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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/09/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2419/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2419/2024 promossa da:
in persona dell'amministratrice p.t., con gli avv.ti Bernardino Pasanisi (PEC: Controparte_1
e Andrea Maggio (PEC: Email_1 Email_2
RICORRENTE-ATTRICE contro
con Sede legale a Parigi Rue De Navarin (Francia) e sede secondaria a Milano (MI) via CP_2
Meraviglia 2, in persona del legale rappresentante p.t. (PEC: Email_3
CONVENUTA-CONTUMACE
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 30/09/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 29/05/2024, la proponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Controparte_1 dinanzi all'intestato Tribunale nei confronti della istituto di intermediazione monetaria, per ivi CP_2 sentirla condannare al pagamento della somma di €. 11.009,67 oltre interessi, vinte le spese.
Esponeva di aver aperto un rapporto di deposito bancario con la convenuta con la modalità del conto di pagamento denominato “Qonto” (codice Iban T06 E360 9201 6006 1666 8351 773), riportante un saldo attivo, ad agosto 2022, pari ad €. 11.009,67; che, con missiva del 3/10/22 del proprio legale Avv. A. Maggio, invitava la banca convenuta a provvedere alla riattivazione del conto, inopinatamente bloccato a far data dal 27/7/22, senza ricevere alcun riscontro;
che, con successiva missiva del 07/02/2023 del predetto legale intimava la banca a comunicare le ragioni del blocco nonché a provvedere alla restituzione del saldo attivo;
che, con missiva del 9/2/2023 la comunicava che, secondo le clausole contrattuali, si era riservata il CP_3 diritto di bloccare l'accesso al conto “per motivi di sicurezza o in caso di sospetto di uso non autorizzato o fraudolento” riservandosi di notiziare la cliente di eventuali aggiornamenti tramite email “…..non appena si presenteranno le occasioni tali per lo sblocco”; che, da allora non è seguita alcuna comunicazione ed il conto
è rimasto bloccato.
La causa, di natura documentale, approdava all'udienza del 18/2/2025 per la discussione, nella contumacia della società convenuta, ritualmente citata e non costituita.
Con ordinanza in data 30/06/2025 il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 30/09/2025.
All'odierna udienza, resi i chiarimenti opportuni ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura.
In ordine agli assunti della ricorrente va evidenziato quanto segue.
In via preliminare va affermata la giurisdizione del giudice italiano e la competenza, territoriale e per valore, dell'intestato
Tribunale a conoscere della controversia.
Sul punto, si osserva che, la materia oggetto del contendere (riguardate un rapporto contrattuale afferente a servizi bancari e di pagamento) non è soggetta alla regolamentazione della convenzione europea di Bruxelles del 27/9/1968, ratificata con L. n. 804/1971.
Ciò, ai sensi dell'art 3 co. 2° della L. 218/95, consente di applicare il criterio generale di competenza del luogo di adempimento dell'obbligazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art 1182 co. 3 c.c. e dell'art. 20
c.p.c., cioè del luogo dove si trova il domicilio della creditrice.
La società ricorrente ha sede nel circondario del Tribunale di Taranto e, pertanto, ai sensi del citato art. 20
c.p.c., la causa deve ritenersi ritualmente incardinata presso il competente Ufficio giudiziario.
Nel merito
I fatti prospettati dalla ricorrente sono comprovati e trovano puntuale riscontro nella documentazione versata in atti, rimasta incontestata, stante la mancata costituzione della convenuta, benché ritualmente citata, non essendo, per converso, rinvenibili elementi probatori di segno contrario.
Dalla compiuta degli atti e documenti di causa risulta che, tra le parti veniva stipulato un Contratto quadro servizi di pagamento denominato “Qonto” (cfr. doc. n. 4) cod. Iban T06 E360 9201 6006 1666 8351 773, recante un saldo attivo alla data del 31/08/2022 pari ad €. 11.009,67 (cfr. estratto conto - doc. n. 4).
Il conto deposito presso la società convenuta, anche se tramite servizi di pagamento, si configura come un rapporto di natura contrattuale con obbligo di restituzione delle somme depositate, rientrante tra le obbligazioni per le quali vale il principio generale di adempimento nel luogo del domicilio del creditore. A partire dal 27/07/2022, il conto è stato bloccato senza alcuna motivazione valida ed è rimasto bloccato nonostante le richieste di riattivazione (cfr. missiva del 3/10/2022 inviata dall'Avv. Maggio) e restituzione delle somme depositate (cfr. mail 07/02/2023 dell'Avv. Pasanisi inviata all'Ufficio reclami).
La banca convenuta, con mail in data 9/02/2023 ha ritenuto di giustificare il blocco del conto con generiche ragioni di sicurezza o sospetto di uso non autorizzato, senza fornire ulteriori dettagli e senza provvedere alla sua riattivazione né alla restituzione del saldo attivo, benché intimata.
La mancata restituzione della somma di €. 11.009,67, ovvero del saldo del deposito risultante dall'estratto conto, costituisce inadempimento contrattuale da parte della società convenuta.
In conclusione, la domanda formulata dalla ricorrente è fondata e, pertanto, va accolta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri generali di determinazione di cui all'art. 4
D.M. n. 55 /2014, secondo il principio della causalità, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente , ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: Controparte_1
- Accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto:
- condanna la società convenuta in persona del legale rappresentante p.t., a pagare alla società CP_2 ricorrente in persona dell'amministratrice p.t., la somma di €. 11.009,67, oltre gli Controparte_1 interessi legali dal dì della messa in mora sino al soddisfo;
- condanna la società convenuta a rifondere alla società ricorrente le CP_2 Controparte_1 spese di lite che liquida in €. 3.397,00 per onorari, oltre le spese generali forf. 15%, CPA ed IVA, se ed in quanto dovuta, nella misura di legge, nonché le spese documentate di iscrizione a ruolo.
Così deciso in Taranto il 30/09/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2419/2024 promossa da:
in persona dell'amministratrice p.t., con gli avv.ti Bernardino Pasanisi (PEC: Controparte_1
e Andrea Maggio (PEC: Email_1 Email_2
RICORRENTE-ATTRICE contro
con Sede legale a Parigi Rue De Navarin (Francia) e sede secondaria a Milano (MI) via CP_2
Meraviglia 2, in persona del legale rappresentante p.t. (PEC: Email_3
CONVENUTA-CONTUMACE
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 30/09/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 29/05/2024, la proponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Controparte_1 dinanzi all'intestato Tribunale nei confronti della istituto di intermediazione monetaria, per ivi CP_2 sentirla condannare al pagamento della somma di €. 11.009,67 oltre interessi, vinte le spese.
Esponeva di aver aperto un rapporto di deposito bancario con la convenuta con la modalità del conto di pagamento denominato “Qonto” (codice Iban T06 E360 9201 6006 1666 8351 773), riportante un saldo attivo, ad agosto 2022, pari ad €. 11.009,67; che, con missiva del 3/10/22 del proprio legale Avv. A. Maggio, invitava la banca convenuta a provvedere alla riattivazione del conto, inopinatamente bloccato a far data dal 27/7/22, senza ricevere alcun riscontro;
che, con successiva missiva del 07/02/2023 del predetto legale intimava la banca a comunicare le ragioni del blocco nonché a provvedere alla restituzione del saldo attivo;
che, con missiva del 9/2/2023 la comunicava che, secondo le clausole contrattuali, si era riservata il CP_3 diritto di bloccare l'accesso al conto “per motivi di sicurezza o in caso di sospetto di uso non autorizzato o fraudolento” riservandosi di notiziare la cliente di eventuali aggiornamenti tramite email “…..non appena si presenteranno le occasioni tali per lo sblocco”; che, da allora non è seguita alcuna comunicazione ed il conto
è rimasto bloccato.
La causa, di natura documentale, approdava all'udienza del 18/2/2025 per la discussione, nella contumacia della società convenuta, ritualmente citata e non costituita.
Con ordinanza in data 30/06/2025 il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 30/09/2025.
All'odierna udienza, resi i chiarimenti opportuni ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura.
In ordine agli assunti della ricorrente va evidenziato quanto segue.
In via preliminare va affermata la giurisdizione del giudice italiano e la competenza, territoriale e per valore, dell'intestato
Tribunale a conoscere della controversia.
Sul punto, si osserva che, la materia oggetto del contendere (riguardate un rapporto contrattuale afferente a servizi bancari e di pagamento) non è soggetta alla regolamentazione della convenzione europea di Bruxelles del 27/9/1968, ratificata con L. n. 804/1971.
Ciò, ai sensi dell'art 3 co. 2° della L. 218/95, consente di applicare il criterio generale di competenza del luogo di adempimento dell'obbligazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art 1182 co. 3 c.c. e dell'art. 20
c.p.c., cioè del luogo dove si trova il domicilio della creditrice.
La società ricorrente ha sede nel circondario del Tribunale di Taranto e, pertanto, ai sensi del citato art. 20
c.p.c., la causa deve ritenersi ritualmente incardinata presso il competente Ufficio giudiziario.
Nel merito
I fatti prospettati dalla ricorrente sono comprovati e trovano puntuale riscontro nella documentazione versata in atti, rimasta incontestata, stante la mancata costituzione della convenuta, benché ritualmente citata, non essendo, per converso, rinvenibili elementi probatori di segno contrario.
Dalla compiuta degli atti e documenti di causa risulta che, tra le parti veniva stipulato un Contratto quadro servizi di pagamento denominato “Qonto” (cfr. doc. n. 4) cod. Iban T06 E360 9201 6006 1666 8351 773, recante un saldo attivo alla data del 31/08/2022 pari ad €. 11.009,67 (cfr. estratto conto - doc. n. 4).
Il conto deposito presso la società convenuta, anche se tramite servizi di pagamento, si configura come un rapporto di natura contrattuale con obbligo di restituzione delle somme depositate, rientrante tra le obbligazioni per le quali vale il principio generale di adempimento nel luogo del domicilio del creditore. A partire dal 27/07/2022, il conto è stato bloccato senza alcuna motivazione valida ed è rimasto bloccato nonostante le richieste di riattivazione (cfr. missiva del 3/10/2022 inviata dall'Avv. Maggio) e restituzione delle somme depositate (cfr. mail 07/02/2023 dell'Avv. Pasanisi inviata all'Ufficio reclami).
La banca convenuta, con mail in data 9/02/2023 ha ritenuto di giustificare il blocco del conto con generiche ragioni di sicurezza o sospetto di uso non autorizzato, senza fornire ulteriori dettagli e senza provvedere alla sua riattivazione né alla restituzione del saldo attivo, benché intimata.
La mancata restituzione della somma di €. 11.009,67, ovvero del saldo del deposito risultante dall'estratto conto, costituisce inadempimento contrattuale da parte della società convenuta.
In conclusione, la domanda formulata dalla ricorrente è fondata e, pertanto, va accolta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri generali di determinazione di cui all'art. 4
D.M. n. 55 /2014, secondo il principio della causalità, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente , ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: Controparte_1
- Accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto:
- condanna la società convenuta in persona del legale rappresentante p.t., a pagare alla società CP_2 ricorrente in persona dell'amministratrice p.t., la somma di €. 11.009,67, oltre gli Controparte_1 interessi legali dal dì della messa in mora sino al soddisfo;
- condanna la società convenuta a rifondere alla società ricorrente le CP_2 Controparte_1 spese di lite che liquida in €. 3.397,00 per onorari, oltre le spese generali forf. 15%, CPA ed IVA, se ed in quanto dovuta, nella misura di legge, nonché le spese documentate di iscrizione a ruolo.
Così deciso in Taranto il 30/09/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì