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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 742/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 742 del ruolo generale per l'anno 2024 promosso da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Sartor del Foro di Treviso, come da procura in atti e
( ), nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Gazzoli del Foro di Treviso, come da procura in atti ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza dell'11.02.205 il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata, preso atto
1 della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, previa nuova acquisizione delle conclusioni del PM, sulla base delle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 03-04.02.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) Il padre verserà direttamente ai sensi dell'art. 337 septies c.c. al figlio entro i primi cinque Per_1
giorni del mese l'importo di euro 250,00 a titolo di contributo nel suo mantenimento ed altrettanto gli verserà la madre;
detti importi verranno rivalutati annualmente in base agli indici Istat, con prima rivalutazione nell'anno 2026, nel mese corrispondente a quello della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2) Il padre verserà alla madre euro 220,00 mensili a titolo di concorso nel pagamento del canone di locazione dell'appartamento occupato dal figlio , la quale concorrerà con altrettanto Per_1
importo. 3) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio presso la rispettiva loro abitazione nei periodi di rientro dalla sede universitaria, mantenendo il figlio
la residenza anagrafica presso la casa familiare. 4) Tutte le diverse ed ulteriori spese Per_1
straordinarie (anche per il figlio ancora studente universitario, convivente con il Per_2
padre) verranno sostenute nella percentuale del 70% dal padre e del 30% dalla madre, richiamata l'applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia. 5) I genitori si dichiarano economicamente autosufficienti e di non avere pretese creditorie da vantare ciascuno nei confronti dell'altro. Fermo il resto e, quindi, confermate le condizioni di cui ai nn. 2, 3, 4, 8 lett. a), b), d), 9) e 10) del ricorso cumulativo di data 13.12.2023”.
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver in data 25.07.1998 contratto matrimonio con rito concordatario, hanno congiuntamente chiesto, sulla base dei presupposti di legge, che venisse dichiarata da questo Tribunale la loro separazione personale, proponendo
2 altresì contestuale domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza del 28/05/2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell' art. 127-ter c.p.c., e questo Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di separazione n. 472/2024 pubblicata il 27/12/2024, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile.
Tanto premesso, i ricorrenti con note congiunte depositate in vista dell'udienza dell'11.02.2025 celebrata in trattazione scritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione del matrimonio alle condizioni indicate in epigrafe.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento richiamato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e non appare in contrasto con l'interesse materiale dei figli, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_2 Parte_1
celebrato in data 25.07.1998 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia, al n. 118, parte II, serie A, dell'anno 1998;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3 - Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.02.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 742 del ruolo generale per l'anno 2024 promosso da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Sartor del Foro di Treviso, come da procura in atti e
( ), nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Gazzoli del Foro di Treviso, come da procura in atti ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza dell'11.02.205 il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata, preso atto
1 della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, previa nuova acquisizione delle conclusioni del PM, sulla base delle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 03-04.02.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) Il padre verserà direttamente ai sensi dell'art. 337 septies c.c. al figlio entro i primi cinque Per_1
giorni del mese l'importo di euro 250,00 a titolo di contributo nel suo mantenimento ed altrettanto gli verserà la madre;
detti importi verranno rivalutati annualmente in base agli indici Istat, con prima rivalutazione nell'anno 2026, nel mese corrispondente a quello della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2) Il padre verserà alla madre euro 220,00 mensili a titolo di concorso nel pagamento del canone di locazione dell'appartamento occupato dal figlio , la quale concorrerà con altrettanto Per_1
importo. 3) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio presso la rispettiva loro abitazione nei periodi di rientro dalla sede universitaria, mantenendo il figlio
la residenza anagrafica presso la casa familiare. 4) Tutte le diverse ed ulteriori spese Per_1
straordinarie (anche per il figlio ancora studente universitario, convivente con il Per_2
padre) verranno sostenute nella percentuale del 70% dal padre e del 30% dalla madre, richiamata l'applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia. 5) I genitori si dichiarano economicamente autosufficienti e di non avere pretese creditorie da vantare ciascuno nei confronti dell'altro. Fermo il resto e, quindi, confermate le condizioni di cui ai nn. 2, 3, 4, 8 lett. a), b), d), 9) e 10) del ricorso cumulativo di data 13.12.2023”.
Per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver in data 25.07.1998 contratto matrimonio con rito concordatario, hanno congiuntamente chiesto, sulla base dei presupposti di legge, che venisse dichiarata da questo Tribunale la loro separazione personale, proponendo
2 altresì contestuale domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza del 28/05/2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell' art. 127-ter c.p.c., e questo Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di separazione n. 472/2024 pubblicata il 27/12/2024, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile.
Tanto premesso, i ricorrenti con note congiunte depositate in vista dell'udienza dell'11.02.2025 celebrata in trattazione scritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione del matrimonio alle condizioni indicate in epigrafe.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento richiamato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e non appare in contrasto con l'interesse materiale dei figli, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e Parte_2 Parte_1
celebrato in data 25.07.1998 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia, al n. 118, parte II, serie A, dell'anno 1998;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3 - Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.02.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott. ssa Tania Vettore
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