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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 624/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3740/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032848891000 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190034437558000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190034437659000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220069176239000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230036182347000 IRAP 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2907/2025 depositato il
27/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La R.A.M. Raffineria e Fonderia d'Alluminio Madonita s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 impugna l'atto di pignoramento presso terzi n. 29684202400005378/001, notificato in data 24 luglio 2024, nella parte fondata sulle seguenti cartelle di pagamento:
n. 29620180032848891000 (IRES 2014), not. 18.04.2018;
n. 29620190034437558000 (IVA 2012), not. 03.05.2019;
n. 29620190034437659000 (IRES/IVA 2015), not. 03.05.2019;
n. 29620220069176239000 (IRES 2017), not. 01.02.2023;
n. 29620230036182347000 (IRAP 2017), not. 22.06.2023.
Conviene il giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo e l' Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
La ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari, delle sanzioni e degli interessi, nonché l'illegittimità dell'azione esecutiva conseguentemente esercitata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate producendo prova delle notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione, tra cui:
- intimazione di pagamento del 21.05.2024;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 02.05.2024.
-istanza di definizione agevolata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si osserva che in tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario il
Collegio osserva che la Cassazione a SSUU, è intervenuta evidenziando che "in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, secondo periodo, art. 19, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e art. 617 cod. proc. civ. - davanti al giudice tributario". (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 05/06/2017, n. 13913) . Pertanto l'impugnativa del pignoramento presso terzi dinanzi la giurisdizione tributaria -in precedenza escluso dalla Suprema Corte - secondo gli ultimi orientamenti della
Suprema Corte, è ammissibile nella misura in cui si eccepisca l'omessa notifica della cartella richiamata, in quanto, per tutto il resto, la materia è devoluta al giudice ordinario. Le Sezioni Unite della Cassazione che sono intervenute con l'Ordinanza del 29/01/2025 n. 2098 sulla competenza per i conteziosi sul pignoramento dei crediti fiscali:
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria, inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale, verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o comunque fino al momento dell'atto esecutivo. Alla giurisdizione ordinaria spetta invece la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo, nonché sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria successivi all'epoca della notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o all'atto esecutivo.
Chiarito ciò e circoscritta la questione alla regolarità della notifica delle cartelle, e delle intimazioni che via via sono state regolarmente notificate,come da documentazione esaustiva prodotta dall'Agenzia delle
Entrate, ,si esaurisce la portata della giurisdizione del Giudice Tributario.
1. Sui motivi di ricorso
1.1 Sulla eccepita prescrizione dei tributi
La ricorrente sostiene che ai crediti erariali si applichi il termine di prescrizione breve (quinquennale), richiamando Cass. nn. 30362/2018 e 23397/2016. Tuttavia, tale assunto non trova riscontro nel caso concreto. Le cartelle risultano tutte validamente notificate e, soprattutto, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione ha prodotto prova documentale di plurimi atti interruttivi della prescrizione riferiti a ciascun carico:
- intimazione di pagamento del 21.05.2024;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 02.05.2024;
- altre comunicazioni rilevanti ai sensi dell'art. 50 DPR 602/1973. Pertanto, anche ove si ritenesse applicabile la prescrizione quinquennale, essa risulta in ogni caso interrotta da detti atti, non essendo mai decorso l'intero quinquennio dalla notifica delle cartelle all'ultimo atto interruttivo.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione.
1.2 Sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi
La ricorrente invoca Cass. 13781/2023, sostenendo la natura quinquennale della prescrizione degli interessi.
Anche tale motivo è infondato, in quanto:
gli interessi e le sanzioni seguono la prescrizione del credito principale quando l'Amministrazione abbia emesso atti interruttivi riferiti all'intero carico;
gli atti notificati dall'Agente della Riscossione del maggio 2024 sono riferiti all'intera esposizione debitoria,
e dunque interrompono la prescrizione anche per gli accessori.
In ogni caso la giurisdizione del giudice tributario è limiatta all'accertamento della valkida notifica degli atti richiamati nel pignoramento, del tutto legittimo perché sorretto da debiti ancora esigibili, conforme agli artt.
72-bis e 72-ter DPR 602/1973, emesso dopo la rituale notifica dell'intimazione del 21.05.2024.
D'altra parte l'Agenzia ha documentato la notifica regolare di tutte le cartelle, gli atti interruttivi del 02.05.2024
e del 21.05.2024 e la richiesta di definizione agevolata presentata dal contribuente nel 2023, che costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione, pur mancando la prova della sua definizione.
Le spese seguono la sdoccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizo a favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale Palermo che liquida in € 1.000,00 (mille/00) Palermo 24.11.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3740/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032848891000 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190034437558000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190034437659000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220069176239000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230036182347000 IRAP 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2907/2025 depositato il
27/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La R.A.M. Raffineria e Fonderia d'Alluminio Madonita s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 impugna l'atto di pignoramento presso terzi n. 29684202400005378/001, notificato in data 24 luglio 2024, nella parte fondata sulle seguenti cartelle di pagamento:
n. 29620180032848891000 (IRES 2014), not. 18.04.2018;
n. 29620190034437558000 (IVA 2012), not. 03.05.2019;
n. 29620190034437659000 (IRES/IVA 2015), not. 03.05.2019;
n. 29620220069176239000 (IRES 2017), not. 01.02.2023;
n. 29620230036182347000 (IRAP 2017), not. 22.06.2023.
Conviene il giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo e l' Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
La ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari, delle sanzioni e degli interessi, nonché l'illegittimità dell'azione esecutiva conseguentemente esercitata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate producendo prova delle notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione, tra cui:
- intimazione di pagamento del 21.05.2024;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 02.05.2024.
-istanza di definizione agevolata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente si osserva che in tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario il
Collegio osserva che la Cassazione a SSUU, è intervenuta evidenziando che "in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, secondo periodo, art. 19, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e art. 617 cod. proc. civ. - davanti al giudice tributario". (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 05/06/2017, n. 13913) . Pertanto l'impugnativa del pignoramento presso terzi dinanzi la giurisdizione tributaria -in precedenza escluso dalla Suprema Corte - secondo gli ultimi orientamenti della
Suprema Corte, è ammissibile nella misura in cui si eccepisca l'omessa notifica della cartella richiamata, in quanto, per tutto il resto, la materia è devoluta al giudice ordinario. Le Sezioni Unite della Cassazione che sono intervenute con l'Ordinanza del 29/01/2025 n. 2098 sulla competenza per i conteziosi sul pignoramento dei crediti fiscali:
Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria, inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale, verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o comunque fino al momento dell'atto esecutivo. Alla giurisdizione ordinaria spetta invece la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo, nonché sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria successivi all'epoca della notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o all'atto esecutivo.
Chiarito ciò e circoscritta la questione alla regolarità della notifica delle cartelle, e delle intimazioni che via via sono state regolarmente notificate,come da documentazione esaustiva prodotta dall'Agenzia delle
Entrate, ,si esaurisce la portata della giurisdizione del Giudice Tributario.
1. Sui motivi di ricorso
1.1 Sulla eccepita prescrizione dei tributi
La ricorrente sostiene che ai crediti erariali si applichi il termine di prescrizione breve (quinquennale), richiamando Cass. nn. 30362/2018 e 23397/2016. Tuttavia, tale assunto non trova riscontro nel caso concreto. Le cartelle risultano tutte validamente notificate e, soprattutto, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione ha prodotto prova documentale di plurimi atti interruttivi della prescrizione riferiti a ciascun carico:
- intimazione di pagamento del 21.05.2024;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 02.05.2024;
- altre comunicazioni rilevanti ai sensi dell'art. 50 DPR 602/1973. Pertanto, anche ove si ritenesse applicabile la prescrizione quinquennale, essa risulta in ogni caso interrotta da detti atti, non essendo mai decorso l'intero quinquennio dalla notifica delle cartelle all'ultimo atto interruttivo.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione.
1.2 Sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi
La ricorrente invoca Cass. 13781/2023, sostenendo la natura quinquennale della prescrizione degli interessi.
Anche tale motivo è infondato, in quanto:
gli interessi e le sanzioni seguono la prescrizione del credito principale quando l'Amministrazione abbia emesso atti interruttivi riferiti all'intero carico;
gli atti notificati dall'Agente della Riscossione del maggio 2024 sono riferiti all'intera esposizione debitoria,
e dunque interrompono la prescrizione anche per gli accessori.
In ogni caso la giurisdizione del giudice tributario è limiatta all'accertamento della valkida notifica degli atti richiamati nel pignoramento, del tutto legittimo perché sorretto da debiti ancora esigibili, conforme agli artt.
72-bis e 72-ter DPR 602/1973, emesso dopo la rituale notifica dell'intimazione del 21.05.2024.
D'altra parte l'Agenzia ha documentato la notifica regolare di tutte le cartelle, gli atti interruttivi del 02.05.2024
e del 21.05.2024 e la richiesta di definizione agevolata presentata dal contribuente nel 2023, che costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione, pur mancando la prova della sua definizione.
Le spese seguono la sdoccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizo a favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale Palermo che liquida in € 1.000,00 (mille/00) Palermo 24.11.25 IL PRESIDENTE