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Articolo 2 della Legge 18 luglio 1949, n. 479
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Legge 18 luglio 1949, n. 479
Articolo 2 della Legge 18 luglio 1949, n. 479
Versione
23 agosto 1949
Art. 2.
L'indennita' di studio e' stabilita nella misura, di L. 6000 mensili e l'indennita' di carica nella misura di L. 7000.
Entrata in vigore il 23 agosto 1949
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