Sentenza 27 agosto 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/2004, n. 17118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17118 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC PP, IC PI, EC LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso l'avvocato NICOLA DI PIERRO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO MONTI, ALDO FORMAGGINI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
BANCA CREDITO COOPERATIVO VALMARECCHIA SCARL, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 61, presso l'avvocato RANIERO TRINCHERI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO CAPARRINI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO R3 DI MIRELLA KISIELWSKA SAS, TOMBINI BRUNO, MELIZZA ANTONIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 641/01 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 29/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2004 dal consigliere Dott. Welter CELENTANO;
udito per il ricorrente l'Avvocato DI PIERRO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato CAPARRINI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine per il suo rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alle date del 12.04.1989 e del 10.01.1991 intervennero, rispettivamente, la stipulazione e la registrazione di duo preliminari di vendita immobiliare parti dei quali furono quali promissari acquirenti, nell'uno IU LI, nell'altro IE CC e ED LI, e quale promittente venditore, nell'uno IR IE e ON ME, nell'altro la sola IE.
Rimasti inadempienti i promittenti venditori all'obbligazione di concludere il contratto, i promissari acquirenti trascrissero alle data del 27.2 e del 4.3.1991 atti di citazione volti ad ottenere l'esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.. Sotto la data precedente del 4.2.1991, la Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia Soc. Coop. A r.l., aveva trascritto sui beni oggetto dei preliminari di vendita un pignoramento nobiliare in danno della IE in forza di una cambiale emessa da quest'ultima il 26.02.1990.
Con sentenza emessa il 31.10.1991 fu dichiarato il fallimento della S.a.s. "R-3" di IR IE e & e della Kililiewska quale socio accomandatario.
Riassunto nei confronti del fallimento il processo introdotto dagli attori ai sensi dell'art. 2932 c.c., il curatore, costituitosi, dichiarò che intendeva sciogliersi dai contratti preliminari, ai sensi dell'art. 72 l.f..
Gli stessi IE CC, ED e IU EC, convennero in giudizio dinanzi al tribunale di Rimini la Banca di Credito Cooperativo, il curatore del fallimento della s.a.s. "R-3" 2 ed ON ME per sentir accertare la falsità della data di annullamento delle marche da bollo apposti sul retro della cambiale azionata dalla Banca e costituente il titolo del pignoramento immobiliare. Spiegarono gli attori con il loro interesse all'accertamento della falsità era determinato dalla circostanza che la prospettata irregolarità del bollo escludeva l'efficacia di titolo esecutivo della cambiale e determinava la caducazione della trascrizione del pignoramento antecedente alla trascrizione della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre riguardante i medesimi immobili sottoposti a pignoramento. Essi richiesero dunque che, accertata la falsità dedotta, fosse dichiarata la nullità dell'intero procedimento esecutivo e che la banca fosse condannata al risarcimento del danno.
In contraddittorio della sola banca convenuta, l'adito Tribunale dopo aver rilevato che sussisteva l'interesse ad agire degli attori per la ragione che il titolo cui la falsità ineriva avrebbe potuto essere fatto valere nei confronti dei medesimi, accolse parzialmente la domanda, nel senso che dichiarò, "la falsità dell'annullo delle marche apposte sul retro della cambiale da lire 2.000.000 emessa da IR IE in proprio e quale legale rappresentante della s.a.s. "R3" il 26.02.1990 con scadenza al 31.01.1991" e respinse le domande ulteriori rilevando che il solo giudice dell'esecuzione era competente a decidere in ordina alle conseguenze che l'accertata falsità del titolo produceva sul procedimento esecutivo. Propose appello la Banca Valmarecchia censurando la sentenza del tribunale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'interesse ad agire degli attori per l'accertamento della denunciata falsità del titolo.
Si costituirono gli attori appellati, contestando la fondatezza del gravame.
Si costituì anche la curatela del fallimento, in adesione al gravame.
Il Pubblico Ministero formulò le sue conclusioni in senso favorevole all'accoglimento del gravame.
Con sentenza emessa il 29.06.2001, la Corte di Appello di Bologna ha accolto il gravame stesso e, riformando la sentenza del tribunale, ha dichiarato l'improponibilità per difetto di interesse della querela di falso proposta dagli attori ed ha rigettato le ulteriori domande proposte da questi ultimi.
Ricorrono per Cassazione con unico atto il CC nonché la ED e IU EC.
Resiste con controricorso la Banca Valmarecchia.
Non hanno svolto attività difensiva ne' la curatela del fallimento nè ON ME ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato.
I ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
I giudici dell'appello hanno rilevato che con due sentenze, la n. 4747 del 1999 emessa da questa Corte e l'altra emessa dalla stessa Corte di Appello di Bologna il 22.12.1999 (recante il n. 1337), e passata in giudicato "secondo quanto riferito dagli stessi appellanti", avevano trovato definitiva conclusione, con pronuncia di rigetto delle domande ex art. 3932 c.c., i giudizi introdotti da IU EC e da IE CC e ED EC. Muovendo da tale rilievo, e dunque dall'efficacia di giudicato conseguita dalle sentenze di rigetto delle domande ex art. 2932 c.c. proposte, relativamente agli immobili in questione, nei confronti della curatela, gli stessi giudici della Corte emiliana hanno tratto la duplice conseguenza: a) che le due unità immobiliari non sarebbero mai divenute di proprietà dei promissari acquirenti, essendo definitivamente acquisite, per guanto di pertinenza della IE, al fallimento che aveva coinvolto la società R-3 e questa stessa accomandataria;
b) che era venuto meno definitivamente il pregiudizio che gli attori avevano allegato con riferimento alla priorità della trascrizione del pignoramento eseguito dalla Banca Valmarecchia rispetto alla trascrizione degli atti di citazione per i giudizi ex art. 2932 c.c. atteso che il rigetto integrale e definitivo di quelle domande escludeva in radice che gli attori potessero mai conseguire un qualche vantaggio dalla dichiarazione di falsità della cambiale, stante l'irreversibile venire meno di ogni rapporto giuridicamente rilevante di essi attori con gli immobili pignorati.
Di qui il rilievo della carenza di interesse, in capo agli attori, a proporre la querela di falso relativamente alla cambiale dovendosi escludere che il pignoramento eseguito sulla base di quel titolo potesse coinvolgere beni destinati a divenire di loro proprietà. Tale decisione i ricorrenti censurano con un unico mezzo di cassazione cosi rubricato "violazione dell'art. 100 c.p.c., violazione degli artt. 324 e 360 c.p.c., e degli arte. 2013 e 2909 c.c., violazioni dell'art. 329 c.p.c.; violazione dell'art. 104 della legge cambiaria n. 1669 del 1933".
Può ritenersi che il motivo, svolto senza l'osservanza delle necessario prescrizioni che le norme del codice di procedura impongono per la proposizione del ricorso per Cassazione e che trovano giustificazione nello specifico tecnicismo del mezzo di impugnazione di legittimità, e sulla base anche di argomentazioni estranee alla ratio decidendi sulla quale si fonda la sentenza impugnata (altro e diverso è, infatti, rispetto all'interesse alla proposizione della querela di falso relativa al titolo esecutivo, rilevante nel giudizio avente ad oggetto la querela ex artt. 221 ss. c.p.c. e costituente l'oggetto della sentenza medesima, l'interesse del "promissario acquirente, che lui integralmente pagato il prezzo e che abita nell'immobile, ad opporsi all'ablazione dell'immobile, sul quale è caduta l'attenzione dei ricorrenti, la posizione dell'altro promittente venditore, ON ME - recte, degli attori nei confronti dello stesso, non spiegava rilevanza atteso che il pignoramento della banca era stato trascritto soltanto in danno della IE e sui beni alla stessa appartenenti) superi, tuttavia, la preliminare disamina d'inammissibilità rispetto alle prescrizioni suddette, giacché esso consente pur sempre l'individuazione di alcune censure.
Una di tali censure è quella che attiene alla violazione dell'art. 2909 c.c. per la quale può riconoscersi che sia in correlazione con la sentenza impugnata attesa la consecuzione logico-giuridica degli argomenti sui quali la sentenza stessa si fonda.
Sennonché è censura che, lungi dal configurarsi come denuncia specifica dell'erroneità dell'accertamento dei due giudicati esterni l'uno dei quali rilevato, peraltro, dalla Corte di merito sulla base di guasto gli stessi appellanti avevano riferito (pag. 10 della sentenza) - risulta, invece, del tutto generica perché si compendia nella sola e semplice affermazione che " la causa di marito, frettolosamente data per decisa dalla Corte di Appello, è ancora pendente, quanto al CC, avanti la Corte di Cassazione, ov'è stata discussa nel giugno scorso" (da intendere il giugno 2001) - affermazione che, in tutta evidenza, non è idonea ad inficiare l'accertamento della Corte bolognese, basato sulle allegazioni degli stessi (allora) appellanti, nel senso dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 1337 del 22.12.1999 "che essa Corte aveva emesso, a contenuto di rigetto dell'aziona ex art. 2932 c.c. proposta da IE CC e ED EC nei confronti della curatela del fallimento della S.a.s. R-3 e della IE. Altre censure, anch'esse ricollegabili alle conseguenze logico- giuridiche che dalla definitività di quella pronuncia la Corte bolognese ha tratto rispetto all'interesse degli attori alla proposizione della querela di falso, sono quelle basate l'una sulle disposizioni della legge n. 30 del 28.02.1997 (art. 2645 bis c.c.) in tema di trascrizione dei contratti preliminari immobiliari, contro la quale i ricorrenti deducono che "urterebbe", appunto, la valutazione della Corte suddetta circa il difetto di interesse alla querela di falso;
l'altra sullo "jus superveniens comunitario costituito dal "Regolamento delle procedure di insolvenza emanato dal Consiglio Europeo il 29.05.2000". Anche la prima di tali censure non si sottrae al giudizio di assoluta genericità giacché essa nemmeno tiene conto dell'argomentazione svolta dalla Corte di merito nel senso che l'utilità del richiamo a detta legge, e la rilevanza della stessa per il caso di specie, restavano escluse sulla base della circostanza che il preliminare non era stato trascritto (lo era stata soltanto la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c.) - punto costituente un accertamento di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità, e che nemmeno è censurato dai ricorrenti.
L'esistenza di una norma del richiamato regolamento comunitario che avesse, come i ricorrenti deducono, "stabilito espressamente la nullità delle norme di diritto interno che stabiliscono effetti soltanto obbligatori e non reali dei contratti preliminari" nemmeno sarebbe stata invocabile come jus superveniens nei giudizi sulla domanda ex art. 2932 c.c., conclusi - secondo il rilievo della Corte bolognese - l'uno (attore il EC) con la sentenza di questa Corte n. 4747/1999, e l'altro (attori il CC e la EC) con la sentenza emessa in grado di appello il 22.12.1999, dunque in epoca precedente la data di effettiva vigenza del suddetto regolamento (il 31.05.2002, secondo l'art. 47 e per le procedure di insolvenza aperte dopo l'entrata in vigore, come è in effetti disposto dall'art. 43). Ma vi è di più da considerare, ed è che la sentenza ora impugnata ha fatto discendere la mancanza di interesse degli attori alla proposizione della querela di falso civile, relativa alla cambiale emessa dalla IE ed azionata dalla Banca Valmarecchia, dal giudicato di rigetto delle domande di esecuzione specifica, sicché è evidente che la supposta esistenza di una norma del suddetto tenore (in realtà inesistente, che anzi il disposto dall'art. 8 del Regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza lascia "disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio il bene è situato gli effetti dalla procedura di insolvenza su un contratto che da diritto di acquistare un bene immobile...") non sarebbe stata in grado di inficiare in alcun modo il rilievo della sentenza impugnata che quelle pronunce di rigetto delle domande proposte ex art. 2932 c.c., passate in giudicato, "escludevano in radice che gli attori potessero conseguire un qualche vantaggio dalla dichiarazione di falsità di una cambiale, azionata esecutivamente, .... dovendosi escludere che il pignoramento eseguito sulla base di quella cambiale potesse coinvolgere beni destinati a divenire di loro proprietà".
La violazione degli artt. 2043 cod. civ. e 104 della legge cambiaria, r.d. n. 1669 del 1933, enunciata nella rubrica dal motivo, non ha trovato svolgimento alcuno nel ricorso, ma e del reato evidente che il disposto dall'una e dell'altra norma è assolutamente estraneo alla ricordata ratio decidendi della sentenza ora impugnata. Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione liquidate in complessivi euro 2.600,00 (duemilaseicento) di cui 100,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori come dovuti por legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2004