Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1036/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1036/2024 promossa da: (C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.04.1971. Con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Silvestri e SA IO. Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'avv. Gian Luca Barocco. Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“
1. e continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto. Parte_1 Controparte_1
2. la figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione abitativa Persona_1 prevalente presso la madre nella casa sita in Novara, Via Porta n.17 int. 16, di proprietà esclusiva della IG Pt_1 Per_
3. potrà vedere e tenere con sé la figlia per il tempo da concordare di volta in volta con la madre, con Controparte_1 preavviso di almeno 24 ore, tenuto conto in ogni caso del volere della minore e compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa: le festività seguiranno il criterio dell'alternanza. Per_ Per_
4. contribuirà al mantenimento delle figlie ed quest'ultima maggiorenne ma non ancora Controparte_1 autosufficiente, versando a favore della ricorrente l'importo mensile di euro 200,00 per ciascuna figlia a mezzo bonifico bancario da effettuarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT,
5. L'assegno unico spetterà al 100% alla IG . Pt_1 Per_
6. le parti prestano il proprio consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio a favore della figlia minore
7. spese legali compensate tra le parti.”
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per le determinazione delle condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.6.2024, rappresentava Parte_1 di aver intrattenuto, dall'anno 2001, una relazione sentimentale con , Controparte_1 Per_ nel corso della quale, nascevano (il giorno 8.6.2003), maggiorenne ma economicamente non Per_ autosufficiente, e (il 2.3.2010). Nell'anno 2023, la relazione tra le parti si interrompeva. Chiedeva, quindi, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e che fosse posto a carico del resistente un contributo al mantenimento delle figlie. Si costituiva parte resistente che, contestando la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente, chiedeva che il contributo di mantenimento della figlia fosse limitato all'importo di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 18.2.2025, le parti formulavano conclusioni congiunte, già depositate telematicamente e congiuntamente il 17.2.2025. Ritiene il Tribunale, invero che l'accordo raggiunto dalle parti merita di essere condiviso dal Collegio, in quanto equilibrato e proporzionato alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguato ai bisogni delle figlie. Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra la parti. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede: Per_
1. dispone l'affido di in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa sita in Novara, Via Porta n.17 int. 16, di proprietà esclusiva della IG;
Pt_1 Per_
2. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per il tempo da concordare di volta in volta con la madre, con preavviso di almeno 24 ore, tenuto conto in ogni caso del volere della minore e compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa: le festività seguiranno il criterio dell'alternanza;
3. pone a carico del padre l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'importo mensile di euro 200,00 per ciascuna figlia a mezzo bonifico bancario da effettuarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, decorrenza dalla data della domanda, oltre a provvedere al rimborso del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Torino;
4. prende atto che l'assegno unico e universale verrà percepito al 100% dalla IG;
Pt_1 5. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in 7.3.2025
Il Presidente dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. dott. Niccolò Bencini