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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/06/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1799 del 2024, promossa da:
, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Carmen Archinà ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte appellante- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Domenico Spasari ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte appellata-
e
Controparte_2
-parte appellata-
OGGETTO: appello.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte appellante ha proposto appello avverso la sentenza n. 1116 del 2024.
Alla prima udienza del 3 aprile 2025 nessuno è comparso.
Questo giudice, pertanto, ha fissato l'udienza ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Alla successiva udienza del 17 aprile 2025 nessuno è comparso.
si è costituito in giudizio. CP_1
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_2
1 ***
L'appello è improcedibile.
Infatti, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza
l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche
d'ufficio”.
Nella specie, parte appellante non è comparsa né alla prima udienza del 3 aprile 2025 né alla successiva udienza del 17 aprile 2025 nonostante la regolarità della comunicazione del decreto del 31 marzo 2025, del verbale del
3 aprile 2025 e del decreto del 7 aprile 2025.
L'appello è, pertanto, improcedibile. Resta assorbita ogni altra questione.
Appare solo opportuno precisare che non si rendeva necessaria la sottoposizione della questione alle parti ex art. 101 c.p.c. in omaggio al principio granitico secondo cui “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. … se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali” (cfr. Cass.
Civ. n. 6218 del 2019).
Infine, va evidenziato che l'improcedibilità esaminata è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra la parte appellante e il
[...]
, nulla deve disporsi in quanto la parte appellata non si è CP_2
costituita in giudizio.
Nei rapporti tra la parte appellante e , le spese di lite seguono CP_1
la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri 2 minimi di cui al D.M. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata.
Sussistono, infine, i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 - quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002 che così dispone: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1799 del 2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara improcedibile l'appello;
-condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite, nei confronti di , che liquida in euro 852,00 per compensi professionali, CP_1
oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-nulla sulle spese nei rapporti tra la parte appellante e il Controparte_2
non costituito in giudizio;
[...]
-dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 che così dispone: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Così deciso in Vibo Valentia in data 14 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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