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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 10
marzo 2025, all' esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 31399 del Ruolo Lavoro e Previdenza
dell'anno 2024, promossa da: Parte_1 nata a [...], il 1° gennaio 1950, rappresentata e difesa dalla LEGALELIA STA SRL, in persona dell'avv. Francesco
ELIA e dall'avv. Daniela DE SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale EDES in Roma al Largo Toniolo n. 6, giusta mandato in calce al ricorso
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1 CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: indebito da maggiorazione sociale art.38 L. n. 448/2001
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 agosto 2024 Parte_1 conveniva in giudizio 1 CP_1 chiedendo di accertare e
[...]
dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro
3.483,72 preteso dall CP_1 .
Assumeva che era titolare, a decorrere dal 1° luglio 2010, della prestazione della prestazione cat. VO n. 12980863 e, a decorrere dal
1° marzo 2017, del trattamento ai superstiti n. 00611739; che l'unica ulteriore fonte reddituale di cui disponeva la ricorrente era la rendita catastale dell'immobile della propria abitazione principale, che, con riferimento al 2017, aveva prodotto redditi per l'importo di euro
467,00; che 1 CP_1, con nota del 21 maggio 2018, aveva comunicato alla ricorrente, con riferimento alla prestazione VO, la sussistenza di un debito di euro 3.483,72 derivante dalla revoca della maggiorazione sociale ex art 38, Finanziaria 2002; che, con successiva nota del 23 maggio 2018 1 CP_1 aveva notificato alla ricorrente il medesimo debito di euro 3.483,72; che la disciplina dell'indebito assistenziale e previdenziale assumeva natura speciale e derogatoria rispetto al regime ex art. 2033 c.c., in quanto, in caso di somme erogate con natura alimentare, doveva essere riconosciuto il diritto del beneficiario al trattenimento di dette somme, in applicazione del principio di necessaria tutela del percettore in buona fede;
che, pertanto, doveva affermarsi la regola della generale irripetibilità dell'indebito assistenziale e reddituale per motivi reddituali.
L CP_1, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio,
e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 10 marzo 2025 la causa è decisa con sentenza contestuale, di cui è stata data lettura, assenti le parti.
****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Osserva il Giudicante che non risulta sussistente l'indebito richiesto dall CP_1 con comunicazione del 21 maggio 2018, mediante la quale 1 CP_1 ha comunicato a parte ricorrente che “la sua pensione numero 12980863 categoria VO è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2013. [...] Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 giugno 2018, un debito a suo carico di euro 2.836, 14. Si è determinato inoltre un conguaglio fiscale per l'anno in corso a debito di euro 647,58" (cfr. all.
2 del ricorso).
La fattispecie ha ad oggetto un indebito assistenziale relativo alla corresponsione di prestazioni aventi ad oggetto la pensione di vecchiaia o anzianità - e, in particolare, della maggiorazione sociale su detta prestazione non dovute a seguito del venir meno del
-
requisito reddituale, che sono ripetibili limitatamente a quelle versate indebitamente dopo la comunicazione di revoca della prestazione per il venir meno dei predetti requisiti.
In relazione a tale specifica ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito l'irripetibilità delle somme erogate prima della comunicazione dell CP_1. In particolare, ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 88/1989, “le pensioni [...] possono essere rettificate in ogni momento dagli enti o fondi erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della stessa [...] nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta α dolo dell'interessato”. Secondo quanto disposto dall'art. della 13 Legge n.
412/1991, le disposizioni di cui all' articolo 52, comma 2, della Legge
9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Parte ricorrente assume che deve trovare applicazione la normativa concernente l'indebito in materia di prestazioni assistenziali in generale, per cui vige il principio di irripetibilità delle somme incamerate precedentemente alla data di comunicazione nei suoi confronti dell'accertamento della carenza dei requisiti per il riconoscimento della provvidenza, una volta esclusa ogni sua responsabilità sulla erroneità del relativo provvedimento di erogazione e stante il generale principio di tutela dell'affidamento. Invero, la fattispecie non può essere disciplinata secondo quanto disposto dall'art. 2033 c.c., sussistendo l'irripetibilità delle somme riscosse dal pensionato. In merito, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede», in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (cfr. Corte Costituzionale sent. 13 gennaio 2006, n.
1).
Nel caso di specie non vi è prova che 1 CP_1 convenuto abbia mai comunicato alla ricorrente in epoca precedente alla missiva del
21 maggio 2018 la circostanza per cui, a seguito del superamento dei limiti di reddito per il periodo compreso tra il 2015 e il 2017, il quantum erogato a titolo di pensione cat. VO doveva essere ricalcolato, così ledendo il principio di affidamento dell'istante, che, oltre ad essere posto alla base dell'indebito assistenziale, rappresenta più in generale uno dei principi fondamentali tutelati dall'Unione (come, peraltro, ribadito dalla Corte E.D.U., sezione 1, Sentenza Ca. c. Italia,
11 febbraio 2021, r.g. n. 4893/13).
Inoltre, non può dubitarsi della buona fede della ricorrente la quale sino alla ricezione predetta comunicazione da parte dell CP_1
-
risulta provata, atteso che la stessa nulla avrebbe dovuto comunicare all CP_1 quanto ai propri redditi, tutti regolarmente dichiarati e derivanti da trattamenti previdenziali.
Nel merito, non risulta che i redditi contestati ammontino ad una somma superiore rispetto ai limiti stabiliti per poter fruire della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 della L.
448/2001 (cd. aumento al milione), né che la stessa fosse ancora coniugata al momento del percepimento della maggiorazione in parola.
n. 17Infatti, come analiticamente esplicato nella circolare CP_1 del 2002, avente ad oggetto l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, l'aumento al milione è rivolto esclusivamente a coloro che non possiedono redditi personali o redditi cumulati con quelli del coniuge, e, al fine del calcolo della soglia reddituale, debbono essere considerati "indipendentemente dalla prestazione sulla quale venga attribuita, i redditi assoggettabili IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti, sia del titolare che del coniuge. Devono essere considerati i redditi conseguiti nell'anno per il quale si richiede l'aumento della maggiorazione". Inoltre, la predetta circolare specifica che, ai fini del riconoscimento della maggiorazione sociale, la verifica della soglia reddituale deve essere operata considerando anche l'ammontare della prestazione che sarà oggetto della maggiorazione.
non risultanoTanto premesso, i redditi della Sig.ra Pt_1 essere mai stati superiori alle soglie indicate dall'Istituto, avendo la stessa dichiarato per gli anni dal 2015 al 2017 un reddito imponibile rilevante per la maggiorazione sociale sempre al di sotto del limite di euro 8.298,29 come può evincersi dalla ricostruzione reddituale afferente agli anni oggetto di causa allegata al ricorso nonché
-
essendo la stessa legalmente separata sin dal 1987.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e, pertanto debbono essere annullate le richieste di indebito dell CP_1
per l'importo di euro 3.483,72. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.T.M.
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione CP_1 di cui alla nota del 21
maggio 2018, per un importo pari ad euro 3.483,72, relativamente alla pensione numero 12980863 categoria VO;
- condanna 1 CP_1 al pagamento, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.350,00, oltre spese generali al 15%, oltre
C.P.A. ed IVA.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di Consiglio del 10 marzo
2025.
IL GIUDICE
Dott. Ermanno CAMBRIA
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L' Controparte_2 NELLA PERSONA "
DEL FUNZIONARIO DR.SSA PRISCA BOGGETTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 10
marzo 2025, all' esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 31399 del Ruolo Lavoro e Previdenza
dell'anno 2024, promossa da: Parte_1 nata a [...], il 1° gennaio 1950, rappresentata e difesa dalla LEGALELIA STA SRL, in persona dell'avv. Francesco
ELIA e dall'avv. Daniela DE SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale EDES in Roma al Largo Toniolo n. 6, giusta mandato in calce al ricorso
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1 CONVENUTO CONTUMACE -
OGGETTO: indebito da maggiorazione sociale art.38 L. n. 448/2001
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 agosto 2024 Parte_1 conveniva in giudizio 1 CP_1 chiedendo di accertare e
[...]
dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro
3.483,72 preteso dall CP_1 .
Assumeva che era titolare, a decorrere dal 1° luglio 2010, della prestazione della prestazione cat. VO n. 12980863 e, a decorrere dal
1° marzo 2017, del trattamento ai superstiti n. 00611739; che l'unica ulteriore fonte reddituale di cui disponeva la ricorrente era la rendita catastale dell'immobile della propria abitazione principale, che, con riferimento al 2017, aveva prodotto redditi per l'importo di euro
467,00; che 1 CP_1, con nota del 21 maggio 2018, aveva comunicato alla ricorrente, con riferimento alla prestazione VO, la sussistenza di un debito di euro 3.483,72 derivante dalla revoca della maggiorazione sociale ex art 38, Finanziaria 2002; che, con successiva nota del 23 maggio 2018 1 CP_1 aveva notificato alla ricorrente il medesimo debito di euro 3.483,72; che la disciplina dell'indebito assistenziale e previdenziale assumeva natura speciale e derogatoria rispetto al regime ex art. 2033 c.c., in quanto, in caso di somme erogate con natura alimentare, doveva essere riconosciuto il diritto del beneficiario al trattenimento di dette somme, in applicazione del principio di necessaria tutela del percettore in buona fede;
che, pertanto, doveva affermarsi la regola della generale irripetibilità dell'indebito assistenziale e reddituale per motivi reddituali.
L CP_1, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio,
e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 10 marzo 2025 la causa è decisa con sentenza contestuale, di cui è stata data lettura, assenti le parti.
****
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Osserva il Giudicante che non risulta sussistente l'indebito richiesto dall CP_1 con comunicazione del 21 maggio 2018, mediante la quale 1 CP_1 ha comunicato a parte ricorrente che “la sua pensione numero 12980863 categoria VO è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2013. [...] Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 giugno 2018, un debito a suo carico di euro 2.836, 14. Si è determinato inoltre un conguaglio fiscale per l'anno in corso a debito di euro 647,58" (cfr. all.
2 del ricorso).
La fattispecie ha ad oggetto un indebito assistenziale relativo alla corresponsione di prestazioni aventi ad oggetto la pensione di vecchiaia o anzianità - e, in particolare, della maggiorazione sociale su detta prestazione non dovute a seguito del venir meno del
-
requisito reddituale, che sono ripetibili limitatamente a quelle versate indebitamente dopo la comunicazione di revoca della prestazione per il venir meno dei predetti requisiti.
In relazione a tale specifica ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito l'irripetibilità delle somme erogate prima della comunicazione dell CP_1. In particolare, ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 88/1989, “le pensioni [...] possono essere rettificate in ogni momento dagli enti o fondi erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della stessa [...] nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta α dolo dell'interessato”. Secondo quanto disposto dall'art. della 13 Legge n.
412/1991, le disposizioni di cui all' articolo 52, comma 2, della Legge
9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. Parte ricorrente assume che deve trovare applicazione la normativa concernente l'indebito in materia di prestazioni assistenziali in generale, per cui vige il principio di irripetibilità delle somme incamerate precedentemente alla data di comunicazione nei suoi confronti dell'accertamento della carenza dei requisiti per il riconoscimento della provvidenza, una volta esclusa ogni sua responsabilità sulla erroneità del relativo provvedimento di erogazione e stante il generale principio di tutela dell'affidamento. Invero, la fattispecie non può essere disciplinata secondo quanto disposto dall'art. 2033 c.c., sussistendo l'irripetibilità delle somme riscosse dal pensionato. In merito, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede», in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (cfr. Corte Costituzionale sent. 13 gennaio 2006, n.
1).
Nel caso di specie non vi è prova che 1 CP_1 convenuto abbia mai comunicato alla ricorrente in epoca precedente alla missiva del
21 maggio 2018 la circostanza per cui, a seguito del superamento dei limiti di reddito per il periodo compreso tra il 2015 e il 2017, il quantum erogato a titolo di pensione cat. VO doveva essere ricalcolato, così ledendo il principio di affidamento dell'istante, che, oltre ad essere posto alla base dell'indebito assistenziale, rappresenta più in generale uno dei principi fondamentali tutelati dall'Unione (come, peraltro, ribadito dalla Corte E.D.U., sezione 1, Sentenza Ca. c. Italia,
11 febbraio 2021, r.g. n. 4893/13).
Inoltre, non può dubitarsi della buona fede della ricorrente la quale sino alla ricezione predetta comunicazione da parte dell CP_1
-
risulta provata, atteso che la stessa nulla avrebbe dovuto comunicare all CP_1 quanto ai propri redditi, tutti regolarmente dichiarati e derivanti da trattamenti previdenziali.
Nel merito, non risulta che i redditi contestati ammontino ad una somma superiore rispetto ai limiti stabiliti per poter fruire della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 della L.
448/2001 (cd. aumento al milione), né che la stessa fosse ancora coniugata al momento del percepimento della maggiorazione in parola.
n. 17Infatti, come analiticamente esplicato nella circolare CP_1 del 2002, avente ad oggetto l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, l'aumento al milione è rivolto esclusivamente a coloro che non possiedono redditi personali o redditi cumulati con quelli del coniuge, e, al fine del calcolo della soglia reddituale, debbono essere considerati "indipendentemente dalla prestazione sulla quale venga attribuita, i redditi assoggettabili IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti, sia del titolare che del coniuge. Devono essere considerati i redditi conseguiti nell'anno per il quale si richiede l'aumento della maggiorazione". Inoltre, la predetta circolare specifica che, ai fini del riconoscimento della maggiorazione sociale, la verifica della soglia reddituale deve essere operata considerando anche l'ammontare della prestazione che sarà oggetto della maggiorazione.
non risultanoTanto premesso, i redditi della Sig.ra Pt_1 essere mai stati superiori alle soglie indicate dall'Istituto, avendo la stessa dichiarato per gli anni dal 2015 al 2017 un reddito imponibile rilevante per la maggiorazione sociale sempre al di sotto del limite di euro 8.298,29 come può evincersi dalla ricostruzione reddituale afferente agli anni oggetto di causa allegata al ricorso nonché
-
essendo la stessa legalmente separata sin dal 1987.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e, pertanto debbono essere annullate le richieste di indebito dell CP_1
per l'importo di euro 3.483,72. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.T.M.
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione CP_1 di cui alla nota del 21
maggio 2018, per un importo pari ad euro 3.483,72, relativamente alla pensione numero 12980863 categoria VO;
- condanna 1 CP_1 al pagamento, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.350,00, oltre spese generali al 15%, oltre
C.P.A. ed IVA.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di Consiglio del 10 marzo
2025.
IL GIUDICE
Dott. Ermanno CAMBRIA
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L' Controparte_2 NELLA PERSONA "
DEL FUNZIONARIO DR.SSA PRISCA BOGGETTI