considerazioni personali del Giudice di prime cure, stante il diniego di ogni mezzo istruttorio richiesto (prova testimoniale e CTU medico-legale).
Con il terzo motivo censurava la sentenza gravata, eccependo il travisamento e l'arbitraria ricostruzione dei fatti di causa (con particolare riferimento alla conoscenza dei luoghi), nonché l'erronea valutazione del compendio fotografico allegato agli atti di causa.
1.1 Si costituiva il in persona del sindaco pro tempore, chiedendo il Controparte_1 rigetto del gravame.
1.2 All'udienza del 4.12.2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281- sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è, ad avviso della Corte, infondato, e deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in materia di spese, per quanto di ragione.
Il Collegio, condivide l'iter logico-giuridico, nonché motivazionale seguito dal
Tribunale che ha rigettato la pretesa attorea in quanto priva di ogni idoneo supporto probatorio, e ha ricondotto il sinistro alla condotta incauta di quale Parte_1 esimente della responsabilità ex artt. 2051c.c.
La richiesta risarcitoria ha preso le mosse da un assunto (errato) in base al quale l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico, dimostrando di essere incorso in un sinistro a causa di un'anomalia, senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta insidia, riferendo perciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito. È, invece, doveroso per il danneggiato fornire prova positiva del fatto storico e del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può essere predicato. La prova del nesso causale tra il danno e la res costituisce, dunque, un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui poi sarà onerato il custode. La Cassazione Civile, ha affermato che “in pagina 3 di 7 tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli abbia subito, e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità” (Cass.Civ., sez. III, 28/06/2016, n. 13260).
Orbene, la Corte osserva, in punto di fatto, che l'appellante, non ha allegato i presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 2051 c.c. Infatti, negli atti di citazione introduttivi del primo e secondo grado di giudizio, la l'attrice ha esposto testualmente:
“percorreva a piedi Via IB dell'abitato di RA, quando giunta nel piazzale vicino al Pronto Soccorso, finiva a terra a causa di una buca presente sulla pavimentazione stradale ricolma d'acqua e non segnalata”. L'attrice-appellante non ha chiarito la dinamica del sinistro, onde consentire al Giudice adito di comprendere se la caduta sia stata realmente cagionata dall'anomalia dedotta o se invece questa sia stata semplice “occasione” dell'evento; né ha precisato le caratteristiche dell'insidia e l'attitudine della stessa ad assurgere a pericolo occulto, ovvero non ha fornito alcuna descrizione della buca, né ha spiegato come l'irregolarità abbia cagionato la caduta, se cioè ha messo in fallo il piede nella buca che, per la presenza di acqua e l'assenza di illuminazione, non presentava diversità cromatiche rispetto all'asfalto e pertanto era invisibile o se il dislivello (tipico di una buca) abbia causato la sua rovina al suolo, se sia inciampata, o per altre ragioni.
Né l'assenza di tali carenze argomentative e probatorie è ascrivibile, come censurato dall'appellante, al diniego dei mezzi istruttori da parte del Tribunale o all'erronea istruzione della causa. Infatti, il Giudice pur non avendo ammesso le prove testimoniali richieste ha deferito l'interrogatorio formale, utile e sufficiente – insieme alle acquisizioni documentali - alla formazione del proprio convincimento, come emerge in modo lapalissiano nella sentenza di primo grado. Né la disposizione di CTU medico- legale avrebbe potuto colmare le suddette carenze, giacché è evidente che sia un prius logico accertare l'an prima ancora del quatum debeatur. Il Collegio ritiene che il Tribunale, facendo buon governo del principio del riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., abbia correttamente rilevato un difetto di allegazione assertiva negli atti difensivi dell'attrice. Infatti, oggetto di prova non è solo la presenza della buca, ma l'idoneità della stessa, tenuto conto altresì dello stato dei luoghi.
Anche a voler prescindere dalle suddette carenze argomentative (assertive), il Collegio ritiene il compendio probatorio inadeguato a provare la verificazione del sinistro (fatto pagina 4 di 7 storico), le modalità con le quali avveniva, la riconducibilità dell'evento dannoso dedotto alla cosa in custodia (nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso).
Contrariamente a quanto assume l'appellante, il Giudice di prime cure ha motivatamente ritenuto che l'onere probatorio non sia stato adeguatamente assolto, non essendo le acquisizioni documentali idonee a provare né il fatto storico né il nesso eziologico tra l'insidia addotta e l'evento dannoso, come si evince dallo sviluppo logico ed argomentativo operato dal Tribunale.
L'assenza di illuminazione dedotta nell'atto di citazione non è provata inequivocabilmente dalla documentazione in atti;
non vi è contestualità tra i fatti narrati e il compendio fotografico allegato dall'attrice-appellante, in quanto i rilievi fotografici ritraggono i luoghi in condizioni di buone visibilità nonché addirittura in orario diurno
(il sinistro lamentato accadeva invece alle 20:45). Inoltre, dalla disamina dei rilievi fotografici, emerge che la buca abbia dimensioni - tutt'altro che ridotte - che la rendono visibile e percepibile all'occhio umano, nonché prevedibile alla luce dei dissesti diffusamente presenti nel tratto stradale percorso.
Aggiuntasi che, in sede di interrogatorio formale svoltosi all'udienza del 7 aprile 2021, ha contraddittoriamente dichiarato “in Piazza IB non c'è Parte_1 illuminazione” e “le foto di cui alla produzione a me riferibile riproducono esattamente lo stato dei luoghi all'atto della mia caduta”, foto, tuttavia, che ritraggono il teatro del sinistro in orario diurno.
Né coglie nel segno la contestazione dell'appellante mossa alla sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha avvalorato la circostanza della conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice, peraltro condivisa dal Collegio anche alla luce del principio del “più probabile che non”. Infatti, la stessa, nel corso dell'interrogatorio, afferma di abitare nelle strette vicinanze di Piazza IB (ove è avvenuto il sinistro) e poi, inverosimilmente, di non passare spesso nella suddetta piazza.
Sempre in sede di interrogatorio formale, ha riferito che “il giorno Parte_1 dell'incidente non pioveva, ma aveva piovuto qualche giorno prima e quello precedente”, tanto conferma la prevedibilità della presenza di acqua in strada, nonché la possibilità di incappare in zone con concentrazione maggiore di acqua in considerazione dei dissesti diffusi presenti sul manto stradale teatro del sinistro.
Orbene, quand'anche si dovessero ritenere provati l'asserita anomalia e il sinistro conseguito, tenuto conto dello stato dei luoghi, dell'assenza di pioggia al momento del sinistro, rileva la scarsa attenzione di a fortiori alla luce della conoscenza Parte_1 da parte dell'attrice-appellante delle precipitazioni che nei giorni precedenti avevano interessato la zona (o alla luce della scarsa illuminazione dedotta negli atti difensivi pagina 5 di 7 qualora, diversamente argomentando, si dovesse ritenere sussistente), tali da allertare il pedone dotato di media diligenza a prestare una maggiore attenzione.
Nella responsabilità da cose in custodia il Giudice non può prescindere, nell'accertamento del nesso eziologico tra il danno e la res, dalla condotta tenuta dal conducente che deve essere improntata e commisurata al rispetto delle caratteristiche medesime della res. In particolare, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. Sul punto la Cassazione Civile ha affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno, mentre qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte - come nel caso di specie - e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n. 6306/2013).
Altresì, ha precisato “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica” (sent. Cass. n. 12174 del 2016). Nel caso de quo, a seguito dell'indagine svolta dal Collegio deve concludersi che il sinistro (presumibilmente verificatosi) accadeva a causa della condotta incauta di trovando applicazione l'art. 1227, comma 2, c.c.. La Suprema Corte di Parte_1
Cassazione ha affermato che: “Nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada [...]ex art. 1227 c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, 28 luglio 2015, n.1585). Conseguentemente, ad avviso del Collegio, il Tribunale ha correttamente ricondotto la responsabilità del sinistro alla condotta disattenta del pedone, che in base al “principio di autoresponsabilità” è da considerarsi fattore interruttivo del nesso causale, non potendosi ricostruire i fatti a presidio della pretesa risarcitoria diversamente dai termini di “mera occasionalità” e “caso fortuito”.
pagina 6 di 7 Alla luce di quanto innanzi esposto, va confermata la sentenza impugnata in quanto non emergono elementi utili che facciano ritenere la riconducibilità causale del sinistro occorso a all'insidia dedotta. Parte_1
3. Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore del delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, Controparte_1 con le tariffe di cui al DM 147/2022, con riferimento ai valori medi dello scaglione di riferimento tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, ad esclusione della fase di trattazione in cui si applicano i valori minimi (non vi è appello incidentale del alla compensazione CP_1 delle spese operata dal giudice di prime cure).
4.L'appellante dovrà versare anche l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione del 10 giugno 2023, ritualmente notificato al Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Foggia n. 3100/2022 del 14 dicembre 2022, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore del come Controparte_1 rappresentato, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi €
4800,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuto a pagare all'Erario l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 5 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Paola Barracchia
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