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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 17/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1382/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1382/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con sede legale in Vedano Olona Via De Amicis, n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Andrea Lanata (C.F. ) e dall'Avv. Elisabetta Brusa (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Varese, Via C.F._2
Cavour n. 35, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione
PARTE OPPONENTE
contro
(P.IVA/C.F. ), CO P.IVA_2 con sede legale in Brugherio (MB), via San Carlo n. 54, in persona del curatore fallimentare Dott.
difeso e rappresentato dall'Avv. Chiara Bianchi (C.F. ), Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Induno Olona (Va), via Ferrarin n. 18, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciata in forza di provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato del 14.6. 2023
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE
“Piaccia alla S.V. Ill.ma, contrariis rejectis:
Nel merito
- Accertare e dichiarare la nullità e/o infondatezza del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto, in modo particolare con riferimento al disconoscimento formale delle firme sulle bolle di trasposto;
- Con vittoria di spese e compensi tutti di causa”.
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adìto, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito in via principale:
- rigettare, in quanto infondata in fatto e diritto, l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 3332/2023 del 18 aprile 2023 emesso dal
Tribunale di Varese, in ogni sua parte con vittoria di spese e compensi professionali anche del giudizio monitorio.
In subordine:
- accertare e dichiarare che è debitrice nei confronti del per i servizi di Parte_1 CP_1 fornitura di materiale di cui alle fatture prodotte, per la complessiva somma di Euro 28.382,96, ovvero della diversa somma che sarà accertata all'esito del presente giudizio, e per l'effetto condannare al pagamento in favore del della complessiva somma di Euro Parte_1 CP_1
28.382,96, ovvero della diversa somma che sarà accertata all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal dovuto al saldo.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali anche della precedente fase monitoria.
In via istruttoria:
A) AMMETTERSI LA PROVA PER TESTI SUI SEGUENTI CAPITOLI DI PROVA:
1. “Vero che nel marzo 2021 effettuava un ordine per la fornitura di materiale Parte_1 elettrico ad indicato nel documento che mi si rammostra (doc. 4 CO CO fasc. monitorio) e forniva il materiale richiesto, in relazione al CO quale veniva emesso il documento di trasporto n. 155 del 24/03/2021 e la fattura n. 115 del
24/03/2021 di € 1.912,96 che rimaneva impagata, come da documenti che mi si rammostrano (docc.
3, 3 bis fasc. monitorio)”;
2. “Vero che nel marzo 2021 effettuava un ordine per la fornitura di materiale Parte_1 elettrico ad indicato nel documento che mi si rammostra (doc. 4 CO fasc. monitorio) e forniva il materiale richiesto, in relazione al CO quale veniva emesso il documento di trasporto n. 241 del 28/04/2021 e la fattura n. 184 del
28/04/2021 di € 6.012,16 che rimaneva impagata per € 3.900,00 come da documenti che mi si rammostrano (docc. 5, 5 bis fasc. monitorio)”; 3. “Vero che nel mese di giugno 2021 forniva a il materiale elettrico indicato nel CO Parte_1 documento di trasporto n. 310 del 01/06/2021, in relazione al quale veniva emessa la fattura n. 238 del 01/06/2021 di € 500,81, che rimaneva impagata, come da documenti che mi si rammostrano
(docc. 6 e 6 bis fasc. monitorio)”;
4. “Vero che nel marzo 2021 effettuava un ordine per la fornitura di materiale Parte_1 elettrico ad come da documento che mi si rammostra (doc. 4 CO fasc. monitorio) e forniva il materiale richiesto, in relazione al CO quale veniva emesso il documento di trasporto n. 579 del 26/07/2021 e la fattura n. 475 del
26/07/2021 di € 3.006,08 che rimaneva impagata come da documenti che mi si rammostrano (docc.
7, 7 bis fasc. monitorio)”;
5. “Vero che nel mese di luglio 2021 forniva a CO Parte_1 il materiale elettrico indicato nel documento di trasporto n. 591 del 27/07/2021, in relazione
[...] al quale veniva emessa la fattura n. 486 del 26/07/2021 di € 3.212,26, che rimaneva impagata, come da documenti che mi si rammostrano (docc. 8 e 8 bis fasc. monitorio)”;
6. “Vero che nel mese di agosto 2021 forniva a CO Parte_1 il materiale elettrico indicato nel documento di trasporto n. 824 del 18/12/2021, in relazione
[...] al quale veniva emessa la fattura n. 523 del 26/08/2021 di € 2.135,00, che rimaneva impagata, come da documenti che mi si rammostrano (docc. 9 e 9 bis fasc. monitorio)”;
7. “Vero che nel mese di settembre 2021 forniva a CO Parte_1 il materiale elettrico indicato nella fattura n. 556 del 13/09/2021 di € 20,13, che rimaneva
[...] impagata, come da documento che mi si rammostra (doc. 10 fasc. monitorio)”; 8. “Vero nel mese di gennaio 2022 effettuava un ordine per la fornitura di Pt_1 Parte_1 materiale elettrico ad come da documento che mi si rammostra CO CO
(doc. 12 fasc. monitorio) e forniva il materiale richiesto, in CO CO relazione al quale veniva emesso il documento di trasporto n. 1 del 10/01/2022 e la fattura n. 1 del
05/01/2022 di € 5.328,96 che rimaneva impagata come da documenti che mi si rammostrano (docc.
11 e 11 bis fasc. monitorio)”;
9. “Vero che nel mese di gennaio 2022 forniva a CO Parte_1 il materiale elettrico indicato nel documento di trasporto n. 31 del 07/01/2022, in relazione al
[...] quale veniva emessa la fattura n. 25 del 26/01/2022 di € 5.368,00 che rimaneva impagata, come da documenti che mi si rammostrano (docc. 13 e 13 bis fasc. monitorio)”;
10. “Vero che nel mese di ottobre 2018 forniva a CO Parte_1 il materiale elettrico indicato nel documento di trasporto n. 676 del 31/10/2018, in relazione
[...] al quale veniva emessa la fattura n. 512 del 10/11/2018 che rimaneva impagata per € 2.938,99, come da documenti che mi si rammostrano (docc. 14 e 14 bis fasc. monitorio)”;
11. “Vero che nel mese di gennaio 2021 forniva a CO Parte_1 il materiale elettrico indicato nel documento di trasporto n. 33 del 18/01/2021, in relazione al
[...] quale veniva emessa la fattura n. 24 del 18/01/2021 di € 59,78 che rimaneva impagata, come da documenti che mi si rammostrano (docc. 15 e 15 bis fasc. monitorio)”;
12. “Vero che rimaneva debitrice nei confronti della Parte_1 CO della complessiva somma di € 28.382,96 per fatture emesse in relazione alla fornitura di
[...] materiale elettrico avvenuta tra l'ottobre 2018 e il gennaio 2022”;
13. “Vero che mai prima dell'aprile 2022 effettuava contestazioni a Controparte_3
con riguardo alla fornitura di materiale elettrico effettuata tra CO CO
l'ottobre 2018 e il gennaio 2022 ed alle fatture emesse e rimaste impagate per la complessiva somma di € 28.382,96”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via PEC in data 25.5.2023, la società spiegava Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3332/2023, emesso dal Tribunale di Varese in data
18.4.2023, a mezzo del quale le veniva ingiunto in favore di CO la somma di Euro 28.382,96 oltre interessi e spese, a titolo di fatture non pagate.
[...]
In data 25.10.2023 si costituiva in giudizio chiedendo, CO in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione, di confermare il decreto nonché di condannare parte opponente al pagamento di quanto dovuto.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione parti in data 14.11.2023, il
Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Ad esito dell'udienza celebrata il 27.2.2024, il Giudice, stante l'inammissibilità e l'irrilevanza delle istanze istruttorie formulate da parte opposta, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione va rigettata per le ragioni di cui si dirà.
Preliminarmente, trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo, va dato atto di come questa dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia.
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass., n. 6421/2003)
La particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Applicando tali principi al caso di specie, va osservato come la società opposta, nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo ha sostenuto la propria pretesa creditoria, producendo una serie di fatture redatte sulla base di ordini che la aveva effettuato alla opposta per la fornitura di Parte_1 materiale elettrico, corredate dai relativi ordini e documenti di trasporto (doc.
3-15bis).
In via generale, con specifico riferimento alle fatture, trova applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui pur non potendo la fattura commerciale costituire elemento di prova di prestazioni contestate, essa mantiene comunque la sua valenza indiziaria (cfr. Cass. Civ. n.
128/2022).
In relazione agli ordini è stata fornita copia degli stessi, redatti su carta intestata alla società opponente, la cui validità non è stata oggetto di specifica contestazione da parte di quest'ultima.
Quanto riportato in tali ordini, inoltre, trova corrispondenza sia nelle fatture che nei documenti di consegna allegati da parte opposta già in sede monitoria.
Con riferimento, invero, a quest'ultimi parte convenuta ha disconosciuto le firme in essi apposte, negando, inoltre, l'esistenza di qualsiasi rapporto commerciale con la controparte.
Sul punto va, in primo luogo, osservato come per l'esercizio del disconoscimento non occorre il rispetto di formule sacramentali o speciali, essendo sufficiente che la contestazione in ordine all'autenticità del documento sia specifica e determinata, in modo che ne risulti con certezza una volontà espressa in tal senso.
Il disconoscimento, pertanto, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito (Cass., n. 18491/2024).
Nel caso di specie parte opponente, nel proprio atto di citazione, ha riferito che “contesta e disconosce formalmente le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di trasporto allegati, non essendo, le stesse, neppure riferibili ad alcun altro soggetto facente parte della compagine sociale”.
Se pur trattasi di contestazione generica, risulta evidente la volontà sottesa alla dichiarazione dell'opponente, volta a rendere priva di valenza probatoria la documentazione versata in atti già in sede monitoria. Secondo la regola generale, se la parte contro cui è prodotta la disconosce, chi intende valersene deve proporre l'istanza di verificazione.
Il relativo giudizio, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., consiste nell'accertamento dell'autenticità della scrittura: qualora tale istanza non venga sollevata, scatta la presunzione assoluta per cui la parte non intende valersi della citata scrittura come mezzo di prova (Cass. 27506/2017). Quindi, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione priva il documento disconosciuto di efficacia probatoria e preclude al giudice di valutarlo al fine del raggiungimento del proprio convincimento (Cass.
2347/1987).
Al riguardo, va osservato come la giurisprudenza ammette che l'istanza di verificazione della scrittura privata possa anche essere implicita;
ciò accade quando la parte insiste per l'accoglimento della pretesa fondata sull'autenticità del documento, non occorrendo la formale apertura di un procedimento incidentale né l'assunzione di prove specifiche allorché gli elementi acquisiti o la situazione processuale siano sufficienti per una pronuncia in merito (Cass. 32169/2022).
Per valutare il perdurante interesse della parte di avvalersi del documento disconosciuto occorre considerare, pertanto, le sue difese e valutare l'istruttoria condotta in corso di causa.
Ciò è quanto si è verificato nel caso oggetto di analisi, ove parte opposta non ha formulato espressa istanza di verificazione, essendosi limitata a prendere atto del disconoscimento altrui, se pur tuttavia contestando, di fatto, le ragioni dello stesso e sostenendo l'effettiva riconducibilità dei documenti alla controparte. Da ciò può evincersi, pertanto, un'implicita istanza di verificazione, ammissibile per tutte le ragioni anzidette.
Inoltre, gli atti di causa e gli elementi allegati da parte opposta sono tali da confermare l'effettiva riconducibilità della documentazione alla parte opponente, non essendo state allegate e provate da quest'ultima circostanze tali da escludere, nei termini dalla stessa riferiti, l'esistenza di rapporti commerciali tra le parti.
Nello specifico, la contestazione, mossa da parte opponente, per cui il materiale oggetto di fornitura esulerebbe dall'attività svolta dalla opponente, risulta confutata dalle allegazioni documentali di parte opposta (all.to D) dalle quali emerge che la ha come oggetto sociale “la costruzione Parte_1 elettronica ed elettromeccanica di manufatti;
la distribuzione ed il commercio all'ingrosso e al dettaglio degli stessi;
la progettazione di parti di manufatti elettronici ed elettromeccanici”. Trattasi, pertanto, di attività pienamente compatibili con quanto è oggetto degli ordini per cui parte opposta richiede il pagamento. Di rilievo è, altresì, la circostanza che parte opponente ha provveduto al pagamento di una somma a titolo di acconto relativamente a due delle fatture azionate in via monitoria. Circostanza, quest'ultima, non specificamente contestata da a tal proposito, può trovare applicazione il principio Parte_1 giurisprudenziale secondo cui “il pacifico pagamento parziale della fattura può essere considerato riconoscimento dell'intero debito azionato in via monitoria, quando sia effettuato a titolo di acconto rispetto all'intera somma dovuta” (Tribunale di Livorno n 647/2019).
