TRIB
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/11/2024, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1610 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Dario Semeraro;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (CF ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. Roberto Ameruso;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 11.8.2001 in Bisignano con e che dall'unione nascevano (maggiorenne) e ( CP_1 Per_1 Persona_2
22.2.2011), esponeva che con sentenza del 12.5.2021 l'intestato Tribunale pronunciava la separazione personale alle condizioni concordate, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda principale, opponendosi all'ulteriore richiesta di contributo a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente. All'udienza del 4.10.2024, le parti dichiaravano di voler definire il presente procedimento alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e il G.I. riservava la decisione al Collegio sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, atteso che risulta dagli atti che con sentenza del 12.05.2021 il
Tribunale di Cosenza ha dichiarato la separazione dei coniugi ed è incontestata, inoltre,
l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Per ciò che concerne provvedimenti consequenziali, deve confermarsi concordato dalle parti all'udienza del 4.10.2024, le quali hanno previsto l'affido condiviso del minore ed il collocamento presso la madre, con disciplina dei tempi di visita e di pernotto presso il padre (compreso i periodi estivi e festivi) nei termini nei termini di cui alla separazione, non ravvisandone ragioni contrarie.
Quanto alla misura del contributo per il mantenimento dei figli, il Collegio reputa equo quanto disposto dalle parti, secondo cui il sig. si impegna a versare la somma mensile di € 200,00 CP_1 per il mantenimento del figlio minore e la somma mensile di € 100,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne, che allo stato non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica (importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre alla compartecipazione nella misura del
50% delle spese straordinarie.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
alle condizioni concordate;
CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bisignano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 23/10/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1610 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Dario Semeraro;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (CF ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avv. Roberto Ameruso;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 11.8.2001 in Bisignano con e che dall'unione nascevano (maggiorenne) e ( CP_1 Per_1 Persona_2
22.2.2011), esponeva che con sentenza del 12.5.2021 l'intestato Tribunale pronunciava la separazione personale alle condizioni concordate, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda principale, opponendosi all'ulteriore richiesta di contributo a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente. All'udienza del 4.10.2024, le parti dichiaravano di voler definire il presente procedimento alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e il G.I. riservava la decisione al Collegio sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, atteso che risulta dagli atti che con sentenza del 12.05.2021 il
Tribunale di Cosenza ha dichiarato la separazione dei coniugi ed è incontestata, inoltre,
l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Per ciò che concerne provvedimenti consequenziali, deve confermarsi concordato dalle parti all'udienza del 4.10.2024, le quali hanno previsto l'affido condiviso del minore ed il collocamento presso la madre, con disciplina dei tempi di visita e di pernotto presso il padre (compreso i periodi estivi e festivi) nei termini nei termini di cui alla separazione, non ravvisandone ragioni contrarie.
Quanto alla misura del contributo per il mantenimento dei figli, il Collegio reputa equo quanto disposto dalle parti, secondo cui il sig. si impegna a versare la somma mensile di € 200,00 CP_1 per il mantenimento del figlio minore e la somma mensile di € 100,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne, che allo stato non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica (importi da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre alla compartecipazione nella misura del
50% delle spese straordinarie.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
alle condizioni concordate;
CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bisignano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 23/10/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma