Sentenza 11 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/07/2023, n. 4151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4151 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/07/2023
N. 04151/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00957/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 957 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul loro figlio minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Lusciano, in proprio e quale Comune Capofila Ambito Territoriale C7, non costituito in giudizio;
la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del 02/02/2023 prot. N. -OMISSIS- e n.-OMISSIS-del 06/02/2023 con cui si è concluso in senso negativo il procedimento con riferimento alla richiesta di assegnazione dell'assegno di cura del 20/04/2021 prot. n. -OMISSIS-
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno ingiusto per mancata erogazione dell'assegno di cura a causa dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e mancato esercizio di quella obbligatoria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’ Azienda Sanitaria Locale di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono genitori di un minore affetto da -OMISSIS- e della comunicazione per disturbo dello -OMISSIS-.
Con istanza del 20/04/2021 prot. n. -OMISSIS- essi chiedevano l’erogazione a favore del minore dell’assegno di cura.
A fronte della inerzia dell’amministrazione, i ricorrenti proponevano un ricorso avverso il silenzio che veniva accolto con la sentenza di questo TAR n. n. -OMISSIS-/2022, passata in giudicato.
In esecuzione del giudicato, si procedeva da parte degli uffici competenti alla valutazione dei presupposti per l’accoglimento della istanza e, tuttavia, con l’atto impugnato, la stessa veniva respinta in quanto il minore non risultava in cure domiciliari e, pertanto, non poteva beneficiare dell’assegno di cura.
In sintesi la ragione della negazione dell’assegno di cura ai ricorrenti deriva dalla circostanza che:
l’allegato A alla delibera G.R. Campania n. 325 del 30/06/2020 (“Piano regionale per la non autosufficienza triennio 2020-2022”) prevede al punto 4 “ quale obiettivo strategico … l'incremento del numero di persone non autosufficienti che beneficiano di assegni di cura” stabilendo “in via prioritaria … di incrementare i P.A.I. per le Cure Domiciliari mediante assegni di cura, in coerenza con le precedenti programmazioni del FNA. In via secondaria si prevede la possibilità di estendere gli assegni di cura come intervento esclusivamente sociale anche a coloro che non ricevono assistenza domiciliare da parte della ASL ma presentano condizioni di disabilità gravissima o grave e necessitano di assistenza e sorveglianza continuativa nelle 24 ore come ad es. i malati di alzheimer, al fine di sostenere il carico di cura delle famiglie ” (il piano regionale è stato poi modificato e integrato dall’allegato alla delibera G.R. n. 529 del 25 novembre 2020 che riproduce le disposizioni sopra riportate).
L’allegato B alla stessa delibera (“Programma regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e disabili gravi”) – dopo aver chiarito al punto n. 2 che “ gli assegni di cura sono contributi economici onnicomprensivi erogati dall’Ambito Territoriale in favore di persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima e grave assistite a domicilio e costituiscono un titolo di riconoscimento delle prestazioni di assistenza tutelare svolte dai familiari, e/o dagli assistenti familiari a contratto, in sostituzione delle prestazioni professionali erogate dagli Operatori Socio Sanitari” e che essi “concorrono alla realizzazione dei progetti sociosanitari/P.A.I. di Cure Domiciliari ex D.G.R. n. 41/2011, che sono definiti dalle U.V.I. distrettuali sulla base di una valutazione multidimensionale del bisogno assistenziale. Sostituiscono le ore di prestazioni di assistenza tutelare ed aiuto infermieristico garantite dall’OSS, di competenza dell’Ambito Territoriale” – stabilisce: al punto 5 (“Criteri di ammissione al programma”) che:
a) “ in via prioritaria gli assegni di cura sono attribuiti in base ai PAI di Cure Domiciliari in regime di compartecipazione alla spesa tra ASL e Comuni e sostituiscono la quota di prestazioni tutelari degli O.S.S. dovuta dai Comuni. In caso di disponibilità finanziaria, gli assegni possono anche essere attribuiti per PAI domiciliari che non prevedano la compartecipazione alla spesa ma solo prestazioni infermieristico - sanitarie; in tal caso si tratta di interventi sociali che arricchiscono e completano gli interventi domiciliari sanitari. Infine, sempre che ci sia disponibilità finanziaria, gli assegni di cura possono essere intesi come intervento esclusivamente socioassistenziale finalizzato a sostenere il carico di cura delle famiglie per le persone non autosufficienti che non ricevono assistenza domiciliare dalla ASL ma che pur in assenza di disabilità motoria necessitano di assistenza continua nelle 24 ore ”;
b) “ l'attribuzione degli assegni di cura o la prosecuzione dell'intervento per coloro che ne hanno già beneficiato nelle precedenti programmazioni avviene fino ad esaurimento delle risorse disponibili nel rispetto delle seguenti priorità: a) connotazione di disabilità gravissima e punteggio più elevato a partire dai punteggi/ parametri fissati all'art. 3 del D.M. 26/9/2016 a.1) a parità di punteggio si valutano le condizioni sociali ed economiche della persona interessata attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C SVAMA e SVAMDI) e l'ISEE sociosanitario b) connotazione di disabilità grave accertata ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92, e punteggio più elevato della scala Barthel a partire da 55; b.1) a parità di punteggio si valutano le condizioni sociali ed economiche e della persona interessata attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C SVAMA e SVAMDI) e l'ISEE sociosanitario ”.
In pratica, come puntualizzato dalle circolari regionali n. 497638 del 11/10/2022, n. 43416 del 01/09/2021 e n. 630214 del 22/12/2021, nei limiti delle risorse disponibili l’assegno di cura è in primo luogo concesso ai disabili gravissimi in carico alle cure domiciliari integrate; in secondo luogo ai disabili gravi parimenti in carico alle cure domiciliari integrate; infine l’assegno può essere attribuito “quale intervento sociale” ai disabili gravissimi o gravi non in carico alle cure domiciliari integrate.
I ricorrenti denunciano l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione sostenendo nel primo motivo la violazione della delibera G.R. n. 325 del 2020 e del decreto dirigenziale n. 223 del 1° luglio 2019; la tesi dei ricorrenti è che la delibera G.R. n. 325 del 2020 non prevederebbe affatto la graduazione prevista dalle circolari, riconoscendo la priorità ai disabili gravissimi (rispetto ai disabili gravi) indipendentemente dalla presa in carico alle cure domiciliari; quindi la postergazione dei disabili gravissimi non in cure domiciliari sarebbe del tutto illegittima.
In via logicamente subordinata – cioè ove si ritenga che la graduazione in contestazione sia prevista dalle delibere regionali – i ricorrenti ne denunciano l’illegittimità per illogicità manifesta.
Essi quindi concludono chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e la condanna delle intimate amministrazioni al risarcimento dei danni.
L’ASL e la regione Campania si sono costituiti in giudizio e resistono al ricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata alla udienza pubblica del 10 maggio 2023.
Va, in via liminare, rimarcata la giurisdizione di questo TAR, sulla scorta delle considerazioni plurimamente spese dalla Sezione in fattispecie analoghe (tra le tante, da ultimo, TAR Campania, VI, n. 2221/23).
Va premesso che, poiché le censure dedotte dai ricorrenti sono preordinate a ottenere la declaratoria della illegittimità della graduazione degli aventi diritto all’assegno di cura (in pratica ponendo i disabili gravissimi non in cure domiciliari in posizione poziore rispetto ai disabili gravi in cure domiciliari), ciò implicherebbe la necessità di integrare il contraddittorio, non avendo i ricorrenti chiamato in giudizio alcun disabile grave beneficiario dell’assegno di cura (verosimilmente perché non ne conosce l’identità).
Tuttavia il Collegio ritiene non necessario integrare il contraddittorio.
Il ricorso è infatti infondato e pertanto va respinto.
Va anzitutto osservato che il ricorso si basa in larga parte su un errato presupposto, e cioè sul presupposto che la contestata “graduazione” degli aventi titolo all’assegno di cura sia stata introdotta dalla regione Campania a mezzo delle circolari impugnate violando quanto previsto dalla delibera G.R. n. 325 del 2020; in realtà è proprio la delibera n. 325 che ha introdotto – innovando il sistema – la graduazione che i ricorrenti contestano per cui le circolari in realtà si sono limitate a precisare concetti che sono chiaramente espressi dalla delibera n. 325; infondata è quindi anche l’affermazione secondo cui la delibera G.R. n. 325 “ricalcherebbe” la determinazione dirigenziale n. 223 del 2019; al contrario la determinazione dirigenziale n. 223 (che è letteralmente riportata in parte qua nel ricorso, anche se i testi riprodotti sono erroneamente attribuiti alla delibera n. 325 che ha invece i contenuti letteralmente riportati sopra) attribuiva la priorità nell’attribuzione dell’assegno ai disabili gravissimi, mentre la delibera n. 325 ha modificato il sistema prevedendo i criteri di priorità sopra riportati.
Posto quindi che la negazione dell’assegno di cura ai ricorrenti è conseguenza della corretta applicazione della delibera n. 325 del 2020 e relative circolari attuative, va esaminata la censura, proposta in via subordinata dai ricorrenti, di illogicità manifesta.
Tale censura – peraltro proposta in modo del tutto generico – è infondata.
La delibera n. 325 infatti dà chiaramente conto nell’allegato A (e ora nell’allegato alla delibera G.R. n. 529 del 2020) e nell’allegato B degli obiettivi che con la innovazione criticata l’ente ha inteso raggiungere e quindi delle ragioni a base della graduazione contestata; tali ragioni non solo non sono state puntualmente criticate dai ricorrenti ma rappresentano il frutto di scelte ampiamente discrezionali che sono sindacabili dal giudice amministrativo entro limiti ovviamente ristretti (essendo il giudice amministrativo giudice della legittimità e non potendo esso sindacare il merito delle scelte degli organi amministrativi); la scelta della regione di utilizzare prioritariamente gli assegni di cura per favorire la permanenza al proprio domicilio dei disabili gravi o gravissimi non autosufficienti destinatari di PAI di cure domiciliari (e solo in via residuale come “intervento socioassistenziale finalizzato a sostenere il carico di cura delle famiglie per le persone non autosufficienti che non ricevono assistenza domiciliare dalla ASL”) costituisce un (esplicito) obiettivo strategico della politica sanitario-sociale adottata dalla regione (riservata agli organi di governo dell’ente legittimati dal voto popolare) e non risulta manifestamente illogico (essendo la scelta di favorire i disabili con disabilità motoria che li costringe a letto anche in linea con la natura di sussidio sostitutivo dell’intervento a domicilio degli operatori socio-sanitari).
I ricorrenti paiono peraltro anche sostenere che la scelta della regione di favorire i disabili, anche se gravi, con PAI di cure domiciliari darebbe luogo a una discriminazione dei minori autistici in condizione di disabilità gravissima dato che questi – per la peculiare natura di tale patologia – non hanno normalmente bisogno delle cure domiciliari.
Va osservato che anche questo rilievo è privo di fondamento e si ricollega al presupposto (non corretto) da cui muove il ricorso che l’assegno di cura costituisca un mero sussidio alle famiglie con disabili gravissimi o gravi.
L’assegno di cura si inserisce in un complesso sistema di interventi a favore dei disabili che prevede misure di tipo diverso correlate alle caratteristiche dei singoli casi; come evidenziato dalla regione – che non manca comunque di evidenziare che anche le famiglie di minori autistici in condizione di disabilità gravissima possono nei limiti delle risorse disponibili e in via residuale beneficiare dell’assegno di cura – i minori autistici necessitano di interventi e prestazioni specialistiche di tipo medico-sanitario; di queste necessità (prevalentemente sanitarie) la regione si è fatta carico attraverso la previsione a mezzo della delibera G.R. n. 131 del 31 marzo 2021 della “presa in carico globale e integrata dei soggetti con -OMISSIS-” e degli interventi terapeutici occorrenti alla cura di tali disturbi. L’assegno di cura ha invece il diverso carattere di misura di sostegno alternativa alle prestazioni domiciliari degli operatori sociosanitari e ciò spiega la ragione per la quale il suo presupposto è un piano di assistenza individualizzato di cure domiciliari integrate.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione della particolarità e novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.