Con riferimento alle ulteriori fatture azionate per cui non è stato effettuato alcun pagamento da parte della appare comunque circostanza rilevante il fatto che tali fatture, emesse nel Parte_1 periodo compreso tra novembre 2018 e gennaio 2022, siano state contestate dal sig. solo Parte_2
a partire da aprile 2022.
Il sig. invero, risulta aver rivestito incarichi nella società opposta, in particolare: è stato Parte_2 socio di minoranza di dal 17 ottobre 2017 (data di costituzione della stessa) al 1° CO febbraio 2018, inoltre ha ricoperto il ruolo di procuratore di dal 14 marzo 2018 sino CO alla data di dichiarazione di fallimento. Tale ricostruzione non è stata confutata da parte opponente, la quale si è limitata solamente ad eccepirne l'irrilevanza.
Infine, l'esistenza dei predetti rapporti risulta altresì documentata e provata dai movimenti bancari risultanti dagli estratti conto della Società tra i quali figurano diversi pagamenti da parte di
[...] in favore di con riferimento a fatture emesse per la fornitura di materiale Parte_1 CO
(All.to F), circostanze anch'esse non specificamente contestate dall'opponente.
Alla luce di quanto fin qui esposto, il credito azionato in via monitoria deve ritenersi provato, non avendo parte opponente fornito (e richiesto) alcuna specifica prova diretta a confutare l'inesistenza di rapporti tra le parti, ma essendosi solamente limitata a contestarne genericamente la sussistenza, non assolvendo pertanto all'onere della prova sulla stessa gravante.
L'opposizione, quindi, deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, concedendo i valori minimi in relazione a tutte le fasi della controversia in ragione della limitata attività processuale sostenuta nel presente giudizio, con esclusione della fase istruttoria di fatto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
1382/2023, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata: - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3332/2023 emesso dal
Tribunale di Varese in data 18 aprile 2023, nei confronti di e a favore Parte_1 di CO
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] elle spese di lite che liquida in euro 2.906 per CO compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Varese, 17.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1382/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con sede legale in Vedano Olona Via De Amicis, n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Andrea Lanata (C.F. ) e dall'Avv. Elisabetta Brusa (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Varese, Via C.F._2
Cavour n. 35, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione
PARTE OPPONENTE
contro
(P.IVA/C.F. ), CO P.IVA_2 con sede legale in Brugherio (MB), via San Carlo n. 54, in persona del curatore fallimentare Dott.
difeso e rappresentato dall'Avv. Chiara Bianchi (C.F. ), Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Induno Olona (Va), via Ferrarin n. 18, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, rilasciata in forza di provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato del 14.6. 2023
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE
“Piaccia alla S.V. Ill.ma, contrariis rejectis:
Nel merito
- Accertare e dichiarare la nullità e/o infondatezza del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto, in modo particolare con riferimento al disconoscimento formale delle firme sulle bolle di trasposto;
- Con vittoria di spese e compensi tutti di causa”.
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adìto, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito in via principale:
- rigettare, in quanto infondata in fatto e diritto, l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 3332/2023 del 18 aprile 2023 emesso dal
Tribunale di Varese, in ogni sua parte con vittoria di spese e compensi professionali anche del giudizio monitorio.
In subordine:
- accertare e dichiarare che è debitrice nei confronti del per i servizi di Parte_1 CP_1 fornitura di materiale di cui alle fatture prodotte, per la complessiva somma di Euro 28.382,96, ovvero della diversa somma che sarà accertata all'esito del presente giudizio, e per l'effetto condannare al pagamento in favore del della complessiva somma di Euro Parte_1 CP_1
28.382,96, ovvero della diversa somma che sarà accertata all'esito del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal dovuto al saldo.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali anche della precedente fase monitoria.
In via istruttoria:
A) AMMETTERSI LA PROVA PER TESTI SUI SEGUENTI CAPITOLI DI PROVA:
1. “Vero che nel marzo 2021 effettuava un ordine per la fornitura di materiale Parte_1 elettrico ad indicato nel documento che mi si rammostra (doc. 4 CO CO fasc. monitorio) e forniva il materiale richiesto, in relazione al CO quale veniva emesso il documento di trasporto n. 155 del 24/03/2021 e la fattura n. 115 del
24/03/2021 di € 1.912,96 che rimaneva impagata, come da documenti che mi si rammostrano (docc.
3, 3 bis fasc. monitorio)”;
2. “Vero che nel marzo 2021 effettuava un ordine per la fornitura di materiale Parte_1 elettrico ad indicato nel documento che mi si rammostra (doc. 4 CO fasc. monitorio) e forniva il materiale richiesto, in relazione al CO quale veniva emesso il documento di trasporto n. 241 del 28/04/2021 e la fattura n. 184 del
28/04/2021 di € 6.012,16 che rimaneva impagata per € 3.900,00 come da documenti che mi si rammostrano (docc. 5, 5 bis fasc. monitorio)”; 3. “Vero che nel mese di giugno 2021 forniva a il materiale elettrico indicato nel CO Parte_1 documento di trasporto n. 310 del 01/06/2021, in relazione al quale veniva emessa la fattura n. 238 del 01/06/2021 di € 500,81, che rimaneva impagata, come da documenti che mi si rammostrano
(docc. 6 e 6 bis fasc. monitorio)”;
4. “Vero che nel marzo 2021 effettuava un ordine per la fornitura di materiale Parte_1 elettrico ad come da documento che mi si rammostra (doc. 4 CO fasc. monitorio) e forniva il materiale richiesto, in relazione al CO quale veniva emesso il documento di trasporto n. 579 del 26/07/2021 e la fattura n. 475 del
26/07/2021 di € 3.006,08 che rimaneva impagata come da documenti che mi si rammostrano (docc.
7, 7 bis fasc. monitorio)”;
5. “Vero che nel mese di luglio 2021 forniva a CO Parte_1 il materiale elettrico indicato nel documento di trasporto n. 591 del 27/07/2021, in relazione
[...] al quale veniva emessa la fattura n. 486 del 26/07/2021 di € 3.212,26, che rimaneva impagata, come da documenti che mi si rammostrano (docc. 8 e 8 bis fasc. monitorio)”;
6. “Vero che nel mese di agosto 2021 forniva a CO Parte_1 il materiale elettrico indicato nel documento di trasporto n. 824 del 18/12/2021, in relazione
[...] al quale veniva emessa la fattura n. 523 del 26/08/2021 di € 2.135,00, che rimaneva impagata, come da documenti che mi si rammostrano (docc. 9 e 9 bis fasc. monitorio)”;
7. “Vero che nel mese di settembre 2021 forniva a CO Parte_1 il materiale elettrico indicato nella fattura n. 556 del 13/09/2021 di € 20,13, che rimaneva
[...] impagata, come da documento che mi si rammostra (doc. 10 fasc. monitorio)”; 8. “Vero nel mese di gennaio 2022 effettuava un ordine per la fornitura di Pt_1 Parte_1 materiale elettrico ad come da documento che mi si rammostra CO CO
(doc. 12 fasc. monitorio) e forniva il materiale richiesto, in CO CO relazione al quale veniva emesso il documento di trasporto n. 1 del 10/01/2022 e la fattura n. 1 del
05/01/2022 di € 5.328,96 che rimaneva impagata come da documenti che mi si rammostrano (docc.
11 e 11 bis fasc. monitorio)”;
9. “Vero che nel mese di gennaio 2022 forniva a CO Parte_1 il materiale elettrico indicato nel documento di trasporto n. 31 del 07/01/2022, in relazione al
[...] quale veniva emessa la fattura n. 25 del 26/01/2022 di € 5.368,00 che rimaneva impagata, come da documenti che mi si rammostrano (docc. 13 e 13 bis fasc. monitorio)”;
10. “Vero che nel mese di ottobre 2018 forniva a CO Parte_1 il materiale elettrico indicato nel documento di trasporto n. 676 del 31/10/2018, in relazione
[...] al quale veniva emessa la fattura n. 512 del 10/11/2018 che rimaneva impagata per € 2.938,99, come da documenti che mi si rammostrano (docc. 14 e 14 bis fasc. monitorio)”;
11. “Vero che nel mese di gennaio 2021 forniva a CO Parte_1 il materiale elettrico indicato nel documento di trasporto n. 33 del 18/01/2021, in relazione al
[...] quale veniva emessa la fattura n. 24 del 18/01/2021 di € 59,78 che rimaneva impagata, come da documenti che mi si rammostrano (docc. 15 e 15 bis fasc. monitorio)”;
12. “Vero che rimaneva debitrice nei confronti della Parte_1 CO della complessiva somma di € 28.382,96 per fatture emesse in relazione alla fornitura di
[...] materiale elettrico avvenuta tra l'ottobre 2018 e il gennaio 2022”;
13. “Vero che mai prima dell'aprile 2022 effettuava contestazioni a Controparte_3
con riguardo alla fornitura di materiale elettrico effettuata tra CO CO
l'ottobre 2018 e il gennaio 2022 ed alle fatture emesse e rimaste impagate per la complessiva somma di € 28.382,96”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via PEC in data 25.5.2023, la società spiegava Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3332/2023, emesso dal Tribunale di Varese in data
18.4.2023, a mezzo del quale le veniva ingiunto in favore di CO la somma di Euro 28.382,96 oltre interessi e spese, a titolo di fatture non pagate.
[...]
In data 25.10.2023 si costituiva in giudizio chiedendo, CO in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione, di confermare il decreto nonché di condannare parte opponente al pagamento di quanto dovuto.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione parti in data 14.11.2023, il
Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Ad esito dell'udienza celebrata il 27.2.2024, il Giudice, stante l'inammissibilità e l'irrilevanza delle istanze istruttorie formulate da parte opposta, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione va rigettata per le ragioni di cui si dirà.
Preliminarmente, trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo, va dato atto di come questa dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia.
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass., n. 6421/2003)
La particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Applicando tali principi al caso di specie, va osservato come la società opposta, nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo ha sostenuto la propria pretesa creditoria, producendo una serie di fatture redatte sulla base di ordini che la aveva effettuato alla opposta per la fornitura di Parte_1 materiale elettrico, corredate dai relativi ordini e documenti di trasporto (doc.
3-15bis).
In via generale, con specifico riferimento alle fatture, trova applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui pur non potendo la fattura commerciale costituire elemento di prova di prestazioni contestate, essa mantiene comunque la sua valenza indiziaria (cfr. Cass. Civ. n.
128/2022).
In relazione agli ordini è stata fornita copia degli stessi, redatti su carta intestata alla società opponente, la cui validità non è stata oggetto di specifica contestazione da parte di quest'ultima.
Quanto riportato in tali ordini, inoltre, trova corrispondenza sia nelle fatture che nei documenti di consegna allegati da parte opposta già in sede monitoria.
Con riferimento, invero, a quest'ultimi parte convenuta ha disconosciuto le firme in essi apposte, negando, inoltre, l'esistenza di qualsiasi rapporto commerciale con la controparte.
Sul punto va, in primo luogo, osservato come per l'esercizio del disconoscimento non occorre il rispetto di formule sacramentali o speciali, essendo sufficiente che la contestazione in ordine all'autenticità del documento sia specifica e determinata, in modo che ne risulti con certezza una volontà espressa in tal senso.
Il disconoscimento, pertanto, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito (Cass., n. 18491/2024).
Nel caso di specie parte opponente, nel proprio atto di citazione, ha riferito che “contesta e disconosce formalmente le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di trasporto allegati, non essendo, le stesse, neppure riferibili ad alcun altro soggetto facente parte della compagine sociale”.
Se pur trattasi di contestazione generica, risulta evidente la volontà sottesa alla dichiarazione dell'opponente, volta a rendere priva di valenza probatoria la documentazione versata in atti già in sede monitoria. Secondo la regola generale, se la parte contro cui è prodotta la disconosce, chi intende valersene deve proporre l'istanza di verificazione.
Il relativo giudizio, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., consiste nell'accertamento dell'autenticità della scrittura: qualora tale istanza non venga sollevata, scatta la presunzione assoluta per cui la parte non intende valersi della citata scrittura come mezzo di prova (Cass. 27506/2017). Quindi, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione priva il documento disconosciuto di efficacia probatoria e preclude al giudice di valutarlo al fine del raggiungimento del proprio convincimento (Cass.
2347/1987).
Al riguardo, va osservato come la giurisprudenza ammette che l'istanza di verificazione della scrittura privata possa anche essere implicita;
ciò accade quando la parte insiste per l'accoglimento della pretesa fondata sull'autenticità del documento, non occorrendo la formale apertura di un procedimento incidentale né l'assunzione di prove specifiche allorché gli elementi acquisiti o la situazione processuale siano sufficienti per una pronuncia in merito (Cass. 32169/2022).
Per valutare il perdurante interesse della parte di avvalersi del documento disconosciuto occorre considerare, pertanto, le sue difese e valutare l'istruttoria condotta in corso di causa.
Ciò è quanto si è verificato nel caso oggetto di analisi, ove parte opposta non ha formulato espressa istanza di verificazione, essendosi limitata a prendere atto del disconoscimento altrui, se pur tuttavia contestando, di fatto, le ragioni dello stesso e sostenendo l'effettiva riconducibilità dei documenti alla controparte. Da ciò può evincersi, pertanto, un'implicita istanza di verificazione, ammissibile per tutte le ragioni anzidette.
Inoltre, gli atti di causa e gli elementi allegati da parte opposta sono tali da confermare l'effettiva riconducibilità della documentazione alla parte opponente, non essendo state allegate e provate da quest'ultima circostanze tali da escludere, nei termini dalla stessa riferiti, l'esistenza di rapporti commerciali tra le parti.
Nello specifico, la contestazione, mossa da parte opponente, per cui il materiale oggetto di fornitura esulerebbe dall'attività svolta dalla opponente, risulta confutata dalle allegazioni documentali di parte opposta (all.to D) dalle quali emerge che la ha come oggetto sociale “la costruzione Parte_1 elettronica ed elettromeccanica di manufatti;
la distribuzione ed il commercio all'ingrosso e al dettaglio degli stessi;
la progettazione di parti di manufatti elettronici ed elettromeccanici”. Trattasi, pertanto, di attività pienamente compatibili con quanto è oggetto degli ordini per cui parte opposta richiede il pagamento. Di rilievo è, altresì, la circostanza che parte opponente ha provveduto al pagamento di una somma a titolo di acconto relativamente a due delle fatture azionate in via monitoria. Circostanza, quest'ultima, non specificamente contestata da a tal proposito, può trovare applicazione il principio Parte_1 giurisprudenziale secondo cui “il pacifico pagamento parziale della fattura può essere considerato riconoscimento dell'intero debito azionato in via monitoria, quando sia effettuato a titolo di acconto rispetto all'intera somma dovuta” (Tribunale di Livorno n 647/2019).
Con riferimento alle ulteriori fatture azionate per cui non è stato effettuato alcun pagamento da parte della appare comunque circostanza rilevante il fatto che tali fatture, emesse nel Parte_1 periodo compreso tra novembre 2018 e gennaio 2022, siano state contestate dal sig. solo Parte_2
a partire da aprile 2022.
Il sig. invero, risulta aver rivestito incarichi nella società opposta, in particolare: è stato Parte_2 socio di minoranza di dal 17 ottobre 2017 (data di costituzione della stessa) al 1° CO febbraio 2018, inoltre ha ricoperto il ruolo di procuratore di dal 14 marzo 2018 sino CO alla data di dichiarazione di fallimento. Tale ricostruzione non è stata confutata da parte opponente, la quale si è limitata solamente ad eccepirne l'irrilevanza.
Infine, l'esistenza dei predetti rapporti risulta altresì documentata e provata dai movimenti bancari risultanti dagli estratti conto della Società tra i quali figurano diversi pagamenti da parte di
[...] in favore di con riferimento a fatture emesse per la fornitura di materiale Parte_1 CO
(All.to F), circostanze anch'esse non specificamente contestate dall'opponente.
Alla luce di quanto fin qui esposto, il credito azionato in via monitoria deve ritenersi provato, non avendo parte opponente fornito (e richiesto) alcuna specifica prova diretta a confutare l'inesistenza di rapporti tra le parti, ma essendosi solamente limitata a contestarne genericamente la sussistenza, non assolvendo pertanto all'onere della prova sulla stessa gravante.
L'opposizione, quindi, deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, concedendo i valori minimi in relazione a tutte le fasi della controversia in ragione della limitata attività processuale sostenuta nel presente giudizio, con esclusione della fase istruttoria di fatto non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
1382/2023, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata: - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3332/2023 emesso dal
Tribunale di Varese in data 18 aprile 2023, nei confronti di e a favore Parte_1 di CO
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] elle spese di lite che liquida in euro 2.906 per CO compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Varese, 17.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra