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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/02/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6092/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 6092/2019 promossa da:
(c.f.: ) e ( ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 qualità di genitori di , rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Gianluca Persona_1
La Montagna, presso il cui studio sono elett.te domiciliati in Acerra (Na), alla Via Livorno n. 1;
-attori
e
(c.f.: , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Persona_1 CodiceFiscale_3
Avv. Gianluca La Montagna, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Acerra (Na), alla Via Livorno
n. 1;
-interventrice volontaria contro
(c.f.: ), in persona del p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 procura in atti, dall'Avv. Maddalena Asprone, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Acerra (Na), al Corso Italia n. 5;
-convenuto
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 12 novembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ed in qualità di genitori Parte_1 Parte_2
della minore , hanno convenuto in giudizio il al fine di ottenerne la Persona_1 Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni riportati dalla figlia in conseguenza del sinistro verificatosi in data pagina 1 di 7 17.10.2017, alle ore 12.00 circa, allorquando la minore, mentre percorreva in bicicletta Via P. Colletta, finiva in una “buca causata dalla allocazione di tombino fognario a circa 15 cm più in basso del livello della pavimentazione stradale”, riportando le lesioni meglio descritte nella documentazione medica in atti.
Si costituiva in giudizio il convenuto ed eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di CP_1 citazione per la genericità della domanda nonché, nel merito, contestava l'an ed il quantum dell'avversa pretesa, concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 21.1.2022 è intervenuta in giudizio , nelle more Controparte_3
divenuta maggiorenne, riportandosi integralmente alle difese già svolte dagli attori.
Istruita la causa mediante prova testimoniale e consulenza tecnica medico-legale, la stessa veniva assegnata in decisione all'udienza del 12 novembre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità della citazione come sollevata da parte convenuta, tenuto conto che l'atto introduttivo, seppur sintetico con riferimento alla dinamica del sinistro, appare completo di tutti gli elementi richiesti a pena di nullità (descrizione del fatto in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, causa del sinistro, conseguenze lesive derivate).
Nel merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata.
L'attrice assume che il sinistro, in quanto derivante dalla carenza di diligente custodia e manutenzione del manto stradale, determinerebbe la responsabilità dell'ente convenuto;
la attrice ha, in particolare, evocato la responsabilità del sotto un duplice e distinto titolo, avendo chiesto Controparte_1
l'accertamento della responsabilità del suddetto ente “sia ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 c.c.”.
Come la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito (cfr., Cass., Sez. Un., n. 10893/01; Cass., n.
7938/01; Cass., 12329/04), trattasi di fondate su diverse causae petendi, atteso che “l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso [art. 2043 c.c.; n.d.r.], se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia [art. 2051 c.c.;
n.d.r.], dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito”.
pagina 2 di 7 Sotto il profilo dell'onere probatorio, compendia efficacemente la relativa ripartizione la pronuncia della Cassazione, secondo cui “nel caso di responsabilità da insidia o trabocchetto la configurazione dell'azione ex art. 2043 o ex art. 2051 produce una diversificazione sostanziale dell'indagine probatoria con conseguente riparto dell'onere probatorio. La configurazione della responsabilità ex art. 2043 richiede l'accertamento di un comportamento commissivo od omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, con onere a carico del danneggiato. Viceversa, la responsabilità per danni da cose in custodia si fonda sul rischio a carico del custode, a meno che non sia intervenuto un caso fortuito a interrompere il nesso eziologico. In questo caso l'onere della prova grava sul danneggiante.
Al pari del caso fortuito, anche il concorso colposo del danneggiato può produrre un'interruzione del nesso eziologico e pertanto giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode, in base ad una valutazione della gravità ex art 1227 cc del comportamento della vittima” (Cfr. Cass. n.
999/2014).
Nel caso di specie, la domanda va più propriamente qualificata ai sensi dell'art 2051 c.c., alla luce delle allegazioni difensive che consentono di ritenere lamentato il danno per omessa manutenzione di cose in custodia, applicabile pacificamente anche ai beni in custodia alla P.A.
Si tratta di responsabilità scaturente, sotto il profilo oggettivo, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni e, sotto il profilo soggettivo, dalla relazione tra il soggetto (custode) e la cosa: trattasi, in particolare, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto consiste nella relazione tra il soggetto e la cosa, che determina il danno, che incontra un limite nel caso fortuito, cioè in un elemento estraneo considerato prevalente sotto il profilo causale
(fattore che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, esclude la responsabilità del custode medesimo).
Sotto il profilo probatorio deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Con particolare riferimento alla fattispecie concreta di cui è causa, occorre aggiungere che -come ribadito dalla Suprema Corte- “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato
pagina 3 di 7 provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e - ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità- dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11526/17; Trib. Roma, sent. n. 16015 del 2018; Trib.
Roma, sent. n. 282 del 2019; Trib. Lucca, sent. n. 1214 del 2018).
Ed infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte” (Cass. n. 2660 del 2013); in tali casi, diversamente da quelli in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare “che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione”
(Cass. n. 6306 del 2013, Cass. n. 25214 del 2014; Trib. Roma, sent. 24863 del 2015).
In tema di danno da insidia stradale, infatti, si ritiene che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., 11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Come di recente affermato nella giurisprudenza di merito, del resto, “la responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (Trib.
Crotone, sent. n. 1143 del 2020). pagina 4 di 7 Ebbene - richiamate le predette coordinate giurisprudenziali - deve affermarsi che, nella fattispecie, non
è stata fornita adeguata prova circa la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode convenuto.
In primo luogo, all'esito dell'istruttoria non è stata raggiunta la prova piana che il sinistro si sia verificato con la dinamica così come riportata in citazione ed, in secondo luogo, non può dirsi provato che parte attrice sia caduta a causa di un vizio intrinseco della cosa, ovvero di una condizione della stessa tale da rendere la res pericolosa ed inevitabile il verificarsi dell'occorso sinistro, anche in ragione delle circostanze di tempo e di luogo in cui il sinistro si è verificato, delle caratteristiche della buca stessa e della sua allocazione, che avrebbe potuto essere evitato con la ordinaria diligenza.
Ed infatti, venendo all'apprezzamento delle risultanze dell'istruttoria espletata, il supporto probatorio fornito dalla parte attrice in ordine alla ricostruzione del fatto storico è costituito dalla deposizione di un teste, oltre che da alcuni rilievi fotografici allegati agli atti.
Tuttavia il teste (escusso all' udienza del 30 settembre 2021), affermando di aver Testimone_1 assistito personalmente all' evento in quanto intento a percorrere la strada a bordo del proprio furgone dietro la attrice, ha reso delle deposizioni alquanto generiche in ordine alla dinamica del sinistro, riferendo, in particolare, per l' intero corso della testimonianza di aver visto la ragazza cadere in “una buca”, salvo poi precisare, solo al momento in cui gli venivano sottoposti all' attenzione i rilievi fotografici, che “più di una buca, si trattava di un tombino”.
Il teste, infatti, ha riferito: “stavamo percorrendo con il furgone la Via Pietro Colletta ad Acerra, io guidavo, e davanti a noi proprio c'erano due bici, sopra c' erano la madre e la figlia, la madre stava al lato sinistro e la figlia sul lato destro;
la ragazza alla guida della bici è andata a finire in una buca presente sul manto stradale, sul lato destro … preciso che la macchina che precedeva le due bici passò, e la ragazza, che seguiva la macchina, non si avvide del fatto che c' era una buca a terra” , precisando, peraltro, che “quella buca dove è caduta la ragazza sta ancora lì, non è mai stata aggiustata”;… quindi con la ruota della bici è andata in questa buca e la bambina è caduta sul lato sinistro, a terra”; solo allorquando vengono mostrate le foto n. 1 e 2 allegate alla produzione attorea, il teste precisa: “riconosco il punto in cui è avvenuto il sinistro;
preciso che, più che una buca, si tratta di un tombino sottoposto al livello quota strada”.
Ciò posto, e rilevata la genericità delle deposizioni del teste con riferimento alla stessa causa che ha prodotto il sinistro, deve poi rilevarsi che i rilievi fotografici prodotti (all. 1 e 2 nella produzione attorea) mostrano unicamente un tombino presente su manto stradale, particolarmente evidente, ma pagina 5 di 7 dalle stesse è impossibile desumere la precisa allocazione del tombino sulla strada indicata, apparendo in particolare impossibile stabilire il luogo esatto in cui sia avvenuto il sinistro.
A ciò si aggiunga che il teste ha riferito, quanto alle condizioni della strada sulla quale è avvenuto il fatto, che “la strada dove è avvenuto il sinistro è nel centro abitato, vicino al si deve andare CP_1
piano, a non più di 10-20 km all' ora, perché è molto stretta e sul lato sinistro ci sono le macchine parcheggiate… in quella strada non ci sono piste ciclabili;
è una strada stretta, con la pavimentazione estremamente disconnessa, è di asfalto ma è piena di buche”.
Ciò premesso, appare evidente che le dichiarazioni testimoniali non appaiono idonee a sorreggere una pronuncia di accoglimento della domanda, atteso che, da un lato, le dichiarazioni sono generiche con riferimento alla causa dell' evento (il teste riferisce di una buca e si corregge, facendo riferimento al tombino, solo quando gli vengono mostrate le foto, che peraltro sono dotate di valore probatorio alquanto limitato, non raffigurando alcun punto preciso ed identificabile), e, dall' altro, restituiscono una descrizione del luogo del sinistro come una strada priva di pista ciclabile, piena di disconnessioni e buche, ove le stesse macchine sono costrette a procedere a passo d' uomo, nella quale, pertanto, è esigibile dall' eventuale ciclista una diligenza superiore a quella richiesta in presenza di una pista ciclabile.
Alle suddette criticità, si aggiunga la mancanza dei verbali delle autorità, mai chiamate ad intervenire sul posto nell'immediatezza dell'accaduto, mentre è dotato di limitato valore, in merito alla dinamica del sinistro, il referto di pronto soccorso (n. 2017046184 del 17.10.2017) dell'Ospedale Villa Dei Fiori, in quanto privo di valore probatorio privilegiato in ordine alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dalla danneggiata.
Da tali motivazioni discende il rigetto della domanda.
L'incertezza delle risultanze istruttorie e la oggettiva verificazione del danno consente di ritenere sussistenti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio;
viceversa, in applicazione del principio della soccombenza, le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico dell'attrice, in quanto l'espletamento di tale mezzo istruttorio si è reso necessario per valutare la fondatezza di una domanda di risarcimento dei danni rivelatasi, in concreto, sfornita di prova.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
pagina 6 di 7 -rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Nola, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 6092/2019 promossa da:
(c.f.: ) e ( ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 qualità di genitori di , rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Gianluca Persona_1
La Montagna, presso il cui studio sono elett.te domiciliati in Acerra (Na), alla Via Livorno n. 1;
-attori
e
(c.f.: , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Persona_1 CodiceFiscale_3
Avv. Gianluca La Montagna, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Acerra (Na), alla Via Livorno
n. 1;
-interventrice volontaria contro
(c.f.: ), in persona del p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 procura in atti, dall'Avv. Maddalena Asprone, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Acerra (Na), al Corso Italia n. 5;
-convenuto
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 12 novembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ed in qualità di genitori Parte_1 Parte_2
della minore , hanno convenuto in giudizio il al fine di ottenerne la Persona_1 Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni riportati dalla figlia in conseguenza del sinistro verificatosi in data pagina 1 di 7 17.10.2017, alle ore 12.00 circa, allorquando la minore, mentre percorreva in bicicletta Via P. Colletta, finiva in una “buca causata dalla allocazione di tombino fognario a circa 15 cm più in basso del livello della pavimentazione stradale”, riportando le lesioni meglio descritte nella documentazione medica in atti.
Si costituiva in giudizio il convenuto ed eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di CP_1 citazione per la genericità della domanda nonché, nel merito, contestava l'an ed il quantum dell'avversa pretesa, concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 21.1.2022 è intervenuta in giudizio , nelle more Controparte_3
divenuta maggiorenne, riportandosi integralmente alle difese già svolte dagli attori.
Istruita la causa mediante prova testimoniale e consulenza tecnica medico-legale, la stessa veniva assegnata in decisione all'udienza del 12 novembre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità della citazione come sollevata da parte convenuta, tenuto conto che l'atto introduttivo, seppur sintetico con riferimento alla dinamica del sinistro, appare completo di tutti gli elementi richiesti a pena di nullità (descrizione del fatto in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, causa del sinistro, conseguenze lesive derivate).
Nel merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata.
L'attrice assume che il sinistro, in quanto derivante dalla carenza di diligente custodia e manutenzione del manto stradale, determinerebbe la responsabilità dell'ente convenuto;
la attrice ha, in particolare, evocato la responsabilità del sotto un duplice e distinto titolo, avendo chiesto Controparte_1
l'accertamento della responsabilità del suddetto ente “sia ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 c.c.”.
Come la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito (cfr., Cass., Sez. Un., n. 10893/01; Cass., n.
7938/01; Cass., 12329/04), trattasi di fondate su diverse causae petendi, atteso che “l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso [art. 2043 c.c.; n.d.r.], se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia [art. 2051 c.c.;
n.d.r.], dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito”.
pagina 2 di 7 Sotto il profilo dell'onere probatorio, compendia efficacemente la relativa ripartizione la pronuncia della Cassazione, secondo cui “nel caso di responsabilità da insidia o trabocchetto la configurazione dell'azione ex art. 2043 o ex art. 2051 produce una diversificazione sostanziale dell'indagine probatoria con conseguente riparto dell'onere probatorio. La configurazione della responsabilità ex art. 2043 richiede l'accertamento di un comportamento commissivo od omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, con onere a carico del danneggiato. Viceversa, la responsabilità per danni da cose in custodia si fonda sul rischio a carico del custode, a meno che non sia intervenuto un caso fortuito a interrompere il nesso eziologico. In questo caso l'onere della prova grava sul danneggiante.
Al pari del caso fortuito, anche il concorso colposo del danneggiato può produrre un'interruzione del nesso eziologico e pertanto giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode, in base ad una valutazione della gravità ex art 1227 cc del comportamento della vittima” (Cfr. Cass. n.
999/2014).
Nel caso di specie, la domanda va più propriamente qualificata ai sensi dell'art 2051 c.c., alla luce delle allegazioni difensive che consentono di ritenere lamentato il danno per omessa manutenzione di cose in custodia, applicabile pacificamente anche ai beni in custodia alla P.A.
Si tratta di responsabilità scaturente, sotto il profilo oggettivo, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni e, sotto il profilo soggettivo, dalla relazione tra il soggetto (custode) e la cosa: trattasi, in particolare, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto consiste nella relazione tra il soggetto e la cosa, che determina il danno, che incontra un limite nel caso fortuito, cioè in un elemento estraneo considerato prevalente sotto il profilo causale
(fattore che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, esclude la responsabilità del custode medesimo).
Sotto il profilo probatorio deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Con particolare riferimento alla fattispecie concreta di cui è causa, occorre aggiungere che -come ribadito dalla Suprema Corte- “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato
pagina 3 di 7 provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e - ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità- dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11526/17; Trib. Roma, sent. n. 16015 del 2018; Trib.
Roma, sent. n. 282 del 2019; Trib. Lucca, sent. n. 1214 del 2018).
Ed infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte” (Cass. n. 2660 del 2013); in tali casi, diversamente da quelli in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare “che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione”
(Cass. n. 6306 del 2013, Cass. n. 25214 del 2014; Trib. Roma, sent. 24863 del 2015).
In tema di danno da insidia stradale, infatti, si ritiene che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., 11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Come di recente affermato nella giurisprudenza di merito, del resto, “la responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (Trib.
Crotone, sent. n. 1143 del 2020). pagina 4 di 7 Ebbene - richiamate le predette coordinate giurisprudenziali - deve affermarsi che, nella fattispecie, non
è stata fornita adeguata prova circa la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode convenuto.
In primo luogo, all'esito dell'istruttoria non è stata raggiunta la prova piana che il sinistro si sia verificato con la dinamica così come riportata in citazione ed, in secondo luogo, non può dirsi provato che parte attrice sia caduta a causa di un vizio intrinseco della cosa, ovvero di una condizione della stessa tale da rendere la res pericolosa ed inevitabile il verificarsi dell'occorso sinistro, anche in ragione delle circostanze di tempo e di luogo in cui il sinistro si è verificato, delle caratteristiche della buca stessa e della sua allocazione, che avrebbe potuto essere evitato con la ordinaria diligenza.
Ed infatti, venendo all'apprezzamento delle risultanze dell'istruttoria espletata, il supporto probatorio fornito dalla parte attrice in ordine alla ricostruzione del fatto storico è costituito dalla deposizione di un teste, oltre che da alcuni rilievi fotografici allegati agli atti.
Tuttavia il teste (escusso all' udienza del 30 settembre 2021), affermando di aver Testimone_1 assistito personalmente all' evento in quanto intento a percorrere la strada a bordo del proprio furgone dietro la attrice, ha reso delle deposizioni alquanto generiche in ordine alla dinamica del sinistro, riferendo, in particolare, per l' intero corso della testimonianza di aver visto la ragazza cadere in “una buca”, salvo poi precisare, solo al momento in cui gli venivano sottoposti all' attenzione i rilievi fotografici, che “più di una buca, si trattava di un tombino”.
Il teste, infatti, ha riferito: “stavamo percorrendo con il furgone la Via Pietro Colletta ad Acerra, io guidavo, e davanti a noi proprio c'erano due bici, sopra c' erano la madre e la figlia, la madre stava al lato sinistro e la figlia sul lato destro;
la ragazza alla guida della bici è andata a finire in una buca presente sul manto stradale, sul lato destro … preciso che la macchina che precedeva le due bici passò, e la ragazza, che seguiva la macchina, non si avvide del fatto che c' era una buca a terra” , precisando, peraltro, che “quella buca dove è caduta la ragazza sta ancora lì, non è mai stata aggiustata”;… quindi con la ruota della bici è andata in questa buca e la bambina è caduta sul lato sinistro, a terra”; solo allorquando vengono mostrate le foto n. 1 e 2 allegate alla produzione attorea, il teste precisa: “riconosco il punto in cui è avvenuto il sinistro;
preciso che, più che una buca, si tratta di un tombino sottoposto al livello quota strada”.
Ciò posto, e rilevata la genericità delle deposizioni del teste con riferimento alla stessa causa che ha prodotto il sinistro, deve poi rilevarsi che i rilievi fotografici prodotti (all. 1 e 2 nella produzione attorea) mostrano unicamente un tombino presente su manto stradale, particolarmente evidente, ma pagina 5 di 7 dalle stesse è impossibile desumere la precisa allocazione del tombino sulla strada indicata, apparendo in particolare impossibile stabilire il luogo esatto in cui sia avvenuto il sinistro.
A ciò si aggiunga che il teste ha riferito, quanto alle condizioni della strada sulla quale è avvenuto il fatto, che “la strada dove è avvenuto il sinistro è nel centro abitato, vicino al si deve andare CP_1
piano, a non più di 10-20 km all' ora, perché è molto stretta e sul lato sinistro ci sono le macchine parcheggiate… in quella strada non ci sono piste ciclabili;
è una strada stretta, con la pavimentazione estremamente disconnessa, è di asfalto ma è piena di buche”.
Ciò premesso, appare evidente che le dichiarazioni testimoniali non appaiono idonee a sorreggere una pronuncia di accoglimento della domanda, atteso che, da un lato, le dichiarazioni sono generiche con riferimento alla causa dell' evento (il teste riferisce di una buca e si corregge, facendo riferimento al tombino, solo quando gli vengono mostrate le foto, che peraltro sono dotate di valore probatorio alquanto limitato, non raffigurando alcun punto preciso ed identificabile), e, dall' altro, restituiscono una descrizione del luogo del sinistro come una strada priva di pista ciclabile, piena di disconnessioni e buche, ove le stesse macchine sono costrette a procedere a passo d' uomo, nella quale, pertanto, è esigibile dall' eventuale ciclista una diligenza superiore a quella richiesta in presenza di una pista ciclabile.
Alle suddette criticità, si aggiunga la mancanza dei verbali delle autorità, mai chiamate ad intervenire sul posto nell'immediatezza dell'accaduto, mentre è dotato di limitato valore, in merito alla dinamica del sinistro, il referto di pronto soccorso (n. 2017046184 del 17.10.2017) dell'Ospedale Villa Dei Fiori, in quanto privo di valore probatorio privilegiato in ordine alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dalla danneggiata.
Da tali motivazioni discende il rigetto della domanda.
L'incertezza delle risultanze istruttorie e la oggettiva verificazione del danno consente di ritenere sussistenti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio;
viceversa, in applicazione del principio della soccombenza, le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico dell'attrice, in quanto l'espletamento di tale mezzo istruttorio si è reso necessario per valutare la fondatezza di una domanda di risarcimento dei danni rivelatasi, in concreto, sfornita di prova.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
pagina 6 di 7 -rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Nola, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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