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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/11/2024, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2970/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CHIARA COLOMBINI
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CHIARA COLOMBINI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 07/07/2024 dai coniugi predetti;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c.
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
pagina 1 di 7 essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 04/03/2013, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 23/11/1999, in data Per_1 Per_2
28/05/2002 e in data 26/04/2007; Per_3
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuna, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altra, entro il termine di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio fino al raggiungimento della completa indipendenza economica dei figli.
2) Alcuna disposizione viene concordata sulla ex casa coniugale poichè le parti hanno provveduto entrambe a trasferirsi in altra e diversa abitazione nelle quali attualmente risiedono.
3) Quanto ai figli della coppia non ancora economicamente indipendenti:
maggiorenne, impegnato nel percorso di studi indicato nelle premesse rimarrà Per_2
a vivere, anche ai fini anagrafici, con la madre e sarà libero di frequentare entrambi i genitori secondo i rispettivi impegni personali/lavorativi e scolastici.
minorenne, rimarrà a vivere, anche ai fini anagrafici, con la madre. Le Per_3
decisioni di maggiore interesse relative a affidato congiuntamente sia al Per_3
padre che alla madre, relative a istruzione, educazione, salute e impegni ricreativi
(quali ad esempio: la scelta della scuola, dell'educazione religiosa, delle cure - specialistiche e non -, dei viaggi a scopo culturale e di formazione all'estero, ecc.) saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del medesimo. La responsabilità in ordine alle decisioni relative pagina 2 di 7 all'ordinaria conduzione della vita di invece, sarà esercitata in via esclusiva Per_3
dal genitore con il quale o presso il quale in quel momento si troverà o sarà collocato.
- In considerazione dell'età di (di anni 17), dell'affido condiviso e della Per_3
volontà di entrambi i genitori di garantirgli un rapporto continuativo e qualificato con entrambe le figure genitoriali, in base ai suoi impegni scolastici, ricreativi e sportivi sarà il minore a decidere i giorni infrasettimanali in cui starà con e presso il padre, previo accordo e dunque compatibilmente con gli impegni del Sig. e della sig.ra CP_1
da decidere anticipatamente settimana per settimana. Quanto invece ai Parte_1
week end, salvo diversi accordi fra le parti, il minore li trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre.
In aggiunta a quanto previsto relativamente ai periodi settimanali, per quanto attiene ai c.d. periodi di vacanza, i genitori convengono che, salvo diversi e bonari accordi tra loro, Per_3
1.durante le vacanze natalizie, trascorrerà col padre una settimana 8/7 gg, comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Fine d'anno/ Capo
D'Anno. I coniugi concordano nel ritenere che detta pattuizione potrà essere tra loro bonariamente modificata qualora uno o entrambi loro disponessero di periodi continuativi di ferie durante il periodo natalizio.
2.durante il periodo pasquale, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo, con l'altro;
3.durante le vacanze estive, due settimane consecutive con ciascun genitore. La facoltà di scelta del periodo verrà esercitata da ciascuno di essi alternativamente.
4.durante il periodo invernale (e se in loro possibilità), una c.d. settimana bianca con ciascun genitore.
È in ogni caso fatto obbligo a entrambi i genitori, durante il periodo di vacanza con il figlio, di comunicare all'altro genitore la località di villeggiatura prescelta, nonché il recapito, anche telefonico.
E', infine, fatto obbligo a entrambi i genitori, nel caso intendano recarsi all'estero col minore, di comunicare preventivamente all'altro genitore la località e il periodo prescelto, nonché il recapito anche telefonico. Le parti danno atto sin d'ora che nel pagina 3 di 7 mese di agosto 2024 è già stato concordato che il padre porterà in vacanza Per_3
con sé in Namibia dal 10 al 25 agosto 2024.
4) In ragione del così disposto affidamento condiviso, delle modalità di questo e dei tempi di collocazione di nonché tenuto conto delle esigenze e necessità di Per_3
e delle spese e dei costi a ciascuno di essi rinvenienti in ragione dei Per_2 Per_3
patti di cui al presente atto, avendola ritenuta la modalità più idonea a realizzare il principio di proporzionalità nella contribuzione ai bisogni dei figli, i sigg.ri e CP_1
convengono di così compartecipare al mantenimento della prole: Parte_1
a) MANTENIMENTO ORDINARIO: Sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di e a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il Sig. Per_2 Per_3 corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) Controparte_1
per ciascun figlio (300,00 x 2) e così euro 600,00 mensili;
somma da versarsi – in via anticipata - per dodici mensilità annue.
A far tempo dall'anno successivo, tale somma dovrà essere annualmente aggiornata sulla base della variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai, prendendo come indice base quello del mese di inizio contribuzione.
b) MANTENIMENTO STRAORDINARIO: Le spese straordinarie di e Per_2 Per_3
saranno supportate dai genitori nella misura del 50% ciascuno, che se ne faranno carico come da protocollo del Tribunale di Modena che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 4 di 7 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
c) trasporto pubblico;
d) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Sig. per le comunicazioni inerenti le spese straordinarie chiede che le stesse gli CP_1 siano inviate o mediante wa o all'indirizzo mentre la sig.ra Email_1 chiede che le stesse Le siano inviate o mediante wa o all'indirizzo: Parte_1
; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come Email_2
consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) Le parti stabiliscono che la detrazione fiscale annuale “per i figli a carico” competa nella misura del 100% al Sig. mentre l'eventuale assegno unico e/o Controparte_1
istituti corrispondenti sia corrisposto e dunque competa nella misura del 100% alla sig.ra . Parte_1
7) Le parti dichiarano di essere autonomi economicamente, di avere adeguati mezzi economici e di rinunciare reciprocamente, ora per allora, alla richiesta di un assegno di divorzio e dunque all'assegno di divorzio stesso.
8) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e successivi rinnovi del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio, per sé e per il figlio minore pagina 5 di 7 e si impegnano a non interferire nella vita privata dell'altro ed a Persona_4 prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse prioritario dei figli.
9) Per quanto riguarda le obbligazioni scaturenti dal precedente verbale di separazione consensuale dei coniugi, le parti dichiarano che le stesse sono state regolarmente adempiute.
10) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere, con i patti di cui al presente atto e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito e risolto, di comune accordo tra loro, ogni questione di natura economica e finanziaria sorta in virtù, causa, occasione e/o costanza del rapporto e/o convivenza matrimoniale,
e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi, anche altro e qui non previsto, titolo o ragione.
11) Le parti si obbligano ad adempire e dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da entrambi sin da ora rinunciata e rimossa.
12) Le spese, oneri e costi tutti relativi alla presente procedura sono posti a carico di ciascuno nella misura del 50%.
13) Le parti si impegnano altresì fin d'ora a non impugnare l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA
(MO) il 15/06/1997 fra nata a [...] il Parte_1
19/09/1970 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 6 di 7 Anno 1997 - Atto n. 155 - Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2970/2024 v.g. promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CHIARA COLOMBINI
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CHIARA COLOMBINI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 07/07/2024 dai coniugi predetti;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al Giudice, come consentito dall'art. 127 ter c.p.c.
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato: di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
pagina 1 di 7 essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 04/03/2013, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 23/11/1999, in data Per_1 Per_2
28/05/2002 e in data 26/04/2007; Per_3
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, concludeva per l'accoglimento della domanda;
-dato atto che il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuna, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altra, entro il termine di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio fino al raggiungimento della completa indipendenza economica dei figli.
2) Alcuna disposizione viene concordata sulla ex casa coniugale poichè le parti hanno provveduto entrambe a trasferirsi in altra e diversa abitazione nelle quali attualmente risiedono.
3) Quanto ai figli della coppia non ancora economicamente indipendenti:
maggiorenne, impegnato nel percorso di studi indicato nelle premesse rimarrà Per_2
a vivere, anche ai fini anagrafici, con la madre e sarà libero di frequentare entrambi i genitori secondo i rispettivi impegni personali/lavorativi e scolastici.
minorenne, rimarrà a vivere, anche ai fini anagrafici, con la madre. Le Per_3
decisioni di maggiore interesse relative a affidato congiuntamente sia al Per_3
padre che alla madre, relative a istruzione, educazione, salute e impegni ricreativi
(quali ad esempio: la scelta della scuola, dell'educazione religiosa, delle cure - specialistiche e non -, dei viaggi a scopo culturale e di formazione all'estero, ecc.) saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del medesimo. La responsabilità in ordine alle decisioni relative pagina 2 di 7 all'ordinaria conduzione della vita di invece, sarà esercitata in via esclusiva Per_3
dal genitore con il quale o presso il quale in quel momento si troverà o sarà collocato.
- In considerazione dell'età di (di anni 17), dell'affido condiviso e della Per_3
volontà di entrambi i genitori di garantirgli un rapporto continuativo e qualificato con entrambe le figure genitoriali, in base ai suoi impegni scolastici, ricreativi e sportivi sarà il minore a decidere i giorni infrasettimanali in cui starà con e presso il padre, previo accordo e dunque compatibilmente con gli impegni del Sig. e della sig.ra CP_1
da decidere anticipatamente settimana per settimana. Quanto invece ai Parte_1
week end, salvo diversi accordi fra le parti, il minore li trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre.
In aggiunta a quanto previsto relativamente ai periodi settimanali, per quanto attiene ai c.d. periodi di vacanza, i genitori convengono che, salvo diversi e bonari accordi tra loro, Per_3
1.durante le vacanze natalizie, trascorrerà col padre una settimana 8/7 gg, comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Fine d'anno/ Capo
D'Anno. I coniugi concordano nel ritenere che detta pattuizione potrà essere tra loro bonariamente modificata qualora uno o entrambi loro disponessero di periodi continuativi di ferie durante il periodo natalizio.
2.durante il periodo pasquale, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo, con l'altro;
3.durante le vacanze estive, due settimane consecutive con ciascun genitore. La facoltà di scelta del periodo verrà esercitata da ciascuno di essi alternativamente.
4.durante il periodo invernale (e se in loro possibilità), una c.d. settimana bianca con ciascun genitore.
È in ogni caso fatto obbligo a entrambi i genitori, durante il periodo di vacanza con il figlio, di comunicare all'altro genitore la località di villeggiatura prescelta, nonché il recapito, anche telefonico.
E', infine, fatto obbligo a entrambi i genitori, nel caso intendano recarsi all'estero col minore, di comunicare preventivamente all'altro genitore la località e il periodo prescelto, nonché il recapito anche telefonico. Le parti danno atto sin d'ora che nel pagina 3 di 7 mese di agosto 2024 è già stato concordato che il padre porterà in vacanza Per_3
con sé in Namibia dal 10 al 25 agosto 2024.
4) In ragione del così disposto affidamento condiviso, delle modalità di questo e dei tempi di collocazione di nonché tenuto conto delle esigenze e necessità di Per_3
e delle spese e dei costi a ciascuno di essi rinvenienti in ragione dei Per_2 Per_3
patti di cui al presente atto, avendola ritenuta la modalità più idonea a realizzare il principio di proporzionalità nella contribuzione ai bisogni dei figli, i sigg.ri e CP_1
convengono di così compartecipare al mantenimento della prole: Parte_1
a) MANTENIMENTO ORDINARIO: Sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di e a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il Sig. Per_2 Per_3 corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) Controparte_1
per ciascun figlio (300,00 x 2) e così euro 600,00 mensili;
somma da versarsi – in via anticipata - per dodici mensilità annue.
A far tempo dall'anno successivo, tale somma dovrà essere annualmente aggiornata sulla base della variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai, prendendo come indice base quello del mese di inizio contribuzione.
b) MANTENIMENTO STRAORDINARIO: Le spese straordinarie di e Per_2 Per_3
saranno supportate dai genitori nella misura del 50% ciascuno, che se ne faranno carico come da protocollo del Tribunale di Modena che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 4 di 7 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
c) trasporto pubblico;
d) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Sig. per le comunicazioni inerenti le spese straordinarie chiede che le stesse gli CP_1 siano inviate o mediante wa o all'indirizzo mentre la sig.ra Email_1 chiede che le stesse Le siano inviate o mediante wa o all'indirizzo: Parte_1
; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come Email_2
consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) Le parti stabiliscono che la detrazione fiscale annuale “per i figli a carico” competa nella misura del 100% al Sig. mentre l'eventuale assegno unico e/o Controparte_1
istituti corrispondenti sia corrisposto e dunque competa nella misura del 100% alla sig.ra . Parte_1
7) Le parti dichiarano di essere autonomi economicamente, di avere adeguati mezzi economici e di rinunciare reciprocamente, ora per allora, alla richiesta di un assegno di divorzio e dunque all'assegno di divorzio stesso.
8) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e successivi rinnovi del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio, per sé e per il figlio minore pagina 5 di 7 e si impegnano a non interferire nella vita privata dell'altro ed a Persona_4 prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse prioritario dei figli.
9) Per quanto riguarda le obbligazioni scaturenti dal precedente verbale di separazione consensuale dei coniugi, le parti dichiarano che le stesse sono state regolarmente adempiute.
10) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere, con i patti di cui al presente atto e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito e risolto, di comune accordo tra loro, ogni questione di natura economica e finanziaria sorta in virtù, causa, occasione e/o costanza del rapporto e/o convivenza matrimoniale,
e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi, anche altro e qui non previsto, titolo o ragione.
11) Le parti si obbligano ad adempire e dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da entrambi sin da ora rinunciata e rimossa.
12) Le spese, oneri e costi tutti relativi alla presente procedura sono posti a carico di ciascuno nella misura del 50%.
13) Le parti si impegnano altresì fin d'ora a non impugnare l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA
(MO) il 15/06/1997 fra nata a [...] il Parte_1
19/09/1970 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 6 di 7 Anno 1997 - Atto n. 155 - Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 7 di 7