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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di SE, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 41 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), residente in Parte_1 C.F._1
SE, Piazza Europa n. 9, con domicilio eletto in SE alla Trav. Einaudi n°3 presso lo studio dell'Avv. Annalisa Cadetto che la rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta Persona_1
n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in SE, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe, premesso che l' ha erogato in suo favore, fino al 21.4.2023 (data del CP_1
compimento del 18° anno di età) quota della reversibilità della pensione di cui era titolare suo padre,
deceduto il 13.09.2019, esponeva che l'istituto, a far data dal maggio 2023, una Persona_2
volta quindi che era divenuta maggiorenne (avendo compiuto i 18 anni il 21.4.2023) aveva sospeso l'erogazione della pensione;
che in data 31.5.2023 ha presentato domanda di ricostituzione della pensione di reversibilità percepita fino al mese di aprile 2023, dichiarando di essere una studentessa e di non percepire altri redditi;
che l' non ha riscontrato la sua istanza amministrativa. CP_1
Tanto premesso, sosteneva di aver diritto alla pensione di reversibilità, siccome figlia superstite a carico del genitore al momento del decesso, prevedendo la legge n. 903/1965, all'art. 22,
l'innalzamento del limite di età in favore dei maggiorenni frequentanti una scuola media professionale;
che, invero, ella frequenta l'Istituto tecnico industriale di SE, come da certificato rilasciato dalla scuola;
su tali assunti, concludeva per l'accertamento del suo diritto, nella qualità di figlia legittima del de cuius , titolare di trattamento pensionistico cat. IO, alla corresponsione della quota Persona_2 della pensione di reversibilità spettante e, per l'effetto, per la condanna dell' al pagamento dei CP_1
ratei arretrati a far data dal maggio del 2023.
Si costituiva l' resistendo al ricorso, assumendone l'infondatezza; in particolare, evidenziava che CP_1
la ricorrente non è titolare di quote di pensione di reversibilità, avendo la madre della ricorrente
( ) presentato in data 24.6.2021 istanza amministrativa per la quota di reversibilità di Testimone_1
respinta dall'istituto; che anche in precedenza, nel 2020, la signora aveva Persona_2 Tes_1
presentato domanda di corresponsione della quota della pensione di reversibilità in favore della ricorrente, all'epoca minorenne, ma che anche tale domanda era stata respinta e che analogo esito di rigetto aveva sortito il ricorso giudiziale, respinto con sentenza del Tribunale di SE in atti.
Tanto premesso, contestava nel merito la sussistenza dei requisiti di legge fondanti il diritto rivendicato, concludendo per il rigetto del ricorso.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di discussione.
Avuto riguardo all'oggetto di causa, si premette che la disciplina normativa di riferimento è dettata dall'art. 22 della legge 903/1965 che prevede il diritto alla pensione di reversibilità per i figli del pensionato o assicurato nei seguente casi : per i " figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi"; mentre "per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26/o anno di età, qualora frequentino l'università".
Pertanto, nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato che aveva già maturato i requisiti per la liquidazione della pensione, spetta una pensione (di reversibilità) –tra gli altri- ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi;
ai figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Per i figli superstiti maggiorenni oltre al requisito della c.d. vivenza a carico (che, anche se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del figlio superstite, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento dello stesso, cfr. ex plurimis, Cass. 1 giugno 2005, n. 11689; id. 14 febbraio 2013, n. 3678) è richiesto della legge (art. 22, comma 1 1.903/1965) il concorso di ulteriori condizioni quali: essere studenti di età non superiore a 21 anni o a 26 anni, frequentanti rispettivamente una scuola media professionale o l'università, e non prestare lavoro retribuito.
L'art 22 citato , il quale disciplina le prestazioni ai superstiti , riconosce , tra l'altro , "per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito" il diritto alla percezione della pensione indiretta nel limite di età di 21 anni, qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università. Costituisce un primo requisito per avere diritto alla pensione indiretta che i figli di età superiore ai diciotto anni (studenti o inabili), i genitori, i fratelli e le sorelle siano a carico del lavoratore alla data del decesso.
Il requisito non è richiesto per il coniuge, mentre è presunto per i figli minori.
Per quanto concerne l'ulteriore requisito della mancanza di lavoro retribuito, occorre tuttavia precisare che la Corte Costituzionale, chiamata ad interloquire in relazione ad una delle condizioni necessarie per l'attribuzione della prestazione - quella negativa della mancata prestazione di un lavoro retribuito da parte dello studente - con la sentenza n. 42/1999 ( e dando seguito alle precedenti pronunce nn.
274/1993, 406/1994) ha escluso che si possa dare valore alle situazioni nelle quali venga svolta un'attività di modesto rilievo e di esigua remunerazione, osservando quindi che " qualora si versi in una situazione del genere (che dovrà essere di volta in volta valutata in concreto), la percezione di un piccolo reddito per attività lavorative, pur venendo a migliorare la situazione economica dell'orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente;
sicchè la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di riversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto coi principi di cui agli artt.
3, 4, 34 e 35 della Costituzione. Così interpretata, la norma é immune dalle lamentate censure.
Insegna, invero, la SC che il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si collega, infatti, all'impossibilità dell'orfano studente di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi: pertanto, la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.
Con riferimento al requisito della frequenza di una scuola media professionale, la SC ha chiarito che la pensione di reversibilità spetta oltre che nell'ipotesi in cui lo studente di età non superiore ai 21 anni frequenti un istituto pubblico o ad esso equiparabile anche quando il giovane (non ultraventunenne) dimostri la frequenza di un istituto superiore (pubblico studente o privato) per il recupero di un anno scolastico perso e per la preparazione degli esami di , in aderenza alla fondamentale ratio CP_2
solidaristica sottesa all'istituto in oggetto (ribadita di recente dalla sentenza n.174/2016 della Corte
Cost.) e dell'esigenza di garantire il diritto allo studio (costantemente affermata in materia dalla Corte
Cost. con le sentenze nn. 274/1993, 406/1994, 42/1999). Tanto premesso, nel caso di specie, la ricorrente assume di aver percepito la pensione fino al compimento del 18 anno di età (aprile 2023) e di aver diritto alla stessa siccome, pur divenuta maggiorenne, frequenta istituto professionale.
Per come detto, l' contesta la dedotta percezione della pensione fino al compimento del 18 anno CP_1
di età, assumendo che la ricorrente, per il tramite della propria madre, ha presentato istanza amministrativa, respinta dall'istituto e che avverso tale rigetto ha esperito ricorso giudiziale respinto dal
Tribunale di SE;
contesta, inoltre, il requisito della c.d. vivenza a carico, evidenziando che era sposato con persona diversa dalla madre della ricorrente, residente in altro Persona_2
comune.
E' in atti la sentenza richiamata dall' (n. 1378/2021) con cui il Tribunale di SE ha rigettato il CP_1
ricorso proposto da nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Testimone_1 sull'odierna ricorrente (all'epoca minorenne) per ottenere la pensione di reversibilità a seguito del decesso di a fondamento del rigetto il Tribunale di SE ha posto la carenza di Persona_2
prova persino del dedotto rapporto di parentela tra la minore, odierna ricorrente, ed il titolare del trattamento pensionistico nonché il fatto storico del decesso di quest'ultimo (così in Persona_2
sintesi le motivazioni della sentenza n. 1378/2021 in atti).
Occorre tuttavia rilevare che in corso di causa parte ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale si evince la percezione della quota di pensione di reversibilità dal maggio del 2022 e sino al compimento della maggiore età; in particolare, tale circostanza si evince dal cassetto previdenziale e dalle CU nonché dalla interlocuzione via mail con funzionario addetto alla UO Attività CP_1
successive al primo pagamento della sede di Pomezia. CP_1
Se pure non esplicitamente dedotto, si può ritenere che a seguito della sentenza di rigetto del Tribunale di SE (da cui si evince la presentazione di domanda amministrativa in data 25/02/2020) parte ricorrente abbia ripresentato domanda amministrativa con esito di accoglimento, stante l'erogazione della quota di reversibilità dal maggio 2022 e corresponsione degli arretrati con decorrenza dalla morte del padre, titolare della pensione cat. SO.
Al compimento della maggiore età, la ricorrente ha riproposto domanda amministrativa in data
31.5.2023 per la frequentazione di istituto scolastico nell'anno scolastico 2022/2023 e, in corso di causa, l' – sede di Pomezia – ha provveduto alla liquidazione dei due ratei relativi ai mesi di CP_1 maggio e giugno 2023 (cfr. pagamento disposto il 7.10.2024 con causale “arretrati quota contitolare maggio e giugno 2023”).
Con note dell'8.10.2023 l' , allegando prova del pagamento dei ratei di pensione per i mesi di CP_1
maggio e giugno 2023, rappresentava che – per come comunicato dalla sede di Pomezia che gestisce la posizione pensionistica del de cuius - relativamente all'anno scolastico 2022/2023 si è proceduto alla liquidazione per i mesi di maggio e giugno 2023 (cfr. mandato di pagamento con data valuta 14/10, successivamente riemesso in data 11.12.2024) e che, per l'anno scolastico e/o accademico 2023/2024 e a quello eventualmente in corso 2024/2025 se iscritta all'università invece non può darsi a liquidazione in quanto manca la domanda amministrativa/dichiarazione annuale, prescritta per ogni anno nuovo anno scolastico.
Orbene, avuto riguardo all'intervenuto pagamento in corso di causa dei ratei di pensione di reversibilità per i due mesi di maggio e giugno 2023, in parte qua deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, osservandosi che anche parte ricorrente dà atto di tale pagamento, con conseguente venir meno della posizione di contrasto delle parti.
Nel resto, tuttavia, la materia del contendere non può dirsi cessata insistendo nella condanna al pagamento della quota di pensione a far data dal 1 luglio 2023, avendo frequentato istituto scolastico anche negli anni scolastici successivi (2023/24 e 24/25) osservandosi che non consta a livello positivo alcuna norma che imponga la presentazione di apposita domanda amministrativa all'inizio di ogni anno scolastico e che lo stesso produce a sostegno dell'assunto un documento estratto dal portale CP_1 CP_1 da cui si evince l'onere di presentare soltanto una dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione e la frequenza scolastica e non anche una nuova domanda amministrativa.
Pertanto, la domanda in parte qua deve essere accolta, con conseguente condanna dell' CP_1 all'erogazione della quota di pensione dal luglio 2023, avendo parte ricorrente dimostrato a mezzo di apposita attestazione la frequenza di istituto scolastico anche per il successivo anno scolastico, dovendo rilevarsi che la stessa, priva di altre fonti di reddito, era inoltre certamente a carico del padre al momento del suo decesso, avvenuto in data 13.9.2019, posto che all'epoca la ricorrente era minorenne e collocata presso il padre come da decreto del Tribunale dei minorenni di Catanzaro del 13.8.2019, dovendo pertanto tale requisito presumersi. A tali rilievi consegue che, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione ai ratei di maggio e giugno 2023, erogati in corso si causa, l' deve essere condannato al pagamento dei ratei CP_1
dal luglio 2023.
Le spese di lite sono poste a carico dell' soccombente ed in favore dell'erario stante la CP_1
documentata ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento del
COA di SE del 20.12.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di SE, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere nei limiti di cui in parte motiva e, nel resto, in accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento della quota di pensione di reversibilità con CP_1
decorrenza dal luglio 2023, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole componenti del credito e sino al soddisfo;
pone le spese di lite – liquidate in euro 1.348,50 oltre spese generali, iva e cap come per legge- a carico dell' e in favore dell'erario. CP_1
SE, 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di SE, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 41 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), residente in Parte_1 C.F._1
SE, Piazza Europa n. 9, con domicilio eletto in SE alla Trav. Einaudi n°3 presso lo studio dell'Avv. Annalisa Cadetto che la rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato P.IVA_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta Persona_1
n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in SE, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe, premesso che l' ha erogato in suo favore, fino al 21.4.2023 (data del CP_1
compimento del 18° anno di età) quota della reversibilità della pensione di cui era titolare suo padre,
deceduto il 13.09.2019, esponeva che l'istituto, a far data dal maggio 2023, una Persona_2
volta quindi che era divenuta maggiorenne (avendo compiuto i 18 anni il 21.4.2023) aveva sospeso l'erogazione della pensione;
che in data 31.5.2023 ha presentato domanda di ricostituzione della pensione di reversibilità percepita fino al mese di aprile 2023, dichiarando di essere una studentessa e di non percepire altri redditi;
che l' non ha riscontrato la sua istanza amministrativa. CP_1
Tanto premesso, sosteneva di aver diritto alla pensione di reversibilità, siccome figlia superstite a carico del genitore al momento del decesso, prevedendo la legge n. 903/1965, all'art. 22,
l'innalzamento del limite di età in favore dei maggiorenni frequentanti una scuola media professionale;
che, invero, ella frequenta l'Istituto tecnico industriale di SE, come da certificato rilasciato dalla scuola;
su tali assunti, concludeva per l'accertamento del suo diritto, nella qualità di figlia legittima del de cuius , titolare di trattamento pensionistico cat. IO, alla corresponsione della quota Persona_2 della pensione di reversibilità spettante e, per l'effetto, per la condanna dell' al pagamento dei CP_1
ratei arretrati a far data dal maggio del 2023.
Si costituiva l' resistendo al ricorso, assumendone l'infondatezza; in particolare, evidenziava che CP_1
la ricorrente non è titolare di quote di pensione di reversibilità, avendo la madre della ricorrente
( ) presentato in data 24.6.2021 istanza amministrativa per la quota di reversibilità di Testimone_1
respinta dall'istituto; che anche in precedenza, nel 2020, la signora aveva Persona_2 Tes_1
presentato domanda di corresponsione della quota della pensione di reversibilità in favore della ricorrente, all'epoca minorenne, ma che anche tale domanda era stata respinta e che analogo esito di rigetto aveva sortito il ricorso giudiziale, respinto con sentenza del Tribunale di SE in atti.
Tanto premesso, contestava nel merito la sussistenza dei requisiti di legge fondanti il diritto rivendicato, concludendo per il rigetto del ricorso.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di discussione.
Avuto riguardo all'oggetto di causa, si premette che la disciplina normativa di riferimento è dettata dall'art. 22 della legge 903/1965 che prevede il diritto alla pensione di reversibilità per i figli del pensionato o assicurato nei seguente casi : per i " figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi"; mentre "per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26/o anno di età, qualora frequentino l'università".
Pertanto, nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato che aveva già maturato i requisiti per la liquidazione della pensione, spetta una pensione (di reversibilità) –tra gli altri- ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi;
ai figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Per i figli superstiti maggiorenni oltre al requisito della c.d. vivenza a carico (che, anche se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del figlio superstite, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento dello stesso, cfr. ex plurimis, Cass. 1 giugno 2005, n. 11689; id. 14 febbraio 2013, n. 3678) è richiesto della legge (art. 22, comma 1 1.903/1965) il concorso di ulteriori condizioni quali: essere studenti di età non superiore a 21 anni o a 26 anni, frequentanti rispettivamente una scuola media professionale o l'università, e non prestare lavoro retribuito.
L'art 22 citato , il quale disciplina le prestazioni ai superstiti , riconosce , tra l'altro , "per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito" il diritto alla percezione della pensione indiretta nel limite di età di 21 anni, qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università. Costituisce un primo requisito per avere diritto alla pensione indiretta che i figli di età superiore ai diciotto anni (studenti o inabili), i genitori, i fratelli e le sorelle siano a carico del lavoratore alla data del decesso.
Il requisito non è richiesto per il coniuge, mentre è presunto per i figli minori.
Per quanto concerne l'ulteriore requisito della mancanza di lavoro retribuito, occorre tuttavia precisare che la Corte Costituzionale, chiamata ad interloquire in relazione ad una delle condizioni necessarie per l'attribuzione della prestazione - quella negativa della mancata prestazione di un lavoro retribuito da parte dello studente - con la sentenza n. 42/1999 ( e dando seguito alle precedenti pronunce nn.
274/1993, 406/1994) ha escluso che si possa dare valore alle situazioni nelle quali venga svolta un'attività di modesto rilievo e di esigua remunerazione, osservando quindi che " qualora si versi in una situazione del genere (che dovrà essere di volta in volta valutata in concreto), la percezione di un piccolo reddito per attività lavorative, pur venendo a migliorare la situazione economica dell'orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente;
sicchè la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di riversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto coi principi di cui agli artt.
3, 4, 34 e 35 della Costituzione. Così interpretata, la norma é immune dalle lamentate censure.
Insegna, invero, la SC che il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si collega, infatti, all'impossibilità dell'orfano studente di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi: pertanto, la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.
Con riferimento al requisito della frequenza di una scuola media professionale, la SC ha chiarito che la pensione di reversibilità spetta oltre che nell'ipotesi in cui lo studente di età non superiore ai 21 anni frequenti un istituto pubblico o ad esso equiparabile anche quando il giovane (non ultraventunenne) dimostri la frequenza di un istituto superiore (pubblico studente o privato) per il recupero di un anno scolastico perso e per la preparazione degli esami di , in aderenza alla fondamentale ratio CP_2
solidaristica sottesa all'istituto in oggetto (ribadita di recente dalla sentenza n.174/2016 della Corte
Cost.) e dell'esigenza di garantire il diritto allo studio (costantemente affermata in materia dalla Corte
Cost. con le sentenze nn. 274/1993, 406/1994, 42/1999). Tanto premesso, nel caso di specie, la ricorrente assume di aver percepito la pensione fino al compimento del 18 anno di età (aprile 2023) e di aver diritto alla stessa siccome, pur divenuta maggiorenne, frequenta istituto professionale.
Per come detto, l' contesta la dedotta percezione della pensione fino al compimento del 18 anno CP_1
di età, assumendo che la ricorrente, per il tramite della propria madre, ha presentato istanza amministrativa, respinta dall'istituto e che avverso tale rigetto ha esperito ricorso giudiziale respinto dal
Tribunale di SE;
contesta, inoltre, il requisito della c.d. vivenza a carico, evidenziando che era sposato con persona diversa dalla madre della ricorrente, residente in altro Persona_2
comune.
E' in atti la sentenza richiamata dall' (n. 1378/2021) con cui il Tribunale di SE ha rigettato il CP_1
ricorso proposto da nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Testimone_1 sull'odierna ricorrente (all'epoca minorenne) per ottenere la pensione di reversibilità a seguito del decesso di a fondamento del rigetto il Tribunale di SE ha posto la carenza di Persona_2
prova persino del dedotto rapporto di parentela tra la minore, odierna ricorrente, ed il titolare del trattamento pensionistico nonché il fatto storico del decesso di quest'ultimo (così in Persona_2
sintesi le motivazioni della sentenza n. 1378/2021 in atti).
Occorre tuttavia rilevare che in corso di causa parte ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale si evince la percezione della quota di pensione di reversibilità dal maggio del 2022 e sino al compimento della maggiore età; in particolare, tale circostanza si evince dal cassetto previdenziale e dalle CU nonché dalla interlocuzione via mail con funzionario addetto alla UO Attività CP_1
successive al primo pagamento della sede di Pomezia. CP_1
Se pure non esplicitamente dedotto, si può ritenere che a seguito della sentenza di rigetto del Tribunale di SE (da cui si evince la presentazione di domanda amministrativa in data 25/02/2020) parte ricorrente abbia ripresentato domanda amministrativa con esito di accoglimento, stante l'erogazione della quota di reversibilità dal maggio 2022 e corresponsione degli arretrati con decorrenza dalla morte del padre, titolare della pensione cat. SO.
Al compimento della maggiore età, la ricorrente ha riproposto domanda amministrativa in data
31.5.2023 per la frequentazione di istituto scolastico nell'anno scolastico 2022/2023 e, in corso di causa, l' – sede di Pomezia – ha provveduto alla liquidazione dei due ratei relativi ai mesi di CP_1 maggio e giugno 2023 (cfr. pagamento disposto il 7.10.2024 con causale “arretrati quota contitolare maggio e giugno 2023”).
Con note dell'8.10.2023 l' , allegando prova del pagamento dei ratei di pensione per i mesi di CP_1
maggio e giugno 2023, rappresentava che – per come comunicato dalla sede di Pomezia che gestisce la posizione pensionistica del de cuius - relativamente all'anno scolastico 2022/2023 si è proceduto alla liquidazione per i mesi di maggio e giugno 2023 (cfr. mandato di pagamento con data valuta 14/10, successivamente riemesso in data 11.12.2024) e che, per l'anno scolastico e/o accademico 2023/2024 e a quello eventualmente in corso 2024/2025 se iscritta all'università invece non può darsi a liquidazione in quanto manca la domanda amministrativa/dichiarazione annuale, prescritta per ogni anno nuovo anno scolastico.
Orbene, avuto riguardo all'intervenuto pagamento in corso di causa dei ratei di pensione di reversibilità per i due mesi di maggio e giugno 2023, in parte qua deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, osservandosi che anche parte ricorrente dà atto di tale pagamento, con conseguente venir meno della posizione di contrasto delle parti.
Nel resto, tuttavia, la materia del contendere non può dirsi cessata insistendo nella condanna al pagamento della quota di pensione a far data dal 1 luglio 2023, avendo frequentato istituto scolastico anche negli anni scolastici successivi (2023/24 e 24/25) osservandosi che non consta a livello positivo alcuna norma che imponga la presentazione di apposita domanda amministrativa all'inizio di ogni anno scolastico e che lo stesso produce a sostegno dell'assunto un documento estratto dal portale CP_1 CP_1 da cui si evince l'onere di presentare soltanto una dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione e la frequenza scolastica e non anche una nuova domanda amministrativa.
Pertanto, la domanda in parte qua deve essere accolta, con conseguente condanna dell' CP_1 all'erogazione della quota di pensione dal luglio 2023, avendo parte ricorrente dimostrato a mezzo di apposita attestazione la frequenza di istituto scolastico anche per il successivo anno scolastico, dovendo rilevarsi che la stessa, priva di altre fonti di reddito, era inoltre certamente a carico del padre al momento del suo decesso, avvenuto in data 13.9.2019, posto che all'epoca la ricorrente era minorenne e collocata presso il padre come da decreto del Tribunale dei minorenni di Catanzaro del 13.8.2019, dovendo pertanto tale requisito presumersi. A tali rilievi consegue che, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione ai ratei di maggio e giugno 2023, erogati in corso si causa, l' deve essere condannato al pagamento dei ratei CP_1
dal luglio 2023.
Le spese di lite sono poste a carico dell' soccombente ed in favore dell'erario stante la CP_1
documentata ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento del
COA di SE del 20.12.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di SE, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere nei limiti di cui in parte motiva e, nel resto, in accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento della quota di pensione di reversibilità con CP_1
decorrenza dal luglio 2023, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole componenti del credito e sino al soddisfo;
pone le spese di lite – liquidate in euro 1.348,50 oltre spese generali, iva e cap come per legge- a carico dell' e in favore dell'erario. CP_1
SE, 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti