Ordinanza cautelare 29 settembre 2022
Ordinanza collegiale 15 giugno 2023
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 01/08/2025, n. 15150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15150 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15150/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09289/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9289 del 2022, proposto da
RI LL, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Scalia, Gloria Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
PA De IO, LE Viola, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria di merito del concorso interno per titoli per la copertura di n. 2662 posti per Vice-ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto n. 333-B /12P.7.29, del 31 dicembre 2020, approvata con decreto della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato (di seguito, DAGEP) del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 21 giugno 2022, come rideterminata con decreto del 5 luglio 2022, nella misura in cui il ricorrente non è inserito tra i vincitori;
- dei menzionati decreti del Direttore Centrale del DAGEP del 21 giugno e del 5 luglio 2022 di approvazione e successiva rideterminazione della suddetta graduatoria di merito;
- della circolare prot. n. 23868, del 13 luglio 2022, del DAGEP, che dispone l'avvio delle procedure di assegnazione e del corso di formazione per il 28 luglio 2022;
- del decreto n. 333-B /12P.7.29, del 31 dicembre 2020, con il quale il PO della Polizia – Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha indetto il citato concorso per titoli per la copertura di n. 2662 posti di vice-ispettore riservato al personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, nelle parte in cui non ha consentito al ricorrente, candidato promosso per meriti straordinari, di indicare nella domanda di partecipazione la sua effettiva di anzianità nel ruolo e nella qualifica di Sovrintendente PO e non ha previsto che la Commissione esaminatrice, nell'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di servizio, dovesse tenere conto degli effettivi titoli di servizio maturati dai candidati promossi per meriti straordinari ai sensi dell'art. 75, comma 1°, del D.P.R. 335/1982, come modificato dalla sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale;
- ove occorra, del verbale del 18 giugno 2021 con cui la Commissione esaminatrice del suddetto concorso ha determinato i criteri di valutazione dei titoli ed i punteggi da attribuire a ciascuna tipologia di titolo;
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I fatti di causa
Il ricorrente è un appartenente alla Polizia di Stato che, il 28 marzo 2018, è stato promosso per merito straordinario ai sensi degli artt. 71 e segg. del d.p.r. 335/1982 alla qualifica superiore di vice sovraintendente con decorrenza giuridica dal 15 febbraio 2013 - dalla data del verificarsi dei fatti - così come previsto nella formulazione originaria dell’art. 75, comma 1, del citato d.p.r. 335/1982, ai sensi del quale “ le promozioni [per merito straordinario] decorrono dalla data del verificarsi dei fatti e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie ”.
Con sentenza 27 ottobre 2020, n. 224, la Corte costituzionale è intervenuta sulla normativa che disciplina la decorrenza delle promozioni per merito straordinario, dichiarando “ l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti ”.
La Corte, segnatamente, ha ritenuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, d.p.r. n. 335/1982, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, ancorando la decorrenza giuridica della promozione per merito straordinario nel ruolo di vice sovrintendente della Polizia di Stato alla data nella quale si è verificato il fatto che ha dato luogo alla promozione, determina una disparità di trattamento (che si riverbera anche sui principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa) rispetto ai vice sovrintendenti promossi alla qualifica a seguito di procedure selettive interne, per le quali l’art. 24-quater, comma 7, d.p.r. n. 335/1982, prevede la retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina alla data del 1° gennaio successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.
Dopo la pubblicazione della predetta sentenza, con decreto 31 dicembre 2020, il Ministero dell'Interno ha bandito un concorso per titoli per la copertura di n. 2662 posti di vice ispettore riservato al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, di cui, in particolare, n. 1331 posti destinati ai soli sovrintendenti PO (ovvero il concorso oggetto del presente giudizio).
La lex specialis della procedura prevedeva che i candidati avrebbero dovuto presentare la propria domanda di partecipazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del Bando, esclusivamente mediante l'utilizzo della procedura informatica presente sul portale dedicati ai concorsi (che non prevedeva la possibilità di rendere dichiarazioni aggiuntive rispetto a quelle predefinite, né consentiva l’aggiunta di note o postille); disponeva che nella loro istanza i candidati avrebbero dovuto indicare anche “ la data di assunzione, la qualifica rivestita e la data di decorrenza nella qualifica e nel ruolo” e “tutti i titoli che intende[vano] sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice con il giorno del rilascio e l'eventuale giudizio conseguito ”; richiedeva che i candidati presentassero apposita dichiarazione “di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste anche in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 2000 ” (cfr. art. 3 del Bando).
Il medesimo art. 5 del Bando, al comma 3, prevedeva poi che sarebbero stati valutati i soli “ titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, che siano stati in essa indicati e risultino, altresì, dallo stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ”.
L’art. 6, comma 2, del Bando infine prevedeva che “ a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica e la maggiore età ”.
Il ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dal Bando, ha quindi presentato tempestivamente istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, dichiarando – al fine di non incorrere nel rischio di essere accusato di dichiarazioni mendaci – la qualifica rivestita e la data di decorrenza nella qualifica e nel ruolo, così come risultanti dallo stato matricolare, senza precisare che – in applicazione del meccanismo stabilito da Corte costituzionale, n. 224/2020 – la sua nomina nel ruolo dei sovrintendenti avrebbe dovuto essere riallineata alla decorrenza giuridica della immissione in ruolo dei vincitori del concorso interno bandito dopo la data di decorrenza della promozione per merito straordinario di cui ha beneficiato il ricorrente.
Con decreto 21 giugno 2022, il Ministero resistente ha approvato la graduatoria di merito del concorso per cui è causa, poi rettificata con decreto del 5 luglio 2022, nella quale il ricorrente è stato collocato al posto 4367, in posizione non utile per l’assunzione, con il punteggio di 23,078.
1.1. Il ricorso
Parte ricorrente, pertanto, ha impugnato la graduatoria della procedura, il provvedimento di rettifica della stessa, la circolare del 13 luglio 2022, in uno con il Bando del concorso nella parte in cui in cui non consente ai candidati promossi per meriti straordinari, come l’odierno ricorrente, di indicare nelle domande di partecipazione la sua effettiva anzianità nei ruolo e nella qualifica e non prevede che la Commissione esaminatrice, nell’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di servizio, debba tenere conto dell’anzianità maturata dai candidati promossi per meriti straordinari ai sensi dell’art. 75, comma 1°, del D.RR. 335/1982, come modificato dalla sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale, lamentandone l’illegittimità sulla base di un unico articolato motivo di diritto:
“ 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 75, comma 1°, del d.p.r. 24 ottobre 1982 n. 335, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2020. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a., di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Eccesso di potere sotto i profili di disparità di trattamento, della illogicità manifesta e dello sviamento dalla causa tipica .” con cui ha dedotto:
- che in applicazione del criterio affermato dalla sentenza Corte Costituzionale n. 224/2020, la sua nomina nel ruolo dei sovrintendenti avrebbe dovuto essere riallineata, quantomeno a fini concorsuali;
- che la valutazione dei titoli del ricorrente avrebbe dovuto tener conto degli effetti della sopra indicata sentenza, considerando la progressione di carriera come avrebbe dovuto essere in guisa della retrodatazione e della contestuale applicazione delle norme relative alla progressione di carriera.
1.2. L’amministrazione resistente, con relazione depositata il 22 settembre 2022, ha spiegato le proprie difese e ha domandato il rigetto del ricorso, evidenziando che non sussisteva alcun dovere di riallineamento dell’anzianità giuridica del ricorrente nel ruolo dei sovrintendenti secondo il principio stabilito nella sentenza Corte Costituzionale n. 224/2020, in quanto il ricorrente non aveva tempestivamente impugnato il ruolo di anzianità con cui venivano inquadrati nel ruolo in posizione più favorevole coloro che avevano partecipato al concorso immediatamente successivo alla data del verificarsi dei fatti per i quali aveva conseguito la promozione per meriti straordinari.
1.3. Con ordinanza Tar Lazio, I quater, 29 settembre 2022, n. 6065 questo Tribunale – in coerenza con altre pronunce assunte in precedenza su giudizi analoghi (v. ex multis Tar Lazio, sez. I quater, 12 settembre 2022, n. 5752, confermata da Consiglio di Stato, sez. II, 26 ottobre 2022, n. 5083) – ha accolto la domanda cautelare.
In data 31 gennaio 2023, l’amministrazione ha comunicato che – in ottemperanza alle numerose ordinanze cautelari intervenute su ricorsi analoghi a quello oggetto del presente giudizio – era stato predisposto un apposito corso di formazione, al quale il ricorrente sarebbe stato avviato, con decorrenza dal 30 gennaio 2023 al 16 marzo 2023.
1.4. Con memoria del 7 aprile 2023, il Ministero resistente ha insistito nelle proprie tesi, sottolineando che con sentenze Tar Palermo, sez. III, 2 febbraio 2023 n. 294, 295 e 296, erano stati respinti tre ricorsi proposti da colleghi del ricorrente per ottenere l’accertamento del loro diritto alla retrodatazione della nomina a vice sovrintendente ottenuta per meriti straordinari. Parte ricorrente ha replicato, insistendo per l’accoglimento delle sue conclusioni.
1.5. Con ordinanza Tar Lazio, I quater, 15 giugno 2023, n. 10261, questo Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria.
1.6. Depositate le memorie, ex art. 73 c.p.a. dalle parti, verificato l’adempimento dell’ordine di integrazione del contraddittorio, l’udienza pubblica dell’8 ottobre 2024 “ sentito il difensore presente il quale concorda sull'opportunità di rinviare la causa in attesa dell'udienza del 12 novembre 2024 dinanzi al Consiglio di Stato sull'appello proposto avverso la sentenza n.9529/2024 e tenuto conto delle ragioni evidenziate dalla difesa erariale nei propri scritti. ” è stata rinviata al 1° luglio 2025.
1.7. Parte resistente ha nuovamente depositato le memorie ex art. 73 c.p.a. dando atto che, nelle more, il Consiglio di Stato aveva riformato la sentenza n. 9529/24 di questa sezione che si era pronunciata in senso favorevole alla tesi di parte ricorrente (Consiglio di Stato sentenza n. 9644/2024 del 2 dicembre 2024) e, all’udienza pubblica del 1° luglio 2025, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
3. La questione giuridica oggetto della controversia – come già evidenziato - trae origine dalla sentenza 7 ottobre 2020 n. 224, in forza della quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, co. 1, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 , “ nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti ”, per la ritenuta violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di imparzialità dell’azione amministrativa, previsti, rispettivamente, dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Sul punto, la Consulta ha precisato che “ la reductio ad legitimitatem della disposizione censurata può farsi - con riferimento alla fattispecie in esame - escludendo lo ‘scavalcamento’ nella decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente da parte di coloro che l’abbiano conseguita con procedura concorsuale o selettiva (e, quindi, dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze) in un momento successivo rispetto alla nomina di quelli che la stessa qualifica abbiano in precedenza già ottenuto per merito straordinario (e, quindi, con decorrenza ‘dalla data del verificarsi dei fatti’ posti a fondamento della nomina stessa)… ciò può realizzarsi mediante il necessario riallineamento della decorrenza giuridica della nomina di questi ultimi a quella dei primi nell’ipotesi in cui, in concreto, tale evenienza si verifichi, senza peraltro che ciò incida sulla decorrenza economica che non soffre la differenziazione qui censurata ”.
Il concorso interno cui ha partecipato il ricorrente è stato indetto successivamente alla pubblicazione della suddetta pronuncia.
4. Nel fornire una compiuta ricostruzione della vicenda, occorre dare atto di un iniziale orientamento, recante scrutinio favorevole di analoghe istanze e doglianze di altri ricorrenti, versanti in situazione identica a quella qui all’esame, espresso da questa sezione, con le sentenze nn. 8906/2024, 8910/2024 e 9529/2024, che è stato di recente riformato, in sede di appello, dal Consiglio di Stato, con le decisioni n. 9644/2024, 10230/2024 e 821/2025, sul presupposto che: “ non aver impugnato a suo tempo le nomine di coloro che, beneficiando della retrodatazione, lo avevano scavalcato nell’anzianità di qualifica ha determinato il definitivo consolidamento delle rispettive posizioni, cristallizzando l’attribuzione dell’anzianità nella qualifica di vice sovrintendente, all’interno del ruolo dei sovrintendenti, tanto dell’odierno appellato, quanto dei colleghi che lo avevano scavalcato a ogni effetto di legge e, quindi, anche ai fini dell’anzianità valutabile in futuri concorsi… Il consolidamento di quelle situazioni giuridiche, che costituisce la conseguenza dell’intangibilità dei provvedimenti amministrativi che le hanno costituite, le rende insensibili alle vicende della norma in base alla quale quei provvedimenti sono stati adottati e dalla quale essi rimangono regolati nonostante la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma stessa, perché, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la cosiddetta efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano quelli che non possano più dare materia a un giudizio in ragione della disciplina dei termini di inoppugnabilità degli atti amministrativi (sentenza n. 10 del 2015, ordinanza n. 135 del 2010… Corte cost., sent. n. 191 del 2021) ”.
4.1. Ciò posto, in via preliminare, va qui evidenziato in fatto che: a) il ricorrente non ha impugnato il ruolo e, in ipotesi, avrebbe potuto farlo, poiché il termine decadenziale per tale impugnativa sarebbe decorso dall’avvenuta piena conoscenza dell’aggiornamento del ruolo, estesa a tutti gli elementi dell’atto qualificabili come essenziali e individuabili (cfr. Cons. Stato VI, 26 novembre 2007, n. 6029; T.a.r. Campania Napoli IV, 17.03.2015 n. 1601); b) il ricorrente non ha presentato istanza finalizzata al riallineamento della propria decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente a quella, più favorevole, riconosciuta ai sensi dell’art. 24 quater, co. 7 d.P.R. n. 335/82; c) il ricorrente non ha impugnato il Bando concorsuale, nella parte in cui attribuisce all’anzianità di servizio un punteggio supervalutato.
Tale particolare situazione fattuale, in effetti, vincola l’esito della controversia, non consentendo di disattendere l’orientamento formatosi nelle citate sentenze del Consiglio di Stato.
5. Per consolidata giurisprudenza i ricorsi dei pubblici dipendenti, proposti oltre i termini decadenziali dall’atto di inquadramento, tendenti all'accertamento del diritto a un determinato inquadramento, trattandosi di pretesa che afferisce a posizione di interesse legittimo oppositivo, da farsi valere mediante la tempestiva impugnazione dei relativi provvedimenti, vengono reputati inammissibili (cfr. Cons. Stato, sez. II, 15 ottobre 2019 n. 7038; Idem V, 4 settembre 2017 n. 4177).
Gli atti di inquadramento sono espressivi di un potere autoritativo, con cui la P.A. definisce la situazione giuridica del proprio dipendente all'interno dell'organizzazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, l° agosto 2015, n. 3912) e si consolidano con lo spirare dei termini di decadenza dell'azione di annullamento. Una volta divenuto inoppugnabile il provvedimento attributivo dell'inquadramento, i suoi effetti - compreso quello relativo alla decorrenza della qualifica - non sono toccati nemmeno dal sopravvenire di una pronuncia di incostituzionalità.
5.1. La sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2020 non può trovare, quindi, applicazione retroattiva al di fuori del giudizio a quo e dei giudizi ancora pendenti, che vertano sulla medesima questione dell’inquadramento.
5.2. A tal proposito, il parere sugli effetti della citata sentenza della Consulta, reso in favore del Ministero dell'Interno dal Consiglio di Stato (I Sezione, 28 dicembre 2021 n. 1984), precisa quanto segue: " L'orientamento esposto è stato più di recente ribadito da Cons. St., sez. II, 9 ottobre 2023, n. 8815, proprio nell'ambito di un giudizio proposto da un appartenente della Polizia di Stato per l'accertamento del diritto alla retrodatazione nella qualifica, in conformità alla citata pronuncia di incostituzionalità. L'estensione dei suoi effetti è negata per essere il rapporto tra il dipendente e l'amministrazione un ‘rapporto esaurito’, ossia un rapporto che ha dato luogo ad una situazione giuridica (l'inquadramento con una determinata decorrenza) ormai consolidata e intangibile. Anche nel caso di specie, il ricorrente non ha contestato l'atto di inquadramento come Vice Sovrintendente, ma si è limitato a proporre un'azione di mero accertamento del proprio diritto alla retrodatazione, a distanza di diversi anni dall'acquisizione della qualifica. La relativa decorrenza giuridica, in considerazione dell'inoppugnabilità del provvedimento, non può però essere messa in discussione, nemmeno a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 224/2020 ”.
In tal senso, si è di recente pronunciato anche il T.a.r. Friuli Venezia Giulia, in un caso analogo a quello in esame (sentenza n. 1/2024).
5.3. Nel Bando di concorso, all’art. 3, è individuato il “contenuto obbligatorio” della domanda di concorso, nel cui ambito deve essere inserita la decorrenza nella qualifica e nel ruolo (lettera h).
All’art. 5, comma 1, lettera a), tra i titoli valutabili, è prevista, ai punti 2 e 3, l’indicazione obbligatoria dell’anzianità nel ruolo dei sovrintendenti e nella qualifica di sovrintendente-capo.
Il comma 3 del medesimo art. 5 del Bando limita, poi, la valutazione “ ai titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, che siano stati in essa indicati e risultino, altresì, annotati, entro la suddetta data di scadenza, nello stato matricolare ”.
La previsione del Bando impone, pertanto, l’effettivo possesso, in capo ai candidati, dei titoli che formano oggetto della valutazione e la loro annotazione o trascrizione nello stato matricolare.
6. Ciò posto, è stato affermato nell’ambito di un recente contenzioso analogo a quello in esame che “ I provvedimenti amministrativi (nel caso di specie, il decreto di nomina e il conseguente aggiornamento del ruolo di servizio) emanati sulla base di una norma successivamente dichiarata incostituzionale, sembrerebbero affetti da “invalidità derivata” e, come tali, assoggettabili al regime processuale dell'annullabilità; ma, nel caso in cui non sia stata avviata entro i termini perentori previsti dalla legge l’azione di annullamento, quei provvedimenti, ancorché illegittimi, restano inoppugnabili. Pertanto, qualora, a seguito di una diversa vicenda processuale, sopravvenga la pronuncia di incostituzionalità della norma, sulla base della quale l'atto era stato emanato, l’esaurimento del rapporto, per decadenza, rappresenta un limite alla retroazione degli effetti della sentenza. L’irreversibilità degli effetti di un provvedimento amministrativo non può che comprendere, nel suo perimetro, ogni utilità giuridica potenzialmente conseguente, pena la vanificazione del principio della certezza dei rapporti giuridici presidiato, nel diritto amministrativo sia sostanziale sia processuale, dalla previsione legale di termini perentori, ossia stabiliti “a pena di decadenza”. In buona sostanza, non pare ipotizzabile una reviviscenza postuma, foss’anche meramente virtuale, di “rapporti giuridici esauriti”, così come, peraltro, espressamente definiti dal Consiglio di Stato, nel sopra richiamato parere n. 1984/2021, nel cui novero sono ricompresi «le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate dai singoli interessati, con riferimento al posto in cui sono collocati, nell’ordinario termine di decadenza previsto per impugnare innanzi al giudice amministrativo». ”
La suddetta pronuncia prosegue affermando “ Pertanto, non può essere sostenuta a oltranza la tesi già sostenuta da questo T.a.r., nelle precedenti pronunce, secondo cui l'art. 30, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87 («le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione») imporrebbe all’amministrazione il dovere di agire, in regime di autotutela amministrativa, per eliminare gli effetti di un provvedimento, rimasto inoppugnato, sugli atti connessi o collegati, emessi successivamente alla pronuncia di incostituzionalità (ancorando siffatto dovere a quello più generale che impone agli organi dello Stato di orientare la propria azione all'inveramento dei precetti costituzionali, al pari del dovere gravante sugli stessi di conformarsi al diritto dell'Unione Europea) ” e concludendo che “ Se l’imperativo di adeguare l’agere amministrativo all’evolvere dell’assetto costituzionale fosse cogente al punto da retroagire, allora vi sarebbe ragione per estenderlo ai provvedimenti di progressione di carriera dei dipendenti precedenti alla pubblicazione della sentenza additiva della Corte costituzionale (quali, ad esempio, la nomina a sovrintendente o sovrintendente-capo). Ma, accolto un simile principio, la retroazione, per ragioni di imparzialità amministrativa, equità e pari trattamento, dovrebbe coinvolgere tutte le posizioni pregresse, anche quelle di chi non rivendica il riallineamento dell’anzianità e ciò produrrebbe effetti destabilizzanti dell’organizzazione pubblico-amministrativa. È evidente che un simile rivolgimento non sia consentito, proprio per quanto affermato dal Consiglio di Stato, nel menzionato parere. Il principio tempus regit actum impone sul piano logico, prima che giuridico, la conseguenza che l’attualità della lesione subita dal ricorrente debba essere ricondotta al momento in cui egli sarebbe stato scavalcato dai colleghi vincitori di concorso, cioè al momento della pubblicazione del ruolo di servizio. La mancata impugnazione di tale provvedimento presupposto determina l’acquiescenza del ricorrente, con inevitabile e irrimediabile esaurimento degli effetti giuridici prodotti dallo stesso provvedimento non impugnato, le cui statuizioni sono state recepite - senza alcun margine di discrezionalità per rivalutarle in parte o virtualmente - nei successivi e conformi provvedimenti, formanti oggetto del presente giudizio, adottati in stretta e diretta aderenza e in vincolata esecuzione dell’atto presupposto. ” (cfr. tra le altre Tar Lazio, sez. I quater, 1° luglio 2025, n. 13176).
7. Alla luce di quanto sopra, i motivi del ricorso sono da ritenersi inammissibili prima che infondati, poiché riferiti all’invalidità derivata dall’applicazione dell'art. 75, co. 1, D.P.R. 24 ottobre 1982 n. 335, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, rispetto a un atto presupposto che, tuttavia, resta inoppugnabile, dunque valido ed efficace, in ragione del principio di equiparazione della fattispecie invalida a quella valida che regola i rapporti di interesse legittimo nel diritto amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 4114/2006).
Tale orientamento è conforme – come già rimarcato - a quanto statuito dal giudice d’appello, nelle più recenti pronunce (cfr. Cons. Stato, sez. III n. 9644 del 02 dicembre 2024; Idem 19 dicembre 2024 n. 10230; Idem 3 febbraio 2025 n. 821).
8. In conclusione, il ricorso è infondato, per le ragioni di cui alla motivazione. Tuttavia, l’andamento complessivo della controversia costituisce giustificata ragione per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Caterina Lauro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Lauro | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO