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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4651 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 e promossa da
(CF. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Edoardo Stoppa, elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in Sansepolcro
(AR), Via XXV Aprile 62, pec. Email_1
ricorrente contro
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia,
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura
medesima in Perugia, Via degli Offici 14, pec
Email_2
resistente
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.11.2024 ha Parte_1
impugnato ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115 del 2002 ed ex art. 15 D. Lgs n. 150 del 2011 il decreto di revoca dell'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di
Perugia il 12.11.2024 all'esito del procedimento n.
368/2024 R.G.. Il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Perugia
annullare/riformare il decreto impugnato e conseguentemente
confermare e/o ammettere il ricorrente al patrocinio a
spese dello Stato e liquidare in favore del difensore della
parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso
indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o
comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia,
secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di
tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con
l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al
presente giudizio, oltre maggiorazione del 30 % per
utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la
consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito
del PCT (art. 4, comma 1 bis)”.
1.1. A fondamento della domanda proposta il ricorrente deduceva:
- di aver introdotto, avvalendosi del patrocinio a spese dello Stato, al quale era stato ammesso, giusta delibera assunta dal COA di Perugia in data 6 maggio 2024, un giudizio civile avente ad oggetto il riconoscimento, in
Pag. 2 di 12 proprio favore, della protezione internazionale, rubricato presso il Tribunale di Perugia con il numero 368/2024 R.G.;
- di aver depositato, in data 20 ottobre 2024, apposita istanza di liquidazione del compenso dovuto per l'attività
professionale svolta nel giudizio de quo, allegando all'uopo la relativa nota spesa;
- che in data 12 novembre 2024 il Tribunale, col decreto in questa sede impugnato, revocava l'ammissione dell'odierno ricorrente al patrocinio a spese dello Stato
in relazione al giudizio di cui sopra, con la motivazione che “… anche alla luce dell'esito del procedimento, deve
ritenersi che fossero manifestamente infondate le pretese
del ricorrente, con conseguente necessità di revocare
l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal
consiglio dell'ordine degli avvocati e di rigettare la
richiesta di liquidazione”;
- che la revoca del beneficio può essere disposta unicamente nell'ipotesi di domanda manifestamente inammissibile ovvero proposta con dolo o colpa grave e non per il solo esito sfavorevole del giudizio;
- che, viceversa, il Tribunale di Perugia ha fondato la propria decisione solo sull'esito del giudizio, ritenendo,
in maniera del tutto arbitraria, il ricorso manifestamente infondato “alla luce dell'esito del procedimento”;
Pag. 3 di 12 - che la non manifesta infondatezza del ricorso può
apprezzarsi anche alla luce della subordinata domanda di riconoscimento della protezione speciale.
1.2. Costituitasi in giudizio, l'amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
Eccepiva il resistente: Controparte_1
– che l'art. 35 bis, comma 17, d. lgs. 25/2008, quale il
Tribunale ha fatto applicazione revocando al ricorrente il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, testualmente prevede che “quando il ricorrente è
ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione
ha ad oggetto una decisione adottata dalla CP_2
ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma
[...]
1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente
il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e provvede alla revoca ai sensi
dell'articolo 136, comma 2, del medesimo testo unico”,
salvo che non ritenga manifestamente infondate le pretese del ricorrente, ipotesi questa che non rappresenterebbe,
dunque, la regola, ma l'eccezione;
– che la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. VI,
Ord. 27.09.2019, n. 24109), investita di fattispecie analoga, ha omesso di sollevare questione di legittimità
costituzionale del citato art. 35 bis, comma 17, escludendo il conflitto della norma con l'art. 24 Cost. ed osservando
Pag. 4 di 12 che “l'ordinamento assicura ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione, ma non è affatto detto, sul piano del
precetto costituzionale, che debba assicurare i mezzi per
formulare domande manifestamente infondate, sicché deve
ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale,
la previsione della revoca dell'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, a fronte della manifesta infondatezza
delle domande, spettando al giudice di merito che procede,
del tutto ragionevolmente, stabilire se la manifesta
infondatezza vi sia oppure no”;
– che, nel caso di specie, il Tribunale di Perugia, col provvedimento in data 10 ottobre 2024, versato in atti, ha espressamente negato la protezione internazionale all'odierno ricorrente: a) perché “nessuna prova costituita
(documenti) o costituenda (prove testimoniali) è stata
prodotta e/o articolata dal richiedente per consentire a
questo giudice di potere riscontrare la credibilità del suo
racconto, sì da non potersi ritenere che sia stato compiuto
dal richiedente “ogni ragionevole sforzo per circostanziare
la domanda”; b) vista “la scarsa coerenza sia interna che
esterna e l'estrema genericità della narrazione del
ricorrente, con particolare riferimento all'assenza di
elementi descrittivi dell'attività di volontariato svolta
in favore delle popolazioni del Casamance e di elementi
individualizzanti gli agenti persecutori”; c) perché
Pag. 5 di 12 l'odierno ricorrente “con specifico riferimento
all'impossibilità di ottenere protezione dalle Autorità, ha
riferito di non essersi rivolto alla polizia perché sicuro
che non lo poteva aiutare;
eppure, quando ha fatto
riferimento all'episodio della uccisione del padre, ha
detto che “l'esercito ha poi voluto fare un'indagine” (cfr.
pag. 6 del verbale di audizione), così di fatto smentendo
l'ipotesi di assenza di tutele da parte dello Stato e delle
autorità di Polizia”;
– che, in ogni caso, la quantificazione delle spese di giustizia effettuata dal ricorrente deve considerarsi manifestamente eccessiva, non potendo la stessa ordinariamente avvenire sulla base dei parametri tabellari medi, costituenti il massimo liquidabile, ma al contrario,
sulla base di valori inferiori a questi.
1.3. All'udienza del 2 aprile 2025 parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva la causa ex art. 281
sexies c.p.c.. Il Tribunale riservava la decisione nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
2. Il ricorso è fondato quanto all'impugnazione del decreto di revoca dell'ammissione al beneficio, mentre è
inammissibile con riferimento alla richiesta di liquidazione degli onorari.
Pag. 6 di 12 3. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di
Perugia ha revocato l'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 35 bis, c. 17, D. lgs n. 25 del 2008, sul presupposto che le pretese del ricorrente dovevano considerarsi manifestamente infondate “anche alla luce
dell'esito del procedimento”.
Ai sensi della norma applicata dal Tribunale “quando il
ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e
l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla
Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis
e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta
integralmente il ricorso, procede in conformità
all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2,
del medesimo testo unico. Se non ritiene le pretese del
ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni
nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente
articolo”.
La norma in questione va interpretata – conformemente agli insegnamenti della Corte di Cassazione - nel senso che, nell'ipotesi di impugnazione avente ad oggetto una decisione adottata dalla ai sensi Controparte_2
degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il
Giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, può
Pag. 7 di 12 liquidare il compenso al difensore del richiedente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ove sussistano ragioni per ritenere il ricorso non manifestamento infondato. Tali ragioni vanno indicate dal
Giudice nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002 n. 115. In difetto di tali ragioni il rigetto della domanda comporta la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, dovendosi ritenere il ricorso, dichiarato dalla manifestamente infondato e Controparte_2
rigettato dal Tribunale, manifestamente infondato.
Dal punto di vista formale, dunque, il Tribunale di
Perugia non ha errato nel fondare il provvedimento di revoca del beneficio sulla manifesta infondatezza del ricorso, rigettato dopo che la Controparte_2
aveva dichiarato la domanda manifestamente infondata.
Tuttavia, ritiene questo Giudice di non poter condividere la valutazione offerta dal Tribunale nel decreto impugnato.
Leggendo le ragioni del rigetto del ricorso emerge come la domanda principale di protezione internazionale è stata rigettata:
1) per non avere il richiedente offerto prove costituite o costituende utili a consentire al giudice di apprezzare la credibilità del racconto, così da potersi
Pag. 8 di 12 ritenere che sia stato compiuto dal richiedente ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
2) per la scarsa coerenza sia interna che esterna del racconto e la sua estrema genericità;
3) per la contraddittorietà del racconto, atteso che l' , con specifico riferimento all'impossibilità di Pt_1
ottenere protezione dalle Autorità, ha riferito di non essersi rivolto alla polizia perché sicuro che non lo poteva aiutare;
eppure, quando ha fatto riferimento all'episodio della uccisione del padre, ha detto che
“l'esercito ha poi voluto fare un'indagine” (cfr. pag. 6
del verbale di audizione), così di fatto smentendo l'ipotesi di assenza di tutele da parte dello Stato e delle autorità di Polizia.
Le considerazioni del Tribunale, poste a fondamento del rigetto della domanda, non sono sufficienti a ritenere lo stesso manifestamente infondato, non concretizzandosi le stesse in valutazioni che – al momento della proposizione della domanda – rendevano evidente come unico esito del giudizio il rigetto della domanda medesima;
ciò anche considerando che, sebbene il Senegal sia inserito nella lista dei Paesi sicuri, la zona del Casamance, da cui proviene il ricorrente, presenta una forte instabilità a causa della presenza di ribelli.
Inoltre, il ricorrente ha presentato anche domanda di riconoscimento della tutela c.d. speciale, fondata – come
Pag. 9 di 12 si legge dal decreto di rigetto – su “a) una lettera di
impegno all'assunzione da parte di una azienda avente sede
nel territorio aretino, alla quale poi pare aver ha fatto
seguito l'assunzione, che sarebbe dovuta avvenire entro il
15.8.24; b) una relazione sociale della struttura di
accoglienza in cui il ricorrente è ospite, nella quale si
fa riferimento alla frequentazioni di corsi di lingua
italiana e alla partecipazione ad attività di volontariato
che, però, non risultano documentate”; tutte circostanze che, sebbene valutate come inidonee a dimostrare l'integrazione del ricorrente, giustificano la scelta del medesimo di sottoporre al vaglio giurisdizionale la sussistenza del proprio diritto ad ottenere una protezione minore;
soprattutto ove si valuti l'iniziativa processuale al momento della domanda e della “promessa di assunzione”
in quel momento ancora “non scaduta”.
Alla luce delle superiori considerazioni, non potendosi ritenere il ricorso manifestamente infondato, va annullato il decreto di revoca del beneficio del gratuito patrocinio e va confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
4. Accertato il diritto del ricorrente al beneficio richiesto, va esaminata la domanda di liquidazione del compenso.
La stessa non è ammissibile.
Pag. 10 di 12 Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass., ord.
286 del 2022) - dopo avere osservato che “in materia di
patrocinio a carico dello Stato, con riferimento
all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza
di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio sussiste
la legittimazione dell'interessato, ovvero propriamente
della parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico
dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio
sia stato poi revocato, come avvenuto nella specie” e che
“viceversa, sussiste l'esclusiva legittimazione del
difensore in proprio per la controversia in tema di
liquidazione del compenso a lui spettante (cfr. Cass. n.
10705/2014; Cass. n. 1539/2015; Cass. S.U. n. 26907/2016) –
ha conseguentemente affermato che “il giudice che accolga
l'opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15
del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta avverso il
provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a
spese dello Stato da colui che aveva richiesto
l'ammissione, non possa altresì liquidare il compenso
spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una
propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto
soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale
liquidazione avvenire nelle forme di cui all'art. 83, comma
2 del d.P.R. n. 115 del 2002”.
La domanda in questione, dunque, non può essere proposta avanti a questo Giudice.
Pag. 11 di 12 5. Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti le spese di lite vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
– accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il decreto di revoca del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 12.11.2024 e conferma l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato;
– dichiara l'istanza di liquidazione dei compensi in questa sede proposta inammissibile;
– spese di lite interamente compensate.
Perugia lì 5.4.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4651 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 e promossa da
(CF. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Edoardo Stoppa, elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in Sansepolcro
(AR), Via XXV Aprile 62, pec. Email_1
ricorrente contro
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia,
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura
medesima in Perugia, Via degli Offici 14, pec
Email_2
resistente
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.11.2024 ha Parte_1
impugnato ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115 del 2002 ed ex art. 15 D. Lgs n. 150 del 2011 il decreto di revoca dell'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di
Perugia il 12.11.2024 all'esito del procedimento n.
368/2024 R.G.. Il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Perugia
annullare/riformare il decreto impugnato e conseguentemente
confermare e/o ammettere il ricorrente al patrocinio a
spese dello Stato e liquidare in favore del difensore della
parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso
indicato nella già depositata istanza di liquidazione, o
comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia,
secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di
tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con
l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al
presente giudizio, oltre maggiorazione del 30 % per
utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la
consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito
del PCT (art. 4, comma 1 bis)”.
1.1. A fondamento della domanda proposta il ricorrente deduceva:
- di aver introdotto, avvalendosi del patrocinio a spese dello Stato, al quale era stato ammesso, giusta delibera assunta dal COA di Perugia in data 6 maggio 2024, un giudizio civile avente ad oggetto il riconoscimento, in
Pag. 2 di 12 proprio favore, della protezione internazionale, rubricato presso il Tribunale di Perugia con il numero 368/2024 R.G.;
- di aver depositato, in data 20 ottobre 2024, apposita istanza di liquidazione del compenso dovuto per l'attività
professionale svolta nel giudizio de quo, allegando all'uopo la relativa nota spesa;
- che in data 12 novembre 2024 il Tribunale, col decreto in questa sede impugnato, revocava l'ammissione dell'odierno ricorrente al patrocinio a spese dello Stato
in relazione al giudizio di cui sopra, con la motivazione che “… anche alla luce dell'esito del procedimento, deve
ritenersi che fossero manifestamente infondate le pretese
del ricorrente, con conseguente necessità di revocare
l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal
consiglio dell'ordine degli avvocati e di rigettare la
richiesta di liquidazione”;
- che la revoca del beneficio può essere disposta unicamente nell'ipotesi di domanda manifestamente inammissibile ovvero proposta con dolo o colpa grave e non per il solo esito sfavorevole del giudizio;
- che, viceversa, il Tribunale di Perugia ha fondato la propria decisione solo sull'esito del giudizio, ritenendo,
in maniera del tutto arbitraria, il ricorso manifestamente infondato “alla luce dell'esito del procedimento”;
Pag. 3 di 12 - che la non manifesta infondatezza del ricorso può
apprezzarsi anche alla luce della subordinata domanda di riconoscimento della protezione speciale.
1.2. Costituitasi in giudizio, l'amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
Eccepiva il resistente: Controparte_1
– che l'art. 35 bis, comma 17, d. lgs. 25/2008, quale il
Tribunale ha fatto applicazione revocando al ricorrente il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, testualmente prevede che “quando il ricorrente è
ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione
ha ad oggetto una decisione adottata dalla CP_2
ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma
[...]
1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente
il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e provvede alla revoca ai sensi
dell'articolo 136, comma 2, del medesimo testo unico”,
salvo che non ritenga manifestamente infondate le pretese del ricorrente, ipotesi questa che non rappresenterebbe,
dunque, la regola, ma l'eccezione;
– che la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. VI,
Ord. 27.09.2019, n. 24109), investita di fattispecie analoga, ha omesso di sollevare questione di legittimità
costituzionale del citato art. 35 bis, comma 17, escludendo il conflitto della norma con l'art. 24 Cost. ed osservando
Pag. 4 di 12 che “l'ordinamento assicura ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione, ma non è affatto detto, sul piano del
precetto costituzionale, che debba assicurare i mezzi per
formulare domande manifestamente infondate, sicché deve
ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale,
la previsione della revoca dell'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, a fronte della manifesta infondatezza
delle domande, spettando al giudice di merito che procede,
del tutto ragionevolmente, stabilire se la manifesta
infondatezza vi sia oppure no”;
– che, nel caso di specie, il Tribunale di Perugia, col provvedimento in data 10 ottobre 2024, versato in atti, ha espressamente negato la protezione internazionale all'odierno ricorrente: a) perché “nessuna prova costituita
(documenti) o costituenda (prove testimoniali) è stata
prodotta e/o articolata dal richiedente per consentire a
questo giudice di potere riscontrare la credibilità del suo
racconto, sì da non potersi ritenere che sia stato compiuto
dal richiedente “ogni ragionevole sforzo per circostanziare
la domanda”; b) vista “la scarsa coerenza sia interna che
esterna e l'estrema genericità della narrazione del
ricorrente, con particolare riferimento all'assenza di
elementi descrittivi dell'attività di volontariato svolta
in favore delle popolazioni del Casamance e di elementi
individualizzanti gli agenti persecutori”; c) perché
Pag. 5 di 12 l'odierno ricorrente “con specifico riferimento
all'impossibilità di ottenere protezione dalle Autorità, ha
riferito di non essersi rivolto alla polizia perché sicuro
che non lo poteva aiutare;
eppure, quando ha fatto
riferimento all'episodio della uccisione del padre, ha
detto che “l'esercito ha poi voluto fare un'indagine” (cfr.
pag. 6 del verbale di audizione), così di fatto smentendo
l'ipotesi di assenza di tutele da parte dello Stato e delle
autorità di Polizia”;
– che, in ogni caso, la quantificazione delle spese di giustizia effettuata dal ricorrente deve considerarsi manifestamente eccessiva, non potendo la stessa ordinariamente avvenire sulla base dei parametri tabellari medi, costituenti il massimo liquidabile, ma al contrario,
sulla base di valori inferiori a questi.
1.3. All'udienza del 2 aprile 2025 parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva la causa ex art. 281
sexies c.p.c.. Il Tribunale riservava la decisione nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
2. Il ricorso è fondato quanto all'impugnazione del decreto di revoca dell'ammissione al beneficio, mentre è
inammissibile con riferimento alla richiesta di liquidazione degli onorari.
Pag. 6 di 12 3. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di
Perugia ha revocato l'ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 35 bis, c. 17, D. lgs n. 25 del 2008, sul presupposto che le pretese del ricorrente dovevano considerarsi manifestamente infondate “anche alla luce
dell'esito del procedimento”.
Ai sensi della norma applicata dal Tribunale “quando il
ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e
l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla
Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis
e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta
integralmente il ricorso, procede in conformità
all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2,
del medesimo testo unico. Se non ritiene le pretese del
ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni
nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente
articolo”.
La norma in questione va interpretata – conformemente agli insegnamenti della Corte di Cassazione - nel senso che, nell'ipotesi di impugnazione avente ad oggetto una decisione adottata dalla ai sensi Controparte_2
degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il
Giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, può
Pag. 7 di 12 liquidare il compenso al difensore del richiedente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ove sussistano ragioni per ritenere il ricorso non manifestamento infondato. Tali ragioni vanno indicate dal
Giudice nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002 n. 115. In difetto di tali ragioni il rigetto della domanda comporta la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, dovendosi ritenere il ricorso, dichiarato dalla manifestamente infondato e Controparte_2
rigettato dal Tribunale, manifestamente infondato.
Dal punto di vista formale, dunque, il Tribunale di
Perugia non ha errato nel fondare il provvedimento di revoca del beneficio sulla manifesta infondatezza del ricorso, rigettato dopo che la Controparte_2
aveva dichiarato la domanda manifestamente infondata.
Tuttavia, ritiene questo Giudice di non poter condividere la valutazione offerta dal Tribunale nel decreto impugnato.
Leggendo le ragioni del rigetto del ricorso emerge come la domanda principale di protezione internazionale è stata rigettata:
1) per non avere il richiedente offerto prove costituite o costituende utili a consentire al giudice di apprezzare la credibilità del racconto, così da potersi
Pag. 8 di 12 ritenere che sia stato compiuto dal richiedente ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
2) per la scarsa coerenza sia interna che esterna del racconto e la sua estrema genericità;
3) per la contraddittorietà del racconto, atteso che l' , con specifico riferimento all'impossibilità di Pt_1
ottenere protezione dalle Autorità, ha riferito di non essersi rivolto alla polizia perché sicuro che non lo poteva aiutare;
eppure, quando ha fatto riferimento all'episodio della uccisione del padre, ha detto che
“l'esercito ha poi voluto fare un'indagine” (cfr. pag. 6
del verbale di audizione), così di fatto smentendo l'ipotesi di assenza di tutele da parte dello Stato e delle autorità di Polizia.
Le considerazioni del Tribunale, poste a fondamento del rigetto della domanda, non sono sufficienti a ritenere lo stesso manifestamente infondato, non concretizzandosi le stesse in valutazioni che – al momento della proposizione della domanda – rendevano evidente come unico esito del giudizio il rigetto della domanda medesima;
ciò anche considerando che, sebbene il Senegal sia inserito nella lista dei Paesi sicuri, la zona del Casamance, da cui proviene il ricorrente, presenta una forte instabilità a causa della presenza di ribelli.
Inoltre, il ricorrente ha presentato anche domanda di riconoscimento della tutela c.d. speciale, fondata – come
Pag. 9 di 12 si legge dal decreto di rigetto – su “a) una lettera di
impegno all'assunzione da parte di una azienda avente sede
nel territorio aretino, alla quale poi pare aver ha fatto
seguito l'assunzione, che sarebbe dovuta avvenire entro il
15.8.24; b) una relazione sociale della struttura di
accoglienza in cui il ricorrente è ospite, nella quale si
fa riferimento alla frequentazioni di corsi di lingua
italiana e alla partecipazione ad attività di volontariato
che, però, non risultano documentate”; tutte circostanze che, sebbene valutate come inidonee a dimostrare l'integrazione del ricorrente, giustificano la scelta del medesimo di sottoporre al vaglio giurisdizionale la sussistenza del proprio diritto ad ottenere una protezione minore;
soprattutto ove si valuti l'iniziativa processuale al momento della domanda e della “promessa di assunzione”
in quel momento ancora “non scaduta”.
Alla luce delle superiori considerazioni, non potendosi ritenere il ricorso manifestamente infondato, va annullato il decreto di revoca del beneficio del gratuito patrocinio e va confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
4. Accertato il diritto del ricorrente al beneficio richiesto, va esaminata la domanda di liquidazione del compenso.
La stessa non è ammissibile.
Pag. 10 di 12 Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass., ord.
286 del 2022) - dopo avere osservato che “in materia di
patrocinio a carico dello Stato, con riferimento
all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza
di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio sussiste
la legittimazione dell'interessato, ovvero propriamente
della parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico
dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio
sia stato poi revocato, come avvenuto nella specie” e che
“viceversa, sussiste l'esclusiva legittimazione del
difensore in proprio per la controversia in tema di
liquidazione del compenso a lui spettante (cfr. Cass. n.
10705/2014; Cass. n. 1539/2015; Cass. S.U. n. 26907/2016) –
ha conseguentemente affermato che “il giudice che accolga
l'opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15
del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta avverso il
provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a
spese dello Stato da colui che aveva richiesto
l'ammissione, non possa altresì liquidare il compenso
spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una
propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto
soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale
liquidazione avvenire nelle forme di cui all'art. 83, comma
2 del d.P.R. n. 115 del 2002”.
La domanda in questione, dunque, non può essere proposta avanti a questo Giudice.
Pag. 11 di 12 5. Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti le spese di lite vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
– accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il decreto di revoca del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 12.11.2024 e conferma l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato;
– dichiara l'istanza di liquidazione dei compensi in questa sede proposta inammissibile;
– spese di lite interamente compensate.
Perugia lì 5.4.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Ausili
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